Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 I 65



Urteilskopf

134 I 65

8. Sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa C. contro Comune di X.
nonché Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (ricorso in materia di
diritto pubblico)
8C_92/2007 del 14 dicembre 2007

Regeste

Art. 12 BV; Art. 2 Abs. 2, Art. 289 Abs. 2, Art. 328 und 329 ZGB; Art. 3c Abs.
1 lit. g ELG. Sozialhilfe an einen zum Bezug von Ergänzungsleistungen zur AHV
berechtigten Vater, der freiwillig auf einen Teil seines Vermögens verzichtet
hat, indem er diesen seinen Kindern als Erbvorbezug überlassen hat. Da kein
offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, darf das in Art. 12 BV garantierte
Existenzminimum nicht verweigert werden. Regressmöglichkeit gegenüber den
Kindern gestützt auf Art. 328 und 329 ZGB (E. 2-7).

Sachverhalt ab Seite 65

BGE 134 I 65 S. 65
A. C., nato nel 1923, vedovo, è domiciliato nel Comune di X. Dal mese di maggio
2004 è collocato presso la casa di cura per anziani O. a G. Egli è titolare di
una rendita di vecchiaia nonché di un assegno per grandi invalidi dell'AVS.
Beneficia inoltre di una prestazione
BGE 134 I 65 S. 66
complementare alla rendita AVS. C. è padre di due figli, M., nata nel 1964,
domiciliata a I., e A., nato nel 1968, domiciliato a Y. La prestazione
complementare, ammontante a fr. 263.- mensili, è calcolata in funzione,
segnatamente, di una sostanza di fr. 105'195.-. Quest'ultima è composta di un
importo (ipotetico) di fr. 104'198.-, computato a titolo di sostanza ceduta ai
figli nel 1997, e di un deposito di risparmio di fr. 997.-. Dedotta la
franchigia di fr. 25'000.-, si giunge ad una sostanza netta di fr. 80'195.-. La
stessa è considerata nella misura di un quinto, pari a fr. 16'039.-, per il
reddito determinante.
In data 29 aprile 2005, C., tramite il Servizio sociale M., ha presentato al
Comune di X. una domanda di assistenza pubblica, poi confermata e precisata il
19 aprile 2006. La domanda era volta all'assunzione, da parte del Comune, di un
contributo mensile di fr. 1'284.- per le spese di soggiorno non coperte presso
l'istituto O. Tale importo corrispondeva alla differenza fra il fabbisogno (fr.
4'133.-) e i redditi (fr. 2'849.-).
Con decisione del 12 luglio 2006 il Comune ha respinto la richiesta,
considerando innanzitutto che i redditi imponibili dei figli dell'istante, vale
a dire fr. 58'000.- per M. e fr. 23'500.- per A., non fossero tali, a quel
momento, da giustificare un obbligo di assistenza fondato sul diritto di
famiglia. Esso però, fondandosi sulla decisione relativa alle prestazioni
complementari, ha constatato che il richiedente aveva ceduto sostanza per un
importo di fr. 105'195.- (recte: fr. 104'198.-). Senza questa cessione, la
prestazione complementare sarebbe ammontata a fr. 1'555.- mensili. Tenuto conto
della sostanza ceduta, l'importo mensile dei redditi superava di fr. 95.-
quello delle spese, secondo il calcolo seguente:
Redditi:
a. rendita AVS fr. 1'726.-
b. assegno per grandi invalidi fr. 860.-
c. prestazione complementare fr. 263.-
d. rinuncia alla sostanza fr. 1'336.- (fr. 16'039.- : 12)
e. interessi su fr. 1'336.- fr. 43.-
totale fr. 4'228.-
Spese:
a. premio assicurazione-malattia fr. 228.-
b. Importo forfettario per persona
collocata fr. 255.-
c. spese di ricovero fr. 3'650.-
totale fr. 4'133.-

B. Per giudizio del 16 gennaio 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni ha respinto il ricorso contro questa decisione di C., patrocinato
dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia.

