Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 I 114



Urteilskopf

134 I 114

13. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A.
contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso sussidiario in materia
costituzionale)
2D_45/2007 del 1° aprile 2008

Regeste

Art. 15 BV, Art. 9 EMRK; Dispens aus religiösen Gründen, eine Maturitätsprüfung
an einem Samstag ablegen zu müssen. Begriff und Tragweite der Glaubens- und
Gewissensfreiheit in Bezug auf die Verpflichtung, an Feier- oder Ruhetagen der
eigenen Religion am Schulunterricht teilzunehmen (E. 2 und 3). Selbst wenn die
Durchführung einer Maturitätsprüfung an einem Samstag durch das Gesetz
ermöglicht wird (E. 4) und auf einem öffentlichen Interesse beruhen sollte (E.
5), erweist sich die Verweigerung eines Dispenses gegenüber Schülern, welche
einer dem Gebot der Sabbats-Ruhe strikt verpflichteten Religionsgemeinschaft
angehören, als unverhältnismässig. Das gilt sogar dann, wenn ein solcher
Dispens für die Schule einen organisatorischen Mehraufwand bedingt, damit die
Prüfung zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden kann (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 115

BGE 134 I 114 S. 115
Membro della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, A. nel corso
dell'anno scolastico 2006/2007 ha frequentato la quarta classe presso il liceo
cantonale di Lugano 2. Il 19 marzo 2007, appreso che tre dei cinque esami
scritti di maturità si sarebbero svolti di sabato (il 2, il 9 ed il 16 giugno
2007), ha chiesto di poterli effettuare in giorni diversi, per permettergli di
osservare il precetto del riposo sabbatico.
Con decisione del 30 marzo 2007 il Consiglio di direzione ha respinto la
richiesta, rilevando che lo svolgimento di alcuni esami il sabato mattina
garantiva condizioni ideali e che deroghe erano ipotizzabili soltanto per gravi
motivi di salute o per cause di forza maggiore. Su ricorso, tale pronuncia è
stata confermata dapprima dal Dipartimento cantonale dell'educazione, della
cultura e dello sport, il 7 maggio 2007, e quindi dal Consiglio di Stato
ticinese, il 30 maggio seguente.
Il 31 maggio 2007 A. ha adito il Tribunale federale mediante un ricorso in
materia costituzionale con cui, lamentando la violazione della libertà di credo
e di coscienza, ha chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio di
Stato. Il 2 luglio 2007 ha poi presentato una memoria completiva, in cui ha tra
l'altro sostenuto che, nonostante egli fosse in definitiva stato costretto a
presentarsi agli esami, vi era ancora un interesse ad ottenere un giudizio di
merito.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, trattato quale ricorso in materia
di diritto pubblico, e annullato la decisione del Consiglio di Stato.
BGE 134 I 114 S. 116

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

2.

2.1 Secondo l'art. 15 Cost., la libertà di credo e di coscienza è garantita
(cpv. 1) ed ognuno ha diritto di scegliere liberamente la propria religione e
le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in
comunità (cpv. 2) così come ha diritto di aderire o non aderire ad una comunità
religiosa, di farne o non farne parte e di seguire o non seguire un
insegnamento religioso (cpv. 3 e 4). Protette sono tutte le convinzioni e
concezioni spirituali o intellettuali attinenti al rapporto fra l'essere umano
e la divinità (DTF 123 I 296 consid. 2b/aa; DTF 119 Ia 178 consid. 4b; DTF 116
Ia 252 consid. 5c) e tutte le religioni, indipendentemente dalla loro
diffusione più o meno ampia in Svizzera (DTF 119 Ia 178 consid. 4b).
Tutelata è tra l'altro anche la possibilità di rispettare i giorni festivi e di
riposo previsti da una determinata religione, in quanto parte integrante del
diritto all'esercizio di pratiche religiose (DTF 129 I 74 consid. 5.1; Ulrich
Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6^a ed., Zurigo/
Basilea/Ginevra 2005, n. 410; Peter KARLEN, Das Grundrecht der
Religionsfreiheit in der Schweiz, tesi Zurigo 1988, pag. 233 e 346). Questo
aspetto non costituisce comunque una componente del contenuto essenziale ed
intangibile della libertà di credo e di coscienza (DTF 129 I 74 consid. 5.1;
DTF 123 I 296 consid. 2b/cc; cfr. anche KARLEN, op. cit., pag. 243 segg.). Di
conseguenza, come nel caso degli altri diritti fondamentali, anche il diritto
all'osservanza dei giorni di riposo per motivi religiosi può essere soggetto a
restrizioni, a condizione che queste si fondino su una base legale sufficiente,
rispondano ad un interesse pubblico preponderante e rispettino il principio di
proporzionalità (art. 36 Cost.; DTF 129 I 74 consid. 4.1; DTF 123 I 296 consid.
2b/cc; DTF 117 Ia 311 consid. 2b).

