Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 377



Urteilskopf

133 III 377

  45. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.
SA in liquidazione contro B. (ricorso per riforma)
  4C.324/2006 del 29 marzo 2007

Regeste

  Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert unter Fr.
30'000.- (Art. 343 Abs. 2 OR); Auswirkungen des Konkurses des Arbeitgebers
auf das Gerichtsverfahren (Art. 207 Abs. 1 SchKG).

  Auswirkung der Konkurseröffnung auf die hängigen Zivilprozesse: im
Allgemeinen (E. 5) und im Besonderen auf "dringliche" Fälle im Sinne von
Art. 207 Abs. 1 SchKG (E. 6).

  Kriterien zur Beurteilung der Dringlichkeit (E. 7.1). Prozesse, die
Lohnforderungen betreffen, werden nach Art. 207 Abs. 1 SchKG eingestellt,
unabhängig von der Art des Verfahrens (ordentlich oder summarisch), dem sie
unterworfen sind (E. 7.2).

  Wirkungen eines während der Zeitspanne der zwingenden Einstellung
ergangenen Urteils (E. 8).

Sachverhalt

  A.- B. è entrato alle dipendenze di A. SA il 1° aprile 2006.

  A.a Nel maggio 2006 la Commissione federale delle banche (CFB) ha nominato
e iscritto a registro di commercio gli avv. C. e D. quali incaricati delle
inchieste su A. SA ai sensi dell'art. 23quater della legge federale dell'8
novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0).

  A.b Nelle more dell'inchiesta, il 31 luglio 2006 B. si è licenziato.

  L'8 agosto 2006 egli ha convenuto A. SA dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, onde ottenere il pagamento di fr. 13'500.-, oltre
interessi, pari allo stipendio per il mese di agosto 2006 e al saldo delle
vacanze maturate e non godute.

  A.c A seguito della decisione della CFB (art. 33 LBCR), il 25 agosto 2006
è stato dichiarato il fallimento di A. SA.

  Il 29 agosto 2006 la CFB ha informato verbalmente il pretore del
fallimento della società, che è poi stato pubblicato il 1° settembre 2006
sul sito della Commissione federale delle banche e il 6 settembre 2006 sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

  A.d Il 30 agosto 2006 ha avuto luogo l'udienza di discussione nella causa
intentata da B., alla quale ha partecipato solo l'attore.

  Con sentenza del 1° settembre 2006, notificata anche alla CFB, il pretore,
premesso che la procedura non andava sospesa giusta l'art. 207 LEF
trattandosi di un "procedimento connotato da celerità", ha ritenuto di poter
accogliere la pretesa avanzata da B., siccome risultante dai documenti di
causa e non contestata dalla controparte, che non si era presentata
all'udienza svoltasi il giorno precedente. La A. SA in fallimento è stata
quindi condannata al pagamento di fr. 13'500.- oltre interessi al 5 % dal 24
luglio 2006.

  B.- L'appello tempestivamente interposto contro questa decisione da A. SA
in liquidazione - rappresentata dalla sua liquidatrice, la CFB - è stato
respinto il 14 settembre 2006.

  C.- Contro questa sentenza la soccombente è tempestivamente insorta
dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla
violazione dell'art. 207 LEF e dell'art. 26 dell'ordinanza della Commissione
federale delle banche del 30 giugno 2005 relativa

al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (OFB; RS
952.812.32).

  In via principale essa postula la modifica della sentenza impugnata nel
senso di accogliere l'appello e annullare quindi la sentenza del pretore per
sospensione della procedura; in via subordinata chiede che la sentenza venga
riformata nel senso di stabilire che "il termine per opporre appello alla
sentenza del Pretore del Distretto di Lugano inizierà a decorrere solo dopo
decisione della liquidatrice del fallimento sulla necessità di continuare
essa stessa la procedura o ad avvenuta cessione del diritto ai sensi
dell'art. 260 LEF e dell'art. 26 OFB".

  Con risposta del 12 ottobre 2006 B. ha proposto la reiezione del gravame e
la conferma della pronunzia cantonale.

