Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 II 318



Urteilskopf

134 II 318

37. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino contro A. (ricorso in materia
di diritto pubblico)
2C_443/2007 del 28 luglio 2008

Regeste

Art. 112 DBG, Art. 98a OG, Art. 86 Abs. 2 und Art. 130 Abs. 3 BGG; Amtshilfe
anderer Behörden zugunsten der Steuerbehörden; Verfahren; Zuständigkeit;
Tragweite der Pflicht zur Amtshilfe. Überblick über die Rechtsprechung zur
Zuständigkeit von Behörden zur Prüfung von Ersuchen um Amtshilfe zugunsten der
Steuerbehörden gemäss Art. 112 DBG (E. 4.2). Anforderungen gemäss Art. 98a OG
und Art. 86 Abs. 2 BGG (E. 4.4). Bejaht eine kantonale Behörde ihre
Zuständigkeit, so prüft das Bundesgericht zurzeit nur, ob dies auf einer
willkürlichen Auslegung des kantonalen Rechts beruht (E. 4.5). Tragweite der
Pflicht zur Amtshilfe gemäss Art. 112 DBG (E. 6.1). Geht es um die Ausscheidung
von Dokumenten, so gelten die Grundsätze analog, die für die internationale
Rechtshilfe anwendbar sind, wobei zu berücksichtigen ist, dass der auf Art. 112
DBG gestützte Informationsaustausch nicht Fragen der Gewährleistung der
nationalen Souveränität aufwirft und eine umfassende Zusammenarbeit zwischen
den Behörden garantiert ist (E. 6.4 und 6.5).

Sachverhalt ab Seite 319

BGE 134 II 318 S. 319
Il 17 aprile 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha segnalato alla
Divisione cantonale delle contribuzioni che nell'ambito di un procedimento
penale a carico di A. erano emersi elementi suscettibili di configurare una
possibile sottrazione d'imposta da parte dell'accusato.
Con istanza del 20 aprile successivo, la Divisione delle contribuzioni ha
perciò chiesto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello di
concederle l'accesso all'intero incarto indicato dal Ministero pubblico.
Invitato a determinarsi, il contribuente ha evidenziato che solo alcuni aspetti
del procedimento penale potevano, se del caso, avere rilevanza fiscale ed ha
quindi acconsentito a trasmettere all'autorità tributaria unicamente alcuni
atti e documenti.
Con sentenza del 28 giugno 2007 la Camera dei ricorsi penali ha accolto
parzialmente l'istanza, autorizzando l'esame degli atti da parte della
Divisione delle contribuzioni limitatamente agli estratti dei verbali ed alla
documentazione indicata dal contribuente.
Contro tale decisione il 31 agosto 2007 la Divisione cantonale delle
contribuzioni ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico
BGE 134 II 318 S. 320
dinanzi al Tribunale federale. In via principale ha chiesto che la Camera dei
ricorsi penali fosse dichiarata incompetente e che gli atti del procedimento
penale le fossero trasmessi direttamente, mentre in via subordinata ha
postulato che l'istanza di accesso agli atti fosse integralmente accolta.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era
ammissibile, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla Camera
dei ricorsi penali per nuova decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

4.

4.1 Come il Tribunale federale ha già rilevato a più riprese, la legge federale
del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) non
regolamenta la procedura applicabile alle istanze fondate sull'art. 112 della
stessa. La disciplina dei rimedi giuridici in tale ambito compete pertanto ai
cantoni (DTF 128 II 311 consid. 6.2 pag. 321; DTF 124 II 58 consid. 1d).
Occorre comunque che la procedura istituita da questi ultimi non risulti
contraria a norme di diritto federale. Se non è il caso, l'interpretazione e
l'applicazione delle disposizioni di procedura cantonali sono esaminate, come
visto, nei limiti dell'arbitrio.

