Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 641



Urteilskopf

133 III 641

  88. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa
A. e B. contro C. SA (ricorso in materia civile)
  5A_175/2007 del 3 settembre 2007

Regeste

  Art. 975 Abs. 1 ZGB; Voraussetzungen einer Grundbuchberichtigungsklage.

  Die Grundbuchberichtigungsklage ist grundsätzlich einzig zur Korrektur von
Einträgen, die von Anfang an ungerechtfertigt sind, zulässig. Der
nachträgliche Hinfall des Rechtstitels, auf welchen sich der Eintrag stützt,
lässt diesen nicht ungerechtfertigt werden: Die Erhebung der
Grundbuchberichtigungsklage mit dem Zweck, die früher geltende Rechtslage
des Grundstücks wiederherzustellen, fällt ausser Betracht (E. 3).

Sachverhalt

  A.- A. e B. sono proprietari in comune di due particelle da cui sgorgano
due sorgenti. Con rogito del 19 novembre 1997 essi hanno segnatamente
concesso alla C. SA una serie di servitù. Alla cifra 7 l'atto pubblico
specifica che "questo contratto non sarà valido se non verranno concessi i
permessi di costruzione del previsto centro termale sui fondi della
beneficiaria e se quest'ultima non realizzerà il centro nonostante le
approvazioni dell'Autorità". I diritti pattuiti sono stati iscritti a
registro fondiario l'11 dicembre 1997.

  B.- Dopo aver lamentato il mancato rispetto dei termini menzionati nelle
discussioni preliminari e chiesto invano alla beneficiaria di annullare le
iscrizioni a registro fondiario, A. e B. hanno convenuto in giudizio la C.
SA innanzi al Pretore del distretto di Leventina. Quest'ultimo ha accolto
l'azione di rettifica del registro fondiario e ha ordinato all'Ufficiale del
registro fondiario di cancellare i diritti iscritti in favore della
convenuta dopo il passaggio in giudicato della decisione. Con sentenza 7
marzo 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
invece, in accoglimento di un rimedio della convenuta, respinto la
petizione.

  C.- Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile
presentato da A. e B.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 3

  3.  Nella fattispecie i ricorrenti non contestano, a giusta ragione visto
l'esplicito titolo della petizione e la richiesta di cancellazione dei
diritti concessi alla convenuta, di aver introdotto un'azione di rettifica
del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC. Occorre quindi

esaminare se, come ritenuto dalla Corte cantonale, con una tale azione sia
unicamente possibile - tranne eccezioni che non si verificano in concreto -
attaccare un'iscrizione effettuata indebitamente, o se invece, come preteso
dai ricorrenti, essa possa essere utilizzata per chiedere la cancellazione
di iscrizioni a registro fondiario che non si rivelano più giustificate
successivamente.

  3.1  Giusta l'art. 975 cpv. 1 CC, essendo stato indebitamente iscritto un
diritto reale, od essendo stata cancellata o modificata una giusta
iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può
chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.

  3.1.1  In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale tale norma
regge - con l'art. 977 CC - la rettifica di iscrizioni inesatte e fin
dall'inizio indebite (DTF 117 II 43 consid. 4b; 95 II 605 consid. 2a). Anche
la dottrina recente ritiene - contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti - che l'azione di cui all'art. 975 CC sia in linea di principio
unicamente ammissibile per correggere iscrizioni fin dall'inizio indebite
(JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2a ed., Zurigo 2003, n.
615 seg., pag. 127; JÜRG SCHMID, Commento basilese, n. 2 seg. ad art. 975
CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. 1, 4a ed., Berna 2007, n.
951, pag. 331; HENRI DESCHENAUX, Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo
II/2, § 40 A/I, pag. 661). Fra le eccezioni al predetto principio, essa
annovera la cancellazione di una servitù che ha perso ogni utilità per il
fondo dominante (art. 736 cpv. 1 CC) e il riscatto totale o parziale di una
servitù che conserva solo ancora un'utilità ridotta (art. 736 cpv. 2 CC;
PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 955a e 955b, pag. 333; HENRI DESCHENAUX,
op. cit., § 41 IV/2, pag. 715 segg.). I casi previsti dall'art. 736 CC,
norma che concede esplicitamente il diritto ad ottenere la cancellazione
della servitù, si verificano ad esempio quando un diritto di passo privato è
stato sostituito da un accesso stradale pubblico (DTF 130 III 554), o nel
caso di riunione del fondo dominante con un fondo che non lo è (DTF 114 II
426) o anche quando un diritto di passo non grava un tratto indispensabile
al percorso (DTF 121 III 52).

  3.1.2  Per contro, un'iscrizione legittima non diviene indebita se il
titolo giuridico - la causa giuridica - decade successivamente, ad esempio
in seguito al realizzarsi di una condizione risolutiva prevista in un
contratto. In questo caso il proprietario gravato non può prevalersi
dell'azione di rettifica del registro fondiario, atteso che dispone
unicamente di una pretesa liberatoria di natura obbligatoria nei

confronti del titolare del diritto risultante dal registro fondiario,
affinché la situazione giuridica anteriore del fondo venga ripristinata
(JÜRG SCHMID, op. cit., n. 8 ad art. 974 CC; con riferimento alla
trasmissione della proprietà ANDREAS VON TUHR, Eigentumsübertragung nach
schweizerischem Recht, ZSR 40/1921 pag. 60; GUHL/KOLLER, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, § 9 n. 9, pag. 56). Il proprietario
del fondo gravato che ritiene che il contratto con cui ha concesso una
servitù sia divenuto inefficace può - come nel caso in cui il beneficiario
del diritto reale limitato si sia esplicitamente impegnato contrattualmente
ad autorizzare o a chiedere la cancellazione - adire il giudice per ottenere
il permesso di far cancellare la servitù e la sentenza sostituisce la
dichiarazione ai sensi dell'art. 963 cpv. 1 CC del beneficiario o, in
applicazione analogica dell'art. 665 cpv. 1 CC, postulare giudizialmente di
essere liberato dalla servitù e può, in caso di accoglimento della domanda,
chiedere la cancellazione in virtù dell'art. 963 cpv. 2 CC (PETER LIVER,
Commento zurighese, n. 26 ad art. 734 CC; v. sul fatto che la nozione di
iscrizione ai sensi dell'art. 963 CC include pure - almeno per analogia - la
cancellazione di un diritto: JÜRG SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 963 CC e
PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 758, pag. 270).

  3.2  Nella fattispecie, i ricorrenti fondano in sostanza la loro tesi
secondo cui le iscrizioni a registro fondiario sarebbero divenute
illegittime sulla cifra 7 del rogito. Sennonché tale clausola contiene una
condizione risolutiva che prevede semplicemente la decadenza del contratto.
Non si tratta quindi di uno di quei motivi intrinseci ai diritti reali, che
permette l'introduzione di un'azione di rettifica del registro fondiario.
Con il - preteso - realizzarsi della condizione risolutiva contenuta nel
rogito, i ricorrenti avrebbero unicamente acquisito una pretesa obbligatoria
nei confronti della convenuta di cancellazione delle iscrizioni che
ritengono divenute ingiustificate, ma queste non sarebbero diventate
indebite ai sensi degli art. 974 e 975 CC. Ne segue che la Corte cantonale
non ha violato il diritto, respingendo in via principale la petizione perché
la via dell'azione di rettifica ex art. 975 CC non era in concreto aperta.