2.2 La libertà di coscienza e di religione è garantita anche dall'art. 9 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dall'art. 18 del Patto
internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
(Patto ONU II; RS 0.103.2). Queste garanzie non hanno a loro volta portata
assoluta, ma possono venir ristrette entro limiti in concreto analoghi a quelli
ammissibili nell'ottica dell'art. 15 Cost. (cfr. art. 9 n. 2 CEDU; DTF 129 I 74
consid. 4.1; DTF 123 I 296 consid. 2b/aa e 2b/cc). La stessa conclusione vale
in riferimento
BGE 134 I 114 S. 117
all'art. 8 cpv. 2 lett. b Cost./TI (RS 131.229; cfr. art. 8 cpv. 3 Cost./TI;
DTF 121 I 267 consid. 3a; KARLEN, op. cit., pag. 165 segg.).

3.

3.1 L'obbligo di frequentare la scuola durante giorni festivi o consacrati al
riposo dalla propria religione costituisce una limitazione del diritto alla
libertà di coscienza, così come testé definito, perché impedisce di prendere
parte alle attività religiose che si svolgono in tali momenti e di attenersi ai
precetti confessionali. In taluni casi, il rispetto della garanzia
costituzionale può quindi imporre che gli allievi appartenenti ad una
determinata comunità religiosa, in occasione di ricorrenze riconosciute dalla
loro confessione, vengano dispensati dall'obbligo di presenza scolastica
(Christian R. Tappenbeck/René Pahud de Mortanges, Religionsfreiheit und
religiöse Neutralität in der Schule, in: AJP 2007 pag. 1401 segg., in part.
pag. 1408).

3.2 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di confrontarsi con questa
problematica, sia per quanto riguarda talune festività (DTF 114 Ia 129), sia in
riferimento all'obbligo di frequentare la scuola il sabato per studenti che,
come in particolare i membri della comunità ebraica o della Chiesa cristiana
avventista, ossequiano in modo rigoroso il riposo sabbatico (DTF 117 Ia 311;
cfr. anche DTF 66 I 157). Rilevato che i calendari scolastici tengono in genere
già conto delle festività celebrate dalle religioni tradizionali e più diffuse,
la giurisprudenza ha stabilito che le esigenze delle singole comunità
religiose, e quindi segnatamente di quelle minoritarie, vanno prese in
considerazione nella misura in cui sono ancora compatibili con l'interesse
pubblico a garantire un'attività scolastica ordinata ed efficiente (DTF 117 Ia
311 consid. 4a). Il Tribunale federale ha inoltre definito importante
l'interesse pubblico al rispetto dell'obbligo scolastico, tanto sotto il
profilo dell'organizzazione della scuola e degli studi quanto nell'ottica della
tutela degli interessi degli altri studenti (DTF 117 Ia 311 consid. 4b; DTF 114
Ia 129 consid. 5a). Ha però altresì rilevato che nel caso di una dispensa dalle
lezioni durante ogni sabato dell'anno, problemi insolubili potrebbero tutt'al
più porsi se un numero di studenti relativamente elevato per rapporto alle
dimensioni della scuola dovesse sollecitare una regolamentazione speciale.
D'altronde, ha ancora aggiunto, entro una certa misura si può pretendere che
gli insegnanti e l'amministrazione dell'istituto assecondino e agevolino le
richieste serie e fondate delle minoranze religiose, analogamente a quanto
fanno in caso di assenze per altri motivi (DTF 117 Ia 311 consid. 5b). A questi
principi il Tribunale federale si è in parte ispirato
BGE 134 I 114 S. 118
anche per ammettere la dispensa di un'allieva di religione mussulmana dalle
lezioni di nuoto (DTF 119 Ia 178 consid. 7e e 8c).

