Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 V 431



Urteilskopf

133 V 431

  54. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa
O. contro Cassa di compensazione nonché Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
  E 1/06 del 26 luglio 2007

Regeste

  Art. 16e Abs. 2 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 EOG; Art. 32 in
Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 EOV: Mutterschaftsentschädigung einer
Selbständigerwerbenden.

  Es ist nicht zu beanstanden, dass die Ausgleichskasse die
Mutterschaftsentschädigung (vorläufig) auf der Grundlage des Einkommens
gemäss letzter provisorischer Beitragsverfügung betreffend das Jahr der
Niederkunft (hier: 2005) bemessen hat und nicht aufgrund desjenigen gemäss
der letzten definitiven Beitragsverfügung betreffend das Jahr 2002. Die
Verwaltung wird zu gegebener Zeit die definitive Entschädigung
ausschliesslich unter Berücksichtigung des vorgeburtlichen Verdienstes
festsetzen (E. 6.1-6.2.4).

Sachverhalt

  A.

  A.a O. svolge l'attività di fisioterapista indipendente dal 1° settembre
2000.

  Con decisione definitiva del 25 aprile 2005 la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino (in seguito: Cassa) ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti
dall'assicurata per l'attività svolta nel 2002 sulla base di un reddito
aziendale annuo di fr. 76'761.-.

  In data 22 giugno 2005 l'interessata ha comunicato all'amministrazione
che, in vista della prossima sospensione dell'attività per gravidanza e
congedo maternità, il reddito da lei presumibilmente percepito nel 2005
sarebbe ammontato a circa fr. 40'000.-. Con decisione provvisoria del 27
giugno 2005 la Cassa ha così fissato i contributi per il 2005 in base al
reddito presumibile di fr. 40'000.-.

  A.b Con la nascita della figlia A. il 26 luglio 2005, O. ha chiesto alla
Cassa il versamento di indennità di maternità.

  Mediante decisione del 28 settembre 2005, confermata il 2 novembre 2005
anche in seguito all'opposizione dell'assicurata, l'amministrazione, dopo
aver assunto alcune informazioni presso l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ha stabilito in fr. 89.60 l'importo
dell'indennità giornaliera dovuta all'interessata dal 26 luglio fino al 31
ottobre 2005. Per il calcolo dell'indennità, la Cassa si è fondata sul
reddito aziendale presumibilmente realizzabile nel 2005, pari a fr.
40'000.-, notificatole dall'assicurata stessa.

  B.- O. si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Opponendosi a che il calcolo per l'indennità potesse (anche) tener conto di
entrate percepite successivamente al parto, come sarebbe stato se ci si
fosse basati sul reddito conseguibile nel 2005, l'assicurata ha
sostanzialmente chiesto che le indennità di maternità

fossero fissate sulla base del reddito di riferimento considerato per
l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi cresciuta in
giudicato, rispettivamente sulla base di quello conseguito negli ultimi nove
mesi prima del parto.

  Per giudizio del 12 aprile 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha respinto il gravame rilevando essenzialmente che la soluzione adottata
dalla Cassa era conforme alla legge.

  C.- O. ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).
Facendo segnatamente valere una ingiustificata disparità di trattamento per
rapporto alla situazione prevista per legge e ordinanza per le madri
salariate, le cui indennità sarebbero esclusivamente determinate sulla base
del salario conseguito prima del parto, la ricorrente chiede che anche le
indennità di maternità a lei spettanti vengano stabilite in questo modo, e
più precisamente sulla base dei redditi effettivamente realizzati nei nove
mesi precedenti il parto oppure di quello di riferimento per l'ultima
decisione definitiva di fissazione dei contributi.

  Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa e l'UFAS hanno proposto di
respingerlo.

  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 1

  1.  Oggetto del contendere è l'importo delle indennità di maternità
assegnate (provvisoriamente) a O. in seguito alla nascita della figlia A. il
26 luglio 2005 e più precisamente il reddito di riferimento posto alla base
di tale calcolo.
  (...)