4.2

4.2.1 In passato, considerato che in genere i cantoni non prevedevano
disposizioni procedurali specifiche nella materia e che l'assistenza
amministrativa in favore del fisco interessa autorità appartenenti a settori
differenti del diritto, il Tribunale federale si è trovato a statuire su
decisioni emanate dalle istanze più disparate (cfr. DTF 128 II 311 consid. 3.2;
PEDROLI, L'assistenza delle autorità amministrative e guidiziarie nei confronti
del fisco, in ASA 72 pag. 201-203 [cit. PEDROLI, L'assistenza] e, più in
sintesi: lo stesso, in Yersin/Noël [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2008,
n. 18 ad art. 112 LIFD). Per quanto concerne la procedura, ritenendo in
sostanza che non vi fossero regole imposte dal diritto federale, si è limitato
a verificare che il regime adottato dai cantoni non fosse arbitrario (cfr.
sentenza 2A.406/ 1995 del 14 marzo 1996, pubblicata in ASA 65 pag. 649, consid.
3).

4.2.2 Successivamente, in una sentenza pubblicata in DTF 124 II 58, il
Tribunale federale ha esaminato un ricorso interposto contro la decisione di un
giudice istruttore. Dal punto di vista procedurale si è chiesto se tale
decisione permetteva di rispettare l'art. 98a della legge
BGE 134 II 318 S. 321
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU 3 pag.
499 seg.) che imponeva ai cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima
istanza cantonale nella misura in cui le loro decisioni erano impugnabili con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La questione è in
definitiva stata lasciata aperta perché la pronuncia impugnata era stata
emanata prima della scadenza del termine concesso ai cantoni per adeguare la
loro legislazione all'art. 98a OG (DTF 124 II 58 consid. 1c). Ricordato che la
definizione dei rimedi giuridici compete ai cantoni, il Tribunale federale ha
comunque suggerito di adottare una soluzione analoga per le domande di
collaborazione in materia di imposta cantonale e in materia di imposta federale
diretta. Ha quindi ritenuto che si sarebbe ad esempio potuto designare
l'autorità giudiziaria di ricorso prevista dall'art. 50 della legge federale
del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni (LAID; RS 642.14), ossia l'autorità chiamata a pronunciarsi sui
gravami interposti contro le decisioni su reclamo in materia di imposte
cantonali (DTF 124 II 58 consid. 1d; cfr. anche DTF 128 II 311 consid. 3.2).

4.2.3 Nell'ultima sentenza pubblicata resa in tale ambito (DTF 128 II 311), il
Tribunale federale si è pronunciato su un caso originato dalla decisione di un
giudice istruttore vallesano di autorizzare il Servizio cantonale delle
contribuzioni a consultare un incarto penale aperto contro gli organi di una
banca. Contro la pronuncia del giudice istruttore la banca era insorta
direttamente al Tribunale federale ed aveva nel contempo presentato reclamo
alla Camera penale del Tribunale cantonale, poi rigettato, nonché ricorso alla
Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale, che invece declinò la
propria competenza. La banca aveva quindi presentato ricorso al Tribunale
federale anche contro le decisioni della Camera penale e della Commissione
cantonale di ricorso in materia fiscale.
Trattati contemporaneamente tutti i ricorsi, il Tribunale federale ha rilevato
che, a differenza dei casi giudicati sin lì, nella fattispecie trovava
applicazione l'art. 98a OG (DTF 128 II 311 consid. 3) ed ha quindi esaminato se
la procedura cantonale rispettava tale garanzia procedurale.
Ha così ritenuto che né la pronuncia del giudice istruttore né quella della
Camera penale costituivano giudizi conformi all'art. 98a OG, la prima perché
non emanava da un'autorità giudiziaria indipendente ed imparziale (DTF 128 II
311 consid. 4) e la seconda perché il
BGE 134 II 318 S. 322
potere d'esame dell'autorità giudicante era limitato all'arbitrio (cfr. art.
98a cpv. 3 OG; DTF 128 II 311 consid. 5). Ha poi ribadito che toccava ai
cantoni determinare le vie di ricorso esperibili nell'ambito della procedura
dell'art. 112 LIFD, ma ha confermato che sarebbe stato preferibile privilegiare
le autorità di ricorso di cui all'art. 50 LAID. Nella sistematica della legge
sull'imposta federale diretta nulla impediva infatti di attribuire la
competenza alla Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte. Tale
soluzione risultava inoltre coerente con il principio dell'unità della
procedura, visto il carattere preparatorio della decisione sull'assistenza
amministrativa per rapporto a eventuali provvedimenti di recupero d'imposta o
di multa per sottrazione d'imposta (DTF 128 II 311 consid. 6.2).
Il Tribunale federale ne ha dedotto che la decisione della Commissione
cantonale di ricorso andava annullata e la causa rinviatale affinché, in
assenza di un'autorità giudiziaria espressamente designata dal diritto
cantonale e stante la necessità di conformarsi all'art. 98a OG, riesaminasse la
propria competenza. Ha comunque nuovamente rimarcato che, al di là delle
indicazioni fornite, non era suo compito designare l'autorità competente, in
quanto la questione ricadeva sotto l'autonomia procedurale garantita ai cantoni
(DTF 128 II 311 consid. 6.3).

