Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 V 423



Urteilskopf

132 V 423

  50. Estratto della sentenza nella causa M. contro Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino
  I 667/05 del 24 luglio 2006

Regeste

  Art. 42 IVG; Art. 43bis AHVG; Art. 8, 14-18 FZA; Anhang II zum FZA;
Protokoll zu Anhang II zum FZA; Abschnitt A Nr. 1 Anpassung h Bst. a1 Anhang
II zum FZA; Art. 4 Abs. 2a, Art. 10a und Anhang IIa der Verordnung Nr.
1408/71; Art. 26, 28 und 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der
Verträge: Export von Hilflosenentschädigungen.

  Ungeachtet der tatsächlichen Natur als beitragsunabhängige Sonderleistung
- Qualifikation offen gelassen - kann das Eidgenössische
Versicherungsgericht den Export einer Hilflosenentschädigung nach
schweizerischem Recht ins Ausland nicht anordnen, ist es doch an die klaren
Bestimmungen des FZA und insbesondere an das Protokoll zu Anhang II zum FZA
wie auch an den Beschluss des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz Nr. 2/2003
vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II zum FZA gebunden.

  Auslegung des FZA nach den Regeln des Wiener Übereinkommens über das Recht
der Verträge. Soweit die nach dem 21. Juni 1999 ergangene neue
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften mit dem (im
[erwähnten] Protokoll) erklärten und (mit Beschluss des Gemischten
Ausschusses) bestätigten klaren Willen der Vertragsparteien nicht in
Einklang steht, ist sie nicht bindend. (Erw. 9.5)

Sachverhalt

  A.- M., nata il 15 aprile 1940, affetta da morbo di Alzheimer, dal 1°
febbraio 2000 è stata posta al beneficio di una rendita intera d'invalidità,
dal 1° maggio 2003 trasformata in una rendita di vecchiaia.

  In data 25 aprile 2003 l'assicurata ha chiesto l'erogazione di un assegno
per grandi invalidi. Mediante decisione del 5 agosto 2003, sostanzialmente
confermata il 5 maggio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta
dall'avv. Ueli Kieser per conto dell'interessata, l'Ufficio AI del Cantone
Ticino (UAI) ha respinto la domanda per il fatto che la prestazione poteva
essere unicamente riconosciuta in favore di assicurati con domicilio e
dimora abituale in Svizzera. Poiché la richiedente, pur essendo domiciliata
nel Cantone Ticino, risiedeva, anche se solo per fini curativi, all'estero
(presso la Residenza X., Francia), l'UAI ha ritenuto che la richiesta non
adempiva i presupposti legali.

  B.- Patrocinata dall'avv. Kieser, M. si è aggravata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti i propri accertamenti,
ha respinto il gravame confermando sostanzialmente l'operato
dell'amministrazione (pronuncia del 17 agosto 2005).

  C.- Sempre rappresentata dallo studio legale Kieser Senn Partner di
Zurigo, M. interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale, protestate le ripetibili, chiede
l'annullamento del giudizio cantonale e l'assegnazione di un assegno per
grandi invalidi.

  L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono
la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 4

  4.  Il diritto all'assegno per grandi invalidi dovendo essere negato alla
ricorrente sulla base dell'ordinamento interno, resta da esaminare, come lo
invoca in via subordinata l'interessata, se tale diritto possa essere
dedotto dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC, entrato in vigore il 1° giugno 2002
[RS 0.142.112.681]) e in particolare dal suo Allegato II regolante il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 seg. consid.
3, 128 V 315 con riferimenti).

Erwägung 5

  5.