C. Sempre tramite l'avv. Bottinelli Raveglia, C. ha interposto un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede di
accogliere la sua domanda e di condannare il Comune di X. al versamento della
somma di fr. 1'284.- mensili dal 1° febbraio 2006, oltre interessi del 5% a
partire dall'inoltro della domanda. Subordinatamente, postula il rinvio della
causa all'istanza precedente per nuova pronuncia.
Il Comune di X. ha proposto la reiezione del gravame.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

1.

1.1 Essendo la decisione impugnata stata pronunciata dopo l'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2007 (RU 2006 pag. 1241), della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è disciplinato dal nuovo
diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Interposto da una parte particolarmente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da
un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
principio ricevibile essendo stato depositato entro il termine (art. 100 cpv. 1
LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi un'eccezione ai
sensi dell'art. 83 LTF.

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli
argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore;
può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla
parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella
esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con
riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv.
1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo
BGE 134 I 65 S. 68
le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se
queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il
Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte
ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

1.4 Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare
solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

1.5 A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133
IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende
contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento). Possono inoltre essere addotti nuovi fatti e mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99
cpv. 1 LTF).

2.

2.1 Secondo i primi giudici, il principio di sussidiarietà, pur non essendo
esplicitamente sancito dalla legge, impone di considerare la sostanza alla
quale il richiedente ha rinunciato volontariamente. Per la determinazione del
relativo importo, è opportuno riferirsi, per analogia, alle disposizioni della
LPC, applicabili in tutti gli ambiti delle prestazioni a carattere sociale. I
primi giudici riconoscono che l'insorgente versa in una situazione di bisogno.
Secondo essi, la questione centrale è quella di sapere se l'obbligo di
assumersi le spese di mantenimento dell'interessato incomba al Comune oppure,
in virtù del principio di sussidiarietà, ai figli. I giudici cantonali rilevano
come in concreto l'insorgente, mediante atto di cessione a titolo di anticipo
ereditario del 22 settembre 1997, abbia ceduto la sua casa di abitazione,
libera da ipoteche, al figlio, riservandosi, per sé e per la moglie, nel
frattempo scomparsa, un diritto d'usufrutto.
BGE 134 I 65 S. 69
Malgrado ciò, il figlio avrebbe locato la casa a terzi, che pagherebbero una
pigione annuale di fr. 7'200.-. Anche ai beni ceduti alla figlia
dell'insorgente andrebbe attribuito un valore commerciale. I giudici cantonali
ritengono che, riprendendo i calcoli operati dagli organi competenti in materia
di prestazioni complementari, il Comune non avrebbe fatto altro che tener conto
dei valori effettivi. Spetterebbe quindi alle persone che hanno beneficiato,
senza controprestazione, della cessione di sostanza da parte dell'insorgente
fornirgli la dovuta assistenza. Soltanto quando queste fonti saranno esaurite,
il Comune dovrà assumersi le prestazioni pubbliche sociali di cui l'interessato
ancora necessiterà.

2.2 Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti e una valutazione delle
prove arbitrari (art. 9 Cost.). Egli riconosce di avere ceduto nel 1997 parte
dei propri beni ai figli a titolo di anticipo ereditario. Al figlio A. avrebbe
ceduto la casa di abitazione a X., alla figlia M. una stalla, pure a X., nonché
una quota di comproprietà (^1 /^3 ) di una casa sita a R. I due figli avrebbero
inoltre ricevuto dei boschi privi di valore di mercato. A mente
dell'insorgente, la casa di abitazione non sarebbe stata ceduta senza
controprestazione, poiché la cessione era combinata con un diritto di usufrutto
in suo favore e in favore della moglie. Tale diritto è stato cancellato con
effetto dal 13 aprile 2005, in seguito al suo ricovero alla casa di cura per
anziani O. Sempre secondo l'insorgente, è vero che la casa di abitazione a X. è
locata a terzi per una pigione annuale di fr. 7'200.-. Tuttavia, i primi
giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che la casa stessa è gravata da
una prima ipoteca e da un prestito ipotecario per complessivi fr. 148'000.-.
L'onere ipotecario complessivo ammonterebbe a fr. 15'200.-annui, somma, questa,
superiore al reddito locativo. La quota di comproprietà della figlia M.,
infine, sarebbe stata messa in vendita, ma senza successo.
Il ricorrente fa quindi valere la violazione dell'art. 12 Cost., dei principi
di legalità e di proporzionalità, nonché l'applicazione arbitraria del diritto
cantonale da parte dell'autorità di primo grado.

