Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 V 510



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Urteilskopf

138 V 510

60. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa SWICA
Assicurazione malattia SA contro Ufficio del medico cantonale del Cantone
Ticino concernente A. (ricorso in materia di diritto pubblico)
9C_331/2012 del 15 novembre 2012

Regeste

Art. 41 Abs. 2 und 3 KVG (in der bis 31. Dezember 2008 gültig gewesenen
Fassung); Notwendigkeit einer ausserkantonalen Spitalbehandlung und
Verpflichtung des Wohnkantons zur Bezahlung der Kostendifferenz.
Dringlichkeit der Behandlung in einem ausserkantonalen Spital, das nicht oder
nur teilweise in der Spitalliste des Wohnkantons aufgeführt wird, ist allein
dann anzunehmen, wenn die versicherte Person darauf angewiesen ist, gerade von
diesem Leistungserbringer behandelt zu werden (E. 5.6). Ermessensspielraum des
überweisenden Arztes, der sich indes auch im medizinischen Notfall in erster
Linie an die in der kantonalen Spitalplanung bezeichneten Krankenhäuser halten
muss (E. 5.8).

Sachverhalt ab Seite 511

BGE 138 V 510 S. 511

A.

A.a A., nato nel 1964, è domiciliato a Z. ed è assicurato per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la SWICA Assicurazione malattia
SA (in seguito: SWICA) dove dispone pure di una copertura complementare per i
costi di degenza ospedaliera in tutta la Svizzera.

A.b Il 17 aprile 2009 è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso
dell'ospedale Y. dove gli è stata riscontrata una gravissima fascite
necrotizzante con progrediente persistente instabilità emodinamica che
richiedeva "débridements" ripetuti con probabile asportazione di tutto il
rivestimento cutaneo della spalla, dell'ascella e dell'emitorace di sinistra.
In considerazione della gravità della situazione, che ne metteva in pericolo la
vita, i medici dell'ospedale Y. hanno deciso di trasferire il giorno stesso
l'interessato presso il reparto comune di chirurgia plastica e ricostruttiva
dell'ospedale universitario di Zurigo, diretto dal prof. dott. V., dove è stato
degente fino al 2 giugno 2009 e dove sarebbero stati eseguiti 15 interventi
operatori. Un secondo ricovero a Zurigo, motivato con l'esigenza di continuità
delle cure, si è reso necessario dal 16 ottobre al 20 novembre 2009. In
occasione di tale degenza l'assicurato sarebbe stato sottoposto a tre ulteriori
interventi chirurgici. SWICA ha pagato entrambi i trattamenti e più
precisamente fr. 94'344.- per il primo e fr. 46'065.45 per il secondo.

A.c Ricevuta la domanda di partecipazione ai costi di degenza fuori Cantone ai
sensi dell'art. 41 cpv. 3 LAMal, il Dipartimento della sanità e della socialità
del Cantone Ticino, tramite l'Ufficio del medico cantonale, dopo avere
preavvisato che le prestazioni in esame non rientravano tra quelle che potevano
essere eseguite presso l'ospedale universitario di Zurigo secondo quanto
previsto dal decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti
autorizzati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie (art. 39 LAMal), ha respinto la richiesta. Con decisione del 29 luglio
2011 l'Ufficio del medico cantonale ha infatti negato l'esistenza di motivi
medici che giustificassero l'assunzione dei costi per le due degenze in parola,
osservando in particolare che non era stata verificata la possibilità di
intervento presso altri centri qualificati di chirurgia ricostruttiva per i
quali vi sarebbe stata la copertura tariffale integrale in base al decreto
legislativo.

