Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 137 V 181



Urteilskopf

137 V 181

25. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa D.
contro PAX Fondazione collettiva LPP (ricorso in materia di diritto pubblico)
9C_318/2010 del 18 aprile 2011

Regeste

Art. 5 Abs. 1 lit. a und b, Art. 25f Abs. 1 lit. a FZG; Art. 10 Abs. 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71; Art. 190 BV; Aufnahme einer selbständigen
Erwerbstätigkeit in Italien und Gesuch um Barauszahlung der Austrittsleistung.
Das Gesuch um Barauszahlung der Austrittsleistung (obligatorischer Teil) an
einen Grenzgänger, der seine Tätigkeit als Angestellter in der Schweiz aufgibt,
um eine selbständige Erwerbstätigkeit in Italien aufzunehmen, beurteilt sich
nach den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 lit. a FZG (E. 6.2.3). Mit der
Einschränkung gemäss Art. 25f Abs. 1 FZG wurde eine gemeinschaftsrechtliche
Regelung (Art. 10 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1408/71) in das innerstaatliche
Recht umgesetzt; das Bundesgericht ist daran gebunden (E. 6.3). Beweis der
fehlenden Versicherungsunterstellung in Italien und Amtshilfe (E. 7.2).

Sachverhalt ab Seite 182

BGE 137 V 181 S. 182

A. D., frontaliere italiano nato nel 1971, il 24 ottobre 2008 ha disdetto il
rapporto di lavoro che lo legava alla ditta M. In seguito alla notifica di
uscita dall'istituto di previdenza, l'interessato ha indicato a Pax Società
svizzera di assicurazione sulla vita, agente per conto di Pax Fondazione
collettiva LPP, di lasciare definitivamente la Svizzera e chiesto nel contempo
il pagamento in contanti della prestazione d'uscita (v. moduli "Utilizzazione
della prestazione d'uscita" firmati il 27 febbraio 2009 e il 22 marzo 2009).
Malgrado l'istante avesse precisato di avere nel frattempo iniziato un'attività
indipendente in Italia, l'assicuratore Pax si è opposto al pagamento in
contanti della prestazione d'uscita per la parte inerente alla previdenza
obbligatoria (LPP), mentre ha dato seguito alla richiesta per la parte
sovraobbligatoria.

B. In considerazione dell'avvio della sua attività autonoma in Italia, D. ha
chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la
fondazione di previdenza al pagamento integrale della prestazione d'uscita
(petizione del 19 giugno 2009).
Rilevando come per il diritto (nazionale e internazionale) applicabile in
materia l'assicurato avrebbe dovuto fornire la prova - mancante - del non
assoggettamento obbligatorio, in Italia, ai rischi di vecchiaia, decesso e
invalidità, la Corte cantonale ha respinto la petizione (pronuncia del 1° marzo
2010).

C. D. interpone ricorso al Tribunale federale al quale chiede di riformare il
giudizio cantonale e di riconoscergli il diritto all'integralità della
prestazione d'uscita. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Pax Fondazione collettiva LPP e l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) propongono la reiezione del gravame.
Il ricorso è stato respinto.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 La previdenza professionale in Svizzera è concepita su una base legale e su
una base contrattuale. La prima contempla disposizioni minime obbligatorie
garantite a ogni salariato; la seconda, ove presente, oltrepassa invece questo
minimo di legge. La previdenza
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professionale è inoltre inclusa nell'ambito applicativo dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681). Tale Accordo - entrato in vigore il 1° giugno 2002 -
regola tra le altre cose il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il
cui compito principale è assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti da un
lavoratore sotto il regime di uno Stato contraente quando lascia questo Stato
per trasferirsi in un altro Stato. La previdenza professionale fa pienamente
parte del regime svizzero di sicurezza sociale quale è definito agli art. 111 e
113 Cost. Ciò vale però per la previdenza professionale minima obbligatoria ai
sensi della LPP, non anche per la previdenza più estesa, che in ambito europeo
è compresa nel campo di applicazione della Direttiva 98/49 CE del Consiglio del
29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare
dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano
all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25 luglio 1998 pag. 46), cui
rinvia, sezione A n. 3 Allegato II ALC (cfr. pure Messaggio del 23 giugno 1999
concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF
1999 5092, 5297 seg. n. 273. 233.3; bollettino UFAS della previdenza
professionale n. 52 del 31 agosto 2000).