  5.1  Il diritto della ricorrente deve, quantomeno a partire dal 1° giugno
2002 (DTF 128 V 315), essere esaminato alla luce dell'ALC, ritenuto che le
condizioni temporali (domanda di prestazione, decisione e decisione su
opposizione posteriori all'entrata in vigore dell'ALC), materiali
(invocazione di una prestazione dell'assicurazione sociale elvetica
nonostante la dimora abituale in uno Stato membro dell'Unione europea [UE])
e personali (beneficiaria di una rendita svizzera d'invalidità,
rispettivamente di vecchiaia, che ha trasferito la propria dimora abituale
in Francia creando così il necessario elemento transfrontaliero [cfr. SVR
2006 AHV no. 15 pag. 57 consid. 4.1.2 e 4.3]) sono adempiute.

  5.2  Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la
Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle
loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito:
regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS, così
come del resto pure l'art. 80a LAI, entrati in vigore il 1° giugno 2002,
rinviano, alla lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.

  5.3  L'Allegato II ALC, che, da un lato, elenca gli atti comunitari cui è
fatto riferimento e, dall'altro lato, contiene gli adattamenti degli atti
comunitari validi per la Svizzera, costituisce il legame tra il diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e il diritto comunitario di
coordinamento (MARIA VERENA BROMBACHER STEINER, Die soziale Sicherheit im
Abkommen über die Freizügigkeit der Personen, in: FELDER/KADDOUS [editori],
Accords bilatéraux Suisse-UE, Basilea 2001, pag. 366 seg.).

  5.4  Giusta l'art. 11 cpv. 1 ALC, le persone di cui al presente Accordo
possono presentare ricorso alle autorità competenti, vale a dire

alle autorità nazionali, per quanto riguarda l'applicazione delle
disposizioni dell'Accordo.

  A norma dell'art. 14 ALC viene istituito un Comitato misto, composto dai
rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della
corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine
e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo (più in generale sui
compiti del Comitato misto cfr. ad esempio EDGAR IMHOF, Das bilaterale
Abkommen über den freien Personenverkehr und die soziale Sicherheit, in:
RSAS 2000 pag. 49 segg.; v. pure TOBIAS JAAG, Institutionen und Verfahren,
in: THÜRER/ WEBER/ZÄCH [editori], Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Ein
Handbuch, Zurigo 2002, pag. 48 segg.). Il Comitato misto si pronuncia
all'unanimità (cpv. 1). Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le
parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su
richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto (cpv. 3).

  Per conseguire gli obiettivi definiti dall'ALC, le parti contraenti
prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano
applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti
giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento (art. 16
cpv. 1 ALC). Nella misura in cui l'applicazione del predetto Accordo implica
nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza
pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) precedente
alla data della sua firma (21 giugno 1999). La giurisprudenza della Corte
successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera.
Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto
determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di
tale giurisprudenza (art. 16 cpv. 2 ALC).

  Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un
progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena
sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui
decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno
in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in
questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto (art. 17 cpv. 1
ALC). Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni
di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell'Accordo (art. 17
cpv. 2 ALC).

  Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo,
presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche

del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive
procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che
sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la
decisione (art. 18 ALC; sulla natura di tali decisioni cfr. JAAG, op. cit.,
pag. 52).

  Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi
controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente
Accordo (art. 19 cpv. 1 ALC). Il Comitato misto può comporre la
controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un
esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A
tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di
garantire il corretto funzionamento del presente Accordo (art. 19 cpv. 2
ALC).

Erwägung 6

  6.

  6.1  Le parti e i primi giudici si richiamano in gran parte alle
disposizioni e ai principi dedotti dal regolamento n. 1408/71. Occorre
pertanto analizzare ulteriormente l'applicabilità di tale regolamento alla
presente fattispecie, il campo di applicazione dell'ALC non corrispondendo
necessariamente a quello del regolamento n. 1408/71 (in particolare, dal
profilo personale l'ALC non si applica unicamente ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari).

  6.2  Ratione temporis il regolamento n. 1408/71 è senz'altro applicabile,
atteso che la decisione e la decisione su opposizione datano del 5 agosto
2003, rispettivamente del 5 maggio 2004 (DTF 130 V 53 consid. 4.3; VSI 2004
pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H 281/03]; SVR 2004 AHV no.
12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03]; cfr. pure la
sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc.
2002, pag. I-1343, punto 45).