B. SWICA si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al
quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata. L'assicuratore malattia
ha ribadito che il trasferimento in occasione del
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primo ricovero a Zurigo era dovuto a una situazione di assoluta urgenza che
metteva in pericolo la vita dell'assicurato e che l'ospedale di destinazione
era l'unico che potesse fornire le cure necessarie. La seconda degenza andava
invece riconosciuta in quanto era avvenuta per motivi di continuità delle cure.
Per pronuncia del 20 marzo 2012 la Corte cantonale ha respinto il ricorso.
Accertato come gli interventi eseguiti presso il nosocomio di Zurigo non
potessero essere ottenuti in Ticino, ma lo fossero di principio - praticamente
entro gli stessi tempi - presso uno degli altri ospedali universitari figuranti
sul proprio elenco senza che ciò comportasse rischi considerevolmente più
elevati, i giudici di prime cure hanno escluso che gli stessi fossero fondati
su motivi medici ai sensi della legislazione in materia. Pur riconoscendo che
lo stato di salute di A. imponeva un intervento immediato per salvargli la
vita, i giudici cantonali hanno in particolare escluso l'esistenza di uno stato
di urgenza così come definito dall'art. 41 LAMal perché non si poteva affermare
che un intervento immediato sarebbe stato possibile unicamente trasportando il
paziente presso l'ospedale universitario di Zurigo.

C. SWICA ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico con il quale
chiede al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata e di obbligare
il Cantone Ticino, quale cantone di domicilio, a pagare la sua quota parte.
L'Ufficio del medico cantonale propone la reiezione del gravame, mentre A. e
l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostengono che il ricorso debba
essere accolto con l'obbligo per il Cantone Ticino di assumere la parte dei
costi a suo carico.
Il ricorso è stato accolto.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 Secondo le Disposizioni transitorie della LAMal relative alla modifica del
21 dicembre 2007 (finanziamento ospedaliero), entrata in vigore il 1° gennaio
2009 (RU 2008 2049, 2057), l'introduzione degli importi forfettari che si
rifanno alle prestazioni secondo il nuovo art. 49 cpv. 1 (convenzioni tariffali
con gli ospedali) e l'applicazione delle regole di finanziamento secondo il
nuovo art. 49a (remunerazione delle prestazioni ospedaliere), inclusi i costi
d'investimento, devono essere concluse al più tardi il 31 dicembre 2011 (cpv.
1). Secondo il cpv. 4 (prima frase) di dette disposizioni transitorie, inoltre,
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fino all'introduzione degli importi forfettari secondo il cpv. 1, i Cantoni e
gli assicuratori partecipano ai costi delle cure ospedaliere conformemente alle
regole di finanziamento vigenti prima della presente modifica. Per il loro cpv.
6, infine, la normativa di cui al (nuovo) art. 41 cpv. 1^bis (cura ospedaliera
in un ospedale figurante nell'elenco) è parimenti attuata al momento
dell'introduzione degli importi forfettari secondo il cpv. 1. Ora, la Corte
cantonale ha accertato - in maniera incontestata - che l'introduzione degli
importi forfettari è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. È quindi a ragione
che i primi giudici hanno applicato alla fattispecie la regolamentazione in
materia in vigore fino al 31 dicembre 2008, pur essendosi i fatti realizzati
nel 2009.

2.2 Giusta l'art. 41 LAMal, nel tenore applicabile in concreto, l'assicurato ha
la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura
della sua malattia. (...) In caso di cura ospedaliera o semiospedaliera,
l'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata
nel Cantone di domicilio dell'assicurato (cpv. 1). Tuttavia, per il suo cpv. 2,
se, per motivi d'ordine medico, l'assicurato ricorre a un altro fornitore di
prestazioni, la rimunerazione è calcolata secondo la tariffa applicabile a
questo fornitore di prestazioni. Sono considerati motivi d'ordine medico i casi
d'urgenza e quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere
dispensate: (...) nel Cantone di domicilio dell'assicurato o in un ospedale
fuori da questo Cantone che figura nell'elenco allestito dal Cantone di
domicilio dell'assicurato, giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera e, se si
tratta di cura ospedaliera o semiospedaliera (lett. b). Se, per motivi d'ordine
medico, l'assicurato ricorre ai servizi di un ospedale pubblico, o sussidiato
dall'ente pubblico, situato fuori dal suo cantone di domicilio, il Cantone di
domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti
alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto
ospedale. In questo caso, il diritto di regresso giusta l'articolo 72 LPGA si
applica per analogia al Cantone di domicilio. Il Consiglio federale disciplina
i particolari (cpv. 3).

