Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 138 III 354



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Urteilskopf

138 III 354

51. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. SA
contro B.B. (ricorso in materia civile)
4A_458/2011 del 22 marzo 2012

Regeste

Art. 17 Abs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrags vom 22. Juli 1868
zwischen der Schweiz und Italien; professio iuris.
Unterstellt ein italienischer Bürger mit letztem Wohnort in der Schweiz seinen
Erbgang dem schweizerischen Recht, ist auf den Erbgang ausschliesslich dieses
Recht anwendbar (E. 3).

Regeste

Art. 533 Abs. 1 ZGB; Verwirkung der Herabsetzungsklage für einen vollständig
vom Erbgang ausgeschlossenen pflichtteilsberechtigten Erben und Verlust des
Auskunftsrechts.
Um seine Erbenstellung und sein erbrechtliches Auskunftsrecht nicht zu
verlieren, muss ein pflichtteilsberechtigter Erbe, welcher vollständig vom
Erbgang ausgeschlossen wurde, die letztwillige Verfügung innert eines Jahres ab
Kenntnis mit Herabsetzungsklage anfechten (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 355

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A. C.B., cittadino italiano con ultimo domicilio nel Cantone Ticino, è deceduto
a Milano il 14 settembre 2007, lasciando tre figli di primo letto e la vedova
di seconde nozze B.B. Il 19 ottobre 2007 è stato pubblicato davanti alla
Pretura di Lugano il testamento olografo datato 21 febbraio 1997 nel quale il
defunto aveva designato eredi i tre figli in parti uguali.

B. Con precetto esecutivo civile del 13 marzo 2008 B.B. ha intimato alla A. SA
di consegnarle entro 10 giorni la documentazione completa concernente uno
specificato conto bancario e qualsiasi altra relazione diretta intestata o
cointestata in qualunque forma al defunto, nonché di informarla sull'esistenza
di qualsiasi altra relazione indiretta di rapporti fiduciari, società anonime,
fondazioni e Anstalt del Liechtenstein, trust anglosassoni e altre entità
giuridiche in Svizzera o all'estero delle quali il defunto fosse stato avente
diritto economico, di darle se del caso tutte le informazioni necessarie per
identificare e raggiungere le persone che gestiscono tali relazioni e di
consegnarle anche a questo proposito la documentazione completa. La banca si è
opposta al precetto esecutivo civile.

C. Statuendo il 5 giugno 2008 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto
l'opposizione limitatamente alle informazioni concernenti lo specificato conto
e altre relazioni bancarie, ma solo nella misura in cui fossero intestate o
cointestate al defunto; per il resto ha mantenuto l'opposizione. Entrambe le
parti si sono aggravate contro il giudizio del Pretore: B.B. per ottenere la
reiezione integrale dell'opposizione al precetto esecutivo; A. SA auspicando la
conferma della propria opposizione. Con sentenza del 26 giugno 2009 la II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le due
appellazioni.

D. In accoglimento di un ricorso in materia civile inoltrato da B.B., la I
Camera di diritto civile del Tribunale federale ha, con sentenza 26 luglio
2010, annullato la pronunzia di appello e ha rinviato la causa all'autorità
cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. (...)
BGE 138 III 354 S. 356

E. Con sentenza del 31 maggio 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di B.B. e ha rigettato
l'opposizione per un'ulteriore serie di specificati documenti, ordinando alla
A. SA di consegnarli alla procedente entro 30 giorni. (...)

F. Con ricorso in materia civile del 9 agosto 2011 la A. SA postula (...) la
riforma della sentenza di appello nel senso che l'opposizione da lei interposta
al precetto esecutivo fatto spiccare da B.B. sia mantenuta - come deciso dal
Pretore - per le relazioni bancarie indirette intestate a terzi e con
beneficiario economico il de cuius. (...)
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
(estratto)

Erwägungen

Dai considerandi:

3. Trattandosi nella fattispecie di una causa attinente alla successione di un
cittadino italiano morto con un ultimo domicilio in Svizzera, il Tribunale
federale ha stabilito - nella decisione di rinvio del 26 luglio 2010 (DTF 136
III 461) - che l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) ne disciplina il
diritto applicabile (consid. 5.2). Questo Tribunale ha tuttavia indicato che
tale norma non esclude la possibilità di sottoporre la successione a un diritto
diverso da quello (il diritto italiano; consid. 5.4) a cui la predetta norma
rinvia in concreto. Esso ha quindi ritenuto che pure una professio iuris in
favore del diritto dello Stato di residenza, come quella di cui si prevale la
qui ricorrente, è possibile nel campo di applicazione della menzionata
Convenzione (consid. 6.1). Ha conseguentemente ritornato la causa all'autorità
inferiore per completazione degli accertamenti di fatto concernenti la volontà
espressa dal defunto con riferimento all'invocata professio iuris e nuovo
giudizio in applicazione del diritto svizzero o italiano, dopo aver determinato
quale dei due regge la controversia (consid. 6.2).

3.1 La Corte cantonale ha ritenuto che il testamento non lascia spazio a dubbi
sulla volontà del testatore, che ha chiaramente optato in favore del diritto
svizzero. Tale accertamento non è contestato né dalla ricorrente né
dall'opponente ed è quindi vincolante per il Tribunale federale, che lo pone a
fondamento della sua sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF).

