Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 IV 305



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Urteilskopf

139 IV 305

47. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia penale)
6B_303/2013 del 27 agosto 2013

Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, aArt. 95 Ziff. 2 SVG; Fahren trotz
Führerausweisentzugs gestützt auf Art. 67b StGB.
Wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl er mit einem strafrichterlichen Fahrverbot
im Sinne von Art. 67b StGB belegt wurde, kann den Tatbestand von aArt. 95 Ziff.
2 SVG erfüllen, der dem neuen Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG entspricht (E. 2).
Unerheblich ist, dass dem Fahrzeugführer die Benützung eines ausländischen
Führerausweises nicht formell verboten wurde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 305

BGE 139 IV 305 S. 305

A. Con sentenza del 10 settembre 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano
ha dichiarato A. autore colpevole di ripetuto furto aggravato, ripetuta
ricettazione aggravata, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio e violazione della legge sulle armi. La
BGE 139 IV 305 S. 306
Corte lo ha condannato a una pena detentiva ed ha contestualmente ordinato, in
applicazione dell'art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre per una
durata di due anni. Questa misura è stata posta in esecuzione dal 18 settembre
2008 al 17 settembre 2010 da parte della Sezione della circolazione del
Dipartimento delle istituzioni.

B. Il 17 agosto 2010 A. è stato fermato dalle guardie di confine presso il
valico doganale di X. mentre circolava alla guida di un motoveicolo in
direzione dell'Italia. Con decreto di accusa del 4 ottobre 2010, il Procuratore
pubblico ha ritenuto l'imputato colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca giusta il vecchio art. 95 n. 2 LCStr. Ne ha quindi
proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr.
40.- ciascuna e alla multa di fr. 1'000.-.

C. Statuendo sull'opposizione dell'imputato al decreto di accusa, con sentenza
del 22 marzo 2012 il Giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore
colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.-
ciascuna.

D. Adita dall'imputato, con sentenza del 14 febbraio 2013 la Corte di appello e
di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di
primo grado.

E. A. impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo da ogni imputazione. Il
ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del vecchio art. 95 n. 2
LCStr.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 Il ricorrente sostiene che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr (RU 2006 3459)
proteggerebbe esclusivamente la sicurezza della circolazione stradale, per cui
rientrerebbero nel suo campo di applicazione soltanto i casi di revoca della
licenza di condurre fondati sugli art. 16 segg. LCStr. Il ritiro della licenza
sulla base dell'art. 67b CP costituirebbe per contro una misura di carattere
penale destinata ad evitare che l'imputato commetta ulteriori reati e persegue
quindi lo scopo di proteggere la sicurezza pubblica. Secondo il ricorrente, che
ravvisa al riguardo una lacuna legislativa, spetterebbe al legislatore
disciplinare nel CP una sanzione specifica per il caso del mancato rispetto
BGE 139 IV 305 S. 307
del divieto di condurre ai sensi dell'art. 67b CP. La decisione della Corte
cantonale violerebbe pertanto i vecchi art. 1 e 95 n. 2 LCStr.