4.3 Nel caso in discussione, la decisione impugnata, che autorizza la Divisione
cantonale delle contribuzioni a consultare solo taluni atti dell'incarto penale
a cui chiedeva di avere integralmente accesso, è stata emanata dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello.
Come evidenziato nel ricorso, la competenza di tale istanza nella materia in
esame è stata sancita nel 2006 (sentenza CRP 60.2006.99 del 4 luglio 2006). In
precedenza, le richieste di accesso agli atti formulate dalle autorità fiscali
a quelle penali erano evase senza alcuna decisione formale. La Camera dei
ricorsi penali ha però ritenuto problematico questo modo di procedere,
considerato che l'esposta giurisprudenza del Tribunale federale, tenuto conto
anche dell'art. 98a OG, imponeva di garantire un controllo giudiziario dello
scambio di informazioni. Essa ha pertanto stabilito che, in assenza di norme
procedurali più specifiche, le domande di assistenza amministrativa da parte
del fisco dovevano venir trattate in base all'art. 27 del codice di procedura
penale ticinese, del 19 dicembre 1994 (CPP), che le attribuisce la competenza
di consentire l'ispezione degli atti di un
BGE 134 II 318 S. 323
processo a terzi aventi un interesse giuridico legittimo prevalente rispetto ai
diritti personali delle persone implicate nel processo.
È in applicazione di tale procedura che la Camera dei ricorsi penali ha
statuito anche nel caso concreto: ricevuta la segnalazione del Procuratore
pubblico, la Divisione delle contribuzioni le ha infatti sottoposto una
richiesta di accesso agli atti giusta l'art. 27 CPP.

