Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 139 III 232



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Urteilskopf

139 III 232

33. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.
S.p.A. contro B. SA (ricorso in materia civile)
4A_534/2012 dell'8 aprile 2013

Regeste

Art. 32 und 44 LugÜ; Anerkennbarkeit eines italienischen Mahnbescheids (decreto
ingiuntivo).
Zulässigkeit einer Beschwerde in Zivilsachen gegen den Entscheid, mit dem das
obere kantonale Gericht einen Rechtsbehelf im Sinne von Art. 43 LugÜ
gutgeheissen hat (E. 1).
Ein sofort mit seinem Erlass für vollstreckbar erklärter italienischer
Mahnbescheid stellt keine Entscheidung im Sinne von Art. 32 LugÜ dar, die in
der Schweiz anerkannt werden kann (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 232

BGE 139 III 232 S. 232

A.

A.a Con decreto del 17/18 giugno 2011, dichiarato immediatamente esecutivo
giusta l'art. 642 CPC italiano, il Tribunale ordinario di Milano ha ingiunto
all'impresa ticinese B. SA di pagare alla società italiana A. S.p.A. la somma
di euro 2'061'852.23, specificando che il debitore ingiunto aveva diritto di
proporre la sua opposizione entro il termine di 40 giorni (corretto a 60 il 23
giugno 2011) dalla notifica e che in mancanza di una tale opposizione il
decreto sarebbe divenuto definitivo.

A.b Il 18 aprile 2012 la A. S.p.A. ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio sud di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato
decreto ingiuntivo e di ordinare il sequestro di beni della B. SA per
complessivi fr. 2'559'280.-, oltre interessi.
BGE 139 III 232 S. 233
Il giorno seguente il Pretore aggiunto ha integralmente accolto tali richieste.

B. Con sentenza 14 agosto 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha accolto un reclamo della B. SA, ha respinto l'istanza volta
ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto
ingiuntivo e ha annullato il sequestro pronunciato dal Pretore. Poiché
l'ingiunzione è stata emanata fin dall' inizio in forma esecutiva, i Giudici
cantonali l'hanno considerata un provvedimento supercautelare che non
costituisce una decisione nel senso dell'art. 32 della Convenzione di Lugano
del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug; RS 0.275.12) suscettibile di riconoscimento.

C. Con ricorso in materia civile del 17 settembre 2012 la A. S.p.A. postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la reiezione del
reclamo e la conferma della decisione del Pretore. Rimprovera alla Corte
cantonale di aver violato la Convenzione di Lugano, negando al decreto
ingiuntivo il carattere di decisione riconoscibile.
La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 12 ottobre 2012, attribuito
effetto sospensivo all'impugnativa.
Con risposta 19 ottobre 2012 la B. SA propone la reiezione del ricorso.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino
(Allegato III CLug) ha accolto un ricorso ai sensi dell' art. 43 CLug, è
suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in
relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che
anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Il gravame è pertanto ammissibile.
Si rivela per contro di primo acchito irricevibile, perché posteriore alla
decisione impugnata, il certificato del Tribunale di Milano prodotto con il
ricorso in cui viene indicato che all'11 settembre 2012 dai registri non
risulta alcuna opposizione al decreto ingiuntivo in discussione (DTF 134 IV 342
consid. 2).

2.

2.1 Come già indicato nella DTF 135 III 623 consid. 2.1, nel procedimento
d'ingiunzione previsto dal Codice di procedura civile
BGE 139 III 232 S. 234
italiano, un creditore può chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione di
pagamento della somma reclamata o di consegnare la cosa (art. 633 CPC italiano)
entro un termine di, in linea di principio, 40 giorni, con l'avvertenza della
possibilità di far opposizione (art. 641 CPC italiano). Una copia del decreto e
del ricorso sono notificate al debitore (art. 643 CPC italiano). In concreto
tuttavia, a differenza della fattispecie posta a fondamento della citata DTF,
il giudice italiano non ha dichiarato esecutiva l'ingiunzione su istanza del
creditore dopo l'infruttuoso decorso del termine per fare opposizione (art. 647
CPC italiano), ma ha invece dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 CPC
italiano il decreto ingiuntivo di cui è chiesto il riconoscimento e
l'esecuzione in Svizzera in virtù della CLug. In altre parole, il decreto
ingiuntivo in discussione è stato dichiarato esecutivo al momento della sua
emanazione e quindi prima che il debitore sia stato sentito e abbia avuto la
possibilità di opporsi.