3. Parti in una vertenza riguardante il pagamento della differenza ai sensi
dell'art. 41 cpv. 3 LAMal sono, oltre al Cantone di domicilio, in prima linea
gli assicurati in qualità di debitori della remunerazione per le prestazioni
fornite dall'ospedale. Tuttavia anche gli assicuratori possono avere qualità di
parte se in base al contratto tariffario o ad altro accordo passato con
l'ospedale si impegnano a
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pagare l'intera remunerazione oppure hanno effettivamente pagato la fattura
(GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2^
a ed. 2007, pag. 727 n. 973; DTF 130 V 215 consid. 2.3 pag. 219). Nella
fattispecie, la Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante che
l'assicuratore ricorrente si è assunto per intero i costi fatturati. In tal
modo esso ha effettuato una prestazione anticipata (art. 22 cpv. 2 lett. b e
art. 70 seg. LPGA [RS 830.1]) e si è fatto sostanzialmente cedere
dall'assicurato la pretesa nei confronti del Cantone di domicilio procurandosi
così un diritto all'eventuale rimborso da parte di quest'ultimo (cfr. SVR 2010
KV n. 1 pag. 1, 9C_408/2009 consid. 3.3).

4.

4.1 È pacifico che il decreto legislativo ticinese del 29 novembre 2005
concernente l'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RL 6.4.6.1.2), promulgato
in esecuzione dell'art. 39 (cpv. 1 lett. e) LAMal, prevede la protezione
tariffale integrale e il finanziamento del Cantone Ticino per le degenze presso
l'ospedale universitario di Zurigo ai soli pazienti che, per esigenze di
continuità delle cure (ricoveri dal 1998), o in caso d'urgenza, o per trapianto
polmonare, di pancreas o di rene devono recarsi presso questo istituto. È
altrettanto pacifico che le cure fornite all'assicurato non potevano essere
dispensate presso alcuna struttura ospedaliera del Canton Ticino, ma dovevano
essere eseguite fuori Cantone. Alla luce di queste emergenze processuali, i
giudici di prime cure, dopo avere interpellato i responsabili dei centri
chirurgici universitari specializzati di C., D., E. e F. e avere verificato i
tempi di percorrenza in elicottero dall'ospedale Y. - praticamente identici
verso l'ospedale di D., di pochi minuti superiori verso quello di E. e
superiori a 10 minuti verso gli ospedali universitari di F. e C. - hanno
accertato che gli interventi effettuati presso il nosocomio di Zurigo potevano
di principio essere eseguiti anche presso una delle succitate strutture
universitarie le quali figura(va)no per giunta sull'elenco ospedaliero del
Cantone Ticino. Essi hanno inoltre pure osservato che non vi erano motivi
d'ordine medico per ritenere che il trattamento offerto dal reparto diretto dal
prof. dott. V. presentasse un importante plusvalore diagnostico o terapeutico
rispetto a quanto offerto dagli ospedali di D., C., F. e E. Dalle prese di
posizione dei responsabili medici hanno quindi concluso che un trattamento
responsabile ed esigibile da un punto di vista medico sarebbe stato possibile
senza rischi importanti e considerevolmente più elevati presso una
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delle predette strutture universitarie figuranti sull'elenco di cui al decreto
legislativo del 29 novembre 2005, dove - a parità di appropriatezza - doveva
avvenire l'intervento.

