Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 136 IV 179



Urteilskopf

136 IV 179

26. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa Ministero
pubblico della Confederazione contro A. e consorti (ricorso in materia penale)
6B_900/2009 del 21 ottobre 2010

Regeste

Art. 305^bis Ziff. 3 StGB, aArt. 315 und Art. 322^quater StGB; Waschen von
Vermögenswerten aus passiver Bestechung, beidseitige Strafbarkeit.
Im Bereich von Art. 305^bis Ziff. 3 StGB gilt das Prinzip der abstrakten
beidseitigen Strafbarkeit. Daher ist das Waschen von Vermögenswerten aus einer
von einem fremden Amtsträger im Ausland begangenen passiven Bestechung auch
strafbar, wenn diese vor dem 1. Juli 2006 verübt wurde (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 179

BGE 136 IV 179 S. 179

A. A. ha lavorato quale funzionario pubblico presso l'Ufficio U. della Regione
Autonoma Valle D'Aosta. A partire dal 2000, A. ha incassato varie somme di
denaro da alcune imprese della regione in cambio dell'attribuzione di appalti
legati a opere di costruzione. Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003 A. ha
versato gran parte delle tangenti ricevute su svariati conti bancari in
Svizzera. Della gestione dei conti si sono occupati due consulenti bancari: B.
e C.
BGE 136 IV 179 S. 180
Con sentenza di patteggiamento pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Aosta, A. è stato condannato
per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

B. A seguito della segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha
aperto un procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di
denaro, poi esteso anche ai consulenti B. e C.
Il 6 novembre 2008 il MPC ha inoltrato l'atto d'accusa al Tribunale penale
federale (TPF) chiedendo di riconoscere A., B. e C. colpevoli di ripetuto
riciclaggio di denaro.
Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009, la Corte penale del TPF ha riconosciuto
A. autore colpevole di riciclaggio di denaro per cinque dei dieci capi d'accusa
formulati dal MPC. B. e C. sono stati prosciolti da tutte le accuse. Il TPF ha
in particolare ritenuto non punibile il riciclaggio dei proventi della
corruzione passiva perpetrata prima dell'entrata in vigore dell'art. 322^
septies cpv. 2 CP.

C. Contro la sentenza del TPF, il MPC ha interposto ricorso in materia penale
al Tribunale federale.
Il TPF ha dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare. A., B.
e C. hanno postulato la reiezione del gravame.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
(riassunto)

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

2. Giusta l'art. 305^bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se
l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche
nel luogo in cui è stato compiuto.
Questa disposizione, che estende la tutela penale all'amministrazione della
giustizia estera (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb; v. pure Messaggio del 12 giugno
1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 858 n.
231.1 e 862 n. 233), pone l'esigenza della doppia punibilità del reato a monte
del riciclaggio. Qualora i valori patrimoniali provengano da un reato commesso
all'estero, il loro riciclaggio in Svizzera è punibile solo ove l'antefatto sia
considerato un'infrazione sia in Svizzera che all'estero. È in questo contesto
e in relazione ai reati di corruzione che la distinzione tra doppia punibilità
concreta e quella astratta assume una rilevanza tutta particolare e che si
inserisce una controversia dottrinale. Prima però di esporre le diverse
posizioni, giova rammentare che in base al principio della doppia punibilità
concreta, l'atto sanzionato penalmente all'estero deve risultare concretamente
punibile anche in Svizzera qualora sia commesso su suolo elvetico. Per contro,
secondo il principio della doppia punibilità astratta (generalmente applicato
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), è
sufficiente che il comportamento punito dal diritto dello Stato estero sia
sanzionato anche dal diritto penale
BGE 136 IV 179 S. 181
svizzero: in altre parole basta che le legislazioni dei due paesi contengano
norme simili.

