Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 34



Urteilskopf

134 V 34

  6. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa
S. contro Ufficio dell'assicurazione malattia (ricorso di diritto
amministrativo)
  K 109/06 del 5 dicembre 2007

Regeste

  Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3 KVV; Ausnahme von der
Versicherungspflicht.

  Die Wendung "entsprechender Versicherungsschutz" gemäss Art. 6 Abs. 3 KVV
unterscheidet sich im Wesentlichen nicht erheblich vom entsprechenden
Begriff in Art. 2 Abs. 2 KVV (E. 5.6).

  Auf den Beschwerdeführer als einen ehemaligen Beamten des Europarates im
Ruhestand sind die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 1612/68 nicht
anwendbar (E. 8).

  Eine in anderen Kantonen geübte gesetzwidrige Praxis rechtfertigt keine
Gleichbehandlung im Unrecht (E. 9).

Sachverhalt

  A.

  A.a Il dott. S., cittadino svizzero nato nel .... domiciliato a B., è
stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, funzionario presso il Consiglio
d'Europa a Strasburgo e, in quanto tale, assicurato contro le malattie,
unitamente alla moglie, presso l'assicuratore V. di A.

  A.b L'8 ottobre 2001, l'interessato ha presentato all'Ufficio
assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) un'istanza volta all'esonero
- suo e della moglie - dall'obbligo assicurativo in Svizzera, facendo valere
ch'egli (e di riflesso anche la moglie), nella sua qualità di pensionato del
Consiglio d'Europa, sarebbe rimasto sempre assicurato presso la V. L'UAM ha
respinto, per decisione 31 ottobre 2001, la domanda di esonero per carenza
dei presupposti legali e ha fissato l'inizio teorico dell'obbligo
assicurativo al 1° luglio 1999, imponendo ai coniugi S. di iscriversi presso
un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio entro il termine di
30 giorni. Statuendo su reclamo il 7 dicembre 2001, l'amministrazione ha
confermato la propria precedente decisione.

  Per giudizio 7 maggio 2002, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il gravame dell'interessato rilevando non essere
adempiute, in concreto, le condizioni per concedere un'esenzione
dall'obbligo di assicurazione.

  Adito su ricorso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha per contro
annullato il giudizio cantonale e disposto il rinvio degli atti per
complemento istruttorio e nuovo giudizio (sentenza K 68/02 dell'8 aprile
2005, pubblicata in DTF 131 V 174). Facendo in particolare notare che la
possibilità di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi della
normativa in materia non sarebbe riservata ai soli ex funzionari di
organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera, ma, a
determinate condizioni, anche agli ex funzionari di simili organizzazioni
con sede all'estero, questa Corte ha ordinato di accertare questa
eventualità, e più precisamente di approfondire il tema dell'equivalenza
della copertura assicurativa estera che eventualmente avrebbe potuto
giustificare la richiesta di esenzione.

  A.c Esperiti i necessari accertamenti, l'UAM ha confermato l'obbligo
assicurativo in Svizzera e negato l'equivalenza tra la copertura estera e il
sistema svizzero di assicurazione (decisione 31 agosto 2005 e decisione su
reclamo del 15 dicembre 2005).

  B.- Statuendo nuovamente su ricorso dell'interessato, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ne ha respinto il gravame e confermato
l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 26 luglio 2006).

  C.- Patrocinato dall'avv. Marzio Gianora, S. ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ribadisce la richiesta di
esenzione, sua e della moglie, dall'obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero.

  Interpellato per un avviso, l'Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), dopo avere esposto la situazione giuridica, ha rinunciato a
pronunciarsi sul merito della controversia, mentre l'UAM ha proposto la
reiezione del gravame.