4.2 Riguardo al primo motivo di ordine medico, e più precisamente alla
questione se le necessarie cure non potevano essere dispensate quantomeno in un
ospedale extracantonale figurante nell'elenco ospedaliero del Cantone Ticino,
l'accertamento dei primi giudici non può dirsi manifestamente insostenibile,
anche perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero gli
estremi per ammetterne l'arbitrio. È vero, come sottolinea anche in questa sede
l'assicuratore insorgente, che il prof. dott. S., primario di chirurgia
dell'ospedale Y. che aveva deciso il trasferimento del paziente a Zurigo, in
sede amministrativa ha affermato che a suo modo di vedere - tenuto conto della
gravissima patologia che metteva in pericolo la vita del paziente - la
struttura diretta dal prof. dott. V. rappresentava quanto di meglio offrisse la
chirurgia plastica in Svizzera, mentre gli altri centri universitari svizzeri
non gli garantivano lo stesso livello qualitativo e non costituivano pertanto
delle valide alternative. Tuttavia, questa valutazione è stata relativizzata
dagli accertamenti messi in atto (a posteriori) dalla Corte cantonale, i quali
hanno permesso di evidenziare come gli altri centri universitari svizzeri
riconosciuti dall'elenco ospedaliero ticinese fossero ugualmente in grado di
trattare adeguatamente il particolare stato di salute dell'assicurato. Ad ogni
modo, la valutazione dei giudici cantonali regge alla critica ricorsuale anche
perché la persona assicurata e di riflesso l'assicuratore subrogante devono
sopportare le conseguenze della mancanza di prove se gli accertamenti messi in
atto non hanno permesso di ravvisare dei vantaggi indiscussi in relazione alle
modalità terapeutiche praticate a Zurigo rispetto a quelle offerte in
alternativa negli altri centri universitari entranti in linea di considerazione
(RAMI 2004 pag. 119, K 22/03 consid. 5.2.1.1; cfr. pure EUGSTER, Bundesgesetz
über die Krankenversicherung [KVG; in seguito: EUGSTER, KVG], 2010, n. 20
all'art. 41 LAMal).

5. Resta a questo punto da verificare se nella fattispecie si poteva semmai
riconoscere l'altro motivo d'ordine medico, quello dell'urgenza ai sensi
dell'art. 41 cpv. 2 seconda frase LAMal. Trattandosi di un concetto
indeterminato di diritto federale, il Tribunale federale può esaminarne
liberamente la sua interpretazione e applicazione ad opera dell'autorità
giudiziaria cantonale.
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5.1 La LAMal e la OAMal (RS 832.102) non definiscono il concetto di "casi
d'urgenza" ai sensi di tale disposto (RAMI 2006 pag. 232, K 81/05 consid. 5.1;
SVR 2010 KV n. 1 pag. 1, 9C_408/2009 consid. 8). La giurisprudenza si è allora
ispirata a quanto previsto dall'art. 36 cpv. 2 OAMal per l'assunzione dei costi
relativi ai trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Conformemente
a tale norma esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente
all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è
inappropriato. Non esiste per contro urgenza se l'assicurato si reca all'estero
allo scopo di seguire questo trattamento. Trasponendo questi principi
all'ambito nazionale, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ritenuto
esistere - per analogia - un caso d'urgenza giustificante una cura ospedaliera
o semiospedaliera fuori dal cantone di domicilio se l'intervento medico risulta
inderogabile e non è possibile o comunque non è appropriato imporre
all'assicurato di rientrare nel proprio cantone di domicilio per sottoporsi
alla cura necessaria (RAMI 2002 pag. 475, K 128/01 consid. 4.1; SVR 2010 KV n.
1 pag. 1, 9C_408/2009 consid. 8).