  6.3  La presente vertenza ricade quindi anche ratione materiae nel campo
di applicazione del regolamento.

  6.3.1  Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai
settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di
maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a
conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di
vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio
sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le
prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

  Esso si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali,
contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del
datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al n. 1
(art. 4 n. 2), come pure alle prestazioni speciali a carattere non
contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli
contemplati al n. 1 o esclusi ai sensi del n. 4, qualora dette prestazioni
siano destinate: a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria
gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del
paragrafo 1, oppure b) unicamente a garantire la tutela specifica dei
minorati (art. 4 n. 2bis).

  Per l'art. 4 n. 4, il presente regolamento non si applica per contro né
all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle
vittime di guerra o delle sue conseguenze.

  6.3.2  Ora, l'assegno per grandi invalidi si rapporta a uno dei rischi
enunciati all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71, e più precisamente al
rischio di malattia ai sensi della lett. a di tale disposto (SVR 2006 AHV
no. 15 pag. 58, consid. 4.3.2). Si tratta quindi di una prestazione di
sicurezza sociale entrante nel campo di applicazione materiale del
regolamento n. 1408/71 (per la qualifica, in generale, di una prestazione
quale prestazione della sicurezza sociale cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2;
per quanto concerne l'attribuzione, al rischio di malattia, di alcune
prestazioni assicuranti la necessità di cure ["Pflegebedürftigkeit"] cfr. in
particolare le sentenze della CGCE dell'8 luglio 2004 nelle cause C-502/01 e
C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth, Racc. 2004, pag. I-6483, punti 17-23, dell'8
marzo 2001 nella causa C-215/99, Jauch, Racc. 2001, pag. I-1901, punti
25-28, e del 5 marzo 1998 nella causa C-160/96, Molenaar, Racc. 1998, pag.
I-843, punti 20-25; cfr. pure KARL-JÜRGEN BIEBACK, in: MAXIMILIAN FUCHS
[editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 4a ed., Baden-Baden 2005,
no. 15 e 16 agli art. 18 segg. del regolamento n. 1408/71 [pag. 219 seg.]).

  6.4  Quanto all'applicazione ratione personae, il regolamento n. 1408/71,
giusta il suo art. 2 n. 1, si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e
agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più
Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi
o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai
loro familiari e ai loro superstiti.

  6.4.1  Nella misura in cui esiste un nesso transfrontaliero, il tenore
dell'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicabilità

del medesimo a un cittadino svizzero facente valere il diritto a prestazioni
dell'ordinamento legale elvetico (cfr. per analogia le sentenze della CGCE
del 4 novembre 1997 nella causa C-20/96, Snares, Racc. 1997, pag. I-6057,
del 10 ottobre 1996 nelle cause C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow, Racc.
1996, pag. I-4895). Per ammettere il necessario nesso transfrontaliero
occorre che persone, fatti o richieste presentino un collegamento con un
altro Stato membro. Possono essere elementi di collegamento la cittadinanza,
il luogo di lavoro o di residenza, il luogo dell'evento scatenante l'obbligo
di prestazione, una precedente attività sotto il regime legale di un altro
Stato membro ecc. (EBERHARD EICHENHOFER, in: FUCHS, op. cit., no. 14
all'art. 2 del regolamento n. 1408/71 [pag. 100]). Il necessario elemento
transfrontaliero è dato in concreto dal fatto che la ricorrente, di
cittadinanza svizzera, dimora in uno Stato membro dell'UE per fini curativi
e fa valere il diritto all'esportazione di prestazioni assicurative
svizzere.

  6.4.2  Vi sarebbe da esaminare a questo punto se la ricorrente, che ha
dichiarato essere casalinga dal 1963 e per la quale gli atti all'inserto non
permettono di evidenziare dei periodi di attività lucrativa, possa, come lo
ha ritenuto la Corte cantonale, essere considerata come lavoratrice ai sensi
del regolamento anche qualora in passato non dovesse avere mai svolto una
simile attività (lucrativa).