2.2 Allo stesso modo, la prestazione d'uscita, che forma l'oggetto del
pagamento in contanti, si compone dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15
LPP (RS 831.40; previdenza professionale obbligatoria) e, ove presente,
dell'avere della previdenza più estesa. In funzione della prestazione richiesta
(pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP o
della parte sovraobbligatoria), si applicano dunque regolamentazioni
differenti.

3. Pacifico è che il ricorrente, nel rientrare (professionalmente) in Italia
per intraprendere un'attività lavorativa indipendente, ha lasciato l'istituto
di previdenza prima che si realizzasse un caso di previdenza e ha così maturato
il diritto a una prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 1 LFLP [RS 831.42]).
Controverso rimane per contro il dirittodello stesso al versamento in contanti
di detta prestazione per la parte obbligatoria LPP, ritenuto che l'istituto
opponente ha invece già provveduto al pagamento per la parte sovraobbligatoria
(sul diritto, inalterato, al versamento in contanti di questa parte anche dopo
l'entrata in vigore dell'ALC cfr. FF 1999 5298 n. 273.233.3; bollettino
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UFAS della previdenza professionale n. 96 del 18 dicembre 2006; BASILE
CARDINAUX, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche
Vorsorge, 2008, pag. 635 n. 1447, e pag. 658 n. 1499; ERIKA SCHNYDER,
Prévoyance professionnelle, in Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und
seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Erwin Murer [ed.],
2001, pagg. 151 segg., pag. 157;JÜRG BRECHBÜHL, Die Auswirkungen des Abkommens
auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in Erwin Murer
[ed.],op. cit., pagg. 111 segg., pag. 114; ISABELLE VETTER-SCHREIBER,
Berufliche Vorsorge, 2^a ed. 2009, n. 6 ad art. 25f LFLP; ROLAND A. MÜLLER,
Verhältnis des BVG zum europäischen Recht, RSAS 2005 pagg. 2 segg., pag. 7).

4.

4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LFLP, l'assicurato può esigere il pagamento in
contanti della prestazione d'uscita se:
a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla
previdenza professionale obbligatoria o
c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi
contributi.
Per parte sua, l'art. 25f cpv. 1 LFLP - entrato in vigore il 1° giugno 2007,
ossia cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC (v. Protocollo addizionale
Allegato II ALC, Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, nonché art. 25f cpv. 2 LFLP), e di conseguenza applicabile al
caso di specie, l'insorgente avendo lasciato la Svizzera dopo questa data (v.
VETTER-SCHREIBER, op. cit., n. 8 ad art. 25f LFLP; DANIEL DÜRR, Einschränkung
der Barauszahlung bei endgültigem Verlassen der Schweiz, Abkommen über die
Personenfreizügigkeit mit der EU, Schweizer Personalvorsorge [SPV] 2/2007 pag.
33) -, dispone che l'assicurato non può esigere il pagamento in contanti,
secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato
sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15
LPP fintanto che:
a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di
vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato
membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di
vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o
norvegesi;
c. risiede nel Liechtenstein.
BGE 137 V 181 S. 185
Gli art. 5 cpv. 1 e 25f LFLP si applicano indipendentemente dalla nazionalità
delle persone interessate e quindi non solo ai cittadini degli Stati firmatari
dell'ALC (DÜRR, op. cit., pag. 33; CARDINAUX, op. cit., pag. 636 n. 1448).