3.

3.1 Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a
sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è
subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può
prevalersene colui che, oggettivamente, è in
BGE 134 I 65 S. 70
misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua
sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di
bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF 131 I
166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75). Inoltre, la
Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,
lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne
la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è
segnatamente disciplinato dalla legge del 3 dicembre 1978 sull'assistenza alle
persone nel bisogno (RS/GR 546.250).

3.2 In materia di prestazioni complementari, a norma dell'art. 3c cpv. 1 lett.
g LPC, i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a
cui l'assicurato ha rinunciato. Una rinuncia ai sensi di questa disposizione è
data, segnatamente, allorquando una persona assicurata rinuncia, senza obbligo
giuridico, a elementi di sostanza, o può pretendere determinati elementi di
reddito e di sostanza, senza però far valere i relativi diritti (DTF 123 V 35
consid. 1 pag. 37 con riferimenti; RAYMOND SPIRA, Transmission de patrimoine et
dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché una rinuncia a elementi
di reddito o di sostanza possa essere presa in considerazione, occorre che essa
sia avvenuta "senza obbligo giuridico", rispettivamente "senza
controprestazione adeguata", queste due condizioni non essendo da intendere
cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 consid. 4.3 pag. 334).

3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni complementari (v. p.
es. sentenza P 55/05 del 26 gennaio 2007, nella quale questo Tribunale ha
giudicato che la perdita di un importo di fr. 120'000.- nell'ambito di un
investimento a rischio, legato ad una truffa, costituisce sostanza cui
l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di bisogno nel senso
dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona indigente,
anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo stato; si
tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà dell'aiuto
sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (v. p.
es. DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/PascalMahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, n. 5 all'art. 12 Cost.; AndreasAuer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier,
Droit constitutionnel
BGE 134 I 65 S. 71
suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der
Schweiz, 3^a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf
Existenzsicherung, tesi Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente
determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento
dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (MÜLLER, op. cit.,
pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono
irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (v. pure
DTF 131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati). Fermi questi
presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta dell'insorgente
applicando per analogia i principi validi in materia di rinuncia a elementi di
reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni complementari.

4. Diversa è la questione di sapere se ai figli dell'insorgente incomba un
obbligo di assistenza nei confronti del padre in virtù degli art. 328 e 329 CC.

4.1 I primi giudici e il Comune ritengono che i beni ceduti a titolo di
anticipo ereditario debbano essere principalmente destinati al mantenimento
dell'insorgente. È vero, da questo profilo, che per prestare l'assistenza
necessaria al mantenimento del parente bisognoso, il parente obbligato è tenuto
a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non debba rimanere intatto per
garantire a lungo termine il suo sostentamento e segnatamente la sua previdenza
per la vecchiaia (DTF 132 III 97 consid. 3 pag. 104). È altrettanto esatto che
la dottrina permette di valutare ed apprezzare la capacità contributiva del
parente obbligato con minor riserbo quando si tratti di sostanza ereditata (v.
THOMAS KOLLER, Commento basilese, n. 15c agli art. 328/329 CC; cfr. pure DTF
132 III 97 consid. 3.2 pag. 106).

4.2 Secondo le direttive della Conferenza svizzera dell'azione sociale ([COSAS]
4^a ed., Berna 2005), alle quali il Comune fa riferimento, si rinuncia a
verificare la capacità contributiva di parenti il cui reddito imponibile
(compresa la parte di sostanza convertita in reddito) è inferiore a fr.
60'000.-per persone sole. Dalla sostanza imponibile si può dedurre una quota
liberamente disponibile (fr. 100'000.-per persone sole). La somma rimanente
deve essere convertita in reddito sulla base dell'aspettativa di vita media
(importo annuale) e in quanto tale conteggiata secondo la relativa tavola di
conversione.