  6.4.3  L'art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini
"lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo".

  Alla luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali
beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale
destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (lett. a punto i [PIERRE
RODIÈRE, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614,
cifra marg. 646]).

  Nell'ipotesi in cui i regimi di sicurezza sociale si rivolgono non
soltanto ai lavoratori subordinati o autonomi, ma alla totalità della
popolazione attiva o a tutti i residenti, come si avvera per l'assicurazione
per l'invalidità svizzera (art. 1b LAI in relazione con gli art. 1a e 2
LAVS), l'applicabilità del regolamento presuppone che le modalità di
gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale
persona quale lavoratore subordinato o autonomo (lett. a punto ii [RODIÈRE,
op. cit., ibidem]). È quanto avviene

per il sistema AVS/AI svizzero che prevede modalità diverse e permette di
identificare e distinguere i lavoratori dipendenti e gli indipendenti dalle
persone senza attività lucrativa (art. 2 e 3 LAI, art. 3 segg. LAVS).

  6.4.4  La CGCE ha stabilito che la nozione di lavoratore dev'essere
definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro
in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la
caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una
persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e
sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali
percepisce una rimunerazione (sentenza del 30 gennaio 1997 nella causa
C-340/94, de Jaeck, Racc. 1997, pag. I-461, punto 26, e del 27 giugno 1996
nella causa C107/94, Asscher, Racc. 1996, pag. I-3089, punto 25). Per
"attività subordinata" e "attività autonoma" si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte
(sentenza della CGCE del 30 gennaio 1997 nella causa C-340/94, de Jaeck,
Racc. 1997, pag. I-461, punto 34; RODIÈRE, op. cit., pag. 615, cifra marg.
646).

  Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in
quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro
denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale,
possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza
sociale di uno o più Stati membri (in particolare le sentenze della CGCE del
10 marzo 1992 nella causa C-215/90, Twomey, Racc. 1992, pag. I-1823, punto
13, e del 31 maggio 1979 nella causa 182/78, Pierik, Racc. 1979, pag. 1977,
punto 4; cfr. pure KESSLER/LHERNOULD, Code annoté européen de la protection
sociale, 3a ed., Parigi 2005, pag. 59 segg.).

  6.4.5  Da quanto precede, si deve concludere che, contrariamente a quanto
ritenuto dai primi giudici, la ricorrente, che dagli atti non risulta avere
in passato svolto attività lucrativa, non può essere considerata quale
lavoratrice (subordinata o autonoma) ai sensi dell'art. 2 del regolamento n.
1408/71.

  6.4.6  Se l'insorgente possa altrimenti rientrare nel campo di
applicazione personale del predetto regolamento in qualità di familiare di
un tale lavoratore (sul concetto cfr. ad esempio EICHENHOFER, op. cit., no.
26 seg. all'art. 1 del regolamento n. 1408/71 [pag. 88

seg.]; RODIÈRE, op. cit., pag. 617, cifra marg. 649) non è chiaro alla luce
degli atti all'inserto. Del marito, dal quale l'interessata sembrerebbe
essere separata, si sa unicamente che risulterebbe essere domiciliato in
Spagna. Sulla situazione (abitativa e professionale) dei due figli, gli atti
non forniscono sufficienti indicazioni.

  6.4.7  Ad ogni modo, la questione può essere lasciata insoluta in quanto
in ogni caso - sia che il regolamento n. 1408/71 risulti o meno applicabile
- il diritto della ricorrente seguirebbe la stessa sorte.

Erwägung 7

  7.