4.

4.1 Il problema della frequentazione delle scuole al sabato è in gran parte
venuto a cadere nel corso degli ultimi decenni perché, seguendo una tendenza
sociale e lavorativa generale, l'insegnamento è al giorno d'oggi normalmente
impartito sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì (cfr. già DTF 117
Ia 311 consid. 5b). Sancito dall'art. 15 cpv. 5 della legge cantonale della
scuola, del 1° febbraio 1990 (Lsc/TI), questo principio è applicato anche in
tutti gli ordini di scuola del Cantone Ticino. In precedenza la prassi
cantonale doveva comunque essere abbastanza tollerante. Lo si può desumere
dalla circolare, prodotta dal ricorrente, emanata dal Dipartimento della
pubblica educazione il 12 marzo 1964, nella quale l'autorità raccomandava agli
ispettori ed ai direttori scolastici di permettere l'assenza al sabato agli
allievi appartenenti alla Chiesa cristiana avventista e di fare in modo che
essi potessero comunque presentarsi regolarmente agli esami.

4.2 Al momento della sua adozione, la legge sulla scuola non prevedeva
eccezioni allo svolgimento dell'attività scolastica su cinque giorni. Tuttavia,
stando alla decisione di prima istanza, praticamente da sempre almeno una parte
degli esami di maturità si svolge il sabato mattina. Per codificare questa
prassi, dopo una richiesta analoga a quella in esame sfociata di fatto in un
cambiamento di date per le allieve richiedenti, nel 2004 è stata apportata una
modifica all'art. 15 cpv. 8 Lsc/TI. Tale norma ora dispone non solo, come in
origine, che gli esami finali delle scuole post-obbligatorie hanno luogo di
regola dopo la fine dell'anno scolastico, ma precisa pure che gli stessi
possono svolgersi anche di sabato. Di conseguenza, come del resto riconosciuto
dal ricorrente, la possibilità per gli istituti liceali di tenere taluni esami
di maturità al sabato si fonda su una base legale sufficiente.

4.3 La regolamentazione legale non disciplina per contro la concessione di
deroghe per motivi religiosi quando gli esami vengono effettivamente
organizzati di sabato. Diversamente da quanto affermato nella decisione
impugnata, il rispetto formale della legislazione cantonale non implica
tuttavia ancora che non debba venir ammessa alcuna dispensa. Se si rivelasse
sproporzionato, il rifiuto opposto al ricorrente risulterebbe infatti
anticostituzionale indipendentemente
BGE 134 I 114 S. 119
dal tenore delle disposizioni legali (DTF 119 Ia 178 consid. 7b; DTF 117 Ia 311
consid. 5c). Del resto, la legge non prevede nemmeno altri motivi che
giustificano di non presenziare ad un esame nel giorno stabilito. Eppure
secondo la prassi cantonale, per ragioni di salute o per altri motivi di forza
maggiore, lo spostamento di un esame viene comunque ammesso (cfr. anche HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2^a ed., Berna 2003, pag. 452 segg.).