5.2 Questa definizione si attaglia però unicamente alle situazioni in cui
l'assicurato si trova fuori cantone e necessita senza indugio di una cura
medica che rende inesigibile un ritorno nel proprio cantone di domicilio. Essa
non copre per contro le situazioni, come quella qui in esame, in cui la
necessità di un trattamento ospedaliero extracantonale subentra allorché
l'assicurato si trova già nel proprio cantone di domicilio. Escludere a priori
- come sembra invece sostenere a torto il Tribunale cantonale nella pronuncia
impugnata - in siffatta ipotesi l'esistenza di un caso d'urgenza e quindi
l'applicazione dell'art. 41 cpv. 2 e 3 LAMal non si giustifica affatto e impone
quindi una precisazione di tale concetto. È quanto ha del resto già fatto il
Tribunale federale delle assicurazioni in RAMI 2002 pag. 475, K 128/01, in cui
per la valutazione di una simile situazione ha fatto astrazione della seconda
condizione posta dall'art. 36 cpv. 2 OAMal, vale a dire della trasferibilità
dell'assicurato in un istituto del suo cantone di domicilio (v. JEAN-BENOÎT
MEUWLY, Le choix du fournisseur de prestations et la prise en charge des coûts
[art. 41 et 49 LAMal]. La dernière jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, RSAS 2003 pag. 463 segg., 474). Si trattava in quella occasione di
stabilire l'obbligo di partecipazione finanziaria del cantone di domicilio
(Friborgo) ai costi di ospedalizzazione di un assicurato che a causa di forti
dolori addominali - riconducibili a una pancreatite acuta che
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rendeva necessario un intervento medico immediato - si era fatto ricoverare il
giorno stesso presso una struttura del Canton Vaud. Indipendentemente dalla
(incontestata) gravità della patologia presentata dall'interessato che imponeva
un intervento immediato e pur rinunciando, come detto, alla seconda condizione
dell'art. 36 cpv. 2 OAMal, la Corte federale ha condizionato la realizzazione
del caso d'urgenza alla impossibilità - negata nel caso di specie - di un
ricovero presso una struttura del suo cantone di domicilio.

5.3 Anche la dottrina in materia sembra sostanzialmente orientata nel medesimo
senso. MEUWLY osserva che se il cantone di domicilio mette in piedi una
infrastruttura ospedaliera, ci si può attendere che l'assicurato si rivolga
prima a un suo istituto per evitare un ricovero fuori cantone maggiormente
oneroso. Se non lo fa, aggiunge l'autore, non si può parlare di un vero caso
d'urgenza, come lo intende l'art. 41 cpv. 2 LAMal, giustificante una
partecipazione ai costi del cantone di domicilio. Egli riserva tuttavia i casi
particolari in cui la struttura fuori cantone risulta meno distante e comunque
facilmente accessibile (op. cit., pag. 475 seg.). Similmente MARKUS MOSER (Die
Zuständigkeit der Kantonsregierung zur Tariffestsetzung nach KVG bei
ausserkantonalen stationären Behandlungen, RSAS 2006 pag. 16 segg.) rileva che
la partecipazione del cantone di domicilio ai costi di ospedalizzazione fuori
cantone si giustifica soltanto se l'assicurato è costretto a scegliere un
determinato nosocomio per motivi medici. Per lui il motivo d'ordine medico di
cui all'art. 41 cpv. 2 e 3 LAMal si riferisce pertanto alla scelta del
fornitore di prestazioni e non tanto alla cura in quanto tale che deve sempre e
comunque essere indicata sotto l'aspetto sanitario (RSAS 2006 pag. 19). Ciò
significa di conseguenza che la nozione di urgenza deve riguardare, oltre
ovviamente l'indicazione medica, anche la scelta del fornitore di prestazioni.
A questa esposizione rinviano infine pure ROGGO/STAFFELBACH (Interkantonale
Spitalplanung und Kostentragung - Stellenwert der "geschlossenen Spitalliste"
im Falle von "medizinischem Grund im weiteren Sinne", PJA 2006 pag. 267 segg.,
270).

5.4 A sostegno del suo ricorso, l'assicuratore malattia rileva che il dott. S.
doveva prendere una decisione il più presto possibile e non aveva tempo per
fare confronti con altri centri extracantonali prima di procedere al
trasferimento del paziente. Osserva inoltre che anche l'ospedale universitario
di Zurigo figura in realtà sull'elenco ospedaliero ticinese, seppur con una
limitazione di accesso. Orbene, il decreto legislativo ticinese riconoscerebbe
l'accesso a detto nosocomio
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tra l'altro proprio nei casi di urgenza. Ne consegue che il dott. S., che al
momento topico era convinto essere l'ospedale universitario di Zurigo l'unico
capace di curare la gravissima patologia dell'assicurato, non avrebbe agito in
modo contrario al decreto legislativo se, dopo avere per giunta tentato
(invano) di raggiungere l'Ufficio del medico cantonale per appurare la
correttezza della sua valutazione, ne ha disposto il trasferimento d'urgenza
all'ospedale universitario di Zurigo. Gli accertamenti messi in atto a
posteriori e con un importante dispendio di tempo dal Tribunale cantona1-88le
delle assicurazioni non possono infirmare questa valutazione.

