Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 II 217



Urteilskopf

134 II 217

26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. AG
contro B., Municipio di Monteggio e Consiglio di Stato del Cantone Ticino
(ricorso in materia di diritto pubblico)
1C_234/2007 del 27 maggio 2008

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG, Art. 3 und 26 ff. RPV; Erstellung eines Golfplatzes
auf einer Fruchtfolgefläche. Es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen,
Fruchtfolgeflächen für eine nichtlandwirtschaftliche Nutzung in Betracht zu
ziehen, sofern eine solche durch überwiegende Interessen gerechtfertigt ist.
Erforderlich ist, dass sämtliche Interessen gegeneinander abgewogen werden und
die Pflicht des Kantons mitberücksichtigt wird, gesamthaft jederzeit den
Mindestumfang der ihm zugewiesenen Fruchtfolgefläche zu gewährleisten (E. 3.3).
Die Errichtung eines Golfplatzes auf einer Fruchtfolgefläche beeinträchtigt die
Fruchtbarkeit des Bodens in erheblichem Ausmasse in einem weiteren Gebiet.
Deshalb können der Fruchtfolgefläche nur jene Flächen zugerechnet werden,
welche die qualitativen Kriterien hierfür tatsächlich erfüllen (E. 4.1 und
4.2). Im vorliegenden Fall haben die zuständigen Behörden den Verlust an
Fruchtfolgeflächen und die Interessen der Landwirtschaft nicht hinreichend
gewichtet (E. 4.3 und 4.4).

Sachverhalt ab Seite 218

BGE 134 II 217 S. 218
Il 29 novembre 2004 il Consiglio comunale di Monteggio ha adottato una variante
del piano regolatore che prevede un ampio comparto destinato alla realizzazione
di un campo da golf d'interesse cantonale in località "La Pampa", su una
superficie estesa e pianeggiante finora di carattere agricolo. La variante è
costituita da una zona denominata "zona agricola SAC (golf)" di circa 315'000 m
^2, destinata ad ospitare il terreno da gioco di 9 buche, e da una zona
denominata "zona privata d'interesse pubblico (golf)" di circa 11'000 m^2,
destinata alla realizzazione di clubhouse, magazzini, infrastrutture legate
alla pratica del golf e posteggi. Il comparto oggetto della variante figura nel
piano direttore cantonale quale superficie idonea all'avvicendamento delle
colture (SAC) e quale ubicazione prevista per un campo da golf di interesse
cantonale.
Con risoluzione del 4 aprile 2006 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
approvato la variante del piano regolatore, respingendo nel contempo il ricorso
presentato da B., agricoltore e proprietario di fondi vicini o interessati
dalla variante pianificatoria e gestiti dalla sua azienda agricola.
Adito da B., con sentenza dell'11 giugno 2007 il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha accolto il ricorso e ha annullato la risoluzione
governativa di approvazione della variante pianificatoria. La Corte cantonale
ha ritenuto la zona riservata alla pratica del golf di per sé ancora
compatibile con l'area SAC, in considerazione segnatamente dell'obbligo di
ripristinare entro due anni l'utilizzazione agricola in
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caso di abbandono dell'attività golfistica. Ha tuttavia ravvisato una mancata
preliminare ponderazione degli interessi toccati.
A. AG, proprietaria della maggior parte dei fondi inclusi nel comparto
interessato dalla variante e promotrice del progetto di campo da golf, impugna
questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale.
Il ricorso è stato respinto in quanto ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

3.

3.1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia
utilizzato con misura (art. 1 cpv. 1 LPT; RS 700). Essi sostengono con misure
pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a proteggere le basi naturali
della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio (art. 1
cpv. 2 lett. a LPT) ed a garantire una sufficiente base di approvvigionamento
del Paese (art. 1 cpv. 2 lett. d LPT). Le autorità incaricate di compiti
pianificatori sono tenute a rispettare il paesaggio ed in particolare a
mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2
lett. a LPT).
Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori
idonei all'agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle
superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali
in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono
assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio (art. 26 cpv.
1 OPT; RS 700.1). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde
assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per
l'approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione (art. 26
cpv. 3 OPT). Sulla base dell'art. 29 OPT, la Confederazione ha fissato nel
piano settoriale per l'avvicendamento delle colture, dell'8 aprile 1992,
l'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra i Cantoni,
stabilendo per il Cantone Ticino una quota minima di 3'500 ettari (FF 1992 II
1396). L'art. 30 OPT impone ai Cantoni di provvedere affinché le SAC siano
attribuite alle zone agricole (cpv. 1) e di garantire che la loro quota di
estensione minima sia assicurata costantemente (cpv. 2).

