Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 135 III 483



Urteilskopf

135 III 483

71. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.
contro Ferrovie federali svizzere FFS Cargo S.A. (ricorso in materia civile)
4A_401/2008 del 21 aprile 2009

Regeste

Art. 72 Abs. 1 BGG; Art. 15 Abs. 1 SBBG und Art. 2 Abs. 1 lit. d BPG; Zivil-
oder Verwaltungsgerichtsbarkeit; Anwendbarkeit des BPG auf Arbeitnehmer der
Tochtergesellschaften der SBB?
Entscheid in Zivilsachen im Sinne von Art. 72 Abs. 1 BGG (E. 1).
Anwendbares Recht auf das Anstellungsverhältnis der Arbeitnehmer der SBB Cargo
AG (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 483

BGE 135 III 483 S. 483

A. La presente vertenza trae origine dal licenziamento notificato il 26 aprile
2004 - con effetto al 1° novembre 2004 - dalla società Ferrovie federali
svizzere FFS Cargo SA (di seguito FFS Cargo SA) ad A., che dal 1° novembre 1979
lavorava alle dipendenze delle Officine delle FFS a Bellinzona, la cui gestione
è stata appunto ripresa dalla citata società nel 2001.
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A.a Il 22 aprile 2005 A. ha convenuto FFS Cargo SA dinanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona chiedendo, in via principale, l'accertamento del suo
diritto alla continuazione del rapporto di lavoro giusta l'art. 134 cpv. 3 del
contratto collettivo di lavoro 2001-2003 e, in via subordinata, la condanna di
controparte al pagamento di fr. 33'756.- a titolo d'indennità per licenziamento
ingiustificato oltre a fr. 8'000.- per torto morale; in via ancora più
subordinata ha domandato l'accertamento del diritto alle prestazioni in caso di
malattia e infortunio e il versamento di un'indennità di fr. 33'756.-, pari a
sei mesi di stipendio. FFS Cargo SA ha avversato le pretese attoree.
Statuendo il 10 luglio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione.
Egli ha segnatamente accertato la sospensione del termine della disdetta del
contratto di lavoro notificato da FFS Cargo SA ad A., dal 19 ottobre 2004 fino
al 31 luglio 2005, e ha condannato la società al versamento di fr. 22'500.-,
oltre interessi al 5 % a far tempo dal giorno di emanazione della sentenza, a
titolo d'indennità giusta l'art. 336a CO.

A.b Adita da entrambe le parti, con sentenza del 21 luglio 2008 la II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha constatato la nullità
della pronunzia pretorile e l'ha modificata dichiarando irricevibile la
petizione. In breve, per i giudici ticinesi la vertenza in esame attiene al
diritto pubblico e la competenza a giudicarla spetta al Tribunale federale
amministrativo.

B. Insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile
datato 4 settembre 2008, A. ha postulato l'annullamento della sentenza
cantonale e - accertata la competenza del Giudice civile a dirimere la lite -
il rinvio degli atti alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino per un giudizio nel merito della causa.
Nella risposta del 12 dicembre 2008 FFS Cargo SA ha aderito agli argomenti e
alle domande ricorsuali. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare
osservazioni.
Con sentenza del 21 aprile 2009 il Tribunale federale ha accolto il ricorso,
annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale d'appello del
Cantone Ticino per un giudizio nel merito della causa.
(riassunto)

Auszug aus den Erwägungen:

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Dai considerandi:

1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29
cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Giusta l'art. 72 cpv. 1 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni pronunciate in materia civile.