  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 5

  5.  Giova nondimeno ribadire che giusta l'art. 6 cpv. 3 OAMal, gli ex
funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai
sensi dell'art. 3 cpv. 2 OAMal sono, a domanda, esentati dall'obbligo
d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura
assicurativa equivalente ("entsprechenden Versicherungsschutz", "couverture
d'assurance analogue") presso l'assicurazione malattie della loro primitiva
organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo
competente dell'organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni
necessarie.

  5.1  Nella sentenza dell'8 aprile 2005, questa Corte, disponendo il rinvio
della causa per appurare il tema dell'equivalenza della copertura
assicurativa estera dal profilo dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, ha ordinato di
attenersi segnatamente alle considerazioni sviluppate dal Tribunale federale
delle assicurazioni in occasione della sentenza K 167/00 del 4 ottobre 2001,
nella quale questo Tribunale si era confrontato con la questione
dell'equivalenza delle coperture assicurative dal profilo dell'art. 2 cpv. 2
OAMal (sull'effetto vincolante dei considerandi di una sentenza di rinvio di
ultima istanza per le autorità precedenti e per la massima istanza medesima
cfr. DTF 99 Ib 520 consid. 1b con riferimenti; per contro sulla possibilità
per il nuovo giudizio di addurre motivi non ritenuti dalla sentenza di
rinvio o sui quali la massima istanza non si è ancora espressa cfr. la
sentenza P 41/05 dell'8 febbraio 2007, consid. 6 con riferimenti).

Vale la pena qui ricordare che per quest'ultimo disposto, nella sua versione
in vigore fino al 31 maggio 2002 (v. DTF 130 V 329), a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente
assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se
l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e
se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. Per quanto riguarda per contro la nuova versione, in vigore dal 1°
giugno 2002 e applicabile in concreto allo stato di fatto realizzatosi dopo
il 31 maggio 2002, tale esenzione è concessa, sempre su domanda e alle
stesse condizioni, alle persone obbligatoriamente assicurate contro le
malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna
normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione. Alla
domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie.

  5.2  Giustamente l'UFSP osserva che mentre la versione italiana utilizza
il medesimo aggettivo ("equivalente") agli art. 6 cpv. 3 e 2 cpv. 2 OAMal,
le versioni tedesca e francese presentano una terminologia differente. Così,
mentre la versione tedesca parla di "gleichwertigen Versicherungsschutz"
all'art. 2 cpv. 2 OAMal e di "entsprechenden Versicherungsschutz" all'art. 6
cpv. 3 OAMal, quella francese utilizza i termini "couverture d'assurance
équivalente" per l'art. 2 cpv. 2 OAMal e "couverture d'assurance analogue"
per l'art. 6 cpv. 3 OAMal.

  5.3  Alla luce di queste differenze terminologiche, che si deve supporre
siano state consapevolmente introdotte dall'autore dell'ordinanza e che
hanno di conseguenza indotto l'UFSP a ritenere potere essere il motivo di
esenzione di cui all'art. 6 cpv. 3 OAMal applicato in maniera meno rigorosa,
si tratta di determinare il vero senso di questa norma e, di riflesso, di
stabilire se la giurisprudenza sviluppata nella sentenza K 167/00 del 4
ottobre 2001 sia effettivamente applicabile nel presente contesto.

  5.4  Le norme di ordinanza sono da interpretare in conformità alla legge.
In questo processo sono da tenere presenti le disposizioni di legge e gli
scopi perseguiti da quest'ultima come pure il margine di apprezzamento e i
suoi limiti fissati dalla norma di delega (SVR 2007 AHV n. 5 pag. 13,
consid. 5, pag. 14, H 121/06).

