Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 III 221



Urteilskopf

133 III 221

  26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa
A.A. contro banca X. (ricorso per riforma)
  4C.286/2006 del 27 febbraio 2007

Regeste

  Effektengeschäft an der Schweizer Börse; Kommissionsvertrag; Haftung der
Bank.

  Der Auftrag des Kunden an die Bank, bei der Schweizer Börse warrants zu
erwerben, stellt einen Kommissionsvertrag dar (E. 5.1).

  Ungültigerklärung des Kaufgeschäfts über die warrants durch die Schweizer
Börse, die einen Fehler bei der Transaktion (mistrade) festgestellt hat;
Bedeutung der Reglemente über den Handel an der Schweizer Börse (E. 5.2).
Auswirkungen der Ungültigerklärung eines solchen Erwerbs auf das in der
Folge vorgenommene Verkaufsgeschäft über dieselben warrants (E. 6).

  Doppelte Begründung des angefochtenen Urteils (E. 2); Abweisung der
Berufung, da eine der Begründungen, auf die sich das Urteil stützt, dessen
Bestätigung erlaubt (E. 7).

Sachverhalt ab Seite 221

  A.- Il 22 ottobre 2003 i coniugi A.A. e B.A. hanno aperto un conto/
deposito presso la banca X. Nella medesima occasione hanno pure chiesto e
ottenuto di poter usufruire dei servizi "Direct Net", che permettono ai
clienti di questa banca di effettuare pagamenti e operazioni su titoli
direttamente dal loro computer privato.

  B.- La presente controversia trae appunto origine da un'operazione in
borsa avvenuta il 13 aprile 2004.

  B.a Quella mattina, alle 10.54, A.A. ha ordinato alla banca X. - tramite
l'accesso Direct Net - di acquistare presso la borsa svizzera (SWX Swiss
Exchange; di seguito SWX) 30'000 warrants emessi dalla Banca Cantonale
Vodese a un prezzo unitario di fr. 0.30.

  La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha addebitato fr. 9'074.90 sul
conto A.

  B.b Visto che i titoli avevano rapidamente preso valore, alle 11.48 A.A.
ha trasmesso alla banca - sempre tramite l'accesso Direct Net - un ordine di
vendita degli stessi 30'000 warrants al prezzo unitario di fr. 0.58.

  La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha accreditato fr. 17'231.80 sul
conto A.

  B.c Alle 12.05, essendosi verificato un caso di mistrade (errore nella
transazione), SWX è intervenuta sul mercato borsistico, annullando alcune
delle operazioni concernenti i warrants acquistati al prezzo unitario di fr.
0.30, fra cui quella effettuata dalla banca X. per conto di A.A.

  La banca X. ha quindi proceduto all'immediato storno dell'ordine di
acquisto dei warrants, riaccreditando l'importo di fr. 9'074.90 sul conto A.

  B.d Avendo constatato che la transazione non figurava più sul suo conto,
nel primo pomeriggio del 13 aprile 2004 A.A. si è recato presso l'istituto
bancario, dove gli è stato spiegato l'accaduto, dopodiché, con il suo
accordo, è stato stornato anche l'ordine di vendita dei titoli. Il saldo del
suo conto è stato così riportato allo stato precedente l'intera operazione.

  C.- A.A. non ha tuttavia accettato il mancato guadagno di fr. 8'156.90.

  C.a Ritenendosi esente da ogni colpa e considerato che le operazioni di
acquisto e vendita erano state regolarmente confermate e contabilizzate sul
suo conto prima della decisione di annullamento di SWX, il 19 maggio 2004
egli si è rivolto al Presidente del Circolo di Roveredo chiedendo che
venisse fatto ordine alla banca di versargli fr. 8'556.90, composti dal
mancato guadagno già menzionato e da fr. 400.- di spese legali
preprocessuali.

  C.b Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è proseguita dinanzi
al Tribunale distrettuale Moesa, che con sentenza del 19/29 agosto 2005 ha
accolto la domanda di A.A.

  Questo tribunale ha infatti stabilito che al rapporto contrattuale
intervenuto tra le parti non tornavano applicabili né le condizioni generali
SWX né la direttiva n. 15 SWX (concernente il caso di mistrade), poiché
questi documenti non erano mai stati sottoposti all'attore, il quale non ha
nemmeno firmato nessun atto che vi facesse riferimento; la regolamentazione
concernente il mistrade riguardava dunque unicamente il rapporto tra SWX e
la banca X. In sintesi, i giudici di primo grado hanno ritenuto che, una
volta ricevuta la comunicazione di SWX, la banca convenuta non era
autorizzata a stornare l'operazione di acquisto dei warrants all'insaputa
del cliente. I giudici hanno quindi concluso che "... per aver invocato un
diritto di storno che in concreto non poteva essere invocato e per non avere
raccolto l'autorizzazione del titolare del conto, la banca X. deve dunque
rispondere nei confronti dell'attore per l'inadempimento delle obbligazioni
di informare e di seguire la volontà del mandante ai sensi degli art. 97,
397 e 398 CO".

