Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 193



Urteilskopf

137 V 193

26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Cassa
malati Agrisano contro B. (ricorso in materia di diritto pubblico)
8C_137/2011 del 13 maggio 2011

Regeste

Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 UVG; Art. 134 Abs. 3 UVV; freiwillige
Unfallversicherung.
Im Bereich der freiwilligen Unfallversicherung steht es den Versicherern nicht
frei, den Bewerbern den Vertragsabschluss ohne jegliche Begründung zu
verweigern. Nur in im Sinne von Art. 134 Abs. 3 UVV begründeten Fällen können
sie den Abschluss der beantragten Versicherung ablehnen (E. 5.4).

Sachverhalt ab Seite 193

BGE 137 V 193 S. 193

A. Con decisione del 14 aprile 2010, sostanzialmente confermata l'11 maggio
seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessata, la Cassa malati
Agrisano (in seguito: l'Agrisano) ha rifiutato di
BGE 137 V 193 S. 194
concludere l'assicurazione facoltativa secondo la LAINF richiesta da B.,
titolare di un'azienda agricola.

B. Contro questa decisione, B. si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha accolto il
ricorso, annullato il provvedimento e rinviato gli atti all'Agrisano per nuova
decisione (pronuncia del 29 novembre 2010).

C. L'Agrisano è insorta al Tribunale federale, al quale chiede di annullare la
pronuncia cantonale e di constatare come non si possa obbligarla a concludere
un'assicurazione contro gli infortuni facoltativa.
B. propone - implicitamente - la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) ne postula l'accoglimento.
Il ricorso è stato respinto.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. L'oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, in qualità di
assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAINF (RS 832.20), di rifiutare, senza
indicazione di motivi, con un semplice rinvio alla libertà contrattuale, di
concludere un'assicurazione facoltativa LAINF con l'opponente, lavoratrice
indipendente, segnatamente in considerazione dei motivi di rifiuto richiesti
dall'art. 134 cpv. 3 OAINF (RS 832.202).

3. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAINF, possono assicurarsi a titolo facoltativo le
persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera
(come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati
d'obbligo). Per l'art. 5 cpv. 1 LAINF le disposizioni sull'assicurazione
obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. Il
secondo capoverso di questa disposizione conferisce al Consiglio federale la
competenza di emanare prescrizioni completive sull'assicurazione facoltativa.
L'Esecutivo federale ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione,
l'esclusione ed il calcolo dei premi. Se ne deve dedurre ed emerge inoltre dai
lavori preparatori, che il legislatore non intendeva parificare totalmente le
persone assicurate a titolo obbligatorio a quelle assicurate facoltativamente.
Riguardo a quest'ultima categoria, era piuttosto previsto che se del caso, il
Consiglio federale emanerà prescrizioni speciali (Messaggio del 18 agosto 1976
per una legge federale
BGE 137 V 193 S. 195
sull'assicurazione contro gli infortuni, FF 1976 III 203 n. 401.2 all'art. 5
LAINF; RAMI 2006 pag. 401, U 41/05 consid. 3).

4.

4.1 La ricorrente contesta l'esistenza di un suo obbligo di contrarre
nell'ambito dell'assicurazione facoltativa LAINF. Ritiene di poter rifiutare la
stipulazione del contratto senza indicazione di motivi. Un obbligo di contrarre
sussisterebbe unicamente per i casi che la cassa suppletiva attribuisce a un
assicuratore. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i
loro familiari collaboranti a questa attività potrebbero assicurarsi
facoltativamente solo laddove l'assicuratore conformemente all'art. 135 cpv. 1
OAINF già assicura il personale dell'azienda assoggettato all'obbligo
assicurativo. L'art. 134 cpv. 3 OAINF si riferirebbe solo a questo caso. Solo
in tal caso l'assicuratore sarebbe tenuto ad offrire l'assicurazione
facoltativa, potendo comunque rifiutarla in casi fondati. Questi presupposti
non sarebbero adempiuti nella fattispecie.

4.2 Per parte sua, l'UFSP rileva l'inesistenza di un obbligo di contrarre
nell'assicurazione infortuni obbligatoria. Ritiene che non si possa subordinare
la stipulazione di un'assicurazione facoltativa a condizioni più severe di
quelle valide per l'assicurazione obbligatoria. La persona esercitante
un'attività lucrativa indipendente, che non trova un assicuratore disposto ad
offrirle l'affiliazione, potrà rivolgersi alla cassa suppletiva LAINF.

5. Vista l'argomentazione delle parti, occorre esaminare la portata dell'art.
134 cpv. 3 OAINF. Pacifico e incontestato è che questa disposizione di
ordinanza non eccede i limiti della delega di competenza conferita al Consiglio
federale dall'art. 5 cpv. 2 LAINF.