  5.5  Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, malgrado
l'art. 3 cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un ampio

potere di apprezzamento, in considerazione dello scopo perseguito dalla
legge, consistente nell'attuazione della solidarietà, eccezioni al principio
dell'assicurazione obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva
(RAMI 2000 n. KV 102 pag. 20, consid. 4c, K 141/97; DTF 132 V 310 consid.
8.2 seg. pag. 313; 129 V 77 consid. 4.2 pag. 78; v. pure GUY LONGCHAMP,
L'affiliation à l'assurance-maladie sociale en Suisse [articles 3 et
suivants LAMal], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 32
[2004] pag. 33 segg., 46 seg.). L'obbligo assicurativo non dev'essere
infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì quale strumento
insostituibile per garantire la necessaria solidarietà tra persone sane e
persone malate. Questo principio, che dev'essere ritenuto di massima anche
nell'ambito applicativo dell'art. 6 OAMal (cfr. peraltro DTF 129 V 159
consid. 3.6.1 pag. 165 seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo
all'esercizio, indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da
parte dei funzionari di organizzazioni internazionali (v. sentenza di rinvio
K 68/02 dell'8 aprile 2005, consid. 3.4 con riferimento).

  5.6  Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che il presupposto di
"equivalenza" richiesto dall'art. 6 cpv. 3 OAMal non differisce in maniera
sostanzialmente significativa da quello formulato dall'art. 2 cpv. 2 OAMal.
Sebbene, come osservato dall'UFSP, le versioni francese e, quantomeno
parzialmente (dato che l'aggettivo "entsprechend" può significare sia
"corrispondente" o "equivalente" come anche solo "adeguato" o "analogo"),
tedesca dell'art. 6 cpv. 3 OAMal possano fornire l'appiglio per
un'interpretazione meno rigorosa - rispetto a quella imposta dall'art. 2
cpv. 2 OAMal - per quanto concerne il livello di copertura richiesto
dall'assicurazione malattia dell'organizzazione internazionale per concedere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo, né l'interpretazione letterale né
tantomeno un'interpretazione teleologica del disposto consentono comunque di
distanziarsi significativamente dai parametri fissati in relazione all'art.
2 cpv. 2 OAMal. La vicinanza semantica tra i due termini - che per la
versione italiana corrisponde a un'identità - e la surricordata ratio legis
non giustificano valutazioni sensibilmente divergenti.

  Né del resto questa valutazione sarebbe di ostacolo all'esercizio,
indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da parte di un
funzionario (ormai in pensione) di un'organizzazione internazionale. Lo
conferma indirettamente il fatto che è lo stesso Messaggio 13 settembre 1995
del Consiglio federale concernente gli scambi di lettere relativi allo
statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza

svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere, al quale si è
riferito questo Tribunale per porre siffatto limite nella sentenza di rinvio
dell'8 aprile 2005 ricordando che è precisamente allo scopo di assicurare
tale indipendenza che dette organizzazioni hanno istituito un proprio regime
di previdenza sociale (cfr. DTF 131 V 174 consid. 3.4 pag. 178), a precisare
ugualmente che dal momento in cui cessano la loro attività presso
un'organizzazione, i funzionari internazionali di cittadinanza svizzera
sottostanno di nuovo obbligatoriamente alle assicurazioni sociali elvetiche
se mantengono (o portano) il loro domicilio in Svizzera (cfr. FF 1995 IV
700).

  5.7  Ne discende pertanto che i principi sviluppati nella sentenza K
167/00 del 4 ottobre 2001 possono applicarsi, quantomeno a titolo
orientativo, anche nel presente contesto per stabilire se, come pretende il
ricorrente, la copertura offerta dall'assicurazione malattia del Consiglio
d'Europa possa considerarsi equivalente a quella svizzera. A tal proposito
giova ricordare che nella sentenza di riferimento (K 167/00) questa Corte
aveva negato questa qualifica a un'assicurazione estera che copriva
unicamente l'80 % delle spese di malattia.

  5.8  Per la dottrina sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal - a
partire dalla quale, per quanto appena detto, può effettuarsi, mutatis
mutandis, anche l'analisi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal -, l'equivalenza è data
se l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di
trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di
malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza
ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura
semiospedaliera in Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di
fuori del coordinamento internazionale delle prestazioni, le persone
assicurate contro le malattie all'estero non godono della protezione
tariffaria in Svizzera. La copertura dev'essere di conseguenza di principio
illimitata. In presenza di differenze corrispondenti all'importo della
partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è comunque
considerata salvaguardata (GEBHARD EUGSTER, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [ed.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 34
pag. 411).

