Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 IV 271



Urteilskopf

133 IV 271

  39. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa
A. SA e B. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino e Tribunale penale
federale (ricorso in materia di diritto pubblico)
  1C_187/2007 del 19 luglio 2007

Regeste

  Art. 43 und 84 BGG; internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Vorliegen
eines besonders bedeutenden Falles; Übermittlung von
Internet-Adressierungselementen auf der Grundlage von Art. 14 BÜPF als
Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit und nicht der Rechtshilfe.

  Die Möglichkeit, die Beschwerdebegründung i.S. von Art. 43 BGG zu
ergänzen, ist nicht die Regel: Grundsätzlich wird sie nur ausnahmsweise,
aufgrund der Vielzahl und der Schwierigkeit der sich stellenden Tat- und
Rechtsfragen gewährt (E. 2.1).

  Die Übermittlung von Elementen einer IP-Adresse (hier: Namen,
Telefonnummer und Adresse des Benutzers) an eine ausländische Behörde, ohne
sämtliche so genannte Randdaten und insbesondere ohne den Inhalt der
Kommunikationen, stellt keine Rechtshilfemassnahme dar, sondern eine
Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit, die im vereinfachten Verfahren
gemäss Art. 14 BÜPF durchgeführt werden kann (E. 2.2-2.6).

Sachverhalt

  A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito
del procedimento penale aperto nei confronti di B., indagato per
diffamazione per aver diffuso, tramite Internet, notizie che avrebbero
offeso l'onore di un'università affermando che non era riconosciuta nel
sistema universitario svizzero. L'autorità estera ha chiesto
l'identificazione di due indirizzi IP su Internet attribuiti da Ticinocom e
da Swisscom.

  B.- Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura
del 16 febbraio 2007, ha ordinato la trasmissione all'Italia di
un'informazione del Servizio federale per compiti speciali indicante il
nominativo di A. SA e del suo amministratore unico B., residente nel Cantone
Ticino. Contro questa decisione gli interessati hanno interposto un ricorso
alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CRP), respinto in quanto ricevibile, e uno alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale, che ha dichiarato il gravame inammissibile
per carenza di legittimazione.

  C.- Avverso questo giudizio la A. SA e B. presentano un ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in ordine, di
dichiarare ammissibile il ricorso e di assegnare loro un termine di 30
giorni per depositare una memoria integrativa secondo l'art. 43 lett. a LTF
e, nel merito, di annullare la pronunzia impugnata e di rinviare l'incarto
all'autorità inferiore affinché decida nel merito il loro ricorso.

  Non sono state chieste osservazioni all'impugnativa, ma è stato assunto
l'incarto del Tribunale penale federale nel quale figura anche la decisione
della CRP, non prodotta dai ricorrenti.

  Il ricorso è stato respinto in quanto ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 2

  2.

  2.1  I ricorrenti si sono riservati di esprimersi più dettagliatamente nel
merito della vertenza nel quadro dell'inoltro, da loro postulato, di una
memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 lett. a della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Questa richiesta
dev'essere respinta, ritenuto che si è in presenza di una mera questione di
diritto, sollevata già dinanzi alla CRP e all'istanza precedente e sulla
quale i ricorrenti, senza grande dispendio di tempo, potevano e dovevano
esprimersi compiutamente nell'atto di ricorso. D'altra parte, la facoltà di
presentare una memoria integrativa non costituisce la regola, essendo
concessa, su richiesta motivata, solo eccezionalmente, in presenza, come
recita l'art. 43 lett. b LTF, di casi di straordinaria estensione o di
particolare difficoltà, per i quali il termine di ricorso di 10 giorni di
cui all'art. 100 cpv. 2 lett. b LTF non è sufficiente per motivare
compiutamente tutte le censure. Ciò non tanto in considerazione della mole
dell'incarto quanto per la molteplicità e la difficoltà delle questioni di
fatto o di diritto che si pongono.

  2.2  Le critiche ricorsuali concernono in larga misura le modalità della
contestata sorveglianza e l'ammissibilità della stessa. Secondo i
ricorrenti, il reato perseguito all'estero non rientrerebbe infatti tra
quelli previsti dall'art. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), la sorveglianza non sarebbe stata
approvata dal Giudice ticinese dell'istruzione e dell'arresto e la
richiesta, postulando informazioni risalenti a più di sei mesi prima della
domanda, sarebbe illegale.