4.3 Rispetto alle succitate disposizioni del Codice civile, l'aiuto sociale è
sussidiario (KOLLER, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC).
BGE 134 I 65 S. 72
Tuttavia, anche persone con pretese fondate sugli art. 328 e 329 CC possono
trovarsi in una situazione di necessità, se queste pretese non sono esigibili
nell'immediato (Müller, op. cit., pag. 170). Nella decisione in lite, il Comune
opponente ha negato che fossero dati i presupposti per l'applicazione delle
menzionate disposizioni, vista la capacità economica dei due figli (redditi
imponibili di fr. 23'500.- rispettivamente fr. 58'000.-). Così il Comune non
può ora invocare il principio della sussidiarietà e rimproverare al ricorrente
di avere rinunciato ad esigere per via giudiziaria un contributo dai figli.
D'altronde, conformemente alle direttive emanate dalla COSAS (n. F.4), per
quanto riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è
auspicabile negoziare un accordo tra le parti, atteso che i possibili rischi di
ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono
trascurabili. In caso di litigio, sarà l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli
oneri di assistenza giusta l'art. 25 della legge federale del 24 luglio 1977
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) a dover
procedere per le vie legali e richiedere i contributi per il futuro e quelli
retroattivi al massimo per un anno prima dell'avvio dell'azione legale
(JudithWidmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe
in Theorie und Praxis, Zurigo 2001, pag. 78 segg.). L'autorità subentra in tal
caso nei diritti della persona assistita fino a concorrenza dei propri anticipi
(art. 329 cpv. 3 in relazione con l'art. 289 cpv. 2 CC; DTF 133 III 507 consid.
5.2 pag. 510; KOLLER, op. cit., n. 36 agli art. 328/329 CC). Di conseguenza,
nella concreta evenienza, l'aiuto non poteva essere rifiutato al ricorrente con
l'argomento che quest'ultimo vantava una eventuale pretesa di mantenimento
dalla realizzazione dei beni ceduti ai figli. Se il Comune (o l'autorità
cantonale eventualmente competente) reputasse, tenendo conto di eventuali
aumenti di sostanza e dei redditi immobiliari, essere questi beni destinati al
mantenimento del ricorrente, può inoltrare un'azione fondata sugli art. 328 e
329 CC. In presenza di beni immobili la cui realizzazione, anche parziale, non
è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa, l'autorità potrà
concludere con i parenti tenuti al sostentamento una convenzione speciale
sull'esigibilità degli averi a seguito di alienazione o dopo il decesso
dell'obbligato (direttive COSAS n. F.4).

5. Il Comune invoca un abuso di diritto del ricorrente.

5.1 In maniera generale, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto
giuridico viene invocato per realizzare degli interessi
BGE 134 I 65 S. 73
che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (v. p. es. DTF 128 II 145
consid. 2.2 pag. 151). La giurisprudenza non ha finora scartato l'ipotesi che
il diritto costituzionale all'aiuto in situazioni di bisogno possa essere
esercitato in modo abusivo, con conseguente rifiuto o riduzione del sostegno
sociale (v. p. es. DTF 131 I 166 consid. 6.2 pag. 178; DTF 130 I 71 consid. 4.3
pag. 76; DTF 122 II 193 consid. 2c/ee pag. 198). La dottrina è invece
praticamente unanime nell'affermare che non esiste spazio per abusi di diritto
nell'ambito dell'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 Cost., questa
norma garantendo un minimo di esistenza intangibile (v. fra gli altri Amstutz,
op. cit., pag. 304 segg.; Gabriela Riemer-Kafka, Das Verhältnis zwischen
Grundrecht auf Hilfe in Notlagen und Eigenverantwortung, in: Carlo Tschudi
[ed.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berna 2005, pag. 147 seg.; ibidem:
Peter Uebersax, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Recht auf Hilfe in
Notlagen im Überblick, pag. 55; THOMAS GÄCHTER, Rechtsmissbrauch im
öffentlichen Recht, unter besonderer Berücksichtigung des
Bundessozialversicherungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, pag. 330; cfr.
pure DTF 131 I 166 consid. 6.2 pag. 178).

