Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 593



Urteilskopf

133 V 593

  76. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa
Segretariato di Stato dell'economia contro G. nonché Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
  C 143/06 del 3 ottobre 2007

Regeste

  Art. 50 ATSG: Vergleich.

  Zulässigkeit eines Vergleichs im Bereich eines kantonalen
Beschwerdeverfahrens betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf
Arbeitslosenentschädigung (E. 4-6).

Sachverhalt ab Seite 593

  A.- Mediante decisione del 24 agosto 2005, confermata con provvedimento
formale del 23 gennaio 2006, pronunciato in seguito all'opposizione
presentata da G., patrocinata dall'avv. Amos Pagnamenta, la Cassa di
disoccupazione del Cantone Ticino ha sospeso l'assicurata, alla ricerca di
un'attività al 100 % dal 13 giugno 2005, dal diritto all'indennità di
disoccupazione per la durata di 31 giorni,

in quanto la disdetta del contratto di lavoro da parte del T. era
riconducibile a sua colpa.

  B.- Contro il provvedimento su opposizione G., sempre rappresentata
dall'avv. Pagnamenta, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, il cui Presidente, dopo avere esperito alcuni accertamenti,
in particolare sentito i testi M., segretario amministrativo del T., e G.,
segretario generale dello stesso ente, ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta transazione, consistente nella riduzione del periodo di
sospensione da 31 a 18 giorni, che, nota alle parti, è stata omologata
(decreto dell'8 maggio 2006).

  C.- Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede in via principale
l'annullamento del giudizio cantonale ed in via subordinata il rinvio
dell'incarto all'autorità inferiore per decidere nel merito. (...)
  La Cassa si rimette al giudizio di questa Corte, G., ancora rappresentata
dall'avv. Pagnamenta, propone di respingere il gravame, mentre il Presidente
del Tribunale cantonale si esprime sulla legittimità della propria prassi in
ambito di transazioni giudiziarie.

  A sua volta il seco ha esposto la propria opinione in merito.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 4

  4.

  4.1  Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Per il
capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma
di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e
2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella
procedura di ricorso. In proposito, questa Corte ha già precisato che per
controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali" si intendono vertenze
concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA e art. 132/134
OG come emerge dal testo legale in tedesco, poggiando la versione italiana
su una palese svista redazionale (DTF 131 V 417 consid. 4.1 pag. 421).

  4.2  Prima dell'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) il
Tribunale federale delle assicurazioni aveva già avuto modo di affermare
l'ammissibilità di transazioni giudiziarie nell'ambito di una procedura
giudiziaria amministrativa (SVR 1996 AHV n. 74

pag. 223, H 57/95), stabilendo che, in siffatta evenienza, il giudice doveva
esaminarne la conformità con la situazione di fatto e di diritto (PJA 2003
pag. 67, H 64/01; VSI 1999 pag. 213, H 229/98; per un riassunto della
giurisprudenza e del suo sviluppo si veda UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 2-5 all'art. 50 LPGA). La validità di tale
principio è stata ribadita da questa Corte proprio in materia di
assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni C 176/00 del 10 marzo 2003).

  In una successiva sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, resa in materia di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, la quale rinviava
espressamente all'appena citata sentenza del 10 marzo 2003, il Tribunale ha
altresì osservato che tale principio trovava conferma anche nelle nuove
disposizioni della LPGA (in quella fattispecie non ancora applicabili).

  4.3  Di recente, questa Corte ha inoltre stabilito che accordi transattivi
tra assicurati e assicuratori sono possibili nell'ambito di una procedura di
ricorso non solo in caso di controversie vertenti esclusivamente su
prestazioni assicurative ma anche in presenza di vertenze relative a
reciproche pretese (contributi e prestazioni assicurative: DTF 131 V 417).
In detta sentenza è stato sottolineato, alla luce di quanto è emerso dai
lavori preparatori relativi alla LPGA, che in ambito amministrativo la
possibilità di concludere transazioni è stata limitata alle sole prestazioni
affinché le casse di compensazione sfuggano alle pressioni cui verrebbero
sottoposte nel settore dei contributi in caso di insolvenza dai datori di
lavoro affiliati. Il medesimo rischio non sussiste tuttavia nella procedura
ricorsuale. È pure stato precisato che i lavori preparatori non indicano
motivi che potrebbero giustificare una limitazione dell'ammissibilità delle
transazioni quanto al loro oggetto (consid. 4.2 pag. 421; si veda in
proposito anche KIESER, op. cit., n. 1 all'art. 50 LPGA).