  2.2.1  Ora, le censure inerenti all'asserita carenza di legalità e
proporzionalità sono state esaminate e respinte dalla CRP: esse esulano
quindi dall'oggetto del litigio e sono inammissibili (art. 10 cpv. 5 LSCPT;
sull'esistenza di questi due rimedi di diritto cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004,
n. 246-16 pag. 285). La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che le
informazioni litigiose, non protette dal segreto, potevano essere assunte
mediante la procedura semplificata dell'art. 14 LSCPT.

  2.2.2  D'altra parte, adducendo che l'esclusione del doppio grado di
giurisdizione non potrebbe precludere l'esame giudiziario di merito e un
ricorso effettivo secondo l'art. 13 CEDU, i ricorrenti, ricordato che di
massima l'art. 6 CEDU non è applicabile nell'ambito dell'assistenza (DTF 131
II 169 consid. 2.2.3), disattendono che scopo dell'art. 84 LTF non è di
garantire sistematicamente un doppio grado di giurisdizione, ma di limitare
fortemente l'accesso al Tribunale federale negli ambiti dell'assistenza e
dell'estradizione, consentendo di ricorrere soltanto in un numero limitato
di casi, ritenuti particolarmente importanti (sentenza 1C_111/2007 del 25
maggio 2007, consid. 2.2). Per di più, essi hanno potuto esercitare il loro
diritto a un ricorso effettivo dinanzi alla CRP (DTF 130 II 249 consid.
2.2.3 pag. 256).

  Del resto, le asserite irregolarità della procedura secondo la LSCPT non
potrebbero essere assimilate a gravi lacune del procedimento estero,
quest'ultima espressione dovendo essere interpretata in maniera restrittiva
(DTF 133 IV 131 consid. 3).

  2.3  Oltre alla CRP e al Ministero pubblico ticinese, anche l'Ufficio
federale di giustizia (UFG), nella risposta presentata dinanzi all'istanza
inferiore, ha ritenuto che l'identificazione di un indirizzo IP è prevista
dall'art. 14 cpv. 4 LSCPT, secondo cui se un reato è commesso mediante
Internet, l'offerente Internet è tenuto a fornire all'autorità competente
tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore. Gli offerenti
di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio di sorveglianza i
dati concernenti determinati collegamenti, segnatamente il nome, l'indirizzo
e, se disponibile, la professione dell'utente (cpv. 1 lett. a): questi dati
sono forniti, tra l'altro, all'ufficio federale di polizia e ai comandi di
polizia cantonali e delle città (cpv. 2 lett. b; sulla sorveglianza
dell'accesso a Internet v. gli art. 23 segg., 27 dell'ordinanza del 31
ottobre 2001 sulla sorveglianza

della corrispondenza postale et del traffico delle telecomunicazioni [OSCPT;
RS 780.11]).

  2.4  La II Corte dei reclami penali, come la CRP e l'UFG, ha ritenuto che
la trasmissione di dati concernenti soltanto l'appartenenza di un indirizzo
IP non costituisce una misura di assistenza giudiziaria, ma rientra
nell'ambito della collaborazione di polizia, per cui non si è in presenza di
una decisione di chiusura secondo l'art. 80e della legge federale del 20
marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS
351.1): agli insorgenti è stata quindi negata la legittimazione a ricorrere
in tale ambito. Essa ha stabilito che la semplice richiesta di informazioni
concernenti collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'art. 14 LSCPT,
il cui contenuto è assimilabile a informazioni sull'identità di una persona
(generalità, impronte digitali, fotografie, ecc.), e pertanto a un atto di
collaborazione di polizia ai sensi dell'art. 75a AIMP, non presuppone
l'avvio di una domanda di assistenza giudiziaria e l'emanazione di una
decisione di chiusura (cfr. al riguardo sentenze 1A.265/2004 del 12
settembre 2005, consid. 2.3 pubblicato in: Rivista ticinese di diritto
[RtiD] I-2006 n. 44 pag. 173, 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3b,
1A.131/2000 del 7 agosto 2001, consid. 2a; cfr. pure l'accordo del 10
settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana
relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali [RS
0.360.454.1], in particolare l'art. 11 n.1 e l'art. 12).