  5.9  Senza incorrere in una violazione del diritto federale o in un
accertamento manifestamente inesatto dei fatti, i giudici cantonali

hanno giustamente osservato che l'assicuratore estero non è stato in grado
di confermare un'assunzione completa delle tariffe svizzere. Essi hanno in
particolare evidenziato che alla domanda se la polizza prevedesse una
copertura finanziaria illimitata o comunque nella misura del 90 o dell'80 %,
l'assicuratore ha di fatto risposto negativamente, rinviando alle condizioni
contrattuali allegate. Hanno quindi pure osservato che in virtù della
polizza nessun rimborso sarebbe previsto per gli atti medici non
riconosciuti come tali dal sistema di sicurezza sociale francese, per cui
non tutte le prestazioni previste dal diritto svizzero sarebbero rimborsate
dall'assicuratore estero. Allo stesso modo hanno posto l'accento sul fatto
che la copertura prevede degli importi massimi per importanti tipi di
prestazioni (ad esempio per la psicoterapia [80 % delle spese effettive, e
comunque al massimo EUR 1'000 annui per beneficiario e dopo deduzione
dell'importo eventualmente rimborsato da un regime di sicurezza sociale];
per le ospedalizzazioni mediche e le spese di ricovero [massimo di EUR
435.42 per giorno, nell'anno di riferimento 2004, con rimborso minimo
dell'80 % delle spese effettive]; per le ospedalizzazioni chirurgiche
[massimo di EUR 712.63 al giorno con rimborso minimo dell'80 % delle spese
effettive]). Ora, il ricorrente non adduce motivi o circostanze che facciano
apparire come manifestamente inesatto o altrimenti incompleto l'accertamento
dei primi giudici in punto alla copertura assicurativa garantita dalla
polizza della V. Tale accertamento risulta pertanto vincolante ai fini del
presente giudizio. Di conseguenza, sebbene per numerose altre prestazioni la
polizza preveda un rimborso massimo ammontante a quattro volte il rimborso
effettuato dal regime di sicurezza sociale francese o, se maggiormente
vantaggioso, a quattro volte quello pagato dal regime locale
dell'Alsazia-Mosella, e comunque una garanzia dell'80 % delle spese
effettive, i giudici cantonali giustamente potevano, complessivamente,
ravvisare in questa copertura importanti lacune escludenti - dal profilo
dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, e questo anche operando un metro di giudizio meno
severo rispetto a quello utilizzato per l'art. 2 cpv. 2 OAMal - il
riconoscimento della sua equivalenza con quella garantita dalla LAMal per le
cure in Svizzera. Lacune che peraltro sono state evidenziate pure dall'UFSP,
il quale ha anche fatto notare l'assenza di una menzione esplicita per le
prestazioni legate alla degenza nelle case di cura.

Erwägung 6

  6.  In via subordinata, il ricorrente chiede l'esenzione dall'obbligo
assicurativo in virtù dell'art. 2 cpv. 2 OAMal. Sennonché, già solo