4.2 Con la restrizione introdotta dall'art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP alla
possibilità di chiedere il versamento in contanti della prestazione d'uscita
nel caso in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, il diritto
interno ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall'art. 10
n. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831. 109.268.1; in seguito: Regolamento 1408/71), applicabile al
caso di specie anche dal profilo personale e materiale (art. 25b LFLP).
Infatti, benché il pagamento in contanti della prestazione d'uscita non
rappresenti a ben vedere né una prestazione in caso di vecchiaia né tantomeno
una prestazione ai superstiti o d'invalidità, l'art. 1 lett. t del Regolamento
1408/71 parifica espressamente i versamenti effettuati a titolo di rimborso di
contributi - quale può essere considerato anche il pagamento in contanti della
prestazione d'uscita (v. FF 1999 5297 n. 273.233.3) - alle "prestazioni" e alle
"rendite" o alle "pensioni". Di conseguenza, il rimborso dei contributi versati
per l'acquisto di un diritto alle predette prestazioni - quale può essere
ritenuto il pagamento in contanti della prestazione d'uscita dal momento che
essa si fonda sui contributi assicurativi e sui relativi proventi (CARDINAUX,
op. cit., pag. 633 n. 1438) - è compreso nel campo di applicazione materiale
del Regolamento 1408/71. Per il resto è pacifico che il ricorrente, di
cittadinanza italiana e già attivo in Svizzera come frontaliere salariato, è un
lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri
e in questo modo rientra nel campo di applicazione personale di detto
Regolamento 1408/71 (art. 2 n. 1).

4.3 L'art. 10 n. 2 del Regolamento 1408/71 stabilisce che se la legislazione di
uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che
l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria,
tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia
soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro
Stato membro. Il divieto di rimborso dei contributi per l'evenienza in cui
l'obbligo assicurativo continui in un altro Stato membro, traspone all'ambito
della
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sicurezza sociale un principio altrimenti applicato al mercato del lavoro
poiché estende lo spazio rilevante per l'obbligo assicurativo dal piano
nazionale a quello comunitario. Pertanto, se l'esistenza di un obbligo
assicurativo costituisce un impedimento secondo il diritto dello Stato che
prevede la possibilità di rimborso, quest'ultimo va ugualmente escluso se
l'obbligo assicurativo scaturisce dal sistema assicurativo dello Stato di
destinazione (ROLF SCHULER, in Europäisches Sozialrecht, 4^a ed. 2005, pag.
151).

4.4 Si ricorda che con il rimborso dei contributi l'assicurato perde la
protezione previdenziale da lui acquisita. Ora, con il divieto del rimborso
l'assicurato viene protetto da se stesso e, se del caso, costretto a mantenere
la sua previdenza contro la propria volontà. La limitazione della possibilità
di chiedere il rimborso dei contributi mira inoltre a mettere al riparo lo
Stato da possibili rischi assistenziali. Con la parificazione degli obblighi
assicurativi negli Stati membri questa protezione viene estesa dal singolo
Stato membro allo spazio comunitario. Per stabilire se l'obbligo assicurativo
di un lavoratore (subordinato o autonomo: art. 2 n. 1 del Regolamento 1408/71)
copre gli stessi rischi definiti dall'istituzione dello Stato in cui è chiesto
il rimborso dei contributi occorre verificare se le due assicurazioni
obbligatorie coprono gli stessi rischi enunciati dall'art. 4 del Regolamento
1408/71 (CARDINAUX, op. cit., pag. 633 seg. n. 1440 seg.).

5.

5.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto osservato come
l'UFAS e la dottrina in materia siano unanimi nel ritenere che se una persona
assicurata lascia la Svizzera per iniziare un'attività indipendente in un Paese
dell'UE o delI'AELS, il versamento in contanti della prestazione d'uscita ai
sensi dell'art. 15 LPP è unicamente possibile se essa non è obbligatoriamente
assicurata per i rischi vecchiaia, decesso ed invalidità nel Paese di
destinazione. Richiamandosi all'opinione dottrinale espressa da CARDINAUX, op.
cit., pag. 646 n. 1465, i primi giudici hanno quindi precisato che questa
conclusione presuppone un'applicazione (in via analogica) dell'art. 25f LFLP
anche alla fattispecie regolata dall'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP, sebbene la
legge operi espressamente questo rinvio solo per la fattispecie contemplata
dall'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP.