5.5 Da parte sua l'Ufficio del medico cantonale nella sua presa di posizione
del 17 settembre 2012 osserva che la necessità di ricoverare urgentemente il
paziente fuori cantone avrebbe dovuto condurre il medico a rivolgersi a un
ospedale incluso nell'elenco cantonale e non all'ospedale universitario di
Zurigo, dove la protezione tariffale integrale è circoscritta a quanto indicato
nel decreto legislativo di riferimento. La scelta di trasferire il paziente
verso la predetta struttura sarebbe stata presa dal prof. dott. S. sulla base
di valutazioni personali poiché convinto - a torto, come hanno dimostrato gli
accertamenti messi in atto dalla Corte cantonale - che gli altri centri
universitari non fossero in grado di offrire lo stesso livello qualitativo.
Ammettere che tutti i trasferimenti decisi in situazione d'urgenza debbano
sempre usufruire della copertura integrale equivarrebbe a una violazione non
solo del decreto legislativo cantonale ma anche della LAMal che impone al
Cantone di adottare la sua pianificazione. L'Ufficio del medico cantonale
ribadisce infine che non vi era alcuna necessità che egli venisse interpellato,
i responsabili medici dell'ospedale Y. dovendo unicamente contattare un
ospedale con un reparto di chirurgia ricostruttiva qualificato figurante nel
decreto legislativo senza limitazioni tariffali.

5.6 Come rettamente evidenziato dall'UFSP, la verifica dei motivi d'ordine
medico da parte dell'Ufficio del medico cantonale ha per scopo di garantire
l'applicazione delle decisioni di pianificazione dei cantoni. Orbene, se il
Cantone Ticino ha deciso di limitare l'accesso all'ospedale universitario di
Zurigo, estendendolo peraltro anche ai casi d'urgenza, è giusto che si cerchi
di rispettarne in linea di massima gli obiettivi pianificatori. Vale in effetti
la regola per cui la possibilità di un trattamento presso una struttura
figurante sull'elenco ospedaliero del cantone di domicilio osta di principio a
una ospedalizzazione presso un'altra struttura, in tal caso non sussistendo
motivi
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d'ordine medico atti a giustificarla (v. anche BEAT MEYER, Schranken und
Freiräume von Art. 41 KVG, in Ausserkantonale Hospitalisation, Thomas Gächter
[ed.], 2006, pag. 8). Ciò significa pure che la possibilità di trasferire un
assicurato - trovantesi nel proprio cantone di domicilio e bisognoso di cure
mediche immediate che però non gli possono essere lì fornite - verso un
nosocomio fuori Cantone, ma pur sempre figurante sull'elenco ospedaliero del
Cantone di domicilio, osta di principio anche al riconoscimento di un caso di
urgenza ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 LAMal giustificante un suo trasferimento
in un'altra struttura extracantonale altrimenti non contemplata da detto
elenco. Al pari di quanto avviene in caso di soggiorno fuori cantone, in cui
l'urgenza per una cura ospedaliera o semiospedaliera extracantonale va ammessa
se l'intervento medico risulta inderogabile e non è possibile o comunque non è
appropriato imporre all'assicurato di rientrare nel proprio cantone di
domicilio (cfr. supra, consid. 5.1) o rivolgersi a un'altra struttura vicina
contemplata dall'elenco ospedaliero di detto cantone (di domicilio), così nel
caso opposto, in cui l'assicurato si trova già nel proprio territorio
cantonale, l'urgenza per una cura ospedaliera in una struttura fuori cantone
non (o solo parzialmente) contemplata dall'elenco del cantone di domicilio va
unicamente ammessa se il paziente, oltre che per l'indicazione medica che
impone un intervento sanitario immediato, è costretto a ricorrere alle cure di
questo specifico fornitore di prestazioni (cfr. a contrario anche RJAM 1979
pag.127, K 42/78 consid. 2a).