Erwägung 4

  4.  Il 1° luglio 2005 (RU 2005 pag. 1429, 1437), in forza del mandato
costituzionale di cui all'art. 116 Cost., sono entrati in vigore i nuovi
art. 16b-h della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS
834.1). Con l'introduzione delle nuove norme è pure stata sottoposta a
revisione totale la relativa ordinanza federale del 24 novembre 2004 sulle
indennità di perdita di guadagno (OIPG; RS 834.11), anch'essa entrata in
vigore il 1° luglio 2005, che agli art. 23-35 disciplina il diritto a
indennità giornaliere

in caso di maternità (cfr. pure DTF 133 V 73 consid. 1 pag. 75 per quanto
concerne la competenza di questa Corte a statuire in merito).

  4.1  Secondo l'art. 16b cpv. 1 LIPG ha diritto all'indennità la donna che:

    a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS
       durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;

    b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno
       cinque mesi;

    c. al momento del parto:

       1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 della LPGA;

       2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o

       3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in
          contanti.

  Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG)
e si estingue normalmente 98 giorni dopo il suo inizio (art. 16d LIPG).

  Per l'art. 16e cpv. 1 LIPG l'indennità di maternità è versata sotto forma
di indennità giornaliera. Quest'ultima ammonta all'80 % del reddito medio
conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di
tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 (cpv. 2).

  Secondo quest'ultima disposizione, per l'accertamento del reddito medio
conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono
prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana
prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'UFAS di allestire
tabelle vincolanti con importi arrotondati (cpv. 1).

  4.2  Per l'art. 31 cpv. 1 OIPG l'indennità in caso di maternità per
lavoratrici salariate è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo
percepito prima del parto, convertito in salario giornaliero medio. Per la
conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre non ha percepito o
ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

    a. malattia;

    b. infortunio;

    c. disoccupazione;

    d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;

    e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

  Per quanto riguarda il calcolo delle indennità per le lavoratrici
indipendenti, si applica per analogia l'articolo 7 capoverso 1 OIPG (art. 32
OIPG).

  Secondo l'art. 7 cpv. 1 OIPG l'indennità è calcolata sulla base del
reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in
servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene
stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere
richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

  4.3  La procedura di calcolo delle indennità di maternità è stata
disciplinata dall'UFAS anche nella circolare sull'indennità di maternità in
vigore dal 1° luglio 2005 (consultabile, finora, solo in lingua tedesca e
francese), in cui alla cifra 1084 viene in particolare ribadito il
principio, valido sia per le indipendenti che per le dipendenti, previsto
all'art. 16e LIPG per cui l'importo dell'indennità ammonta all'80 % del
reddito determinante realizzato dalla madre immediatamente prima del parto.

  Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti la cifra 1088 ribadisce il
principio suesposto, precisando che il reddito determinante è quello di cui
all'art. 5 LAVS.

  Per le lavoratrici indipendenti viene per contro precisato che
determinante è il reddito, convertito in guadagno giornaliero, che è stato
ritenuto per fissare l'ultimo contributo AVS prima del parto (cifra 1089).
Viene per il resto rinviato, per analogia, alle cifre 5043 a 5046 delle
Direttive, sempre dell'UFAS, sull'ordinamento delle indennità di perdita di
guadagno (DIPG; sulla portata, non vincolante per il giudice delle
assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125 e sentenze ivi citate).

  4.4  Per la cifra 5043 DIPG, l'indennità per i lavoratori indipendenti è
calcolata in base al reddito, convertito in guadagno giornaliero, preso in
considerazione per fissare l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in
servizio. Non si tiene conto di eventuali decisioni di riduzione o di
condono relative a questo contributo.

  Secondo la cifra 5045 DIPG, se, al momento dell'entrata in servizio, i
contributi dovuti per l'anno in questione non sono stati ancora oggetto di
una decisione passata in giudicato, l'indennità è calcolata secondo il
reddito preso in considerazione dalla cassa di compensazione per fissare gli
acconti dei contributi per quell'anno.

  Giusta la cifra 5046 DIPG, infine, se, in seguito, la cassa di
compensazione, basandosi sulla comunicazione fiscale, fissa un contributo
più elevato per l'anno in questione, la persona prestante servizio può
pretendere che l'indennità sia adeguata al nuovo reddito e che la differenza
sia versata retroattivamente. La cassa di compensazione deve informare in
modo adeguato la persona prestante servizio di questa possibilità. Se il
contributo fissato ulteriormente risulta essere più basso, le indennità
pagate in più non devono essere restituite.