2.2 Per costante prassi nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di
Lugano si tiene conto della giurisprudenza attinente sia alla Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha
sostituito quest'ultima Convenzione (DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii).

2.3 Nella sentenza del 21 maggio 1980 125/79 Denilauler (Racc. 1980 pag. 1553)
la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha dichiarato che le
decisioni giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori
o cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a
comparire e destinate a essere eseguite senza essere state prima notificate,
non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione della Convenzione di
Bruxelles. Nella DTF 129 III 626 consid. 5.2.1 pag. 633 il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare di non veder motivo per dipartirsi da tale
giurisprudenza.
Quindici anni più tardi la CGCE ha dichiarato riconoscibile ed eseguibile in
forza del III Titolo della Convenzione di Bruxelles un decreto ingiuntivo
italiano, insistendo sul fatto che il convenuto era stato posto in condizione
di far valere i suoi diritti prima che fosse emanato un provvedimento esecutivo
nello Stato d'origine, atteso che la comunicazione congiunta del ricorso per
ingiunzione e del
BGE 139 III 232 S. 235
decreto ingiuntivo hanno fatto decorrere il termine entro il quale il convenuto
poteva fare opposizione e che prima della scadenza di tale termine l'attore non
aveva potuto ottenere un provvedimento esecutivo (sentenza del 13 luglio 1995
C-474/93 Hengst Import BV, Racc. 1995 I-2113 punti 14, 19 e 20). Tale sentenza
va letta quale conferma della necessità per il riconoscimento di un decreto
ingiuntivo italiano dell'attivazione del contraddittorio prima
dell'esecutorietà della pronuncia (CATERINA SILVESTRI, La disapplicazione
dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., a fronte del diritto comunitario, in Il
Foro italiano 1998 I pag. 2705 n. 2; sentenza dell'Oberster Gerichtshof
austriaco 3 Ob/123/12b del 19 settembre 2012 consid. 3.3, www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/Justiz/JJT_20120919_OGH0002_0030 OB00123_12B0000_000/
JJT_20120919_OGH0002_0030OB00123_12B0000_000.pdf [consultato il 21marzo 2013]).
Pure i paesiconfinanti ritengono, in applicazione della citata giurisprudenza
della CGCE, che un decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo ex
art. 642 CPC italiano non possa beneficiare del riconoscimento e
dell'esecuzione prevista dalla Convenzione di Bruxelles, rispettivamente dal
Regolamento (CE) n. 44/2001 (v. per la Francia: HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON,
Compétence et exécution des jugements en Europe, 3^a ed. 2002, pag. 297;
sentenza della Corte di cassazione francese del 18 maggio 1994, in Revue
critique de droit international privé 1994 pag. 688; per la Germania: sentenza
dell' Oberlandesgericht Zweibrücken del 22 settembre 2005, in Die deutsche
Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2005,
2007, pag. 430; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und
Kollisionsrecht, Thomas Rauscher [ed.], 2011, n. 12a ad art. 32 Regolamento
[CE] n. 44/2001;PETER F. SCHLOSSER, EU-Zivilprozessrecht, 3^a ed. 2009, n. 6 ad
art. 32 Regolamento [CE] n. 44/2001; perl'Austria: la citata sentenza 3 Ob/123/
12b dell' Oberster Gerichtshof austriaco). Giova infine osservare che pure la
dottrina italiana è consapevole del fatto che l'ingiunzione pronunciata ab
origine in forma esecutiva non può beneficiare del sistema convenzionale
(CLAUDIO CONSOLO, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la
"circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti
ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991
pag. 626; CATERINA SILVESTRI, loc. cit.).

2.4 Da quanto precede discende quindi che la decisione impugnata non viola la
Convenzione in discussione quando ritiene che - in sintonia con la
giurisprudenza dei paesi che ci circondano - un decreto
BGE 139 III 232 S. 236
ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione non possa
essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, perché non costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 32 CLug.