5.2 Per parte sua, il ricorrente si oppone a una tale valutazione. Ritenendo
applicabile alla propria fattispecie l'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP, egli rileva
come, in assenza di un espresso rinvio in favore
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dell'art. 25f LFLP, quest'ultimo disposto non possa essere chiamato in causa
neppure in via analogica. Per il resto, in un'ottica di parità di trattamento,
osserva che se chi svolge in Svizzera un'attività indipendente ha diritto al
versamento in contanti della prestazione d'uscita, altrettanto dovrebbe essere
riconosciuto in favore di chi decide di avviare una tale attività in un Paese
della CE. Con riferimento alla propria situazione personale, segnala infine che
in qualità di titolare di un'impresa di tinteggiature e verniciature in Italia
egli non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria - condizione
negativa posta dall'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP - o comunque a un obbligo
paragonabile alla LPP e che pertanto ha diritto al versamento della prestazione
spettantegli per legge.

6.

6.1 Per quanto si è potuto verificare, la dottrina in materia è effettivamente
unanime - seppur non ne spieghi (in dettaglio) i motivi - nel subordinare la
richiesta di versamento in contanti della prestazione d'uscita dell'assicurato
che lascia la Svizzera e inizia un'attività lavorativa indipendente in un Paese
CE o AELS alle restrizioni dell'art. 25 f cpv. 1 LFLP (oltre a CARDINAUX, op.
cit., pag. 646 n. 1465, v. MÜLLER, op. cit., pag. 17; SCHNYDER, op. cit., pag.
155 seg.; BRECHBÜHL, op. cit., pag. 115 seg.; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER,
Assujettissement au 2^e pilier [LPP et prévoyance surobligatoire] selon l'ALCP
et le règlement [CEE] n. 1408/71, in Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pagg. 59 segg., pag. 67; VETTER-SCHREIBER, op. cit., n. 9 ad art. 25f LFLP;
HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, pag. 394 seg. n. 1066; HERMANN
WALSER, Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU, SPV 2/2007 pag.
24; JESUS PEREZ, Versicherungssituation der Grenzgänger in der 1. und 2. Säule,
SPV 2/2007 pag. 29). Questa posizione corrisponde a quella sostenuta
dall'autorità federale di sorveglianza (cfr. segnatamente bollettini UFAS della
previdenza professionale n. 96 del 18 dicembre 2006, n. 85 dell'8 agosto 2005
cifra 490, e n. 52 del 31 agosto 2000; sulla natura e la portata, non
vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, di simili informazioni
cfr. DTF 121 II 473 consid. 2b pag. 478).

6.2 Per rispondere alle censure ricorsuali occorre però in primo luogo definire
la base legale applicabile alla fattispecie in esame. In particolare, si tratta
di decidere se il fatto che il ricorrente abbia lasciato professionalmente la
Svizzera e intrapreso un'attività lavorativa
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indipendente nel suo Paese di residenza (in Italia) sia sussumibile sotto la
variante dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP oppure sotto quella della lett. b.

6.2.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera.
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del
medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della
norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag.
157, DTF 135 V 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193;
DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse
interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed
evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di
disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere
ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134
V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486).