3.2 Secondo la scheda di coordinamento 3.1 del piano direttore cantonale,
l'area SAC reperita dal Cantone Ticino ammonta a 4'331 ettari. Questa
superficie è stata tuttavia determinata prima del decreto del Consiglio
federale dell'8 aprile 1992 e comprende anche 835
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et tari all'interno del catasto viticolo, non computate dal piano settoriale
della Confederazione (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del
28 settembre 2006, consid. 4.2.1, pubblicata in: Rivista ticinese di diritto
[RtiD] 2007 I n. 30 pag. 133 segg.). Secondo il rapporto dell'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (ARE) del 2003 (Dix ans de plan sectoriel des
surfaces d'assolement [...], pag. 39 seg. e 42), il Cantone Ticino figura tra i
Cantoni che non possono più garantire la propria quota SAC, la quale è
oltretutto anche interessata dalla realizzazione di infrastrutture viarie
importanti, quali la nuova trasversale ferroviaria alpina (cfr. sentenze 1E.22/
2005 del 21 aprile 2006 e 1E.18/2005 del 26 giugno 2006, pubblicate in: RtiD
2006 II n. 34 e 35). La limitata disponibilità di riserve di area SAC riduce la
possibilità di eventuali compensazioni e deve quindi essere considerata nella
pianificazione di nuove zone in tali comparti.

3.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere attribuita
un'importanza rilevante alla tutela dei terreni coltivi e alla garanzia delle
superfici per l'avvicendamento delle colture (DTF 115 Ia 350 consid. 3f/bb; DTF
114 Ia 371 consid. 5d). Tuttavia, non è di principio escluso che le superfici
per l'avvicendamento delle colture possano anche essere prese in considerazione
per un'utilizzazione diversa da quella agricola, se risulti giustificata da
interessi preponderanti (cfr. sentenza 1A.318/1996 del 15 novembre 1999,
consid. 10b non pubblicato in DTF 125 II 643; sentenza 1A.45/2001 del 20
settembre 2001, consid. 7a, pubblicata in: RDAT 2002 I n. 56 pag. 362 segg.).
Occorre al riguardo una ponderazione completa di tutti gli interessi privati e
pubblici in causa (art. 3 OPT), tenendo altresì conto che deve essere
costantemente assicurata la quota minima di SAC attribuita al Cantone (art. 30
cpv. 2 OPT). Deve quindi essere delucidato quale sia l'incidenza del nuovo
azzonamento sulla superficie per l'avvicendamento colturale e in quale misura
l'area interessata può essere ricoltivata in caso di necessità di
approvvigionamento (cfr. sentenza 1P.563/1991 del 27 maggio 1992, consid. 4a).
È pure d'uopo esaminare la possibilità di una compensazione della SAC persa a
causa di un'utilizzazione estranea all'agricoltura, in particolare quando la
quota di superficie minima prevista dal diritto federale è garantita soltanto
di misura o addirittura non è nemmeno raggiunta (DTF 114 Ia 371 consid. 5d pag.
376; sentenza 1A.19/2007 del 2 aprile 2008, consid. 5.2).

4.

4.1 In concreto, la variante di piano regolatore prevede l'esclusione dalla
zona agricola di una superficie di oltre 31 ettari per destinarla
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a un campo da golf di 9 buche e relativi impianti accessori. Si tratta di un
comprensorio ampio e pianeggiante, molto idoneo alla campicoltura secondo il
catasto delle idoneità agricole. La sottrazione dal comparto agricolo di un
settore così vasto e pregiato, che si presta particolarmente bene allo
sfruttamento agricolo, deve essere giustificata da motivi preponderanti. La
modifica pianificatoria litigiosa presuppone quindi una ponderazione accurata e
globale degli interessi toccati, in cui rientra pure l'accertamento della
portata dell'incidenza sull'area SAC e le conseguenze sotto il profilo
dell'estensione minima attribuita al Cantone (cfr. sentenza 1P.563/1991,
citata, consid. 4a e b).

4.2 Al riguardo, la Corte cantonale ha ritenuto indistintamente l'intera
superficie riservata al terreno da gioco compatibile con l'area SAC, essendo
assicurata, in caso di cessazione dell'attività golfistica, la possibilità di
una riconversione agricola in tempi brevi. Tuttavia, la costruzione e
l'esercizio di un campo da golf comportano interventi incisivi su talune parti
del suolo, che possono impedire o rendere difficoltosa una ricoltivazione delle
superfici colpite (cfr. DTF 111 Ib 116 consid. 3c/cc pag. 123; sentenza 1P.563/
1991, citata, consid. 4a; SERGIO BIANCHI, Campi da golf e loro realizzazione
nel territorio ticinese, in: Giurisdizione costituzionale e giurisdizione
amministrativa, Zurigo 1992, pag. 135 seg.; THOMAS WIDMER DREIFUSS, Planung und
Realisierung von Sportanlagen, tesi Zurigo 2002, pag. 30).
Secondo il "Piano settoriale 'superfici per l'avvicendamento delle colture'
(SAC), Guida 2006" (in seguito: Guida) dell'ARE (pag. 10), di regola le
superfici utilizzate per i campi da golf non possono essere conteggiate nelle
SAC. Nella quota di superficie cantonale possono essere computate soltanto le
parti dei campi da golf in cui può essere comprovato il rispetto permanente dei
criteri qualitativi. Le superfici fortemente alterate o danneggiate dalla
costruzione del campo da golf o quelle create ex novo vanno trattate come
superfici di ricoltivazione. Quest'ultime possono essere computate nelle SAC
solamente dopo la conclusione dei provvedimenti di ricoltivazione, di regola
non prima di quattro anni, a condizione che siano conformi ai criteri
qualitativi. L'ARE rileva nondimeno che il reperimento di un quantitativo di
humus sufficiente per ripristinare la fertilità del suolo di una superficie
così estesa appare molto difficile e non sarebbe finora mai avvenuto (cfr.
sentenza 1A.19/2007, citata, consid. 6.4).