  2.5  Queste conclusioni sono corrette, l'accenno ricorsuale secondo cui le
informazioni litigiose non sono pubblicate da nessuna parte, non è decisivo
(sull'iscrizione negli elenchi dei servizi di telecomunicazioni e sul loro
accesso cfr. l'art. 21 della legge del 30 aprile 1997 sulle
telecomunicazioni [LTC; RS 784.10]). In effetti, l'istanza precedente ha
rilevato che è stata ordinata solo la trasmissione del nominativo
dell'utente, il suo numero di telefono principale e secondario nonché
l'indirizzo, informazioni che non sono coperte dal segreto delle
telecomunicazioni e che le autorità di polizia, federali, cantonali e delle
città, possono richiedere mediante procedura semplificata o senza formalità,
quindi senza previa autorizzazione giudiziaria.

  La comunicazione di elementi di indirizzo, e non di tutti i cosiddetti
dati marginali ad autorità estere, non costituisce, sebbene
l'identificazione degli utenti rappresenti un intervento rilevante nella
sfera personale, una misura di assistenza in materia penale, ma una

modalità di cooperazione di polizia (Messaggio del Consiglio federale del 1°
luglio 1998 sulla LSCPT, FF 1998 pag. 3319, 3354 seg.: sulla distinzione tra
"dati marginali" e "elementi di indirizzo" ai sensi dell'art. 3 lett. f LTC,
questi ultimi non soggetti al segreto delle telecomunicazioni e che possono
quindi essere rivelati in forma estesa, vedi il citato Messaggio pag. 3335
seg., 3344 seg.; THOMAS HANSJAKOB, Kommentar zum Bundesgesetz und zur
Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2a ed., San
Gallo 2006, n. 3, 4, 23 e 25 all'art. 14 LTC, che indica il caso di un
delitto contro l'onore commesso per il tramite di Internet; JÜRG SCHNEIDER,
Internet Service Provider im Spannungsfeld zwischen Fernmeldegeheimnis und
Mitwirkungspflichten bei der Überwachung des E-Mail-Verkehrs über das
Internet, in: AJP 2005 pag. 179 segg., 189; NIKLAUS OBERHOLZER, Das neue
Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs [BÜPF],
in: Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden [ZGRG]
2002 pag. 3 segg., 4 seg.; cfr. tuttavia STEFAN HEIMGARTNER, Die
internationale Dimension von Internetstraffällen - Strafhoheit und
internationale Rechtshilfe in Strafsachen, in: Internet-Recht und
Strafrecht, Berna 2005, pag. 117 segg., 135 seg.; cfr. pure LAURENT
MOREILLON, La surveillance policière et judiciaire des communications par
Internet, in: Medialex 2004 pag. 81 segg., che si esprime sulla convenzione
del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, sottoscritta il 23 novembre
2001 ma non ancora ratificata dalla Svizzera; sulla sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni cfr. ANDREAS DONATSCH/ALBERT SCHMID, Der
Zugriff auf E-Mails im Strafverfahren - Überwachung [BÜPF] oder
Beschlagnahme? in: Internet-Recht und Strafrecht, Berna 2005, pag. 151
segg.; per la disciplina previgente cfr. DTF 126 I 50).

  2.6  Ulteriori dati, in particolare quelli inerenti al contenuto delle
comunicazioni, non potevano infatti essere raccolti, dato che il reato di
diffamazione secondo l'art. 173 CP (corrispondente all'art. 595 CP italiano)
non è compreso nel catalogo dei reati per i quali può essere ordinata la
sorveglianza (art. 3 cpv. 2 LSCPT).

  Giova precisare nondimeno che la circostanza secondo cui la legittimazione
dei ricorrenti non sarebbe data poiché, come addotto nella citata risposta
dell'UFG, le informazioni litigiose erano detenute presso terzi, non sarebbe
determinante qualora si trattasse di informazioni relative al contenuto
delle telecomunicazioni e soggette quindi, di massima, al segreto delle
comunicazioni (sulla carenza di legittimazione a ricorrere degli offerenti
di prestazioni di telecomunicazioni

v. DTF 130 II 249 consid. 2.2). La sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni, in particolare del loro contenuto è infatti espressamente
disciplinata dagli art. 18a AIMP e 1 cpv. 1 lett. b LSCPT (cfr. al riguardo
DTF 132 II 1 consid. 3.1 e 3.2).