6.2.2 Il testo dell'art. 5 cpv. 1 lett. a e b LFLP può effettivamente prestarsi
a diverse interpretazioni. Sebbene la lett. a sembri racchiudere tutte le
situazioni in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera ("wenn sie
[die Versicherten] die Schweiz endgültig verlassen"; "lorsqu'il [l'assuré]
quitte définitivement la Suisse") e quindi anche quella in cui quest'ultimo,
cessando la propria attività lavorativa in Svizzera, avvia un'attività
indipendente all'estero, in virtù del solo tenore letterale non si può
escludere a priori che la lett. b ("sie eine selbständige Erwerbstätigkeit
aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen";
"lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance
professionnelle obligatoire") configuri eventualmente una lex specialis.
Quest'ultima ipotesi viene però (anche) smentita da un'interpretazione storica
e sistematica della regolamentazione.
BGE 137 V 181 S. 189
Così, dai lavori preparatori della norma - prima del suo adattamento al diritto
comunitario - emerge chiaramente che la lett. a concerne (tutte) le situazioni
in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera (sul significato di
questa condizione per i lavoratori frontalieri cfr. CARDINAUX, op. cit., pag.
640 n. 1455) e cessa ogni attività lucrativa nel nostro Paese (v. FF 1976 I 215
n. 521.4 in relazione all'abrogato art. 30 cpv. 2 lett. a LPP che è stato
rimpiazzato, dal 1° gennaio 1995, dall'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, di ugual
tenore: FF 1992 III 579; RSAS 1998 pag. 119, B 24/96 consid. 1). Orbene,
esattamente tale situazione realizza anche il frontaliere che, come il
ricorrente, cessa di esercitare un'attività salariata in Svizzera per
intraprenderne una indipendente nel suo Paese di residenza. Già solo per questo
motivo, è difficilmente immaginabile - anche perché superfluo - che la medesima
fattispecie, già sufficientemente regolata dalla lett. a, lo sia anche dalla
lett. b.
Ma vi è di più. A ben vedere, la mancanza, alla lett. b, di una riserva in
favore dell'art. 25f LFLP - che di per sé si imporrebbe per le fattispecie
regolate dall'art. 10 n. 2 del Regolamento 1408/72 - non è dovuta a un caso o a
una dimenticanza redazionale. L'art. 25f LFLP, che riprende quanto stabilito
dall'art. 10 n. 2 del Regolamento 1408/71, fa dipendere la possibilità di un
rimborso dei contributi e quindi il versamento in contanti della prestazione
d'uscita, da un lato, dalla cessazione di assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria in Svizzera e, dall'altro, dal fatto che l'assicurato non sia
affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia,
morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE.
Ora, questa eventualità - per le situazioni qui in esame - è unicamente
ipotizzabile se l'assicurato lascia la Svizzera e intraprende un'attività
indipendente ad esempio in uno Stato membro della CE. Essa non lo è per contro
se lo stesso assicurato cessa in Svizzera un'attività salariata per qui
avviarne una indipendente. In quest'ultima ipotesi, infatti, la legislazione
applicabile era e rimane sempre la stessa, ossia quella svizzera (lex loci
laboris: v. art. 13 n. 2 lett. a e b del Regolamento 1408/71), rendendo così
inapplicabile o superfluo ogni rinvio all'art. 25f LFLP (v. pure STAUFFER, op.
cit., pag. 395 n. 1066).

6.2.3 Ne discende pertanto, contrariamente all'opinione delle parti, che se,
come in concreto, l'assicurato lascia la Svizzera - ciò che è incontestato nel
caso di specie (v. a tal riguardo pure le
BGE 137 V 181 S. 190
inequivocabili indicazioni fornite sui moduli per l'utilizzazione della
prestazione d'uscita; più in generale sui requisiti richiesti per provare
questo fatto cfr. ad esempio RSAS 1998 pag. 119, B 24/96 consid. 2a, nonché
STAUFFER, op. cit., pag. 395 seg. n. 1068) - per avviare un'attività
indipendente in Italia, la fattispecie è unicamente regolata dall'art. 5 cpv. 1
lett. a LFLP e non dalla sua lett. b che, per quanto visto, concerne solo le
situazioni in cui l'assicurato comincia un'attività lucrativa indipendente in
Svizzera. Questa soluzione si concilia anche meglio con la ratio legis
risultante dall'adattamento al diritto comunitario dell'art. 5 cpv. 1 LFLP,
che, per quanto esposto in precedenza, estende lo spazio rilevante per
l'obbligo assicurativo dal piano nazionale a quello comunitario (v. consid
4.4). In tali circostanze, non vi è più spazio né motivo di estendere il campo
applicativo dell'art. 25f LFLP anche all'art. 5 cpv. 1 lett. b, come invece
propone CARDINAUX, op. cit., pag. 646 n. 1465.