  7.1  L'art. 42 CE (Trattato che istituisce la Comunità europea nella
versione successiva all'entrata in vigore, il 1° maggio 1999, del Trattato
di Amsterdam), sul quale si fonda in particolare il regolamento n. 1408/71,
prevede unicamente il coordinamento e non l'armonizzazione delle
disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Le
differenze sostanziali e procedurali tra i vari sistemi di sicurezza sociale
non sono pertanto toccate da questa disposizione (ad esempio sentenza della
CGCE del 19 marzo 2002 nelle cause C-393/99 e C-394/99, Hervein e.a., Racc.
2002, pag. I-2829, punto 50, de Jaeck, precitata, punto 18, e del 15 gennaio
1986 nella causa 41/84, Pinna, Racc. 1984, pag. 1, punto 20). Il diritto
comunitario, che l'ALC ha ripreso per quanto concerne il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, non menoma la competenza degli Stati membri ad
organizzare i loro sistemi previdenziali; in mancanza di un'armonizzazione a
livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro
determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di
iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall'altro, le condizioni
cui è subordinato il diritto a prestazioni. Resta inteso che nell'esercizio
di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto
comunitario (sentenze della CGCE del 4 dicembre 2003 nella causa C-92/02,
Kristiansen, Racc. 2003, pag. I-14597, punto 31, del 12 luglio 2001 nella
causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. 2001, pag. I-5473, punti 44-46, e
del 24 aprile 1980 nella causa C-110/79, Coonan, Racc. 1980, pag. 1445,
punto 15; DTF 131 V 387 consid. 8.2 con riferimenti e 213 consid. 5.3).

  7.2  L'art. 10bis n. 1 del regolamento n. 1408/71 prevede - in deroga
all'art. 10 e all'obbligo di esportazione della prestazione statuito nel
Titolo III del regolamento - sotto l'intestazione "Prestazioni speciali a
carattere non contributivo" la possibilità di escludere, a

determinate condizioni mediante l'iscrizione nell'Allegato IIbis,
dall'obbligo di esportazione le prestazioni speciali a carattere non
contributivo (art. 4 n. 2bis) se gli Stati facenti parte al regolamento sono
d'accordo. Ciò ha per effetto che le relative prestazioni devono essere
concesse solo in favore delle parti che risiedono nel territorio nazionale
dello Stato erogante la prestazione (DTF 130 V 148 consid. 4.2, 255 consid.
2.3; SVR 2006 AHV no. 15 pag. 59 consid. 5.3).

  Per la Svizzera sono da considerare come figuranti nell'Allegato IIbis del
regolamento n. 1408/71: le prestazioni complementari e le prestazioni
analoghe previste dalle legislazioni cantonali, gli assegni per grandi
invalidi secondo la LAVS e la LAI, le rendite per caso di rigore giusta
l'art. 28 cpv. 1bis LAI (in vigore fino al 31 dicembre 2003) come pure le
prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione,
previste dalle legislazioni cantonali (cfr. Allegato II ALC, Sezione A,
cifra 1, adattamento h, nel tenore di cui alla decisione n. 2/2003 del
Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 recante modifica dell'Allegato
II [sicurezza sociale] ALC [RS 0.142.112.681]).

  7.3  L'assegno per grandi invalidi figura pertanto iscritto nell'Allegato
IIbis del regolamento n. 1408/71 ed è di per sé considerato sfuggire
all'obbligo di esportazione. La menzione, fatta retroagire al 1° giugno 2002
(art. 2 cpv. 2 della decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del
15 luglio 2003), è avvenuta in considerazione della precisazione del
carattere non contributivo della prestazione, ormai espressamente sancito
dagli art. 77 cpv. 2 LAI e 102 cpv. 2 LAVS, gli stessi disponendo che
l'assegno per grandi invalidi è esclusivamente finanziato dall'ente pubblico
(cfr. pure FF 1999 5117, 5316).