  D.- Di diverso avviso la Camera civile del Tribunale cantonale dei
Grigioni, che con sentenza del 24 aprile 2006 - comunicata per iscritto il
28 giugno seguente - ha riformato la pronunzia pretorile respingendo
integralmente l'azione di A.A.

  E.- Prevalendosi della violazione delle norme sul mandato e sulla
commissione, il 30 agosto 2006 A.A. è insorto dinanzi al Tribunale federale
con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza
cantonale nel senso della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della
conferma del giudizio di prima istanza.

  Con risposta del 30 ottobre 2006 la banca X. ha proposto la reiezione del
gravame.

  Con sentenza del 27 febbraio 2007 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso per riforma.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 2

  2.  La sentenza impugnata contiene due motivazioni.

  Nella prima, premessa l'applicabilità delle norme sul contratto di
commissione alla relazione instauratasi fra le parti e quindi, in virtù del
rinvio contenuto all'art. 425 CO, delle norme sul mandato per

quanto concerne la responsabilità della banca (art. 398 CO), la Corte
cantonale ha in sostanza rammentato che l'impossibilità d'adempimento esente
da colpa del mandatario ha per conseguenza che la richiesta d'esecuzione del
mandato si estingue senza obbligo d'indennizzo da parte del mandatario.
Donde la decisione di negare, in concreto, una responsabilità della banca
convenuta, siccome l'impossibilità dell'esecuzione dell'operazione
finanziaria auspicata dall'attore non va ricondotta a una colpa della banca
bensì alla decisione di annullamento di SWX.

  Alla stessa conclusione si giunge - hanno proseguito i giudici grigionesi
nella seconda motivazione - in applicazione delle norme sulla commissione.
Infatti, anche se il contratto concluso in esecuzione della commissione è
annullato, il commissionario ha diritto di ottenere il rimborso delle spese
(art. 431 cpv. 1 CO) e di essere liberato dalle assunte obbligazioni (art.
402 cpv. 1 CO). Il commissionario che assume obblighi pecuniari nei
confronti di terzi in nome proprio ma per conto del cliente ha dunque la
facoltà di rivendicarli. Poiché, in concreto, l'art. 8 delle Condizioni
generali della banca convenuta prevedeva il diritto di compensazione, la
Corte cantonale ha concluso ch'essa era legittimata - una volta preso atto
dell'annullamento della compera da parte di SWX - a stornare l'acquisto e la
vendita dei warrants, senza necessità di chiedere l'autorizzazione
dell'attore.

  Da ultimo, la Corte cantonale ha precisato di non poter rimproverare
alcunché alla banca convenuta per aver omesso di contestare la decisione di
mistrade. La decisione d'annullamento della SWX, conforme ai regolamenti
della borsa, era infatti vincolante per la banca e una sua contestazione
esclusa (cfr. direttiva n. 15 SWX, punto 6). Eventualmente, sarebbe stato
possibile contattare la borsa per ottenere una motivazione scritta.
  (...)

Erwägung 4

  4.  L'argomentazione che l'attore propone contro la prima motivazione
della sentenza cantonale può essere riassunta come segue.

  Dinanzi al Tribunale federale egli sostiene ancora una volta che le due
transazioni da lui ordinate alla banca convenuta si sono svolte
correttamente e si sono definitivamente concluse al momento della
contabilizzazione del ricavo della vendita dei 30'000 warrants, con un
guadagno per lui di fr. 8'156.90. A suo modo di vedere, dopo questo momento
la banca convenuta non era più autorizzata a intervenire

in alcun modo sul suo conto. Il successivo annullamento della prima
operazione da parte di SWX - concernente l'acquisto di warrants al prezzo di
fr. 0.30 ciascuno - non può, secondo l'attore, avere alcun influsso sulla
sua situazione patrimoniale, non avendo lui sottoscritto alcun contratto con
la borsa svizzera. In altre parole, la decisione di annullamento vincolava
solamente la banca convenuta, unico partner contrattuale di SWX, che deve
pertanto sopportare da sola il danno patito, senza possibilità di rifarsi
sul cliente. In definitiva, l'attore pretende che il suo conto venga rimesso
nella posizione in cui si trovava il 13 aprile 2004 alle 11.48, ovvero
aumentato di fr. 8'156.90.