6.3 Al termine di questa analisi, il ricorrente non può validamente lamentarsi
di una disparità di trattamento e sostenere che chi, come lui, ha deciso di
svolgere un'attività indipendente in un Paese della CE sarebbe ingiustamente
discriminato rispetto a chi invece intraprende una simile attività in Svizzera.
A prescindere dal fatto che la limitazione di cui all'art. 25f LFLP si applica
indipendentemente dalla nazionalità della persona interessata, valendo allo
stesso modo per tutti gli assicurati (v. sopra, consid. 4.1 in fine), il
ricorrente sembra dimenticare che - per quanto già accennato al consid. 4.2 -
essa è stata introdotta in seguito alla ricezione nel diritto interno dell'art.
10 n. 2 del Regolamento 1408/71. In precedenza, infatti, un tale versamento era
indistintamente possibile sia nell'ipotesi in cui l'assicurato lasciava
definitivamente la Svizzera, sia nell'evenienza in cui lo stesso, purché non
più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, cominciava un'attività
indipendente (non importa quindi se in Svizzera o all'estero). Ora, dal momento
che è riconducibile a una ripresa del diritto internazionale e che il Tribunale
federale è vincolato a quest'ultimo, come del resto pure al diritto federale
(art. 190 Cost.), questa limitazione deve chiaramente trovare applicazione nel
caso di specie (v. DTF 136 I 49 consid. 3.1 pag. 55 con riferimenti).

7. Posto quanto sopra, si tratta quindi di esaminare se le condizioni poste
dall'art. 25f LFLP, applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 5 cpv. 1
lett. a LFLP, si oppongono alla richiesta ricorsuale.
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7.1 Occorre subito premettere - come rileva peraltro correttamente anche l'UFAS
nella sua presa di posizione - che per assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l'appartenenza a un
sistema obbligatorio che, come la LPP, copre i rischi di vecchiaia, decesso e
invalidità a titolo complementare, bensì ogni sistema di sicurezza sociale
sottoposto al Regolamento 1408/71 che assicura obbligatoriamente i predetti
rischi, analogamente a quanto avviene per l'AVS/AI svizzera. Poco importa
invece che questo regime non sia paragonabile al regime svizzero della
previdenza professionale, anche perché nessun Paese dell'UE conosce come la
Svizzera un sistema di secondo pilastro obbligatorio (CARDINAUX, op. cit., pag.
637 n. 1450; MÜLLER, op. cit., pag. 16 nota 50; SCHNYDER, op. cit., pag. 155).
A scanso di equivoci, l'assoggettamento a titolo obbligatorio nel nuovo Stato
della CE si valuta inoltre in base alla legislazione dello Stato in questione
(CARDINAUX, op. cit., ibidem; SCHNYDER, op. cit., ibidem).