5.

5.1 Va da sé che, salvo accorgimenti particolari, tutti gli studenti tenuti a
sostenere un esame scritto identico nel contenuto lo devono svolgere nello
stesso tempo, per non potersi consultare tra di loro. Per ragioni di parità di
trattamento e nell'interesse di tutti gli studenti è inoltre certo preferibile
che agli stessi vengano sottoposti esami scritti identici, in modo che il grado
di difficoltà sia esattamente il medesimo e che la valutazione possa fondarsi
anche sul confronto tra i lavori ed i risultati dei differenti esaminandi.
L'interesse della scuola e dei docenti a non concedere deroghe è poi in
generale accresciuto rispetto a quello esistente nel caso di una dispensa
dall'obbligo di presenza scolastica il sabato. In effetti in quest'ultimo caso,
come per una normale assenza per malattia, l'attività scolastica segue di
principio normalmente il suo corso e tocca in primo luogo all'allievo
recuperare le lezioni a cui è mancato, fondandosi semmai sull'aiuto dei
compagni e su qualche indicazione degli insegnanti. Lo spostamento di un esame
richiede per contro al docente un lavoro di preparazione sostanzialmente doppio
ed una presenza supplementare durante lo svolgimento dell'esame di recupero.
L'adozione di una prassi restrittiva nella concessione di deroghe risponde
pertanto a motivi d'interesse pubblico.

5.2 Come il ricorrente, ci si potrebbe per contro chiedere quale sia e quanto
sia importante l'interesse pubblico a programmare alcuni esami di maturità di
sabato, dato che, salvo questa eccezione, l'attività scolastica è per il resto
organizzata su cinque giorni. I materiali legislativi concernenti la modifica
dell'art. 15 cpv. 8 Lsc/TI affermano che lo svolgimento al sabato permette di
beneficiare di una situazione ambientale tranquilla e consente di organizzare
successivamente gli esami orali entro tempi ragionevoli (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 5442 dell'11 novembre 2003 sul progetto di alleggerimento
della legislazione cantonale - approvazione del pacchetto B, ad art. 15 Lsc/
TI). Nello stesso senso la decisione di prima istanza rileva che il sabato
offre condizioni ideali in termini di disponibilità di aule e sorveglianti
nonché di tranquillità e silenzio.
BGE 134 I 114 S. 120
Queste condizioni sono tuttavia evidentemente adempiute in qualsiasi giorno
della settimana se, come recita la prima parte dell'art. 15 cpv. 8 Lsc/TI, gli
esami hanno luogo dopo la fine dell'anno scolastico. Ma anche se gli esami
vengono indetti prima della fine dell'anno, pur senza conoscere i dettagli
legati alla loro organizzazione, v'è motivo di ritenere che gli inconvenienti
evocati non siano particolarmente gravi, come dimostra anche il fatto che
alcune prove si tengono in ogni caso durante la settimana, nonostante il
rumore, l'occupazione delle aule e gli impegni ordinari dei docenti. Quanto poi
alla possibilità di non protrarre la sessione d'esami troppo a lungo dopo la
fine dell'anno scolastico, sarebbe certo ipotizzabile fissare i singoli esami a
scadenze più ravvicinate, come accade sovente anche a livello universitario. La
questione dell'esistenza di un interesse pubblico sotto questo profilo può
comunque in definitiva rimanere aperta.

6.

6.1 Ammesso che vi sia un interesse pubblico ad organizzare alcuni esami di
sabato, la soluzione che meglio garantirebbe condizioni simili per tutti gli
studenti, permettendo nel contempo di rispettare il riposo sabbatico, sarebbe
probabilmente quella adottata dal docente che, come risulta dalla dichiarazione
agli atti, ha fatto svolgere l'esame ad un allievo di religione ebraica il
venerdì pomeriggio e, beninteso con il suo consenso, l'ha poi ospitato fino al
sabato mattina, quando era previsto l'esame per i compagni. Se non
necessariamente questa misura, una dispensa dall'obbligo di sostenere esami al
sabato impone in ogni caso una prestazione positiva da parte degli organi
scolastici. Come già osservato, per avere un senso la dispensa deve infatti
essere accompagnata dalla possibilità di recuperare gli esami in altra data,
evidentemente, salvo in situazioni particolari come quella descritta, con
contenuto differente.