1.1.1 La decisione sul carattere civile di una causa, ai sensi dell'art. 72
cpv. 1 LTF, dipende unicamente dalla natura giuridica dell'oggetto del litigio,
definito dalle pretese della parte attrice e dalle circostanze di fatto da lei
addotte. Il tipo di procedimento - civile o amministrativo - adottato in sede
cantonale e il diritto - privato o pubblico - applicato dall'istanza precedente
non sono determinanti.
In questo ambito ci si può riferire alla giurisprudenza relativa all'art. 46 OG
(sentenza 1C_382/2007 del 24 aprile 2008 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 134
I 229), secondo la quale decisivo è appunto che le parti si prevalgano di
pretese del diritto civile federale e che queste siano litigiose (DTF 129 III
415 consid. 2.1; DTF 128 III 250 consid. 1a pag. 252). Sempre secondo tale
giurisprudenza, è una causa civile pure quella che verte sulla questione di
sapere se le pretese litigiose soggiacciono al diritto privato federale o al
diritto pubblico (DTF 128 III 250 consid. 1a con rinvio). Incombe al Tribunale
federale, adito con ricorso in materia civile, giudicare se l'autorità
cantonale si è dichiarata a ragione incompetente a decidere una lite per il
motivo che non si tratta - a suo modo di vedere - di una controversia civile (
DTF 115 II 237 consid. 1 pag. 239 segg.).

1.1.2 Da quanto appena esposto discende la proponibilità del ricorso in materia
civile nella fattispecie in esame, la II Camera civile del Tribunale d'appello
essendosi dichiarata incompetente a dirimere la lite per il motivo che il
rapporto d'impiego fra le parti sarebbe disciplinato dal diritto pubblico,
mentre le parti si prevalgono del diritto civile federale, segnatamente degli
art. 319 segg. CO. Inoltre, qualora si dovesse giungere alla conclusione che si
tratta di un rapporto di lavoro retto dal diritto privato federale, la Corte
cantonale avrebbe pure violato il diritto del ricorrente di vedere le sue
pretese decise dal giudice civile del luogo in cui egli svolge abitualmente il
lavoro (art. 24 cpv. 1 LForo; RS 272).
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1.2 Anche le ulteriori condizioni di ammissibilità sono adempiute, il gravame
essendo stato tempestivamente interposto (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte
soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione
finale (art. 90 LTF) - e non incidentale, comme erroneamente affermato nella
sentenza impugnata - pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 cpv. 1 LTF) in una causa civile concernente - secondo le parti - una
controversia in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera
fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 let. a LTF).
(...)

5. L'art. 15 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie
federali svizzere (LFFS; RS 742.31) stabilisce che le disposizioni relative al
rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale
delle Ferrovie federali svizzere. Questo principio trova speculare riscontro
nell'art. 2 cpv. 1 lett. d della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
(LPers; RS 172.220.1) giusta il quale tale legge si applica, appunto, anche al
personale delle Ferrovie federali svizzere.
Occorre dunque stabilire se l'espressione "Ferrovie federali svizzere"
contenuta in queste due normative include anche le società affiliate delle FFS,
e in particolare FFS Cargo SA.

5.1 Per interpretare una normativa ci si riferisce in primo luogo alla
normativa stessa, vale a dire al suo tenore, al suo senso, al suo scopo e ai
valori sui quali essa poggia, considerati in una prospettiva teleologica.
L'interpretazione dev'essere guidata dall'idea che una norma non è
rappresentata dal suo tenore letterale bensì dal modo in cui la legge viene
compresa e concretizzata nelle fattispecie. Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo. È anche possibile far capo ai lavori preparatori, se essi
forniscono una risposta chiara alla questione litigiosa e possono quindi esser
d'aiuto al giudice (DTF 133 III 175 consid. 3.3.1 pag. 178; DTF 132 III 707
consid. 2).