  7.4  Resterebbe da stabilire se tale iscrizione abbia carattere
costitutivo (in questo senso ancora la sentenza precitata della CGCE nella
causa Snares, punti 29-32) oppure se, per ammettere una deroga al principio
di esportabilità, la natura speciale e non contributiva della prestazione
debba anche essere materialmente accertata (in questo senso la più recente
sentenza, anch'essa già citata, della CGCE nella causa Jauch, punti 33 e 34;
cfr. inoltre BIEBACK, op. cit., no. 15 e 16 agli art. 18 segg. del
regolamento n. 1408/71 [pag. 219 seg.]; EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum
Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71, in:
HANS-JAKOB MOSIMANN [editore], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo
2001,

pag. 33 seg.; HARDY LANDOLT, Nationale Pflegesozialleistungen und
europäische Sozialrechtskoordination, in: ZIAS 2001 pag. 147; sulla nozione
di prestazione speciale a carattere non contributivo cfr. infine SILVIA
BUCHER, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale
Vergünstigungen, in: RSAS 2000 pag. 340 segg., 346 seg.). Trattandosi di
nozioni di diritto comunitario, dev'essere tenuto conto della pertinente
giurisprudenza della CGCE (art. 16 cpv. 2 ALC).

Erwägung 8

  8.

  8.1  Pur rilevando le affinità tra l'assegno per grandi invalidi secondo
la legislazione elvetica e l'assegno di assistenza ("Pflegegeld") secondo il
diritto austriaco, oggetto di disamina nella citata causa Jauch, dove la
CGCE ha qualificato quale prestazione previdenziale in denaro ai sensi
dell'art. 4 n. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71, e quindi come
liberamente esportabile all'interno dell'UE, detto assegno avente per scopo
di assicurare, sotto forma di un contributo forfettario, aiuto e assistenza
alle persone non autonome al fine di migliorare le loro possibilità di
condurre una vita autonoma e adeguata alle loro esigenze (in questo senso la
CGCE si era espressa in precedenza anche nella sentenza del 5 marzo 1998
nella causa C-160/96, Molenaar, Racc. 1998, pag. I-843, in relazione a
prestazioni dell'assicurazione tedesca contro il rischio di mancanza di
autonomia), la Corte cantonale ha ritenuto non potere trasporre tale
giurisprudenza al caso di specie. I primi giudici l'hanno infatti ritenuta
inapplicabile poiché, oltre a essere stata resa successivamente alla
conclusione (21 giugno 1999) dell'ALC e quindi oltre a non essere vincolante
per la Svizzera (art. 16 cpv. 2 ALC), essa avrebbe introdotto un aspetto del
tutto nuovo - rispetto alla giurisprudenza precedente a tale data - nella
misura in cui avrebbe espressamente dichiarato non costitutiva l'iscrizione
di una prestazione nell'Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71 per
escluderne l'esportabilità. Orientandosi così alla giurisprudenza
precedente, i giudici di prime cure hanno ritenuto costitutiva l'iscrizione
dell'assegno per grandi invalidi, negandone il diritto all'esportazione.

  8.2  Per la ricorrente, per contro, già solo in virtù del tenore letterale
dell'art. 10bis n. 1 del regolamento n. 1408/71, una deroga all'obbligo di
esportazione - da interpretarsi in maniera restrittiva - si giustificherebbe
unicamente alla duplice condizione che la prestazione, oltre ad essere
menzionata nell'Allegato IIbis, sia anche effettivamente, nella sua
sostanza, speciale e non contributiva. Diversamente,

prosegue l'insorgente, la formulazione del disposto regolamentare non
avrebbe senso. Per il resto osserva che se l'ALC vincola le parti a tenere
conto della giurisprudenza della CGCE resa anteriormente alla firma
dell'ALC, ciò non significa necessariamente che i tribunali svizzeri non
possano comunque orientarsi anche alla giurisprudenza successiva della CGCE.
Rileva inoltre che già dalla giurisprudenza precedente si evincerebbe
l'intenzione della CGCE di non ammettere deroghe all'obbligo di esportazione
fintanto che la natura speciale e non contributiva della prestazione non sia
accertata. Tale volontà sarebbe inoltre implicitamente desumibile anche
dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni.
Per quanto concerne infine la sua qualifica, l'insorgente conclude che
l'assegno per grandi invalidi non costituisce né una prestazione speciale né
una prestazione non contributiva.