2.1 I vecchi art. 288 e 315 seg. CP (RS 3 257 e 263) proteggevano unicamente
gli interessi dello Stato elvetico. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 322^
septies cpv. 2 CP (1° luglio 2006; RU 2006 2371), in Svizzera la corruzione
passiva poteva essere commessa soltanto da un funzionario svizzero (MARCO
BALMELLI, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches,
1996, pag. 81; URSULACASSANI, La corruption de fonctionnaire: répression pénale
d'un pacte, in Pacte, convention, contrat, 1998, pag. 221 seg.). Per i
sostenitori della teoria della doppia punibilità concreta, l'applicazione del
diritto penale svizzero non può venir estesa alla protezione di interessi di
Stati esteri mediante l'art. 305^bis CP. Non risultando punibile in Svizzera il
reato a monte, non lo è neppure il riciclaggio dei proventi della corruzione di
un funzionario straniero (MAURICE HARARI, Corruption à l'étranger: quel sort
réserver aux fonds saisis en Suisse?, RPS 116/1998 pag. 14; in favore della
teoria della doppia punibilità concreta v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,in
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 28 ad art. 305^bis
CP; MARK PIETH,in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 2^a ed. 2007, n. 52 ad
art. 305^bis CP).
Di questo avviso è segnatamenteSCHMID che adduce a sostegno della teoria della
doppia punibilità concreta ragioni tratte dalla genesi della legge (NIKLAUS
SCHMID, I problemi di applicazione della norma penale sull'insider trading e la
fattispecie penale del riciclaggio di denaro, in Vigilanza bancaria e
riciclaggio, 1992, pag. 62). Il legislatore ha infatti rifiutato di inglobare
nella fattispecie dell'art. 305^bis CP il riciclaggio di valori patrimoniali
che provengono da un'organizzazione criminale e questo perché, al momento
dell'elaborazione dell'art. 305^bis CP, il diritto penale svizzero non
contemplava il reato di organizzazione criminale. Si sarebbe altrimenti giunti
al risultato paradossale di punire il riciclaggio di denaro di
un'organizzazione criminale e di non poter punire l'appartenenza alla stessa
(v. BU 1990 CS 200). Fondandosi su questa riflessione legislativa, e al fine di
evitare situazioni aberranti, SCHMID ritiene perciò che debba essere data in
ogni caso non solo la doppia punibilità astratta, ma anche concreta. Ne segue
che, per le infrazioni di natura fiscale, militare o politica commesse
all'estero nonché per i reati diretti esclusivamente contro gli interessi dello
Stato elvetico (come p.es. le infrazioni di cui ai vecchi art. 285 segg. CP),
non sussistono in Svizzera
BGE 136 IV 179 S. 182
i presupposti di punibilità o di perseguibilità quali reati antecedenti giusta
l'art. 305^bis n. 3 CP se compiuti in Svizzera o all'estero a danno di
interessi statali stranieri. In questa costellazione di casi non può dunque
esservi riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^bis CP (SCHMID, ibid.).
Sulla falsariga di SCHMID, si posiziona pure EGGER TANNER per cui se si
applicasse la teoria della doppia punibilità astratta si giungerebbe a un
risultato assurdo. Sempre prima del 1° luglio 2006, il funzionario straniero
che si faceva corrompere in Svizzera non commetteva reato e pertanto il
riciclaggio susseguente del denaro corruttivo non era punibile. Per contro, se
la corruzione passiva del medesimo funzionario avveniva nel territorio del
paese da cui dipendeva, il riciclaggio in Svizzera sarebbe stato punibile. Ciò
può essere evitato unicamente ricorrendo al principio della doppia punibilità
concreta (CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der
Geldwäscherei, 1999, pag. 85 segg.).
Anche HARARI propende per il principio della doppia punibilità concreta. Posto
come la giurisprudenza federale rifiuti la via autonoma della confisca, sarebbe
incongruente punire l'atto suscettibile di vanificare la confisca del prodotto
della corruzione di un funzionario straniero allorquando non è possibile
pronunciarne la confisca per assenza di competenza della giurisdizione svizzera
(HARARI, op. cit., pag. 14 seg).