5.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Ci
si discosta dal senso letterale di un testo chiaro, facendo capo
all'interpretazione, solamente qualora delle ragioni obiettive inducano a
ritenere ch'esso non restituisce il vero significato della disposizione in
esame. Simili ragioni possono risultare dai lavori preparatori, dallo scopo e
dal senso della disposizione, così come dalla sua relazione con altri disposti
(DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 215 consid. 7.1 pag. 229, DTF 135
V 249 consid. 4.1).

5.2

5.2.1 La delega di cui all'art. 5 cpv. 2 LAINF conferisce al Consiglio federale
la competenza di emanare prescrizioni completive sull'affiliazione
all'assicurazione facoltativa. Al titolo nono dell'OAINF,
BGE 137 V 193 S. 196
sotto il titolo marginale "Facoltà d'assicurarsi", l'autorità esecutiva,
facendo uso di tale delega, ha disciplinato all'art. 134 cpv. 1 e 2 OAINF, in
complemento all'art. 4 cpv. 1 LAINF (persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente e i loro familari collaboranti a questa attività e non assicurati
d'obbligo), l'affiliazione di determinati gruppi di persone (persone
parzialmente occupate come lavoratori e persone che hanno raggiunto l'età AVS)
all'assicurazione facoltativa secondo la LAINF.
L'art. 134 cpv. 3 OAINF dispone in particolare quanto segue: "L'assicuratore
può, nei casi fondati, ovvero se esistono danni alla salute importanti e
duraturi nonché un pericolo particolare ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2
dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni,
rifiutare di concludere un'assicurazione facoltativa."
Secondo il tenore letterale di questo disposto l'assicuratore può pertanto
rifiutare la conclusione di un'assicurazione solo nei casi fondati. Il testo è
chiaro. In assenza di rispettive ragioni, la stipulazione di un'assicurazione
non può quindi essere rifiutata.

5.2.2 La ricorrente fa valere che l'art. 134 cpv. 3 OAINF troverebbe
applicazione nella sola ipotesi dell'art. 135 cpv. 1 OAINF.
Nulla depone tuttavia a favore di questa tesi. L'art. 135 OAINF determina,
sotto il titolo marginale "Assicuratori", l'assegnazione di singoli gruppi di
persone ai diversi assicuratori, ma non specifica chi abbia diritto alla
stipulazione di un'assicurazione facoltativa. Quest'ultima questione è regolata
dagli art. 4 LAINF e 134 OAINF. Più in particolare l'art. 135 OAINF definisce
la sfera di competenza dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI; cpv. 2) e degli altri assicuratori secondo l'art. 68
LAINF (cpv. 3), nonché il caso speciale degli indipendenti che occupano
lavoratori già assicurati a titolo obbligatorio presso un assicuratore (cpv.
1). Una delimitazione del campo d'applicazione dell'art. 134 cpv. 3 OAINF ai
soli casi di cui all'art. 135 cpv. 1 OAINF deve quindi essere negata.

5.2.3 Nelle sue spiegazioni sui motivi dell'emanazione dell'art. 134 cpv. 3
OAINF, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, il legislatore ha precisato che un
obbligo di affiliare all'assicurazione facoltativa persone affette da danni
alla salute importanti e duraturi o esposte, nell'esercizio della loro attività
professionale, a rilevanti pericoli di salute (inidoneità) ai sensi dell'art.
78 ordinanza del 19 dicembre 1983
BGE 137 V 193 S. 197
sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) rischierebbe di creare
problemi agli assicuratori. Al fine di evitare abusi, è indispensabile una
prescrizione che specifichi a quali condizioni possa essere rifiutata la
conclusione dell'assicurazione (RAMI 1998 pag. 138).
Da queste considerazioni del Consiglio federale relative all'art. 134 cpv. 3
OAINF non si possono dedurre validi motivi suscettibili di giustificare una
deroga dal testo letterale dello stesso disposto. Esse partono - come il testo
della norma - dal presupposto che gli assicuratori non possono rifiutare la
conclusione di assicurazioni senza indicarne i motivi, bensì solo in casi
fondati.

5.2.4 Il carattere facoltativo dell'assicurazione giusta l'art. 4 LAINF è
riferito, secondo lo scopo della norma, alle persone da assicurare e non già
agli assicuratori. A differenza di quanto vale nell'assicurazione contro gli
infortuni obbligatoria, le citate persone sono libere di assicurarsi o meno.
Esse dispongono tuttavia del diritto legale di concludere un'assicurazione
facoltativa secondo l'art. 4 cpv. 1 LAINF. Gli assicuratori giusta l'art. 68
LAINF devono garantire questo diritto (cfr. art. 135 cpv. 3 OAINF). In questa
funzione sono titolari del pubblico potere che fondano l'assicurazione
facoltativa sulla base di un contratto particolare di diritto pubblico giusta
la LAINF (art. 59 cpv. 2 LAINF; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 307/03 del 19 agosto 2004 consid. 4, non pubblicato in DTF 130
V 553; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2^a ed. 1989,
pag. 137). Sempre in tale funzione, sono vincolati al principio del divieto
dell'arbitrio secondo l'art. 9 Cost., che verrebbe violato nel caso di rifiuto
di stipulazione del contratto senza indicazione di motivi.