2.2 Il vecchio art. 95 n. 2 LCStr, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2011, prevede che chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o
non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria. La disposizione corrisponde all'attuale art. 95 cpv. 1 lett. b
LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267). Prima del 2005,
l'infrazione era punita meno severamente, con l'arresto non inferiore a dieci
giorni e con la multa: l'inasprimento della sanzione è stato espressamente
voluto per la precedente insufficiente efficacia della norma (FF 1999 3871).
L'art. 67b CP consente al giudice penale di ordinare congiuntamente a una pena
o a una misura secondo gli art. 59-64 CP il ritiro della licenza di allievo
conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni
se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un
delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso. Questo motivo di revoca
era già previsto dal previgente art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr, secondo cui la
licenza di condurre o la licenza per allievo conducente doveva essere revocata,
se il conducente aveva utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine
o, ripetutamente, delitti intenzionali. La norma è stata abrogata nell'ambito
della modifica della LCStr del 14 dicembre 2001, entrata in vigore il 1°
gennaio 2005, siccome non era in relazione con la sicurezza della circolazione,
ma mirava a combattere la commissione di ulteriori reati. Il motivo di revoca
dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere crimini è quindi ora
disciplinato, con delle modifiche, dall'art. 67b CP, adottato nell'ambito della
revisione della parte generale del CP (cfr. DTF 137 IV 72 consid. 2.3.2).
Nella situazione previgente, quando la fattispecie dell'utilizzo di un veicolo
a motore per commettere un crimine o ripetuti delitti intenzionali era
contemplata fra i motivi di revoca dal vecchio art. 16 LCStr, il vecchio art.
95 n. 2 LCStr prevedeva analogamente, in modo generale, la punibilità di colui
che conduceva un veicolo a motore sebbene la licenza gli fosse stata revocata.
Il legislatore non ha quindi stabilito che soltanto determinati motivi di
revoca avrebbero comportato la punibilità del conducente qualora questi si
fosse ciononostante messo alla guida del veicolo a motore. Il fatto che il
motivo di revoca del vecchio art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr sia poi stato
trasferito e disciplinato con una nuova formulazione nell'art. 67b CP non ha
BGE 139 IV 305 S. 308
mutato la portata del vecchio art. 95 n. 2 LCStr, fatto salvo l'inasprimento
della pena comminata. Come in precedenza, la norma sancisce la punibilità della
guida nonostante la revoca, indipendentemente dal motivo del ritiro della
licenza. Anche il conducente che circola alla guida di un veicolo a motore,
nonostante sia colpito da un divieto di condurre emanato dal giudice penale in
applicazione dell'art. 67b CP, può quindi incorrere nel reato del vecchio art.
95 n. 2 LCStr (cfr. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, 2007, n. 77 ad art. 95 LCStr e n. 207 ad art. 102 LCStr;
CÉDRIC MIZEL, Nature et mise en oeuvre des nouvelles déchéances pénales et
administratives du droit de conduire, RPS 125/2007 pag. 76). Il vecchio art. 95
n. 2 LCStr, oltre alla sicurezza della circolazione quale bene giuridico
protetto nel complesso dal vecchio art. 95 LCStr, tutela infatti anche il
rispetto delle decisioni dell'autorità (cfr. JEANNERET, op. cit., n. 2 ad art.
95 LCStr).

2.3 Alla luce di queste considerazioni, le censure ricorsuali risultano quindi
infondate. Il fatto che il ritiro della licenza di condurre sulla base dell'
art. 67b CP non ha lo scopo di proteggere la sicurezza stradale, ma mira ad
evitare la commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, non è
decisivo sotto il profilo del vecchio art. 95 n. 2 LCStr. Come visto, questa
norma sanziona il mancato rispetto di una decisione di revoca della licenza di
condurre, indipendentemente dai motivi che ne stanno alla base. Né costituisce
una lacuna la circostanza secondo cui la sanzione per la violazione del divieto
di condurre giusta l'art. 67b CP non è prevista dal CP medesimo. La misura
dell'art. 67b CP corrisponde sostanzialmente al provvedimento del previgente
art. 16 cpv. 3 lett. f LCStr e continua quindi ad essere suscettibile di
rientrare nel campo di applicazione dell'art. 95 LCStr.

3.

3.1 Il ricorrente sostiene che il vecchio art. 95 n. 2 LCStr non sarebbe
comunque applicabile in concreto, siccome nel dispositivo della sentenza del 10
settembre 2008 la Corte delle assise criminali ha semplicemente ordinato il
ritiro della licenza di condurre, ma non gli ha esplicitamente imposto un
divieto di circolare sul territorio svizzero. Adduce che, quale cittadino
residente all'estero e titolare di una licenza di condurre conseguita il 19
luglio 2010 in Italia, disponeva di un valido titolo per condurre un
motoveicolo in Svizzera e che l'autorità non gli ha vietato di fare uso della
licenza di condurre italiana conformemente a quanto prevede l'art. 45
dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS
741.51).
BGE 139 IV 305 S. 309

3.2 Richiamando semplicemente il dispositivo della sentenza del 10 settembre
2008 della Corte delle assise criminali, il ricorrente disattende che il ritiro
della licenza di condurre in virtù dell'art. 67b CP (dal titolo marginale
"divieto di condurre") implica necessariamente l'interdizione di guidare
veicoli a motore sul territorio svizzero per la durata stabilita (cfr. ARQUINT/
HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2^a ed. 2007, n. 33 ad
art. 67b CP). La portata della misura risulta del resto in modo
sufficientemente chiaro dalla motivazione del giudizio del 10 settembre 2008,
che richiama espressamente la citata disposizione. Come rettamente rilevato
dalla CARP, il fatto che il ricorrente ha successivamente conseguito una
licenza in Italia non rendeva inefficace il divieto di condurre emanato nei
suoi confronti (cfr. DTF 95 IV 168). Poco importa al riguardo che l'autorità
non gli ha formalmente vietato l'uso della licenza straniera, non essendo del
resto venuta a conoscenza del relativo rilascio.