Erwägung 5

  5.

  5.1  Il Tribunale di prime cure, confermando l'operato
dell'amministrazione e sostenendo la compatibilità delle direttive dell'UFAS
con le norme di legge e di ordinanza, ha osservato che, essendo le madri
state parificate a coloro che prestano servizio, le modalità di calcolo
delle prestazioni devono essere le medesime. Trattandosi
dell'interpretazione dell'art. 7 OIPG, e più precisamente della nozione di
reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in
servizio, rispettivamente prima del parto, i primi giudici hanno precisato
che esso sarebbe comprensivo anche del reddito di cui è stato tenuto conto
per fissare provvisoriamente i contributi per l'anno in corso, e quindi per
l'anno del parto, atteso che la connotazione temporale "prima dell'entrata
in servizio, rispettivamente prima del parto", si riferirebbe al momento
dell'emanazione della decisione provvisoria o definitiva dei contributi, non
al periodo in cui è stato conseguito il reddito.

  5.2  Con il ricorso di diritto amministrativo l'interessata chiede di
fissare l'indennità di maternità in base al reddito da lei esposto relativo
ai nove mesi precedenti il parto oppure fondandosi sull'ultima decisione
definitiva emessa prima dell'evento assicurato e meglio su quella relativa
ai contributi dovuti per l'anno 2002. Tenendo conto del reddito provvisorio
da lei notificato per il 2005, anno del parto, che considera pure il reddito
conseguito posteriormente ad esso, verrebbe per contro a crearsi una
disparità di trattamento ingiustificata, segnatamente tra madri dipendenti e
indipendenti.

Erwägung 6

  6.

  6.1  Contrariamente a quanto sembrano lasciare intendere la pronuncia
impugnata e le prese di posizione dell'amministrazione, visto il chiaro
tenore degli art.16e cpv. 2 e 11 cpv. 1 LIPG, va precisato che per la
determinazione (definitiva) dell'indennità in caso di

maternità può unicamente fare stato il reddito conseguito prima dell'evento
assicurato (in casu: la nascita della figlia), e non anche quello realizzato
successivamente. Diversamente, infatti, una lavoratrice indipendente che
partorisce a inizio anno e che magari, oltre a ciò, pianifica di rimanere a
casa per occuparsi del figlio oltre il periodo legale assicurato,
rischierebbe di vedersi fortemente ridotto se non addirittura negato
(nell'ipotesi in cui la madre si prendesse un anno di pausa) il diritto
all'indennità, pur avendo essa normalmente lavorato fino al momento
dell'evento assicurato. Tale soluzione, oltre a creare effettivi problemi di
disparità di trattamento per rapporto alla situazione valida per le
lavoratrici dipendenti, contrasterebbe con il chiaro senso della legge e del
mandato costituzionale (cfr. pure DTF 133 V 73 consid. 4.1 pag. 77 seg. con
riferimenti, per cui non è nemmeno indispensabile che la madre riprenda
un'attività lucrativa dopo la nascita, decisivo essendo lo statuto
professionale della madre al momento in cui partorisce; v. inoltre il
Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del 3 ottobre 2002 relativo all'iniziativa parlamentare
di modifica della LIPG e di estensione del suo campo applicativo alle madri
che esercitano un'attività lucrativa, FF 2002 pag. 6713 segg., segnatamente
pag. 6739; cfr. infine pure PASCAL MAHON, Le régime des allocations pour
perte de gain, in: Ulrich Meyer-Blaser [ed.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2006, pag. 1922 seg.).

  6.2  Per quanto concerne invece il solo aspetto qui in lite, ovvero quello
della determinazione (provvisoria) dell'indennità sulla base del reddito
notificato - peraltro conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS - alla Cassa
dalla ricorrente, esso può e deve essere risolto secondo le indicazioni
fornite dalla legge e dall'ordinanza.