  Nella sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 163/03 del 14
gennaio 2004, pubblicata in: RAMI 2004 n. U 513 pag. 286, questa Corte ha
altresì evidenziato che facendo l'art. 50 LPGA riferimento alla
giurisprudenza valida prima della sua entrata in vigore, essa continua ad
essere attuale anche posteriormente a tale data. In effetti, nel rapporto
del 26 marzo 1999 la Commissione per la sicurezza sociale e la salute del
Consiglio nazionale espone di avere volutamente precisato al capoverso 3
essere la disposizione applicabile

per analogia alla procedura d'opposizione e alla procedura giudiziaria di
ricorso. Aggiungendo "per analogia" si creerebbe, a mente della Commissione,
un margine di manovra che consente di meglio concretizzare il diritto della
transazione secondo la giurisprudenza attualmente vigente (FF 1999 pag.
3979; nella versione tedesca si va oltre indicando la possibilità di una
"weitere Konkretisierung": BBl 1999 pag. 4609; cfr. anche sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni U 264/03 del 24 marzo 2004, consid.
1).

  In una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 378/05 del 10
maggio 2006 è stato ribadito, infine, che la giurisprudenza in materia di
transazioni giudiziarie si applica anche all'art. 50 LPGA. È pure stato
posto in evidenza che è ammissibile concludere un accordo su questioni di
fatto e inerenti l'apprezzamento, mentre non è possibile derogare ad una
situazione giuridica corretta (cfr. FF 1999 pag. 3978 e KIESER, op. cit., n.
6 all'art. 50 LPGA).

Erwägung 5

  5.  La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non è pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne
la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca
a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia
la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo
spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il
senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71;
130 V 49 consid. 3.2.1 pag. 50, 229 consid. 2.2 pag. 232; 129 V 283 consid.
4.2 pag. 284 e riferimenti).

Erwägung 6

  6.  Alla luce di quanto esposto, segnatamente della volontà del
legislatore, che ha precisato i motivi per cui l'amministrazione - non anche
i tribunali - deve limitare le proprie transazioni alle sole prestazioni
(art. 50 cpv. 1 LPGA), dello scopo perseguito dal terzo capoverso della
norma, che consiste nel concretizzare (ulteriormente) il diritto alla
transazione secondo la giurisprudenza già applicabile in tale ambito (non
limitata alle prestazioni), considerato poi che già la prassi del Tribunale
federale delle assicurazioni precedentemente in vigore ha ritenuto
ammissibile la conclusione di transazioni in ambito LADI (sentenza C 176/00
del 10 marzo 2003) e

implicitamente anche in materia di sospensione del diritto a indennità di
disoccupazione (sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003), ritenuto infine che ai
fini di stabilire la durata della sospensione il giudice dispone di un ampio
potere di apprezzamento (cfr. DTF 123 V 150 consid. 3b pag. 153), nessun
motivo si oppone a riconoscere l'ammissibilità di concludere transazioni
giudiziali in tale ambito.

  Oltretutto tale procedere, conformemente alla volontà del legislatore,
permette di snellire il disbrigo dei procedimenti nel rispetto del diritto
applicabile, come evidenziato dal giudice cantonale. Al riguardo va infatti
rilevato che dai lavori preparatori emerge in particolare che la transazione
può fungere da importante strumento procedurale nel diritto delle
assicurazioni sociali non nel senso di eludere pretese di diritto, bensì per
eliminare incertezze materiali. Trattasi di una forma di disbrigo
nell'ambito dell'apprezzamento, soprattutto riguardo all'apprezzamento delle
prove, all'accertamento della fattispecie, alla valutazione dei fatti. La
transazione potrebbe permettere di risolvere un caso rapidamente, limitando
ad esempio gli onerosi accertamenti del caso (FF 1999 pag. 3978).

  Di conseguenza si deve concludere che l'art. 50 cpv. 3 LPGA consente di
stipulare transazioni giudiziali in materia di sospensione del diritto a
indennità di disoccupazione e che quindi su questo punto il ricorso di
diritto amministrativo è infondato.