2.2 Per un'altra parte della dottrina, di fronte a infrazioni perpetrate a
danno di interessi di uno Stato estero non tutelati dal diritto penale
svizzero, è opportuno applicare per analogia le regole che disciplinano la
doppia punibilità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale. Sotto l'egida del vecchio diritto penale sulla corruzione, la Svizzera
concedeva l'assistenza quando il funzionario corrotto era alle dipendenze dello
Stato richiedente, ma non quando apparteneva a uno Stato terzo (v. sentenza
1A.223/1992 del 29 marzo 1993, in Rep 1993 pag. 142), il principio della doppia
punibilità non consentendo di fornire l'assistenza a uno Stato intenzionato a
perseguire la corruzione di un funzionario di un terzo Stato. Trasponendo
quanto esposto nel campo d'applicazione dell'art. 305^bis n. 3 CP, ciò
significa che il diritto penale dello Stato a cui appartiene il funzionario
corrotto punisce la corruzione e che, se il funzionario fosse stato alle
dipendenze del nostro paese, gli stessi fatti sarebbero stati considerati
costitutivi di un crimine secondo la concezione del diritto penale svizzero
(CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse,
BGE 136 IV 179 S. 183
vol. IX, 1996, n. 17 ad art. 305^bis CP; v. anche URS ZULAUF, Gläubigerschutz
und Vertrauensschutz - zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der
Schweiz, RDS 113/1994 II pag. 510 nota a piè di pagina 244).
ACKERMANN osserva come, in relazione all'art. 305^bis n. 3 CP, l'avamprogetto
parlasse unicamente di doppia punibilità e non escludesse i reati di
corruzione. Indubbiamente ci si riferiva alla doppia punibilità astratta,
principio valido anche per l'assistenza giudiziaria. Anche il tenore della
norma depone in favore della doppia punibilità astratta. La formulazione
tedesca dell'art. 305^bis n. 3 CP "wenn diese (die Haupttat) auch am
Begehungsort strafbar ist" è stata ripresa fedelmente dal vecchio art. 202 n. 5
CP (tratta delle donne e dei minorenni; RS 3 238), dall'art. 240 CP
(contraffazione di monete), dall'art. 245 n. 1 cpv. 3 CP (falsificazione di
valori di bollo ufficiali) e dall'art. 19 n. 4 LStup (RS 812.121). Tutte queste
disposizioni consacrano il principio dell'universalità o della competenza
sostitutiva. Questi due principi si contraddistinguono per la rinuncia a una
lesione diretta di interessi elvetici. Secondo ACKERMANN, riprendendo
fedelmente la formulazione di suddette norme, il legislatore ha manifestato
chiaramente (ciò che spiega l'assenza di discussioni in merito nel materiale
legislativo) la rinuncia a una lesione diretta di interessi elvetici per i
crimini commessi all'estero e pertanto la volontà di attenersi esclusivamente
al principio della doppia punibilità astratta, tanto più se si considera che
l'art. 305^bis n. 3 CP, oltre a richiedere che l'atto principale "costituisca
reato anche nel luogo in cui è stato compiuto", non esige che questo non sia
diretto unicamente contro interessi di Stati stranieri. In Svizzera peraltro
viene concessa un'assistenza giudiziaria illimitata nei procedimenti esteri
relativi alla corruzione. L'applicazione della teoria della doppia punibilità
astratta potrebbe condurre a risultati insoddisfacenti unicamente in rari casi
del tutto eccezionali in cui la corruzione di un funzionario straniero avviene
su suolo elvetico. In simili circostanze, il corrotto non potrebbe venir
perseguito in Svizzera perché il vecchio art. 315 CP tutela unicamente gli
interessi nazionali, mentre il riciclatore sarebbe quanto a lui punibile. Il
funzionario corrotto potrebbe nondimeno venir perseguito penalmente dallo Stato
da cui dipende. Seguire però la teoria della doppia punibilità concreta avrebbe
quale estrema conseguenza l'impunibilità del riciclaggio di denaro versato per
corrompere autorità di perseguimento penale estere al fine di impedire la
confisca di valori patrimoniali
BGE 136 IV 179 S. 184
di origine criminale. Da questa prospettiva, la corruzione rientra tra i reati
più importanti del crimine organizzato. Nelle discussioni parlamentari
sull'art. 305^bis CP è stata chiaramente richiamata l'attenzione sulla
connessione tra crimine organizzato e corruzione. Se il legislatore avesse
voluto escludere la corruzione passiva all'estero dagli antefatti criminali,
avrebbe potuto prevederlo in modo adeguato nell'art. 305^bis CP, ciò che però
non ha fatto. La ratio legis di questa disposizione è anche e soprattutto la
lotta al crimine organizzato. Poiché quest'ultimo tenta di estendersi mediante
la violenza, l'estorsione e la corruzione, non è possibile ritenere che
l'occultamento di denaro proveniente da un'estorsione costituisca un
riciclaggio punibile, ma non la dissimulazione del denaro di una corruzione
passiva commessa all'estero. L'art. 305^bis CP è un delitto indipendente. Se la
lotta al riciclaggio di denaro deve combattere indirettamente il crimine
organizzato, anche il semplice riciclaggio del denaro corruttivo dev'essere
punito. Pertanto, conclude ACKERMANN, in virtù della chiara formulazione
dell'art. 305^bis CP (che non contiene alcuna limitazione in favore della
doppia punibilità concreta) nonché della sua ratio legis, in caso di corruzione
è sufficiente che sia data la doppia punibilità astratta. L'unica limitazione
immaginabile concerne quelle infrazioni per le quali la Svizzera non concede
alcuna assistenza giudiziaria (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Kommentar Einziehung,
organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 1998, pag. 453 segg.).

