Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 449



Zurück zur Einstiegsseite Drucken

Urteilskopf

138 III 449

66. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A.
contro B. (ricorso in materia civile)
5D_76/2011 del 31 maggio 2012

Regeste

Art. 517 Abs. 3 ZGB, Art. 394 ff. OR; Vergütung des Willensvollstreckers.
Frage der Bestimmungen, die auf eine Vereinbarung zwischen Erben und
Willensvollstrecker über dessen Vergütung anwendbar sind (E. 4.2).

Sachverhalt ab Seite 449

BGE 138 III 449 S. 449

A.

A.a C. è deceduto il 21 novembre 2004. Con testamento pubblico del 22 giugno
1998 ha lasciato la porzione legittima alla figlia A. e la porzione disponibile
al nipote D. e ha designato suo esecutore testamentario l'avv. B.
Il 20 dicembre 2004 B. ha scritto ai due eredi. A proposito del suo compenso
egli ha rilevato: "Vi informo che l'onorario verrà fatturato in base al
dispendio orario a cui va aggiunto un onorario fisso pari al 5 o/oo degli
attivi lordi della successione conformemente a quanto previsto dall'art. 46 TOA
(Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino). Per quanto concerne la
tariffa oraria, quanto svolto dal sottoscritto verrà fatturato in ragione di
fr. 350.- all'ora, mentre per quanto sarà svolto dalla mia collaboratrice avv.
F.,
BGE 138 III 449 S. 450
l'onorario sarà di fr. 300.- all'ora". A. e D. hanno siglato la lettera del 20
dicembre 2004 "per visione e accettazione". Per l'opera svolta, B. ha emesso
cinque note professionali, per un compenso in base al dispendio orario di
complessivi fr. 89'030.- ed un compenso fisso di fr. 25'000.- (più spese, IVA
ed esborsi).

A.b Il 9 ottobre 2006 A. ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, chiedendo di accertare che l'onorario esposto da B. eccede l'equo
compenso spettante ad un esecutore testamentario, di ridurre tale onorario a
complessivi fr. 45'000.- più spese ed IVA e di condannare B. a rimborsarle fr.
50'000.- oltre interessi sull'onorario che egli aveva già avuto modo di
riscuotere. B. ha proposto la reiezione della petizione ed in via
riconvenzionale ha postulato la condanna di A. al versamento di fr. 3'175.50
oltre interessi.
Con decisione 27 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando B. a versare ad A. fr. 25'000.- più IVA ed interessi (importo
relativo al compenso fisso), e ha accolto la domanda riconvenzionale.

B. Contro la decisione pretorile B. è insorto dinanzi alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino per ottenere la reiezione della
petizione di A. Quest'ultima ha proposto di respingere l'appello e con appello
adesivo ha postulato che la somma di fr. 25'000.- in suo favore fosse portata a
fr. 50'000.- (o almeno fr. 40'000.-) oltre interessi.
Con sentenza 11 marzo 2011 la Corte cantonale ha accolto l'appello principale e
ha riformato la decisione pretorile, respingendo la petizione. Essa ha invece
respinto l'appello adesivo, nella misura della sua ricevibilità.

C. Con ricorso in materia civile 4 maggio 2011 A. è insorta al Tribunale
federale chiedendo di riformare la sentenza cantonale nel senso che B. sia
condannato a restituirle la somma di fr. 46'895.- oltre interessi. La
ricorrente ritiene in sostanza che i criteri per calcolare il compenso
dell'esecutore testamentario fissati nell'accordo da lei siglato in calce alla
lettera del 20 dicembre 2004 non sarebbero conformi all'art. 517 cpv. 3 CC e
che l'accordo non sarebbe pertanto vincolante. Con risposta 8 luglio 2011 B. ha
proposto la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. Il
Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
(riassunto)

Erwägungen

BGE 138 III 449 S. 451
Dai considerandi:

4.