  Con sentenza del 29 marzo 2007 il Tribunale federale ha accolto il ricorso
per riforma.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 4

  4.  Nel gravame la decisione cantonale viene criticata siccome sanziona la
mancata partecipazione della liquidatrice del fallimento all'udienza di
discussione del 30 agosto 2006. Quest'ultima precisa di aver ritenuto la
procedura sospesa per legge ai sensi dell'art. 207 LEF, senza che fosse
necessario formulare esplicita richiesta in tal senso, come erroneamente
affermato dai giudici ticinesi. Sia come sia - prosegue la convenuta tramite
la sua liquidatrice - il pretore ha esaminato la questione della sospensione
della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF e la sua decisione di escludere la
sospensione e di accogliere l'azione l'ha costretta ad appellare la
sentenza, al fine di salvaguardare gli interessi della società e dei suoi
creditori. Infatti, l'art. 26 OFB prevede, nel caso in cui la liquidatrice
del fallimento rinunci a continuare la procedura, la necessità di concedere
ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi
dell'art. 260 LEF. Omettendo di annullare il giudizio di primo grado per
sospensione della causa ex art. 207 cpv. 1 LEF o di riconoscere sospeso il
termine per inoltrare appello, la massima istanza ticinese ha dunque violato
il diritto federale.

Erwägung 5

  5.  Ai fini del giudizio, vale la pena di rammentare brevemente gli
effetti dell'apertura del fallimento sui procedimenti civili pendenti.

  5.1  Con l'apertura del fallimento il fallito perde il diritto di disporre
degli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 LEF) e una delle conseguenze

della sua incapacità di disporre è la sospensione, giusta l'art. 207 cpv. 1
LEF, delle cause civili nelle quali è parte e che influiscono sulla
composizione della massa (DTF 118 III 40 consid. 4), nel senso che possono
aumentarne i passivi o diminuirne gli attivi (HEINER WOHLFART, in: Basler
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 207 LEF; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo
1993, § 40 n. 17 seg. pag. 126).

  La sospensione interviene per legge al momento dell'apertura del
fallimento (art. 175 LEF) e non solo dopo la sua pubblicazione (DTF 118 III
40 consid. 5b). Inoltre, il giudice è tenuto a sospendere d'ufficio il
procedimento non appena abbia conoscenza del fallimento (DTF 132 III 89
consid. 2 pag. 95).

  Le cause sospese possono venir riattivate, in caso di liquidazione
ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori
e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il
deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF).

  5.2  La sospensione ha lo scopo di lasciare all'assemblea dei creditori e
ai creditori - che possono chiedere la cessione delle pretese alle quali la
massa ha rinunciato (art. 260 cpv. 1 LEF) - il tempo necessario per
determinarsi sul seguito da dare ai processi pendenti che toccano il
fallito. Nel procedimento ordinario questa decisione non è possibile prima
della seconda assemblea dei creditori, poiché al momento della prima
assemblea il termine per l'insinuazione delle pretese non è ancora scaduto
(art. 232 cpv. 2 n. 2 e 5 LEF; HEINER WOHLFART, op. cit., n. 15 ad art. 207
LEF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 40 n. 19 pag. 127).

  5.2.1  Durante il periodo di sospensione, i crediti che sono oggetto delle
liti pendenti vengono registrati nella graduatoria pro memoria, senza fare
oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 del
regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici
dei fallimenti [RUF; RS 281.32]).

  Se il processo non viene continuato né dalla massa né da qualche creditore
ai sensi dell'art. 260 della LEF, il credito si considera come riconosciuto
(art. 63 cpv. 2 RUF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 40 n. 20 pag. 128 seg.).

  Se invece il processo viene continuato, il credito sarà - a dipendenza
dell'esito del procedimento - cancellato o collocato definitivamente

in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare
contestazioni al riguardo (art. 63 cpv. 3 RUF). In questo modo il processo
pendente si tramuta automaticamente in un'azione di contestazione della
graduatoria, senza che il creditore procedente debba ricominciare da capo il
processo (cfr. DTF 132 III 89 consid. 1.4 pag. 93 seg. con rinvii).

  5.2.2  Qualora, come nel caso concreto, il fallimento avvenga a seguito di
una decisione della Commissione federale delle banche giusta l'art. 33 segg.
LBCR, l'art. 26 OFB contiene delle disposizioni analoghe a quelle appena
descritte.