4.4 Questa situazione procedurale appare ben diversa da quella all'origine
della sentenza pubblicata in DTF 128 II 311.
In quel caso vi era infatti un conflitto di competenza negativo e risultava
violata una precisa regola procedurale di diritto federale, l'art. 98a OG.
Occorreva dunque un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere di cognizione.
Se nessuna autorità con questi requisiti ammetteva la propria competenza e se
nessuna norma designava espressamente un'altra istanza, era preferibile che i
cantoni dichiarassero competente la Commissione di ricorso in materia di
imposte. Il Tribunale federale ha comunque espresso un semplice auspicio,
ribadendo che i cantoni restavano liberi di fare scelte differenti.
Nella fattispecie ora sottoposta a giudizio non vi è per contro alcun conflitto
di competenze negativo, visto che un'autorità giudiziaria cantonale, dotata
peraltro di pieno potere di cognizione (cfr. art. 284 cpv. 2 e 3 e art. 286
cpv. 4 CPP), è entrata nel merito della domanda. Inoltre l'art. 98a OG non è
più applicabile in quanto la decisione impugnata è stata emanata dopo l'entrata
in vigore della legge sul Tribunale federale (art. 131 cpv. 1 e art. 132 cpv. 1
LTF).
Quest'ultima normativa contiene invero una disposizione per certi versi analoga
all'art. 98a OG. L'art. 86 cpv. 2 LTF impone infatti ai cantoni di istituire
tribunali superiori quali autorità di grado immediatamente inferiore al
Tribunale federale (cfr. anche l'art. 29a Cost.); questi tribunali o
un'autorità giudiziaria inferiore devono inoltre esaminare liberamente i fatti
e applicare d'ufficio il diritto (art. 110 LTF; DTF 134 I 125 consid. 4.2).
Conformemente all'art. 130 cpv. 3 LTF, i cantoni dispongono tuttavia di un
termine di due anni, ovvero fino al 1° gennaio 2009, per adattare la loro
legislazione a queste esigenze. Di conseguenza, fino a tale momento non può
essere rimproverato loro di non averle soddisfatte (sentenza 2C_64/2007 del 29
marzo 2007, pubblicata in Pra 96/2007 n. 134, consid. 3.2).
Per di più, in materia di diritto pubblico, di principio diversamente che in
materia penale e civile (cfr. art. 75 cpv. 2 e 80 cpv. 2 LTF), i
BGE 134 II 318 S. 324
"tribunali superiori" non dovranno necessariamente giudicare su ricorso, come
invece richiesto pure dall'art. 98a OG (sentenza 6A.37/ 1998 dell'8 luglio
1998, pubblicata in SJ 1999 pag. 49, consid. 2), ma potranno se del caso
pronunciarsi come unica istanza cantonale (HANSJÖRG SEILER, in Seiler/von Werdt
/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 15 ad art. 86 LTF; ESTER
TOPHINKE, in: Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 16 ad art. 86 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 3010). Ne segue che la
procedura adottata nella fattispecie adempirebbe in ogni caso i requisiti posti
dall'art. 86 cpv. 2 LTF, e ciò indipendentemente dal fatto che quando si
pronuncia su domande fondate sull'art. 27 CPP la Camera dei ricorsi penali
statuisce quale prima e unica istanza cantonale.

4.5 Per ora determinante è comunque l'assenza di obblighi imposti dal diritto
federale per quanto concerne i rimedi di diritto cantonali. Certo, la soluzione
adottata nel Canton Ticino disattende l'auspicio che la competenza sia
attribuita alla Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, ovvero,
in Ticino, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello. Tuttavia,
dal momento che la questione non concerne la conformità del diritto cantonale
al diritto federale, il Tribunale federale può solo esaminare se la Camera dei
ricorsi penali abbia ammesso la propria competenza sulla base di
un'interpretazione arbitraria dell'art. 27 CPP.
Il gravame non solleva la censura in questi termini. La ricorrente si limita
infatti ad affermare che è lecito chiedersi se la Camera dei ricorsi penali sia
l'autorità competente a statuire su istanze fondate sull'art. 112 LIFD. Nel
ricorso la nozione di arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 I 149 consid. 3.1; DTF
132 I 175 consid. 1.2) non viene quindi nemmeno evocata e tanto meno viene
spiegato in maniera precisa e dettagliata, come invece richiesto (DTF 128 I 295
consid. 7a; DTF 125 I 492 consid. 1b), quali norme o principi giuridici la
Corte cantonale avrebbe disatteso in misura addirittura grave e palese,
incorrendo per l'appunto nell'arbitrio. Su questo punto l'impugnativa risulta
pertanto insufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF) e di conseguenza
inammissibile.
In ogni caso, riservata l'esistenza di norme legali che dovessero designare
espressamente la Camera di diritto tributario quale autorità chiamata a
pronunciarsi sulle richieste fondate sull'art. 112 LIFD,
BGE 134 II 318 S. 325
di primo acchito non sembra arbitrario ammettere la competenza della Camera dei
ricorsi penali in base all'art. 27 CPP. In effetti, l'assimilazione di una
domanda di assistenza amministrativa da parte del fisco ad un'ordinaria
richiesta di ispezione degli atti da parte di terze persone può forse apparire
come il risultato di un'interpretazione estensiva dell'art. 27 CPP, ma non è
dato di vedere perché tale interpretazione sarebbe addirittura sprovvista
d'ogni fondamento.