  8.3  Per parte sua l'UFAS fa notare che i presupposti per un'iscrizione
dell'assegno per grandi invalidi nell'Allegato IIbis del regolamento n.
1408/71 sarebbero già stati esaminati, in cognizione della giurisprudenza
sin lì resa dalla CGCE, in occasione delle trattative con l'UE in vista
della conclusione dell'ALC. Così nel protocollo addizionale all'Allegato II
ALC le parti avrebbero convenuto che gli assegni per grandi invalidi
previsti dalla LAVS e dalla LAI sarebbero stati iscritti nel testo
dell'Allegato II ALC, all'Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71, con
decisione del Comitato misto, a decorrere dall'entrata in vigore della
revisione di tali leggi, non appena le menzionate prestazioni fossero state
esclusivamente finanziate dai poteri pubblici, come poi è avvenuto con
effetto dal 1° giugno 2002. Osserva come, nonostante i più recenti sviluppi
giurisprudenziali della CGCE, il Comitato misto avrebbe comunque deciso, nel
rispetto del principio "pacta sunt servanda", l'iscrizione di tali
prestazioni con effetto retroattivo. L'esito dei negoziati, sfociato
segnatamente nell'iscrizione dell'assegno per grandi invalidi nel citato
Allegato, non potrebbe ora essere stravolto in considerazione di una
giurisprudenza successiva della CGCE in chiaro contrasto con la volontà
delle parti e con la natura statica dell'Accordo. Di conseguenza, la
giurisprudenza Jauch della CGCE non sarebbe determinante per la presente
causa.

  L'UFAS ricorda pure le differenti implicazioni, per la Svizzera, da un
lato, e per gli Stati membri dell'UE, dall'altro, della giurisprudenza della
CGCE. Mentre per questi ultimi le sentenze della

CGCE sarebbero direttamente vincolanti e esecutive, la Svizzera ne dovrebbe
tenere conto (unicamente) nei limiti posti dall'art. 16 cpv. 2 ALC. Fa
inoltre valere che il riconoscimento della giurisprudenza Jauch equivarrebbe
all'abrogazione di una parte dell'Allegato II ALC, per il cui riesame sono
previste procedure particolari, e in particolare una decisione del Comitato
misto giusta l'art. 18 ALC. Rilevando l'impossibilità per la Svizzera di
fare capo a una procedura di decisione pregiudiziale, così come la prevede
il diritto comunitario per gli Stati membri dell'UE, sottolinea come i
tribunali svizzeri debbano interpretare l'Accordo conformemente alla
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e quindi in ossequio ai
principi ivi sanciti. L'UFAS ritiene in conclusione che allo stato attuale,
secondo il testo in vigore dell'ALC, l'assegno per grandi invalidi
dev'essere escluso dall'obbligo di esportazione, la questione di sapere se
esso soddisfi i requisiti posti dalla più recente giurisprudenza comunitaria
per la qualifica di prestazione speciale a carattere non contributivo
potendo restare indecisa.

Erwägung 9

  9.  Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, quantomeno nella sostanza,
condivisibile l'analisi dei primi giudici e dell'UFAS.