2.3

2.3.1 Il testo legale dell'art. 305^bis n. 3 CP non permette di avvalorare né
l'una né l'altra tesi difese dalla dottrina.
Nemmeno il messaggio a sostegno dell'introduzione di una norma sul riciclaggio
di denaro nel codice penale fornisce indicazioni al riguardo, limitandosi a
sottolineare la necessità di garantire che la giustizia penale possa
intervenire anche nel caso, assai frequente, in cui il reato antecedente sia
commesso all'estero e l'operazione di riciclaggio in Svizzera (FF 1989 II 862
n. 233).

2.3.2 Per quanto concerne la genesi dell'art. 305^bis CP, questa non consente
di escludere la teoria della doppia punibilità astratta.
È pur vero che il legislatore ha limitato la fattispecie di riciclaggio ai
valori patrimoniali che provengono da un crimine, rifiutando di estenderla
anche a quelli che appartengono a un'organizzazione criminale (v. BU 1989 CN
1843-1863; BU 1990 CS 189-200). Sennonché tale scelta è stata dettata dagli
imperativi del diritto penale, segnatamente dal principio della determinatezza
del diritto penale.
BGE 136 IV 179 S. 185
Infatti, il codice penale di allora non contemplava la fattispecie di
organizzazione criminale. Il legislatore non ha quindi voluto fare
dell'organizzazione criminale - nozione dai contorni non ancora delimitati - un
elemento di definizione della nuova norma di base del riciclaggio (BU 1990 CS
195). Non ha ritenuto appropriato inserire una novità essenziale come questa
senza prima determinare cosa si dovesse intendere per organizzazione criminale
e in quali casi fosse punibile. Peraltro se fosse stata introdotta nel reato di
riciclaggio, sarebbe stato necessario modificare anche il vecchio art. 58 CP
(RU 1974 1893) nella misura in cui il codice penale non contemplava la
punibilità dell'appartenenza al crimine organizzato (BU 1990 CS 198).
In materia di corruzione il problema si pone in tutt'altri termini. Le
riflessioni legislative relative all'organizzazione criminale non possono
essere trasposte alla corruzione passiva. Contrariamente all'organizzazione
criminale, infatti, la corruzione passiva era già oggetto di una precisa
disposizione del codice penale. Sicché in quest'ambito le preoccupazioni
legislative afferenti il rispetto del principio della determinatezza del
diritto penale non sussistono, le caratteristiche della corruzione passiva e le
relative conseguenze essendo descritte con sufficiente precisione al vecchio
art. 315 CP (sino al 30 aprile 2000) rispettivamente all'art. 322^quater CP (a
partire dal 1° maggio 2000).

2.3.3 Lo scopo principale perseguito dal legislatore con l'art. 305^bis CP è la
lotta al crimine organizzato (v. DTF 120 IV 323 consid. 3d). Considerando il
riciclaggio di denaro sporco come un fenomeno strettamente connesso con il
crimine organizzato (FF 1989 II 838), mediante l'introduzione dell'art. 305^bis
CP il legislatore ha voluto dotare le autorità inquirenti di uno strumento
efficace nel contrastare e colpire il crimine organizzato nel momento in cui
mostra il suo punto debole, il suo "tallone d'Achille", ossia quando cerca di
insinuare nel mercato finanziario pulito il denaro sporco (BU 1989 CN 1844,
1859; BU 1990 CS 194, 197 e 198; GALLIANI/MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro
nel codice penale, in Compliance Management, 2010, pag. 229 seg.).
Nel corso della procedura legislativa è stato chiaramente posto l'accento sul
legame esistente tra crimine organizzato e corruzione (FF 1989 II 839 n. 111;
v. pure BU 1990 CS 194). È stato infatti sottolineato come esso non esiti a
ricorrere ad atti di violenza e all'intimidazione, ma anche alla corruzione
nonché a esercitare un
BGE 136 IV 179 S. 186
influs so su autorità, politica e amministrazione. La particolare pericolosità
del crimine organizzato è da ricondurre soprattutto anche a questa minaccia
delle fondamenta democratiche dello Stato (BU 1989 CN 1847).
Risulta pertanto difficilmente immaginabile che una disposizione concepita per
colpire il crimine organizzato non possa trovare applicazione laddove il reato
a monte si configura come corruzione, ossia come un reato che, a mente del
legislatore, costituisce una delle infrazioni tipiche e più perniciose
dell'organizzazione criminale (in questo senso pure PAOLO BERNASCONI, Forme di
riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in Vigilanza bancaria e
riciclaggio, 1992, pag. 90 seg., per cui la corruzione, strumento tipico della
criminalità organizzata, dev'essere considerata come reato a monte del
riciclaggio al fine di colmare ogni lacuna possibile nella lotta internazionale
contro la criminalità).