per le considerazioni espresse a proposito dell'art. 6 cpv. 3 OAMal in punto
alla mancata equivalenza delle coperture assicurative, la censura si
dimostra infondata. In via abbondanziale si osserva comunque che anche
l'adempimento delle altre condizioni (cumulative) dell'art. 2 cpv. 2 OAMal
suscita serie perplessità. Appare in particolare dubbio che i coniugi S.
possano realmente essere ritenuti obbligatoriamente assicurati contro le
malattie in virtù del diritto estero, rispettivamente del diritto di uno
Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la
delimitazione dell'obbligo di assicurazione (sulla conformità a legge,
Costituzione e diritto internazionale di questo disposto, anche nella sua
più recente versione, cfr. DTF 132 V 310 consid. 8.5.1 segg. pag. 314
segg.). La copertura garantita al ricorrente in qualità di funzionario in
pensione del Consiglio d'Europa, e di riflesso anche a sua moglie, appare
infatti a tutti gli effetti - come ben evidenziato dall'UAM in sede
giudiziaria cantonale - complementare a quella obbligatoria di un eventuale
Stato terzo. Così dallo statuto del personale del Consiglio d'Europa (annexe
XII: règlement sur le régime de couverture médicale et sociale, consultabile
al sito https://wcd.coe.int/) emerge ad esempio che gli agenti sono tenuti
ad informare l'Organizzazione dell'esistenza di ogni altro regime
obbligatorio che apre il diritto all'assunzione delle loro spese sanitarie
(art. 9 cpv. 4). Similmente, l'art. 9 cpv. 5 dell'allegato XII dispone che
se i beneficiari delle prestazioni previste dall'allegato soggiacciono a
titolo personale a un altro o a diversi regimi di protezione sociale a
carattere obbligatorio, le prestazioni dovute in virtù di questi regimi
devono obbligatoriamente essere ottenute prima di ogni eventuale domanda di
assunzione a carico del regime di copertura sanitaria e sociale
dell'Organizzazione e vengono comunque dedotte dalle prestazioni previste da
quest'ultimo regime. Ma vi è di più. Il carattere obbligatorio del regime
sanitario e sociale del Consiglio d'Europa sembra messo in dubbio anche
dall'art. 16 (curiosamente non prodotto con il ricorso cantonale,
diversamente da quanto fatto per altre disposizioni) dell'allegato, in virtù
del quale i beneficiari di una pensione d'anzianità prevista dal regime
pensionistico dell'Organizzazione - come si avvera in concreto - sono
affiliati al regime di copertura sanitaria e sociale dell'Organizzazione su
loro richiesta (per altri casi in cui questa Corte ha negato o quantomeno
messo in dubbio la natura obbligatoria della copertura assicurativa estera
cfr. RAMI 1999 n. KV 81 pag. 337, K 33/99, nonché la sentenza citata K
167/00 del 4 ottobre 2001, consid. 3c).

Erwägung 7

  7.  In via ancor più subordinata, l'insorgente fa valere che alla
fattispecie dovrebbe in ogni caso tornare applicabile il nuovo art. 2 cpv. 8
OAMal, giusta il quale, a domanda, sono esentate dall'obbligo di
assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della
copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di
salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o
lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili.

  Orbene, per le considerazioni esposte in precedenza ai consid. 5 e 6, alle
quali si rinvia, anche questa censura si rivela infondata. Se la copertura
assicurativa (complementare) della V. è stata ritenuta non equivalente a
quella della LAMal, è escluso che l'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera comporti un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi. Per
il resto si osserva che la Corte cantonale, sulla base degli atti di causa e
in particolare delle disposizioni contrattuali fondate sul regolamento
dell'Organizzazione (v. ad esempio il già citato art. 9 cpv. 5 dell'allegato
XII), ha accertato, in maniera sostenibile, che i coniugi S. potrebbero
mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e,
nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese. Il che osterebbe ugualmente
all'invocazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal da parte del ricorrente (sulle
possibilità per un assicurato anziano di ottenere, se del caso - a fronte
delle difficoltà di concludere un'assicurazione complementare in Svizzera -,
la sospensione del contratto assicurativo estero oppure la sua
trasformazione [temporanea] in un'assicurazione complementare
all'assicurazione obbligatoria malattia svizzera cfr. inoltre RAMI 2000 n.
KV 102 pag. 16, consid. 4d, K 141/97).