5.7 Questo principio, oltre a meglio inserirsi nel solco di quanto fin qui
sostenuto in dottrina e giurisprudenza, tiene anche conto della ratio legis
soggiacente all'art. 41 cpv. 3 LAMal. Con l'assunzione della differenza tra i
costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti
del Cantone ove è situato l'ospedale, il cantone di domicilio della persona
assicurata partecipa infatti al finanziamento dello specifico ospedale
extracantonale. In questo modo il legislatore ha voluto creare una perequazione
degli oneri tra cantoni che per ragioni di politica sanitaria non offrono
determinate cure stazionarie e cantoni che dispongono di un'offerta ospedaliera
ben sviluppata. L'obbligo di pagare la differenza di cui all'art. 41 cpv. 3
LAMal intende incentivare il coordinamento cantonale in materia di
pianificazione ospedaliera e costituisce ugualmente un provvedimento per
contenere le spese nell'assicurazione malattia grazie al fatto di trasferire i
costi su un attore diverso, appunto i cantoni (DTF 130 V 215 consid. 5.4.2 pag.
223; DTF 127 V 409 consid. 3b/bb pag. 419; cfr. pure RAMI 2006 pag. 232, K 81/
05 consid. 5.2). Come si evince dal
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Messaggio del 6 novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione
malattia (FF 1992 I 65 segg.) si tratta in questo modo di utilizzare in maniera
ottimale le risorse e di contenere i costi, evitando la creazione di unità non
necessarie e coordinando le capacità a seconda dei bisogni e utilizzandole in
comune (FF 1992 I 140 n. 3 all'art. 35 D-LAMal; RAMI 2006 pag. 232, K 81/05
consid. 5.2). Ora, se il cantone di domicilio - conformemente alla volontà del
legislatore - può essere chiamato a pagare la differenza per quelle prestazioni
mediche che devono necessariamente essere fornite fuori cantone e che possono
effettuarsi presso una struttura da lui riconosciuta e cofinanziata, ciò non
vale, salvo svuotare del proprio significato il senso di tale regolamentazione,
per quelle prestazioni che, pur essendo possibili presso una tale struttura,
sono invece fornite altrove. In tale evenienza infatti la volontà del
legislatore, che ha esteso l'ambito territoriale della copertura massimale dei
costi agli ospedali extracantonali figuranti sull'elenco del cantone di
domicilio (cfr. DTF 127 V 138 consid. 4d pag. 146; RAMI 2006 pag. 232, K 81/05
consid. 5.2), verrebbe disattesa. Altrimenti detto, quindi, a parità di
appropriatezza la possibilità di cura presso un ospedale dell'elenco del
cantone di domicilio dell'assicurato esclude di principio l'esistenza di un
motivo d'ordine medico giustificante un trattamento altrove (v. a contrario
RAMI 2004 pag. 119, K 22/03 consid. 3.3.2; cfr. inoltre RAMI 2003 pag. 234, K
77/01 consid. 5.5.1 nonché EUGSTER, KVG, op. cit., n. 18, 19 e 23 all'art. 41
LAMal).