4.6 In definitiva, il giudizio impugnato non deve quindi essere annullato per
incompetenza della Camera dei ricorsi penali. La relativa censura è infatti
inammissibile per difetto di motivazione e con ogni probabilità risulterebbe
comunque infondata.
(...)

6.

6.1 Per quanto concerne il merito della vertenza, va rilevato che l'art. 112
cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire una più ampia collaborazione tra le
autorità rispetto alla normativa previgente (art. 90 cpv. 1 DIFD) perché non
richiede più che le informazioni sollecitate dalle autorità fiscali siano utili
per l'imposizione dei contribuenti, ma, più in generale, che siano necessarie
per l'applicazione della legge (DTF 124 II 58 consid. 3e). È pertanto
sufficiente che l'autorità tributaria stabilisca la necessità dei ragguagli
domandati per la corretta applicazione della legge in riferimento ad una data
situazione o operazione. Non deve più dimostrare l'esistenza di sospetti
concreti nei confronti di ben determinati contribuenti, prima ancora di avere
conoscenza degli atti di cui chiede la produzione (sentenze 2A.96/2000 del 25
luglio 2001, pubblicata in ASA 71 pag. 551, consid. 4b; 2A.28/1997 del 20
novembre 1998, pubblicata in StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a; 2A.406/1995 del
14 marzo 1996, pubblicata in ASA 65 pag. 649, consid. 5c; PEDROLI,
L'assistenza, pag. 182 segg.).
D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo
esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei
documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per
l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di
competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti
in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; DTF 128 II 407
consid. 5.2.1; DTF 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese
nella consultazione di un incarto penale anche contro terze
BGE 134 II 318 S. 326
persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale
inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre
aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura
in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito
del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20
novembre 1998, pubblicata in StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei limiti al diritto di esame da parte
dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa
domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre
un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette
infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti
i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza
2A.406/1995 del 14 marzo 1996, pubblicata in ASA 65 pag. 649, consid. 5b).

6.2 Nella fattispecie, è incontestato che dagli accertamenti esperiti dal
Ministero pubblico nei confronti di A. emergono aspetti di rilevanza fiscale e
quindi informazioni necessarie per l'applicazione della relativa legislazione,
ai sensi dell'art. 112 LIFD. Controversa è per contro l'estensione del diritto
di accesso agli atti. La Divisione delle contribuzioni ritiene in effetti di
aver comprovato la necessità di compulsare l'intero incarto, mentre il
contribuente, invocando il principio di proporzionalità, considera che un
potenziale interesse a fini fiscali sia dato unicamente in relazione a taluni
documenti e ad alcune pagine dei verbali di interrogatorio.

6.3 I principi giurisprudenziali esposti indurrebbero di per sé a non opporre
particolari limitazioni alla domanda di assistenza formulata dalla ricorrente,
che del resto non può ovviamente conoscere nel dettaglio il contenuto
dell'incarto di cui chiede la produzione e non può quindi sapere se determinate
risultanze dell'inchiesta esulino totalmente dagli aspetti di sua competenza.
Fondandosi sulle indicazioni fornite dal Ministero pubblico alla Camera dei
ricorsi penali, essa ha in ogni caso illustrato in maniera sufficientemente
precisa e concreta che la sua richiesta non è volta ad una ricerca
indiscriminata di prove e riguarda non un unico, ma vari aspetti del
procedimento penale. Ciononostante non può essere escluso che talune
ramificazioni delle indagini penali risultino effettivamente prive d'ogni
rilevanza fiscale quantomeno potenziale, ad esempio perché concernono reati
senza alcun risvolto economico.
BGE 134 II 318 S. 327