5.3

5.3.1 L'UFSP rileva l'inesistenza di un obbligo di contrarre nell'assicurazione
infortuni obbligatoria. Un simile obbligo non esiste poiché mediante
l'assegnazione da parte della cassa suppletiva LAINF è garantita
l'assicurazione di tutti i lavoratori. Se un datore di lavoro, che non rientra
nella sfera di competenza dell'INSAI, non trova un assicuratore disposto ad
assicurare i suoi dipendenti, la cassa suppletiva gli assegna un assicuratore
di cui all'art. 68 LAINF (art. 73 cpv. 2 LAINF; art. 4 Regolamento
amministrativo per la cassa suppletiva, ed. 2008, cfr. http://
www.ersatzkasse.ch, sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/06
del 6 novembre 2006 consid. 2.2; MAURER, op. cit., pag. 59). Nell'assicurazione
infortuni
BGE 137 V 193 S. 198
obbligatoria non esiste pertanto un obbligo diretto e immediato di contrarre,
ma solo un obbligo indiretto.

5.3.2 Con riferimento all'art. 5 cpv. 1 LAINF l'UFSP sostiene che anche un
indipendente, che nell'ambito dell'assicurazione facoltativa secondo la LAINF
non trova un assicuratore disposto ad affiliarlo, può rivolgersi, come nel caso
dell'assicurazione infortuni obbligatoria, alla cassa suppletiva LAINF, la
quale poi lo assegna ad un assicuratore. Questo parere è condiviso anche da
parte della dottrina (MAURER, op. cit., pag. 127 n. in calce 214; UELI KIESER,
Unfallversicherung, in Stellenwechsel und Entlassung, 1997, pag. 402).
A questa opinione osta da un lato il chiaro tenore letterale dell'art. 134 cpv.
3 OAINF, che si rivolge direttamente agli assicuratori quali destinatari e che
consente a questi ultimi di rifiutare la conclusione dell'assicurazione solo in
casi fondati e non soltanto laddove le persone intenzionate ad assicurarsi sono
loro state assegnate dalla cassa suppletiva LAINF. Dall'altro lato, il campo di
attività della cassa suppletiva giusta l'art. 73 cpv. 1 LAINF è limitato
esplicitamente ai lavoratori assicurati a titolo obbligatorio (cfr. sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni U 416/99 del 18 ottobre 2000 consid.
5 in fine). La sussistenza di una lacuna che il giudice è chiamato a colmare,
estendendo le competenze della cassa suppletiva alle persone esercitanti
un'attività indipendente, deve quindi essere negata alla luce del chiaro
disciplinamento legale (cfr. DTF 130 V 39 consid. 4.3 pag. 45 segg.).
Un'assegnazione di persone esercitanti un'attività indipendente tramite la
cassa suppletiva nell'ambito dell'assicurazione facoltativa LAINF non entra
pertanto in linea di conto (in tal senso pure GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], 1992, pag. 38).
Nell'assegnare un datore di lavoro a un assicuratore nell'ambito
dell'assicurazione infortuni obbligatoria la cassa suppletiva deve tra l'altro
provvedere a una distribuzione equilibrata del rischio (art. 95 cpv. 1 LAINF).
Nell'assicurazione infortuni facoltativa LAINF è tenuto conto dei rischi con la
possibilità, per gli assicuratori, di rifiutare la conclusione di assicurazioni
a rischio elevato. Complessivamente, non si può pertanto ritenere che la
conclusione di un'assicurazione infortuni facoltativa LAINF sia subordinata ad
esigenze più severe rispetto all'assicurazione obbligatoria, con obbligo
indiretto di contrarre.

5.4 Riassumendo, risulta che gli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione
facoltativa LAINF non sono liberi di rifiutare la
BGE 137 V 193 S. 199
conclusione del contratto senza alcuna motivazione (cfr. in tal senso pure
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in SozialeSicherheit,
SBVR vol. XIV, 2^a ed. 2007, n. 41; HARDY LANDOLT, Versicherungsdeckung von
Selbstständigerwerbenden, in Invalidität von Selbstständigerwerbenden, 2007,
pag. 69; LANDOLT, Die freiwillige Sozialversicherung im Spannungsfeld zwischen
Vertragsfreiheit und Sozialversicherungszwang, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2008,pag. 74; di parere opposto: KIESER, op.
cit., pag. 402). Solo in presenza di motivi fondati la ricorrente è in diritto
di negare all'opponente la conclusione dell'assicurazione facoltativa LAINF.
L'annullamento della decisione su opposizione dell'11 maggio 2010 e ilrinvio
ordinato dall'autorità di prima istanza meritano pertanto diessere confermati.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.