5.8 Ciò premesso, la questione di sapere se una situazione concreta integri gli
estremi dell'urgenza ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 seconda frase LAMal (e di
riflesso anche del decreto legislativo cantonale che subordina ugualmente
l'accesso all'ospedale universitario zurighese all'esistenza, tra l'altro, di
una siffatta evenienza) e imponga pertanto un intervento sanitario immediato
presso uno specifico fornitore di prestazioni non figurante o solo parzialmente
figurante sull'elenco ospedaliero del cantone di domicilio dell'assicurato
compete in primo luogo al medico, cui deve essere concesso un certo margine di
apprezzamento in considerazione anche della ristrettezza dei tempi entro i
quali egli è tenuto ad agire in simili frangenti (cfr. su questo specifico tema
anche STEINHÄUSLIN/DUC, Traitement hospitalier hors canton. La jurisprudence
définit de manière inapplicable la notion d'urgence, RSAS 2011 pag. 414). Come
osserva a ragione l'UFSP, per evitare che la sua scelta sia completamente
libera e possa mettere a repentaglio il funzionamento della pianificazione
cantonale, il medico
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deve però in ogni caso anche in situazioni di emergenza sanitaria cercare di
orientare - sulla base delle informazioni di cui dispone e degli elementi di
cui è a conoscenza - il trasferimento verso gli istituti indicati dalla
pianificazione ospedaliera. Da parte sua, il giudice deve verificare la
correttezza dell'operato del medico secondo una valutazione prognostica (ex
ante) e non retrospettiva (ex post), come invece ha sostanzialmente fatto la
Corte cantonale. La decisione di trasferimento extracantonale d'emergenza va
dunque esaminata in base alla situazione e alle conoscenze esistenti al momento
topico e non sulla base di dispendiosi accertamenti successivi che il curante
non poteva permettersi.
Nella fattispecie, il primario prof. dott. S. ha ritenuto - nel momento topico
in cui ha dovuto decidere il trasferimento dell'assicurato - che l'ospedale
universitario di Zurigo fosse l'unico centro in grado di fornire le cure
adeguate al caso particolare e che gli altri centri universitari svizzeri non
garantissero lo stesso livello qualitativo. Ora, questa valutazione non è
censurabile per il solo fatto che gli accertamenti - che hanno comunque
richiesto un dispendio di tempo certamente superiore a quello che poteva
permettersi il medico curante il 17 aprile 2009 - messi in atto successivamente
hanno consentito di constatare che le cure adeguate potevano essere ugualmente
fornite segnatamente presso l'ospedale di D. con un tempo di percorrenza in
elicottero praticamente identico. Come rileva pertinentemente l'UFSP, ciò che
conta è piuttosto la circostanza che il medico in questione non si è
semplicemente limitato a liberamente disporre (il giorno stesso) il
trasferimento del paziente verso un centro ospedaliero (che peraltro era pure
il più velocemente raggiungibile insieme a quello di D.) con accesso limitato
secondo l'elenco ticinese, bensì - aspetto, questo, decisivo per la risoluzione
della presente causa - ha anche mostrato la chiara volontà di rispettare, nel
limite del possibile, le regole della pianificazione cantonale telefonando,
senza però riuscire a rintracciarlo, a tre riprese (tra le 12.30 e le 13.00)
all'Ufficio del medico cantonale per chiedergli conferma dell'esistenza di
motivi d'ordine medico per tale trasporto. In tal modo il primario di chirurgia
dell'ospedale Y. ha fatto tutto quanto gli si poteva ragionevolmente richiedere
nelle concrete circostanze di emergenza medica. Inammissibili, poiché non sono
stati accertati dalla pronuncia impugnata (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la
LTF, 2009, n. 13 e 15 all'art. 99 LTF; più in generale sull'inammissibilità di
principio di nuovi fatti e di nuovi mezzi di prova dinanzi al Tribunale
federale cfr. art. 99 cpv. 1 LTF), sono
BGE 138 V 510 S. 522
per contro gli accenni dell'Ufficio opponente all'istruzione che esso avrebbe
impartito al personale medico dell'ente ospedaliero cantonale sulle limitazioni
imposte dal decreto legislativo alla protezione tariffale, con particolare
riguardo ai ricoveri presso l'ospedale universitario di Zurigo.

5.9 Avendo negato l'urgenza del trasferimento e avallato il rifiuto
dell'Ufficio del medico cantonale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha quindi commesso una violazione del diritto federale che occorre ora sanare.
Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata all'Ufficio opponente
affinché stabilisca la quota parte che il Cantone Ticino è tenuto ad assumere
in relazione ai costi generati dal ricovero di A. presso l'ospedale
universitario di Zurigo e che lo stesso Cantone Ticino dovrà restituire
all'assicuratore ricorrente. In tale sede detto Ufficio dovrà inoltre pure
esprimersi sull'esigenza di continuità delle cure fornite in occasione della
seconda degenza dal 16 ottobre al 20 novembre 2009, sulla quale le istanze
precedenti non si sono ancora pronunciate.