Erwägung 5

  5.  Gli argomenti ricorsuali sono destinati all'insuccesso.

  5.1  Come rettamente considerato dai giudici grigionesi, la relazione
instauratasi fra le parti in occasione dell'assegnazione dell'incarico -
dall'attore alla banca convenuta - di procedere all'acquisto di 30'000
warrants nella borsa svizzera, esula dal contratto di conto/deposito
stipulato il 22 ottobre 2003 e soggiace alle norme sulla commissione (art.
425 segg. CO; CARLO LOMBARDINI, Droit et pratique de la gestion de fortune,
3a ed., Basilea 2003, pag. 93 segg.; sui contratti generalmente proposti
dalle banche ai clienti intenzionati a effettuare operazioni in borsa cfr.
DTF 133 III 97 consid. 7.1 pag. 102, così come la sentenza inedita
4C.72/1999 del 26 maggio 1999).

  5.2  Trattandosi di un'operazione da effettuarsi nella borsa svizzera,
occorre però tenere conto anche della legge federale del 24 marzo 1995 sulle
borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1), l'istituto
bancario convenuto essendo un commerciante di valori mobiliari ai sensi di
questa legge (cfr. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 5219 pag. 755 e n. 5250 pag. 759).

  5.2.1  L'obiettivo principale di questa legge è di garantire la protezione
degli investitori e della funzionalità del mercato dei valori mobiliari. La
legge si prefigge di raggiungere tale scopo favorendo e garantendo la
trasparenza, l'efficienza, la liquidità dei mercati così come la sicurezza e
la parità di trattamento degli investitori (DIETER ZOBL, Il diritto svizzero
sulle borse, Zurigo 1998, pag. 210).

  5.2.2  Ai fini dell'attuale giudizio, appare necessario rammentare che la
legge sulle borse è concepita come normativa quadro e si limita quindi a
stabilire i principi necessari al conseguimento degli obiettivi

ch'essa si prefigge. Questi principi vengono poi concretizzati in ordinanze
e atti di autodisciplina (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 211; PETER NOBEL,
Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2a ed., Berna 2004, § 10 n. 7 pag. 732).
L'art. 4 cpv. 1 LBVM - intitolato "autodisciplina" - stabilisce infatti che
la borsa garantisce un'organizzazione di esercizio, di amministrazione e di
controllo adeguata alla sua attività (cfr. art. 5-9 LBVM).

  5.2.3  In quest'ottica, la borsa svizzera - organizzata nella forma di una
società anonima, la SWX Swiss Exchange - ha elaborato statuti, condizioni
generali, regolamenti e direttive (cfr. www.swx.com; PETER NOBEL, op. cit.,
§ 10 n. 41-42 pag. 748) che, quand'anche fondati sul diritto contrattuale,
hanno una funzione normativa.

  5.2.4  Di particolare interesse per la presente causa sono le regole
concernenti il commercio in borsa, fissate nelle condizioni generali (CG),
nei regolamenti e nelle direttive che li concretizzano (PETER NOBEL, op.
cit., § 10 n. 147 segg. pag. 786).

  L'art. 4.1 CG (principi generali concernenti il commercio) stabilisce
l'obbligo di attenersi ai regolamenti della SWX, di agire conformemente
all'etica professionale e di conformarsi alle decisioni della SWX. L'art.
4.2 CG prevede inoltre che, qualora constati una transazione erronea, la SWX
è abilitata ad ingiungere ai partecipanti interessati di annullarla
immediatamente; chi non dà seguito a tale ingiunzione può incorrere in
sanzioni.

  La disposizione trova una sua concretizzazione nella direttiva n. 15, che
disciplina la procedura qualora si verifichino degli errori nelle
transazioni (mistrades) concernenti warrants. Al punto 6, riguardante gli
effetti dell'annullamento, si legge che, se decide di annullare una
transazione, la SWX ingiunge alle due parti interessate di stornare
l'operazione ancora il giorno stesso mediante il sistema trade reversal
(Aufhebungsgeschäft). Essa conferma l'avvenuto annullamento della
transazione alle parti interessate via Newsboard. Su richiesta di una di
queste, e contro pagamento dei costi cagionati da tale richiesta, essa può
motivare per iscritto la sua decisione.

  5.2.5  Queste disposizioni introducono anche il tema della vigilanza sulla
borsa. La vigilanza sulla borsa viene infatti effettuata congiuntamente
dall'autorità di vigilanza (la Commissione federale delle banche, CFB; art.
34 LBVM) e dalla borsa stessa, che esercita una sorveglianza diretta sulla
propria attività (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 218; PETER NOBEL, op. cit.,
§10 n. 25-26 pag. 740, §10 n. 30 pag. 742).