5.2 Nel caso di specie, si può prescindere dall'esaminare la questione. In
effetti, un abuso di diritto presuppone necessariamente che la persona
indigente abbia intenzionalmente provocato la propria situazione al solo fine
di potere in seguito prevalersi del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno
(DTF 121 I 367 consid. 3d pag. 377). Questa volontà deve essere accertata in
modo chiaro e indiscutibile. L'abuso deve essere pertanto manifesto (DTF 121 I
367 consid. 3d pag. 378). Semplici sospetti e indizi non sono sufficienti
(AMSTUTZ, op. cit., pag. 311).

5.3 La cessione di patrimonio è in concreto intervenuta nel 1997. Non si può
ora seriamente sostenere che l'insorgente abbia ceduto i propri beni
nell'intento di eludere, diversi anni più tardi, le disposizioni sull'aiuto
sociale. È vero che il diritto di usufrutto di cui beneficiava è stato
cancellato nel 2005, anno nel corso del quale ha inoltrato la sua domanda al
Comune. Il giudizio impugnato non contiene tuttavia nessun accertamento che
permetta di concludere che l'insorgente abbia rinunciato deliberatamente al suo
diritto d'usufrutto nell'unico intento di ottenere prestazioni dell'aiuto
sociale. Più probabile appare che il ricorrente, allora 82enne, grande
invalido, abbia rinunciato al diritto di usufrutto in favore del figlio, ben
sapendo che egli non avrebbe in ogni modo più potuto
BGE 134 I 65 S. 74
occupare la propria abitazione in seguito al collocamento in una casa di cura e
in considerazione degli oneri di manutenzione della casa. Non si può certo
affermare che l'insorgente abbia necessariamente previsto, a quell'epoca, i
vantaggi di questa sua operazione dal profilo dell'aiuto sociale.

5.4 Di conseguenza, in assenza di abuso manifesto, il rifiuto del Comune non
potrebbe intaccare il minimo esistenziale garantito dall'art. 12 Cost. Ci si
può certo chiedere se le prestazioni eccedenti tale minimo siano suscettibili
di essere ridotte nel caso concreto a dipendenza di un'eventuale responsabilità
del ricorrente nell'insorgenza della sua situazione d'indigenza (v. p. es. DTF
131 I 166 consid. 4.3 pag. 174; CARLO TSCHUDI, Die Auswirkungen des Grundrechts
auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche Sanktionen, in: Tschudi, op.
cit., pag. 117 segg.). La questione può essere lasciata indecisa, la causa
dovendo, per i motivi che seguono, comunque essere rinviata al Comune.

6. Ne consegue, quindi, per quanto riguarda la protezione garantita dall'art.
12 Cost., che il Comune non era legittimato a rifiutare le proprie prestazioni
adducendo che l'insorgente avrebbe rinunciato ai propri beni in favore dei suoi
figli.

7. Nell'evenienza concreta, è pacifico che i redditi attuali dell'insorgente
non gli permettono di far fronte integralmente alle spese necessarie al suo
collocamento in una casa di cura. Neppure è contestato che queste spese
facciano parte dell'aiuto sociale che il Comune intimato può essere chiamato a
fornire ad una persona in situazione di bisogno. Dal momento che non spetta al
Tribunale federale statuire sulle prestazioni assistenziali da concedere al
ricorrente, la pronunzia querelata e il provvedimento amministrativo da essa
tutelato devono essere annullati, la causa essendo rinviata per nuova decisione
al Comune (art. 107 cpv. 2 LTF), il quale esaminerà, se del caso, le eventuali
possibilità di un collocamento più vantaggioso dal profilo economico. Sarà
inoltre opportuno chiarire la questione della sostanza computata a titolo di
rinuncia dalle autorità competenti in materia di prestazioni complementari, in
quanto decisiva ai fini della prestazione erogatagli.

8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
del Comune di X. (art. 66 cpv. 1 LTF). Vincente in lite, il ricorrente,
patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 68 LTF).