6.4 Nello scambio di informazioni tra autorità cantonali non si pongono
problemi di salvaguardia della sovranità nazionale come in materia di
assistenza giudiziaria internazionale (cfr., pur in un altro contesto: PEDROLI,
L'assistenza, pag. 187 e 195). Eppure già in quest'ambito vige il criterio
della cosiddetta utilità potenziale, in base al quale la cooperazione può
essere rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in
rapporto con l'infrazione perseguita e manifestamente inadeguati a far
progredire l'inchiesta (DTF 122 II 367 consid. 2c; DTF 121 II 241 consid. 3a).
Inoltre incombe in primo luogo alla persona interessata dalle indagini l'onere
di dimostrare, in maniera chiara e precisa, in che misura le informazioni ed i
documenti da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per l'autorità
richiedente (cfr. DTF 126 II 258 consid. 9b/aa e 9c; DTF 122 II 367 consid.
2d). Se l'interessato omette di determinarsi o si pronuncia al riguardo in
maniera insoddisfacente, l'autorità giudiziaria che verifica la fondatezza
della domanda di assistenza deve comunque effettuare la cernita dei documenti
(cfr. DTF 130 II 14 consid. 4.4), valutando quindi la rilevanza delle
informazioni contenute nell'incarto per le indagini delle autorità estere.

6.5 Benché all'esame vi sia una procedura di assistenza amministrativa e non di
assistenza giudiziaria, queste regole avrebbero dovuto essere applicate per
analogia pure nel caso di specie, considerato anche che le richieste di
informazioni fondate sull'art. 112 LIFD vanno valutate in modo da garantire
un'ampia collaborazione tra le autorità.
Invece nelle osservazioni inoltrate in questa sede l'opponente non spiega in
alcun modo perché, al di là degli atti di cui ha consentito la visione, la
documentazione raccolta dal Procuratore pubblico, che consisterebbe peraltro in
diversi scatoloni, non avrebbe alcuna rilevanza potenziale dal profilo fiscale.
Dinanzi alla Corte cantonale il contribuente non è stato granché più preciso,
limitandosi ad indicare in maniera succinta l'oggetto dell'inchiesta, che
riguarderebbe l'incasso di un onorario di fr. 150'000.-, l'eventuale
responsabilità in qualità di amministratore unico di una società fallita ed una
vicenda di emissione di garanzie a prima richiesta.
A fronte di queste indicazioni del tutto generiche, la Corte cantonale avrebbe
dovuto esaminare con attenzione l'apparentemente voluminoso incarto penale e
mostrarsi prudente nell'escludere la trasmissione di taluni atti, illustrando
se del caso perché non conterrebbero
BGE 134 II 318 S. 328
informazioni suscettibili di adempiere i presupposti dell'art. 112 cpv. 1 LIFD.
Essa si è invece limitata a richiamare il principio di proporzionalità e ad
osservare che in virtù del medesimo l'accesso agli atti dev'essere ristretto ai
documenti "specificatamente pertinenti alla possibile sottrazione fiscale,
ossia a quelli indicati nelle osservazioni 25/ 29.5.2007 di A."

6.6 I giudici cantonali hanno quindi certo effettuato la cernita dei documenti,
ma apparentemente in base a criteri diversi e più restrittivi di quelli
previsti dall'art. 112 LIFD, sposando in modo acritico la tesi del contribuente
senza fornire alcuna precisazione sull'oggetto dell'inchiesta e sulla natura,
il contenuto e soprattutto l'assoluta irrilevanza fiscale degli atti di cui
hanno escluso la trasmissione. A tale lacuna non può essere posto rimedio in
questa sede, in quanto non tocca evidentemente al Tribunale federale, in prima
ed unica istanza, il compito di sfogliare l'intero incarto penale al fine di
verificare e motivare se e perché i documenti di cui la Camera dei ricorsi
penali ha escluso la trasmissione effettivamente non contengono informazioni
necessarie per l'applicazione della legge, ai sensi dell'art. 112 LIFD (cfr.
DTF 126 II 258 consid. 9c; DTF 122 II 367 consid. 2d). Tale incombenza non può
spettare, in primo luogo, che alla Corte cantonale. Costituisce del resto
l'essenza stessa del controllo giudiziario che è chiamata ad operare.