6.2 Pur avendo innanzitutto una funzione di tutela del singolo da ingerenze
statali (DTF 125 I 300 consid. 3a; Karlen, op. cit., pag. 173), la libertà di
religione in talune situazioni può legittimare anche l'ottenimento di
prestazioni positive dallo Stato. Ciò vale in particolare quando il cittadino è
legato allo Stato da uno statuto speciale che comporta ampie limitazioni della
sua libertà e che di riflesso impone provvedimenti concreti per permettergli o
facilitargli l'esercizio e il rispetto di pratiche religiose. Oltre ad esempio
al regime carcerario o al servizio militare, uno degli ambiti in cui si crea
questo rapporto speciale è precisamente quello scolastico (DTF 125 I 300
consid. 3a; Karlen, op. cit., pag. 178 seg.; Tappenbeck/PahuddeMortanges, op.
BGE 134 I 114 S. 121
cit., pag. 1413 seg.; JUDITH WYTTENBACH/WALTER KÄLIN, Schulischer
Bildungsauftrag und Grund- und Menschenrechte von Angehörigen
religiös-kultureller Minderheiten, in: AJP 2005 pag. 315 segg., in part. pag.
320). In tale contesto, se la prestazione necessaria richiede oneri
amministrativi e di preparazione eccessivi o comporta costi troppo elevati,
mettendo in discussione il funzionamento ordinato ed efficiente della scuola
(cfr. DTF 117 Ia 311 consid. 4a), un allievo non può comunque pretendere, in
nome della libertà di religione, di ottenere la prestazione stessa dalla scuola
pubblica. La sua libertà è in tal caso sufficientemente salvaguardata già dalla
possibilità di iscriversi ad una scuola privata comparabile a quella statale
quanto al livello di insegnamento impartito, ma pronta ad adattarsi alle sue
esigenze (DTF 114 Ia 129 consid. 3a; Tappenbeck/Pahud de Mortanges, op. cit.,
pag. 1409).

6.3 In concreto, vista la disponibilità che presuppone, la soluzione adottata
nel caso a cui si è accennato in precedenza è chiaramente inesigibile in
maniera generalizzata. Per quanto concerne invece l'impegno supplementare
richiesto per predisporre il recupero degli esami, è vero, da un lato, che
l'incompatibilità tra la prescrizione religiosa e l'ordinamento scolastico si
presenta soltanto per due o tre sabati durante un intero ciclo liceale. È però
altresì vero, d'altro lato, che casi di deroga si pongono ad ogni modo
regolarmente, e vengono già riconosciuti, per ragioni di malattia, di
incidente, di lutto familiare o di coincidenza di date con esami di ammissione
a studi superiori. In queste situazioni gli istituti scolastici devono comunque
approntare esami di riserva, che hanno dimostrato di poter organizzare in modo
adeguato, con soluzioni adottate caso per caso in tempi in genere rapidi. In
maniera analoga hanno del resto proceduto anche diverse direzioni scolastiche
che già hanno accolto domande fondate su motivi religiosi. Di regola in tal
caso la scuola dovrebbe oltretutto beneficiare di più tempo per la preparazione
e l'organizzazione rispetto ai rinvii dovuti a malattia o incidente, perché il
motivo di deroga è conosciuto con un certo anticipo. Considerato poi il numero
di aderenti alla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno in Ticino e la
documentazione prodotta dal ricorrente riguardo a precedenti richieste analoghe
alla sua, le deroghe supplementari dovrebbero rimanere assai limitate. Non
sarebbe quindi un numero significativo di studenti a chiedere una
regolamentazione speciale (cfr. DTF 119 Ia 178 consid. 8c; DTF 117 Ia 311
consid. 5b). Già attuata per altri casi, la stessa
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andrebbe pertanto estesa in misura che, senza voler minimizzare le difficoltà
evidenziate in particolare nelle osservazioni dipartimentali, non appare
ragionevolmente suscettibile di incidere in maniera rilevante sul buon
funzionamento della scuola e sull'ordinato corso degli esami.
Sono del resto immaginabili anche soluzioni più razionali per permettere di
recuperare gli esami, soprattutto di fronte ad un numero di dispense più
consistente, in particolare per cause di malattia. Altrove è ad esempio un solo
istituto ad organizzare una giornata di recupero per tutti gli studenti del
cantone che hanno beneficiato di deroghe alle date prestabilite, in modo da
concentrare l'impegno supplementare in uno stesso luogo ed in uno stesso
momento.