5.2 In concreto, come visto, né la LFFS né la LPers menzionano esplicitamente
le società affiliate delle FFS.
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5.2.1 L'art. 3 cpv. 2 seconda frase LFFS autorizza per contro espressamente le
FFS a costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra
forma con terzi. Le società così costituite sono affiliate di FFS, con una
personalità giuridica autonoma. Lo conferma anche il tenore della convenzione
sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima (...) FFS
per gli anni 2003- 2006 (...), evocata anche nella sentenza impugnata, e in
particolare quello dell'art. 5 - che trae spunto dall'art. 3 cpv. 2 LFFS (cfr.
Messaggio dell'8 marzo 2002 sulla convenzione citata, FF 2002 3003 n. 3.1) -
giusta il quale le FFS possono impegnarsi in cooperazioni in Svizzera e
all'estero, fra l'altro mediante la costituzione di società, se queste
cooperazioni facilitano il conseguimento degli obiettivi strategici e
contribuiscono ad aumentare il valore dell'impresa. Ora, le cooperazioni
possono avvenire solo con terzi. Se quindi le società costituite da FFS, sue
affiliate, sono dei terzi, allora - dal punto di vista sistematico - quando
nella legge si menzionano semplicemente le FFS si intende solo la società
madre.

5.2.2 Alla stessa conclusione si giunge mediante l'interpretazione teleologica
dell'art. 3 cpv. 2 LFFS. È vero che un'impresa di diritto pubblico non può, di
principio, sottrarsi agli obblighi derivanti dai compiti amministrativi
affidatile, modificando la sua forma giuridica (PIERRE TSCHANNEN, Systeme des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, n. 10 segg.). Questo non può tuttavia
valere per l'integralità delle prescrizioni alle quali l'impresa sottostava
nella sua forma giuridica originale, di diritto pubblico. Ora, mediante una
privatizzazione viene, fra l'altro, perseguito lo scopo di fornire all'impresa
un margine di manovra più ampio, di permetterle una separazione progressiva
dall'ente pubblico. Nella misura in cui un'impresa pubblica viene autorizzata a
costituire società del diritto privato, alle quali affidare parte delle sue
attività, essa deve poter garantire loro anche la necessaria autonomia.
Continuare ad imporre alle società affiliate il medesimo diritto applicabile
alla società madre rischierebbe di vanificare lo scopo della loro costituzione.

5.2.3 Ma è soprattutto l'intepretazione storica che porta ad escludere
l'applicabilità della LPers alle società affiliate delle FFS e, quindi a FFS
Cargo SA. Dalla lettura dei materiali preparatori emerge infatti che la
questione è stata oggetto di discussione nel quadro delle consultazioni
parlamentari relative all'adozione della LPers. In tale occasione il
consigliere nazionale Fulvio Pelli aveva
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infatti proposto di estendere esplicitamente il campo di applicazione della
LPers alle società controllate dalla Posta Svizzera e dalle FFS, mediante
l'aggiunta all'art. 2 cpv. 1 lett. c (riguardante la Posta svizzera) e all'art.
2 cpv. 1 lett. d (riguardante le FFS) di: "e [al personale] delle società da
loro controllate" (BU 1999 CN 2053). Egli aveva espresso il timore che,
attraverso la costituzione di società affiliate, la Posta o le FFS finissero
per strutturare i rapporti d'impiego con i dipendenti di tali società facendo
completamente astrazione dalle regole fondamentali previste dalla LPers, dalla
legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste
della Confederazione (LOP; RS 783.1) e dalla LFFS. Pur manifestando
comprensione per questa preoccupazione, l'allora consigliere federale Kaspar
Villiger aveva invitato il consiglio nazionale a respingere la proposta di
Fulvio Pelli, per il motivo che le società costituite dalla Posta e dalle FFS
necessitavano di godere di una maggiore libertà imprenditoriale che la società
madre per potersi presentare sul mercato come interlocutori validi, efficaci e
concorrenziali (BU 1999 CN 2053). Per finire, l'assemblea nazionale ha respinto
la proposta di Fulvio Pelli.

5.3 Da quanto appena esposto discende che la mancata menzione delle società
affiliate delle FFS nella LFFS e nella LPers corrisponde alla precisa volontà
del legislatore, il quale ha deciso di escludere l'applicazione di queste leggi
a tali società.
Questo significa che il rapporto d'impiego fra le parti in causa è
effettivamente disciplinato dal diritto privato e, di conseguenza, la
competenza a dirimere il litigio che le oppone spetta al giudice civile.