Erwägung 8

  8.  Vanamente l'insorgente si appella quindi ai principi e ai diritti
istituiti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC), in vigore dal 1° giugno 2002, e in
particolare dal suo allegato II, per giustificare la sua richiesta di
esenzione. Inconferente risulta in particolare il richiamo al nuovo art. 2
cpv. 1 lett. c OAMal, che dispone non essere soggette all'obbligo
d'assicurazione le persone che, in virtù dell'ALC e del relativo allegato
II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K o di una convenzione

di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa
della loro attività lucrativa in tale Stato.

  A prescindere dal fatto che il ricorrente non esercita più un'attività
lucrativa a Strasburgo, va notato - come accertato in maniera vincolante e
incontestata dai primi giudici - che egli nemmeno percepisce la sua pensione
dallo Stato francese, bensì direttamente da un'organizzazione internazionale
quale il Consiglio d'Europa, a cui l'ALC non si applica non trattandosi di
uno Stato membro dell'Unione europea. Per il resto, dagli atti non risulta
neppure che l'insorgente percepisca una rendita supplementare dalla Svizzera
oppure nel quadro di un sistema legale di assicurazioni sociali di uno Stato
dell'Unione europea (o dell'Associazione europea di libero scambio). Di
conseguenza, neppure le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.1) - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 allegato II ALC -, sono
applicabili in concreto. Analogamente a quanto la Corte di giustizia delle
Comunità europee (CGCE) ha già avuto modo di osservare a proposito di
dipendenti delle Comunità europee, il ricorrente non può infatti essere
considerato lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 in quanto non è
stato assoggettato a una normativa previdenziale nazionale come richiesto
dall'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71 (cfr. per analogia la sentenza
della CGCE del 3 ottobre 2000, Ferlini, C-411/98, Racc. 2000, pag. I-8081,
n. 41; cfr. pure FRANCIS KESSLER/JEAN-PHILIPPE LHERNOULD, Code annoté
européen de la protection sociale, 3a ed., Parigi 2005, pag. 77; per una
panoramica dei principi validi in materia in caso di applicabilità del
regolamento n. 1408/71 cfr. comunque le sentenze della CGCE del 21 febbraio
1991, Noij, C-140/88, Racc. 1991, pag. I-387, n. 14 e 15, e del 18 luglio
2006, Nikula, C-50/05, Racc. 2006, pag. I-7029, n. 20 segg.). Applicabilità
che per il resto deve essere negata anche al regolamento (CEE) n. 1612/68
del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunità, detto regolamento non applicandosi in
linea di principio ad una persona che abbia trasferito la residenza dallo
Stato membro in cui ha cessato di esercitare un'attività lavorativa in un
altro Stato membro in cui - come si avvera in concreto - non eserciti (più)
né ricerchi un'attività lavorativa (v. ad esempio la sentenza della CGCE del
10 maggio 2001, Rundgren, C-389/99, Racc. 2001, pag. I-3731, n. 35).

Erwägung 9

  9.  Infine, il richiamo da parte del ricorrente a una differente prassi
amministrativa nei Cantoni V. e L., dove l'esenzione dall'obbligo
assicurativo sarebbe stata concessa a pensionati del Consiglio d'Europa
domiciliati nei rispettivi Cantoni, deve ugualmente considerarsi privo di
rilievo per gli esiti del presente giudizio. Poiché, per quanto detto, tale
esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all'ordinamento in
materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione,
l'interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di
un'eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente
adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento
nell'illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia
l'esistenza di una prassi illegale dell'autorità competente - in casu: l'UAM
(del Cantone Ticino) -, dalla quale la stessa non intenda scostarsi.
Irrilevante sarebbe per contro l'esistenza di una prassi contraria in altri
Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 n. KV 367 pag. 206,
consid. 11, pag. 225 con riferimenti, K 25/05). Ora, nel caso concreto, non
risulta in alcun modo che l'UAM abbia in passato istituito una prassi
contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese
di posizione l'intenzione di mantenere una simile prassi.