4.2.1 L'art. 517 cpv. 3 CC prevede che l'esecutore testamentario ha diritto ad
un equo compenso per le sue prestazioni. Giusta la dottrina sviluppata in
merito a tale norma, le modalità del compenso fissate dal de cuius nel
testamento non sono vincolanti: se il compenso stabilito dal testatore non
risulta equo, esso può essere rimesso in discussione dall'esecutore
testamentario oppure dagli eredi dinanzi al giudice civile (KARRER/VOGT/LEU, in
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 4^a ed. 2011, n. 28 ad art. 517 CC;
HANS RAINER KÜNZLE, Berner Kommentar, 2011, n. 388 ad art. 517-518 CC; ANDREAS
JERMANN, Honorar und Rechenschaftspflicht des Willensvollstreckers, TREX 2009
pag. 165; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, pag. 543 n.
1166a; ANDREAS FLÜCKIGER, Das Honorar des Willensvollstreckers, in
Willensvollstreckung - Aktuelle Rechtsprobleme [2],2006, pag. 225). Qualora il
de cuius non abbia lasciato indicazioni in merito al compenso, l'esecutore
testamentario e gli eredi possono inoltre rivolgersi al giudice civile laddove
non riescano ad accordarsi su di esso (STEINAUER, op. cit., pag. 543 n. 1166a;
PETER BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in
Willensvollstreckung, 2001, pag. 182; PETER TUOR, Berner Kommentar, 2^a ed.
1952, n. 11 ad art. 517 CC).
Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il presente caso costituisce
tuttavia una fattispecie differente: gli eredi hanno infatti partecipato alla
determinazione delle basi di calcolo del compenso, accettando la proposta
dell'esecutore testamentario.

4.2.2 Il compenso dell'esecutore testamentario è un credito di diritto privato
(DTF 129 I 330 consid. 3.2; DTF 90 II 376 consid. 2; 78 II 123 consid. 1a).
All'accordo stipulato tra gli eredi e l'esecutore testamentario in merito al
compenso di quest'ultimo si applicano le disposizioni sul contratto di mandato
(art. 394 segg. CO; v. DTF 101 II 47 consid. 2; DTF 90 II 376 consid. 2; 78 II
123 consid. 1a; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 12 ad art. 518 CC; KÜNZLE, op.
cit., n. 63 delle osservazioni preliminari agli art. 517-518 CC; JERMANN, op.
cit., pag. 164; FLÜCKIGER, op. cit., pag. 204; STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER,
Probleme mit der Vergütung des Willensvollstreckers, AJP 2005 pag. 1214).
Giusta l'art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta
dall'uso. Per la fissazione dell'ammontare
BGE 138 III 449 S. 452
della mercede vige in linea di principio la libertà contrattuale (WALTER
FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n. 428 ad art. 394 CO; JOSEF HOFSTETTER, Der
Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in SPR vol. VII/6, 2000, pag.
79). Ne segue che gli eredi e l'esecutore testamentario sono in linea di
principio liberi nel fissare l'ammontare della rimunerazione ed il giudice non
può pertanto intervenire per verificare la conformità dell'accordo all'art. 517
cpv. 3 CC e fissare un "equo compenso". La censura della ricorrente si appalesa
pertanto infondata.
L'accordo sulla mercede può tuttavia essere invalidato segnatamente per vizi
della volontà, violazione dei buoni costumi oppure lesione (FELLMANN, op. cit.,
n. 428 e 450 ad art. 394 CO; HOFSTETTER, op. cit., pag. 79). Dagli accertamenti
della Corte cantonale - rimasti incontestati - emerge che la ricorrente non ha
invocato alcun vizio della volontà (art. 23 segg. CO) entro il termine legale:
gli argomenti ricorsuali secondo i quali ella si sarebbe in realtà limitata ad
accettare una tariffa che sembrava non negoziabile in virtù della qualifica
professionale dell'esecutore testamentario e che la sua accettazione era
riferita ad uno svolgimento completo del mandato da parte dell'opponente
comprendente pure l'allestimento dell'accordo divisionale della successione
(del quale si sono invece occupati gli avvocati degli eredi) risultano così in
ogni modo manifestamente tardivi.
In queste circostanze l'accordo siglato dalla ricorrente in calce alla lettera
del 20 dicembre 2004 va ritenuto valido e vincolante.

4.2.3 Se la ricorrente non può contestare l'accordo del 20 dicembre 2004
concernente i criteri per calcolare il compenso dell'esecutore testamentario,
ella potrebbe nondimeno censurare il dispendio di tempo esposto dall'opponente
e la stima del valore degli attivi lordi successori (FELLMANN, op. cit., n. 449
e 451 ad art. 394 CO). Tuttavia, nel suo rimedio al Tribunale federale la
ricorrente non critica nemmeno più il dispendio di tempo e quo al valore degli
attivi lordi successori si limita ad affermare in modo generico che la Corte
cantonale non avrebbe tenuto conto né del valore effettivo della successione né
dei debiti ipotecari, senza però prendere posizione sulla motivazione dei
Giudici cantonali secondo la quale tale censura non era stata sufficientemente
dimostrata in sede di appello, rendendo il gravame su questo punto
inammissibile per carente motivazione.