  Il primo capoverso stabilisce infatti che i crediti oggetto di
litispendenze già pendenti davanti l'autorità giudiziaria (procedure civili
o amministrative) al momento della dichiarazione del fallimento in Svizzera
vengono dapprima registrati pro memoria nella graduatoria. Al secondo si
legge che, se rinuncia a continuare la procedura, il liquidatore del
fallimento - un'assemblea dei creditori ha luogo solo se il liquidatore lo
ritiene opportuno (art. 35 cpv. 1 LBCR) - concede ai creditori la
possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell'articolo 260
cpv. 1 LEF. Da ultimo, il terzo capoverso prevede che se la procedura non
viene continuata né dalla massa del fallimento né da singoli creditori
cessionari il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più
diritto di contestarlo.

Erwägung 6

  6.  Sono sottratte alla regola generale della sospensione, oltre alle
cause prive di incidenza sulla composizione della massa - ovvero quelle
concernenti diritti strettamente personali del fallito o beni esclusi dal
fallimento (cfr. HEINER WOHLFART, op. cit., n. 33 ad art. 207 LEF) - quelle
menzionate - non esaustivamente (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270,
Losanna 2001, n. 43 ad art. 207 LEF) - dall'art. 207 cpv. 4 LEF (azioni di
risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali e cause del
diritto di famiglia), così come quelle urgenti ai sensi dell'art. 207 cpv. 1
LEF.

  6.1  L'esclusione dalla sospensione non significa tuttavia che in queste
cause "urgenti" ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF il processo contro il
fallito semplicemente prosegue e viene portato a termine, con effetto anche
nei confronti della massa fallimentare.

  Significa piuttosto che la massa verrà chiamata più rapidamente a
determinarsi circa la volontà di riconoscere la pretesa o di proseguire la
causa, in occasione della prima assemblea dei creditori (cfr.

art. 238 LEF) o, se questa non può venir costituita, tramite
l'amministrazione del fallimento (DTF 54 I 254 consid. 2c pag. 265; HEINER
WOHLFART, op. cit., n. 33-35 ad art. 207 LEF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., §
40 n. 24 pag. 131 e n. 26 pag. 132; MAX GULDENER, Schweizerisches
Prozessrecht, Zurigo 1979, nota a pié di pagina n. 57 a pag. 276; CLAUDE
SANDOZ, De l'effet de la faillite sur les procès du débiteur, Losanna 1938,
pag. 52).

  6.2  Questo porta a una prima conclusione e cioè che, quand'anche la causa
in esame - indubbiamente suscettibile di influire sulla composizione della
massa - rientrasse fra quelle urgenti giusta l'art. 207 cpv. 1 LEF, come
ritenuto in prima istanza, il Tribunale d'appello ha in ogni caso violato il
diritto federale avallando l'agire del pretore, il quale, seppur informato
del fallimento, ha portato a termine il processo e statuito sul merito della
controversia con effetto nei confronti della massa fallimentare.

  Tenuto conto di quanto sopra esposto, il giudice avrebbe dapprima dovuto
informare le parti della continuazione del processo - siccome reputato
urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF - e invitare formalmente la massa
fallimentare a comunicare se intendeva riconoscere la pretesa attorea o se,
invece, intendeva continuare il procedimento, rispettivamente avrebbe dovuto
avvisarla che qualora non fosse intervenuta nella successiva udienza di
discussione a tutela dei propri interessi la causa sarebbe proseguita e
sfociata in un giudizio per lei vincolante (DTF 54 I 254 consid. 2d pag.
269).

  Di certo non può essere intesa in questo senso la conversazione telefonica
intercorsa fra la liquidatrice e il pretore il giorno prima dell'udienza di
discussione, nella quale, stando a quanto accertato in maniera vincolante
nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG), la
liquidatrice si è limitata a comunicare l'apertura del fallimento, senza
esprimersi in alcun modo sulla sospensione né sul merito della vertenza
sottoposta al giudizio del pretore. Sulla base di questa comunicazione il
giudice non poteva, contrariamente a quanto ammesso nella sentenza
impugnata, legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe presenziato
all'udienza e interpretare l'assenza di un suo rappresentante quale rinuncia
ad opporsi alla continuazione del processo e a contestare la pretesa
attorea. È semmai verosimile che la liquidatrice fosse convinta che
l'annuncio dell'apertura del fallimento - destinata ad essere pubblicata
solo qualche giorno dopo - avrebbe comportato l'immediata sospensione della
causa ex art. 207 cpv. 1 LEF.