4.3 Nella fattispecie, la parte di superficie per l'avvicendamento delle
colture che verrebbe persa a seguito degli interventi e delle
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trasformazioni del terreno nel comparto destinato al campo da gioco non è stata
accertata. Né è stato delucidato e considerato nelle decisioni delle autorità
preposte alla pianificazione in quale misura le superfici alterate possono
essere ricoltivate. Come esposto, in seguito alla costruzione dell'impianto da
golf, una parte non trascurabile del terreno non adempirebbe infatti più le
esigenze dell'area SAC, sia per l'alterazione della struttura del suolo sia per
le eventuali dimensioni ridotte e le forme inadeguate delle superfici rimanenti
(cfr. Guida, pag. 15). Affinché la ponderazione degli interessi possa essere
eseguita in modo completo e con cognizione di causa, occorre infatti chiarire e
considerare già in sede pianificatoria questi aspetti, valutandoli nel contesto
della quota di estensione minima attribuita al Cantone. Ciò in particolare, ove
si consideri l'esaurimento o quantomeno la scarsa disponibilità di riserve di
queste aree, oltre alla generale diminuzione della superficie agricola utile
nel Cantone Ticino durante l'ultimo decennio (cfr. "Revisione del Piano
direttore cantonale, Rapporto esplicativo 2007", pag. 42 e 53).

4.4 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ravvisato dalla Corte
cantonale, gli interessi dell'agricoltura sarebbero stati presi in
considerazione sia dal Comune di Monteggio sia dal Consiglio di Stato. Richiama
al riguardo un rapporto dell'agosto 1997 e una verifica di fattibilità del
luglio 1998 del Gruppo promotore Valle della Tresa, oltre a un rapporto
preliminare sull'impatto ambientale fatto allestire nel maggio 2004. La
ponderazione degli interessi deve tuttavia essere eseguita dalle autorità
incaricate dei compiti pianificatori e deve essere addotta nella motivazione
delle loro decisioni (cfr. art. 3 OPT). In concreto, il Comune si è limitato
nel rapporto di pianificazione a ritenere la variante litigiosa come
generalmente compatibile con la superficie per l'avvicendamento delle colture e
ad accennare a un cambiamento auspicabile nell'orientamento economico della
regione. Nella risoluzione di approvazione, il Consiglio di Stato ha parimenti
ammesso tale compatibilità, stabilendo l'ammontare del contributo pecuniario
sostitutivo per la diminuzione dell'area agricola corrispondente alla
superficie di 5'500 m^2 destinata ai posteggi. Premesso che, come visto, un
computo indifferenziato di tutta la superficie del campo da golf nella SAC non
è conforme ai criteri esposti, non risulta in tali circostanze che gli
interessi legati al mantenimento di sufficienti superfici coltive idonee per
l'agricoltura (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LPT) siano stati soppesati in modo
appropriato dal Governo e dal Comune, che non hanno addotto nelle loro
decisioni i
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motivi per cui dovrebbero essere inferiori rispetto a quelli che
giustificherebbero la realizzazione di un campo da golf.
D'altra parte, secondo i documenti del Gruppo promotore Valle della Tresa
citati dalla ricorrente, il comparto oggetto della variante è costituito dai
migliori terreni agricoli del Malcantone. Essi sono stati ricavati da un
intervento di bonifica, presentano una buona fertilità e si prestano molto bene
alla campicoltura. Il settore primario impiegherebbe 42 persone domiciliate
nella regione, distribuite su una quindicina di aziende agricole, mentre il
progettato campo da golf comporterebbe la sottrazione del 18 % delle attuali
aree agricole e la soppressione di un'azienda che occupa dalle tre alle quattro
persone. Nella misura in cui fossero accertate, queste constatazioni si
contrappongono all'interesse a realizzare il campo da golf e dovranno quindi,
dandosene il caso, essere valutate nel contesto della ponderazione globale
degli interessi. In tale ambito dovrà pure essere chiarita la portata
dell'incidenza del progetto sull'estensione dell'area SAC (cfr. consid.
4.1-4.3). A ragione la Corte cantonale ha pertanto annullato la risoluzione
governativa di approvazione della variante ravvisando una palese violazione
dell'art. 3 OPT.