2.3.4 L'art. 305^bis CP tutela l'amministrazione della giustizia. Come detto,
l'art. 305^bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della
giustizia estera e quindi anche alle pretese confiscatorie estere (v. DAVE
ZOLLINGER, in Geldwäschereigesetz, 2^a ed. 2009, n. 14 ad art. 305^bis CP),
quanto meno nella misura in cui la Svizzera garantisce allo Stato in questione
l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (v. DTF 126
IV 255 consid. 3b/bb pag. 263).
Ora, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la Svizzera interpreta l'esigenza
della doppia punibilità (v. art. 64 AIMP [RS 351.1]) in modo astratto. In
particolare, in relazione ai reati di corruzione, il Tribunale federale ha
affermato che i fatti addebitati al perseguito nella domanda di assistenza
debbono esser trasposti nella misura necessaria e secondo il loro senso per
giudicare della punibilità secondo il diritto svizzero, partendo dall'ipotesi
che essi si siano verificati nel territorio, o meglio nella giurisdizione
svizzera. Nel procedere a questa trasposizione, il giudice deve supporre non
solo che il corrotto abbia agito in Svizzera (anziché all'estero), ma anche che
l'amministrazione cui appartiene il funzionario che si pretende corrotto sia
quella svizzera, cioè quella dello Stato richiesto anziché quella dello Stato
richiedente (sentenza 1A.213/1992 del 29 marzo 1993 consid. 5, in Rep 1993 pag.
142).
Prestando assistenza giudiziaria a uno Stato estero per i reati di corruzione,
segnatamente mediante la consegna a scopo di confisca di beni sequestrati (art.
74a AIMP), la Svizzera permette allo Stato
BGE 136 IV 179 S. 187
estero di esercitare il suo diritto di confisca, riconoscendogli implicitamente
una pretesa confiscatoria. Si tratta manifestamente della medesima pretesa
confiscatoria che l'art. 305^bis n. 3 CP intende tutelare.
Applicare la teoria della doppia punibilità concreta nell'ambito dell'art. 305^
bis n. 3 CP limiterebbe la tutela che il legislatore ha voluto accordare
all'amministrazione della giustizia estera. Il legislatore tuttavia non ha
posto limiti a tale tutela se non quello della gravità del reato antecedente
che, giusta l'art. 305^bis n. 1 CP, deve costituire un crimine secondo la
concezione giuridica svizzera (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Orbene, la
corruzione passiva rientra indubbiamente nella categoria dei crimini (vecchio
art. 315 CP rispettivamente art. 322^quater CP unitamente al vecchio art. 9
cpv. 1 CP [RS 3 189]) e quindi degli antefatti del riciclaggio di denaro.

2.3.5 Certo, applicare il criterio della doppia punibilità astratta nell'ambito
dell'art. 305^bis n. 3 CP può condurre a risultati insoddisfacenti nel caso in
cui il funzionario alle dipendenze di uno Stato estero si faccia corrompere su
suolo elvetico e il denaro versato a titolo corruttivo sia poi riciclato in
Svizzera. Qui il riciclatore sarebbe punibile, ma non il corrotto in quanto sia
il vecchio art. 315 CP che l'art. 322^quater CP reprimono la corruzione passiva
di un funzionario svizzero e non straniero (v. supra consid. 2.1). In altre
parole l'antefatto criminale (Vortat) non sarebbe punibile, mentre lo sarebbe
il reato susseguente (Anschlusstat). Tale funzionario però potrebbe venir
sanzionato dallo Stato estero. Sarebbe allora altrettanto insoddisfacente e
incoerente se il funzionario straniero, perseguito e punito dallo Stato da cui
dipende per fatti di corruzione passiva commessi in Svizzera, potesse frustrare
impunemente, mediante atti di riciclaggio, le legittime pretese confiscatorie
dello Stato in questione che il legislatore svizzero ha deciso di tutelare con
l'adozione dell'art. 305^bis n. 3 CP.

2.3.6 In sintesi, la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da
questa tutelato conducono a concludere che, nell'ambito dell'art. 305^bis n. 3
CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta.
Sicché nulla osta a punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla
corruzione passiva commessa prima del 1° luglio 2006 in uno Stato estero da un
funzionario di tale Stato. Applicando il principio della doppia punibilità
concreta il TPF ha così violato il diritto federale e su questo punto il
ricorso si rivela quindi fondato.