  6.3  Emanando un giudizio nei confronti della massa fallimentare
nell'ambito della causa intentata da B. contro la sua ex datrice di lavoro
A. SA, senza aver concesso alla massa fallimentare l'opportunità di decidere
se riconoscere la pretesa attorea o subentrare nel processo in corso,
ritenuto urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, il pretore ha dunque
violato il diritto federale.

  La decisione della Corte ticinese di confermare tale decisione e, di
conseguenza, di respingere l'appello deve pertanto essere annullata.

Erwägung 7

  7.  Occorre ora pronunciarsi sugli effetti di tale annullamento. Nel
ricorso la convenuta postula, in via principale, la modifica della sentenza
impugnata nel senso di accogliere l'appello e annullare la pronunzia
pretorile, siccome emanata durante il periodo di sospensione obbligatoria.
In via subordinata, chiede che, perlomeno, il termine per proporre l'appello
venga sospeso sino alla decisione della liquidatrice del fallimento sulla
necessità di continuare la procedura o sino all'avvenuta cessione del
diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF.

  La risposta a tale quesito impone di decidere sulla natura "urgente", ai
sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, della causa in esame, concernente una
controversia derivante dal contratto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- e, in quanto tale, retta dalla procedura semplice e
rapida prevista dall'art. 343 CO e dall'art. 416 segg. CPC/TI.

  7.1  Non vi è una definizione chiara e univoca dell'"urgenza" ai sensi
dell'art. 207 cpv. 1 LEF.

  La dottrina converge perlomeno nel ritenere urgenti i processi che, a
causa della natura del litigio rispettivamente dell'oggetto della
controversia, non possono rimanere sospesi sino alla seconda assemblea dei
creditori ed esigono una liquidazione rapida, indipendente dalle
prescrizioni della procedura fallimentare. Fra questi vi sono, a titolo di
esempio, le procedure di sfratto (cfr. anche la sentenza del Tribunale
federale 4C.129/2005 del 5 agosto 2005, consid. 4), le procedure sommarie
concernenti fattispecie immediatamente accertabili (cfr. art. 488a CPC/TI)
così come i litigi che riguardano merci sottoposte a rapido deperimento o
prestazioni che potrebbero diventare impossibili durante l'attesa (HEINER
WOHLFART, op. cit., n. 35 ad art. 207 LEF; FRITZSCHE/WALDER, op. cit., § 40
n. 23 pag. 131; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed. vol. II, art. 159-292, Zurigo
1997/1999, n. 11

ad art. 207 LEF; CLAUDE SANDOZ, op. cit., pag. 53; ERNEST BRAND, Faillite:
Effets sur les procès civils en cours au moment de l'ouverture de la
faillite, in: FJS n. 1002, 1953, pag. 5).

  Quale ulteriore criterio per valutare l'urgenza, parte della dottrina
ammette anche il tipo di procedura che disciplina il processo, indi per cui
sono reputate urgenti le cause che si svolgono in procedura sommaria o
accelerata (HEINER WOHLFART, op. cit., n. 35 ad art. 207 LEF; KARL SPÜHLER,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 3a ed. 2003, pag. 93), perlomeno
quelle regolate dalla LEF che non sono venute a cadere con la dichiarazione
di fallimento (CLAUDE SANDOZ, op. cit., pag. 53; ERNEST BRAND, op. cit.,
pag. 5). Altri autori non sembrano invece considerare questo criterio come
determinante (cfr., esplicito, PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad
art. 207 LEF).

  7.2  Quest'ultima opinione merita di essere seguita. L'urgenza dipende
innanzitutto dal tipo di litigio e dall'oggetto della controversia, così
come dal danno che nel caso concreto l'attesa potrebbe cagionare alle parti
o anche solo a una di esse (JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, op. cit., n. 13 ad
art. 207 LEF), mentre il tipo di procedura che disciplina la causa
costituisce piuttosto un elemento di valutazione complementare.

  Ciò significa che la decisione del pretore di ammettere l'urgenza del
processo sottoposto a suo giudizio siccome "connotato da celerità" non può
essere condivisa. Il solo fatto che la causa in esame, avente per oggetto
pretese salariali con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, sia
retta da una procedura semplice e rapida (art. 343 CO e art. 416 segg.
CPC/TI) non basta per renderla urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF. Si
osserva che, anche qualora le pretese dell'attore venissero decise più
rapidamente delle altre pretese creditorie suscettibili di influire sulla
composizione della massa, esse non verrebbero comunque, di regola,
soddisfatte prima di quest'ultime, dovendosi in ogni caso attendere l'esito
della procedura di fallimento, sino alla (eventuale) ripartizione della
somma ricavata dalla liquidazione della massa.