  6.2.1  Posta la premessa che il reddito determinante per il diritto
all'indennità (definitiva) dovrà essere quello conseguito prima del parto,
va ancora precisato che l'art. 32 OIPG, pur rimandando alla disciplina
prevista all'art. 7 cpv. 1 OIPG per i lavoratori indipendenti che prestano
servizio, vi rinvia solo per analogia ("sinngemäss"; l'aggiunta manca, a
dire il vero nel testo francese, tuttavia, vista la diversità delle
situazioni da esaminare, può senz'altro accordarsi la precedenza alle
versioni tedesca e italiana). Il che significa che nell'interpretazione
dell'art. 7 cpv. 1 OPIG può essere tenuto conto, nella misura in cui ciò
risulti necessario, delle particolarità proprie alle madri indipendenti.

  6.2.2  Fatte queste premesse, va osservato che il testo dell'art. 7 cpv. 1
OIPG non appare del tutto chiaro a una sua prima lettura. In particolare,
non è del tutto chiaro se per "ultimo contributo AVS prima dell'entrata in
servizio", rispettivamente del parto ("Einkommen, das für den letzten [vor
dem Einrücken] verfügten AHV-Beitrag massgebend war", "revenu qui a servi de
base à la dernière décision de cotisation à l'AVS"), debba intendersi l'anno
(civile) contributivo prima dell'entrata in servizio, rispettivamente del
parto (in casu: l'anno 2004), oppure l'anno (civile) contributivo stesso
dell'entrata in servizio, rispettivamente del parto (in casu: l'anno 2005).

  Anche in considerazione della precisazione di cui alla seconda frase del
cpv. 1, che altrimenti non farebbe alcun senso, è tuttavia chiaro che per
"ultimo contributo AVS prima" del parto non può intendersi in casu quello
desumibile dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi
relativa a un periodo, l'anno 2002, troppo distante dall'evento assicurato.
Pertanto, in ragione anche della mancanza di un accertamento definitivo dei
contributi per l'anno 2004, il fatto che l'amministrazione abbia fissato
(provvisoriamente) l'indennità giornaliera sulla base del reddito di fr.
40'000.- annui non è censurabile.

  6.2.3  Né, contrariamente a quanto sembra far valere la ricorrente, la
norma di ordinanza in esame è contraria alla legge o comunque al principio
di parità di trattamento (art. 8 Cost.). Infatti, il rinvio dell'art. 32
OIPG ("per analogia"; cfr. DTF 130 V 71 consid. 3.2.1 pag. 75; 129 V 27
consid. 2.2 pag. 30 con riferimenti) - che permette di tenere conto della
particolare situazione delle partorienti, che, a differenza di coloro che
normalmente prestano servizio militare o civile, dopo l'evento assicurato
necessariamente subiscono una perdita di guadagno e ciò anche oltre il
periodo assicurato se al loro rientro riducono, come spesso accade, il loro
pensum lavorativo - permette senz'altro di interpretare l'art. 7 cpv. 1 OIPG
conformemente alla legge e alla Costituzione. A tal proposito giova
ricordare che la seconda frase dell'art. 7 cpv. 1 OIPG prevede la
possibilità di adattare, in via definitiva, l'indennità se per l'anno in
questione viene stabilito un altro contributo AVS. Orbene, se in tale
ambito, per la definizione dell'indennità definitiva, si prenderà, come
prescritto dalla legge, in considerazione unicamente il reddito realizzato
prima della nascita del figlio - l'amministrazione potendo per il resto, a
dipendenza delle circostanze concrete da

esaminare, determinare liberamente se ad esempio considerare a tal fine il
reddito conseguito l'anno precedente il parto oppure quello realizzato, fino
alla nascita del figlio, l'anno del parto debitamente rivalutato sui 12 mesi
-, la soluzione proposta dall'ordinanza si concilia con le esigenze
superiori di carattere legale e costituzionale.

  6.2.4  Spetterà pertanto all'amministrazione, al momento opportuno,
stabilire le indennità definitive facendo attenzione di non considerare il
reddito posteriore al parto.
  (...)

  6.3  Stante quanto precede, la pronuncia impugnata dev'essere confermata
nel suo risultato, anche se non nelle sue motivazioni.