7.2 Per il resto, in ragione anche del carattere eccezionale del pagamento in
contanti della prestazione d'uscita - per la sua parte obbligatoria - in caso
di partenza per l'estero (v. RSAS 1998 pag. 119, B 24/96 consid. 2a), spetta
alla persona assicurata attivarsi e fornire all'istituto di previdenza le
indicazioni atte a provare di non essere assoggettata all'assicurazione
obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti nel Paese di
destinazione (bollettino UFAS n. 96; CARDINAUX, op. cit., pagg. 642 segg. n.
1459 segg.; SCHNYDER, op. cit., pag. 155 e 158; SCHNEIDER, op. cit., pag. 67;
BRECHBÜHL, op. cit., pag. 115; MÜLLER, op. cit., pag. 17; VETTER-SCHREIBER, op.
cit., n. 7 ad art. 25f LFLP; DÜRR, op. cit., pag. 33). L'istituto di
previdenza, da parte sua, verifica le prove fornitegli ed è vincolato ad una
dichiarazione con cui le competenti autorità estere confermano
l'assoggettamento o il non assoggettamento. A tale scopo, il Fondo di garanzia,
che funge da organismo di collegamento e che garantisce il coordinamento e il
contatto con gli organismi analoghi degli altri Stati (FF 1999 5298 n.
273.233.3), ha concluso con le competenti autorità di diversi Stati dell'UE
(tra i quali anche l'Italia) degli accordi di collaborazione per l'accertamento
dell'obbligo di assicurazione nel rispettivo Stato ed ha elaborato i relativi
moduli di richiesta. In virtù di questi accordi, chi si trasferisce ad esempio
in Italia (ma non solo) può richiedere al Fondo di garanzia già prima della
partenza un modulo di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di
assoggettamento alla sicurezza sociale. Il modulo, debitamente
BGE 137 V 181 S. 192
compilato, va restituito al Fondo di garanzia che inoltra poi la richiesta
all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in Italia. Per parte sua,
l'INPS verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la
notifica di partenza presso le autorità competenti in Svizzera) se la persona
interessata è obbligatoriamente assicurata per le prestazioni di vecchiaia,
invalidità e superstiti in Italia. Ad avvenuta verifica, detto Istituto
comunica al Fondo di garanzia il risultato dei suoi accertamenti, mentre
quest'ultimo informa il diretto interessato e l'istituto di previdenza. Per la
verifica dei presupposti per il pagamento in contanti è responsabile l'istituto
di previdenza, al quale, nel dubbio, converrà consultare il Fondo di garanzia
stesso o l'UFAS se non vuole esporsi al rischio di dovere pagare di nuovo in
caso di realizzazione del rischio (CARDINAUX, op. cit., pagg. 642 segg. n.
1460; DÜRR, op. cit., pag. 33 seg.; SCHNYDER, op. cit., pag. 156; MÜLLER, op.
cit., pag. 16 nota 50 in fine; VETTER-SCHREIBER, op. cit., n. 7 ad art. 25f
LFLP; per maggiori informazioni cfr. pure il sito del Fondo di garanzia http://
www.sfbvg.ch.

7.3 Se nel Paese di destinazione continua l'obbligo di assicurazione, la
persona assicurata non può chiedere il pagamento in contanti della prestazione
d'uscita (per la parte obbligatoria), ma può farsi accreditare i propri averi
su una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione o un conto di libero
passaggio presso una banca, così che rimanga garantita la previdenza (FF 1999
5297 n. 273.233.3). In assenza di comunicazione, l'istituto di previdenza versa
la prestazione d'uscita all'istituto collettore (art. 4 cpv. 2 LFLP).

7.4 Nel caso di specie, per quanto anche accertato in conformità agli atti
nella pronuncia impugnata, il ricorrente - benché espressamente invitato in tal
senso dall'istituto di previdenza il 21 aprile 2009 e per giunta patrocinato da
un'organizzazione sindacale alla quale il Tribunale cantonale, in altra
vertenza, aveva già illustrato le possibilità offerte dal sistema di assistenza
amministrativa - non ha debitamente comprovato di non essere assoggettato
all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti in
Italia, ma si è limitato a richiamare la comunicazione di avvenuta iscrizione
nel registro delle imprese di V., con inizio dell'attività dal 6 marzo 2009, e
a sostenere che, in qualità di indipendente, non sarebbe più (stato) soggetto
alla previdenza professionale obbligatoria. Orbene, i primi giudici potevano
senza arbitrio ritenere insufficiente questa comunicazione a giustificare la
richiesta del ricorrente. Così come
BGE 137 V 181 S. 193
poteva no considerare inidoneo a suffragarne la posizione anche il "prospeto
riepilogativo dei contributi dovuti" all'INPS di V., che l'interessato ha
prodotto agli atti e dal quale si poteva, semmai, inferire la sussistenza di un
obbligo assicurativo per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità anche in
Italia.