  Se ne deve concludere che i processi aventi per oggetto pretese salariali
sono sottoposti alla sospensione ex art. 207 cpv. 1 LEF, indipendentemente
dal tipo di procedura cui soggiacciono (ordinaria o sommaria).

  7.3  Ne discende che il processo in esame era sospeso per legge a partire
dal momento della dichiarazione di fallimento (DTF 118 III 40 consid. 5b),
avvenuta il 25 agosto 2006.

Erwägung 8

  8.  Sia l'udienza di discussione del 30 agosto 2006 che la sentenza del
giorno seguente sono dunque atti eseguiti durante il periodo di obbligatoria
sospensione ex art. 207 cpv. 1 LEF, come sostenuto dalla convenuta. Si pone
quindi la questione degli effetti di una sentenza emanata durante il periodo
di sospensione obbligatoria.

  8.1  Secondo un'ormai consolidata prassi, la sentenza pronunciata durante
il periodo di sospensione da un'autorità che ignorava la pronunzia del
fallimento non è colpita da nullità assoluta (DTF 132 III 89 consid. 2 con
rinvii).

  Sull'annullabilità di una simile sentenza la dottrina non si pronuncia in
maniera univoca. Alcuni autori si limitano a rilevare che in ogni caso il
termine per ricorrere contro di essa è sospeso (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op.
cit., n. 37 ad art. 207 LEF; HEINER WOHLFART, op. cit., n. 16 ad art. 207
LEF).

  Altri osservano invece che, qualora la pronunzia sia stata emanata nei
confronti del fallito, essa rimane comunque senza effetto nei confronti
della massa fallimentare, assente dal procedimento
(JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, op. cit., n. 21 ad art. 207 LEF, per il quale
gli atti compiuti senza la partecipazione dell'amministrazione del
fallimento sono "unbeachtlich"; MAX GULDENER, op. cit., nota a pié di pagina
n. 57 a pag. 275 con rinvio a DTF 37 I 430 consid. 2 pag. 432; cfr. anche
CLAUDE SANDOZ, op. cit., pag. 82 seg., che invero parla anche di nullità).
In altre parole, questo giudizio non verrà preso in considerazione
nell'ambito dell'esecuzione in corso e le pretese oggetto del processo
pendente verranno trattate come se il processo non fosse continuato (DTF 37
I 430 consid. 2 pag. 432 seg.).

  8.2  La fattispecie appena descritta differisce però da quella in esame:
in primo luogo perché il giudice che ha statuito non ignorava l'apertura del
fallimento, bensì riteneva erroneamente che la procedura fosse urgente, e,
secondariamente, perché non ha statuito nei confronti della fallita bensì
nei confronti della massa fallimentare, alla quale ha notificato la
sentenza.

  Ora, nell'eventualità in cui il giudizio sia stato emanato nei confronti
della massa fallimentare e/o notificatole, il Tribunale federale ha già
avuto modo di stabilire che la massa deve impugnarlo (DTF 54 I 254 consid.
1b pag. 263) e chiedere che ne venga constatata l'inefficacia
(Unwirksamkeit) nei suoi confronti (DTF citato consid. 1e pag. 270),
altrimenti corre il rischio di non poter più successivamente contestare la
pretesa ivi riconosciuta (DTF citato consid. 1b

pag. 263; cfr. anche MAX GULDENER, op. cit., nota a pié di pagina n. 57 a
pag. 275).

  È ciò che ha fatto in concreto - e a ragione - la liquidatrice della
convenuta.

Erwägung 9

  9.  Da tutto quanto esposto discende che la sentenza impugnata deve venire
modificata nel senso da lei auspicato in via principale.

  La sentenza emanata il 1° settembre 2006 dal Pretore del Distretto di
Lugano è annullata per sospensione della causa, giusta l'art. 207 cpv. 1
LEF, a partire dalla dichiarazione di fallimento di A. SA, ovvero dal 25
agosto 2006, e sino alla decisione della liquidatrice del fallimento sulla
necessità di continuare la procedura o, se del caso, sino all'avvenuta
cessione del diritto a un creditore ai sensi dell'art. 260 LEF (art. 26
OFB).