6.4 Certo, con la concessione di deroghe la parità di trattamento tra gli
esaminandi non è assoluta come se essi sostengono tutti le stesse prove
contemporaneamente. L'esperienza e la preparazione dei docenti e degli esperti
permette tuttavia senz'altro di ottenere una valutazione comunque attendibile e
oggettiva. Il risultato dell'esame scritto eventualmente differito costituisce
inoltre solo uno degli elementi che concorrono a fissare la nota di maturità
(cfr. gli art. 14 cpv. 1 e 15 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza federale del 15
febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità
[ORM; RS 413.11]; cfr. anche gli art. 47-51 del regolamento cantonale della
legge sulle scuole medie superiori, del 22 settembre 1987).

6.5 La decisione impugnata è d'altronde in contrasto con la circolare emanata
il 9 novembre 2006 del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (di seguito: CDPE) all'indirizzo
dei rettori delle scuole ginnasiali. Tale documento auspica infatti che, per
rispettare le convinzioni religiose degli studenti di fede ebraica o
appartenenti a talune comunità cristiane, lo svolgimento di esami o di altre
attività scolastiche al sabato costituisca un'eccezione. Inoltre invita le
direzioni degli istituti, in caso di concomitanza con giorni festivi religiosi,
a trovare soluzioni con gli studenti interessati, in modo da tutelare il
diritto fondamentale alla libertà di religione.
Come documentato dal ricorrente, numerosi Stati hanno adottato disposizioni
nello stesso senso. Significativa è ad esempio la legge italiana n. 516 del 22
novembre 1988 concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, la quale impone
alle autorità scolastiche di
BGE 134 I 114 S. 123
prevedere opportuni accorgimenti affinché i candidati avventisti che ne
facciano richiesta possano sostenere in altri giorni prove d'esame fissate di
sabato. In Germania il problema è invece stato oggetto di una circolare emessa
il 19 maggio 2005 dalla Conferenza dei rettori delle scuole superiori, il cui
tenore è sostanzialmente identico a quello del documento della CDPE, ancorché
riferito solo agli studenti di religione ebraica.

6.6 In base alle considerazioni che precedono, il rifiuto di concedere la
deroga chiesta dal ricorrente si avvera pertanto sproporzionato. L'interesse
degli allievi appartenenti alla Chiesa cristiana avventista a poter osservare
il precetto del riposo sabbatico risulta infatti prevalente rispetto
all'interesse pubblico a far svolgere a tutti i maturandi taluni esami al
sabato, anche se ciò comporta per gli istituti scolastici un impegno
supplementare, che non appare eccessivamente gravoso ed è già richiesto in
altri casi, per permettere agli studenti toccati di sostenere gli esami in un
altro momento. La decisione impugnata viola di conseguenza la libertà di credo
e di coscienza.