L'art. 6 LBVM - intitolato "sorveglianza del commercio" - prevede, al primo
capoverso, che la borsa sorvegli la formazione dei corsi, nonché la
conclusione e lo svolgimento delle transazioni.

  5.2.6  Ora, l'intervento di SWX, fondato sulla citata direttiva n. 15 e
con il quale è stata annullata l'operazione di acquisto di 30'000 warrants
effettuata dalla banca convenuta per conto dell'attore, si inserisce in
questo contesto. Constatata l'esistenza di irregolarità dell'operazione in
questione la SWX ne ha deciso l'annullamento e la banca convenuta -
contrariamente a quanto afferma l'attore - non aveva nessuna possibilità di
opporsi; al massimo, come visto, avrebbe potuto chiedere la motivazione
scritta di tale decisione.

  Ciò significa che, anche se si è adoperata nel senso auspicato
dall'attore, la banca convenuta non ha in definitiva acquistato i 30'000
warrants al prezzo unitario di fr. 0.30, la transazione dovendo essere
considerata come mai avvenuta. Donde - automaticamente - lo storno
dell'operazione anche sul conto dell'attore.

  5.3  In simili circostanze l'attore non può avanzare nessuna pretesa nei
confronti della banca convenuta per il mancato acquisto dei warrants (cfr.
anche CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 66 pag. 114).

  Può essere utile rammentare che, in quanto commissionaria, essa non era
tenuta ad ottenere il risultato auspicato dall'attore, bensì ad attivarsi
conformemente alle sue istruzioni, con la diligenza richiesta dalla propria
funzione (CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 3 pag. 93), ciò che è concretamente
avvenuto. La banca convenuta ha agito nel pieno rispetto delle istruzioni
ricevute dal cliente, da una parte - ciò che ammette invero anche l'attore -
e delle regole che disciplinano il commercio in borsa, dall'altra. Regole
che, se anche non riguardano direttamente l'attore - non essendo un
commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse - sono in
ogni caso applicabili alla transazione da lui ordinata. Poco importa ch'egli
non sia stato esplicitamente informato del loro contenuto. L'art. 11 cpv. 1
lett. a LBVM obbliga il commerciante a fornire informazioni sui rischi
inerenti al genere di transazione effettuata (a questo proposito cfr. DTF
133 III 97 consid. 5 pag. 99) ma non gli impone di spiegar nel dettaglio il
funzionamento della borsa svizzera al cliente, il quale da parte sua non può
che essere consapevole del fatto che la transazione da lui (direttamente)
ordinata soggiace alle norme che disciplinano l'attività di tale istituzione
(cfr. quanto esposto supra, ai consid. 5.2). Norme che, giovi ricordarlo,
mirano proprio alla tutela

degli investitori come lui, fruitori dei servizi del commercio in borsa,
contro le pratiche pregiudizievoli e i vantaggi eccessivi del commerciante,
degli emittenti e di altri investitori (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 210).

Erwägung 6

  6.  Va ancora detto che l'annullamento dell'operazione di acquisto dei
30'000 warrants non ha di per sé avuto alcun effetto diretto sulla
successiva operazione di vendita.

  Sennonché il guadagno di fr. 8'156.90, che l'attore si proponeva di
ottenere attraverso tale vendita, presupponeva l'acquisto dei warrants al
prezzo di fr. 0.30 ciascuno, acquisto che - come spiegato nel precedente
considerando - si è rivelato impossibile per ragioni estranee all'agire
della banca. In queste circostanze, l'unica possibilità di limitare il danno
del cliente - che avrebbe altrimenti dovuto procurarsi i warrants ad un
prezzo più elevato, con il rischio non solo di veder ridotto il guadagno da
lui sperato ma anche di veder diminuire i suoi averi in conto - risiedeva
nell'annullamento della seconda transazione, che l'istituto bancario ha
rapidamente effettuato con l'accordo dell'attore.

Erwägung 7

  7.  Alla luce di tutto quanto esposto, la pretesa dell'attore si rivela
manifestamente infondata e la decisione impugnata merita di essere
confermata già sulla base della sua prima motivazione (cfr. supra consid.
2).

  Ciò rende superfluo l'esame delle critiche rivolte dall'attore contro la
seconda. Per costante giurisprudenza, infatti, se almeno una delle due
motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica,
esso non viene annullato (DTF 121 IV 94; 132 I 13 consid. 6).