3.2 I Giudici cantonali hanno poi reputato che nella citata sentenza il
Tribunale federale abbia indicato "la strada del rinvio", motivo per cui
BGE 138 III 354 S. 357
alla fattispecie non sarebbe esclusivamente applicabile il diritto svizzero a
cui il de cuius ha sottoposto la propria successione, ma pure, in virtù della
normativa italiana in materia di diritto internazionale privato (art. 46 cpv. 2
della legge n. 218 del 31 maggio 1995), il diritto italiano, qualora il diritto
scelto dal testatore dovesse pregiudicare i diritti che la legge italiana
attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della
persona della cui successione si tratta.
Ora, l'appena menzionata argomentazione del giudizio impugnato discende da
un'interpretazione errata della sentenza di questo Tribunale, il quale non ha
affatto rinviato al diritto italiano e alla legge sul diritto internazionale
privato di tale Stato. Questa Corte ha invece indicato che, nell'ambito del
Trattato applicabile nella fattispecie, un cittadino italiano con ultimo
domicilio in Svizzera può sottoporre la sua successione al diritto di questo
paese (sopra, consid. 3), ciò che in base agli incontestati accertamenti della
sentenza di appello è stato fatto dal de cuius (sopra, consid. 3.1). Ne segue
che la controversia èretta esclusivamente dal diritto svizzero. Giova del resto
rilevare che, vista la similitudine fra i due ordinamenti giuridici, che
conoscono entrambi il diritto alla legittima per coniuge e figli, non sussiste
alcun motivo che giustifichi l'adozione da parte del giudice svizzero,
nell'ambito dell'applicazione del menzionato Trattato, di una norma italiana
che pare essere in primo luogo intesa a proteggere gli eredi legittimari da
un'eventuale diseredazione, operata sottoponendo la successione al diritto di
un paese che consente di disporre senza alcun limite del proprio patrimonio
(cfr. TITO BALLARINO, Diritto internazionale privato, 2^a ed. 1996, pag. 507
seg.).
(...)

5. Un erede legittimario escluso dalla successione in virtù di un testamento
che non lo menziona, ma in cui il testatore designa suoi eredi altre persone, è
unicamente un erede virtuale fintanto che, dopo aver attaccato con un'azione di
riduzione la disposizione di ultima volontà, non ottiene la sua legittima; se
omette di introdurre l'azione nel termine di perenzione dell'art. 533 CC, egli
perde definitivamente la sua qualità di erede (v. da ultimo FORNI/PIATTI, in:
Commento basilese, Zivilgesetzbuch, vol. II, 4^a ed. 2011, n. 2 a prima degli
art. 522-533 CC, con rinvii). La sentenza che pronuncia la riduzione ha infatti
carattere costitutivo (DTF 115 II 211 consid. 4; sentenza 5C.81/2003 del 21
gennaio 2004 consid. 5.2). Ne segue che nella fattispecie in esame,
contrariamente a quanto pare ritenere l'opponente, il fatto di essere la vedova
del defunto non dimostra ancora la sua
BGE 138 III 354 S. 358
qualità di erede, ma occorre verificare, ritenuto come non viene nemmeno
preteso che sia già stata introdotta un'azione di riduzione, se questa può
ancora essere validamente incoata o se invece la stessa sia perenta, come
affermato dalla ricorrente.

5.1 In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'opponente nella sua
risposta e ricordata la professio iuris contenuta nel testamento, il termine
entro il quale può essere inoltrata un'azione di riduzione viene determinato
esclusivamente in base al diritto svizzero e un eventuale termine più lungo
previsto dal diritto italiano è irrilevante.

5.2 Giusta l'art. 533 cpv. 1 CC la predetta azione si prescrive col decorso di
un anno dal momento in cui gli eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei
loro diritti. Il testo legale è impreciso, poiché non si tratta di un termine
di prescrizione, ma di perenzione (DTF 128 III 318 consid. 2.1; DTF 121 III 249
consid. 2 con rinvii). Questo termine (relativo) inizia a decorrere quando la
persona lesa nella propria legittima conosce gli elementi di fatto che lasciano
confidare nell'esito favorevole di un'eventuale azione di riduzione (DTF 121
III 249 consid. 2a). A tal fine è necessaria, se l'interessato non è stato
completamente escluso dalla successione, una conoscenza approssimativa
dell'ammontare dell'eredità (DTF 121 III 249 consid. 2b). L'erede totalmente
estromesso da una successione apprende invece la lesione della sua porzione
legittima già dalla relativa disposizione di ultima volontà.
Nella fattispecie l'opponente ha saputo della violazione della propria
legittima con la comunicazione del contenuto del menzionato testamento
olografo, che la esclude dalla successione. Ne segue che, contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte cantonale, per determinare se i suoi diritti
successori fossero lesi, la vedova non necessitava delle informazioni richieste
con l'azione di rendiconto. Atteso che già il precetto esecutivo civile del 13
marzo 2008 con cui è iniziata la presente causa menzionava il testamento con il
suo contenuto, l'azione di riduzione era ampiamente perenta quando la Corte
cantonale ha emanato la decisione impugnata. Così stando le cose, l'opponente
ha perso la sua qualità di erede e di conseguenza il diritto di ottenere
informazioni in base al diritto successorio.