  9.1  Preliminarmente è giusto ricordare, come fa notare l'UFAS, che le
autorità giudiziarie elvetiche non dispongono, ai fini interpretativi e
applicativi dell'ALC come pure degli atti comunitari cui è fatto
riferimento, della possibilità di un rinvio pregiudiziale alla CGCE ai sensi
dell'art. 234 CE. Il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione
giudiziaria che mira a garantire l'applicazione uniforme del diritto
comunitario senza pregiudicare l'autonomia di cui godono le giurisdizioni
nazionali. La Corte di giustizia si limita a rispondere alle questioni
d'interpretazione del diritto comunitario che le vengono sottoposte dai
giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli competenti a
statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di diritto
delle vertenze in esame (DTF 130 II 120 consid. 6.1 con riferimenti). I
tribunali svizzeri non sono pertanto abilitati a sottoporre alla CGCE una
domanda concernente l'applicazione del trattato sulla quale poi la Corte di
giustizia possa pronunciarsi in maniera pregiudiziale. Tale possibilità (che
per le giurisdizioni di ultima istanza può addirittura assurgere ad obbligo:
art. 234 cpv. 3 CE), è per contro data alle autorità degli Stati membri
dell'UE (BIEBER/MAIANI, Précis de droit européen, Berna 2004, pag. 357).
Confrontato a un problema d'interpretazione,

il giudice svizzero deve pertanto risolverlo da solo orientandosi alle
regole interpretative usuali di cui alla Convenzione di Vienna del 23 maggio
1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111; DTF 130 II 121 consid. 6.1 con
riferimenti).

  9.2  Ciò premesso, va quindi tenuto conto del fatto che l'art. 16 cpv. 2
ALC prevede una disciplina diversa in merito all'attenzione da prestare alla
giurisprudenza della CGCE, a dipendenza che questa sia anteriore o
posteriore alla conclusione dell'Accordo. Tale differenziazione deriva dal
fatto che le parti contraenti non hanno propriamente inteso concludere un
accordo integrativo. Gli obblighi delle parti contraenti si evincono in
misura di per sé esaustiva dall'Accordo medesimo. La creazione di nuovi
obblighi avviene nell'ambito di una procedura appositamente definita (cfr.
in particolare l'art. 18 ALC). Ne discende che effetto vincolante può di
principio essere riconosciuto unicamente alla giurisprudenza della CGGE resa
fino al momento della conclusione dell'ALC (ASTRID EPINEY, Zur Bedeutung der
Rechtsprechung des EuGH für Anwendung und Auslegung des
Personenfreizügigkeitsabkommens, in: ZBJV 2005 pag. 15; cfr. anche DTF 130
II 9 consid. 3.5). Ciò non toglie che sentenze rese posteriormente al 21
giugno 1999 possano comunque, se del caso, essere utilizzate ai fini
interpretativi dell'ALC, soprattutto se non fanno altro che precisare una
giurisprudenza precedente (DTF 132 V 56 consid. 2 in fine, 130 II 119
consid. 5.2). Resta poi in ogni caso riservato il diritto del Comitato misto
di determinare, in maniera vincolante e nelle forme di cui all'art. 16 cpv.
2 terza frase ALC, le implicazioni della nuova giurisprudenza della CGCE
(sulla questione di sapere se una tale decisione possa vincolare non solo le
autorità amministrative, ma anche i tribunali cfr. JAAG, op. cit., pag. 54
seg., che ricorda la posizione critica del Tribunale federale delle
assicurazioni a questo proposito).

  9.3  Non sempre risulta tuttavia evidente differenziare tra giurisprudenza
vecchia (emessa prima del 21 giugno 1999) e nuova (resa successivamente a
tale data). Di per sé si può ritenere che l'elaborazione di nuovi principi,
precedentemente non ancora definiti, e la trattazione di una questione
giuridica fino ad allora non ancora decisa, costituisce di per sé nuova
giurisprudenza. Lo stesso potrebbe sostenersi per l'applicazione di principi
noti a una fattispecie diversa, mai ancora presentatasi in precedenza. Anche
le sentenze che precisano o sviluppano principi già formulati prima del 21
giugno

1999, possono ben formare una nuova giurisprudenza. Per converso, non si è
in presenza di una nuova giurisprudenza in senso proprio se una sentenza,
pur essendo resa successivamente al 21 giugno 1999, si limita a riprendere e
ad applicare, senza elementi di novità, principi ormai noti a un caso simile
(EPINEY, op. cit., pag. 16 segg.).

  9.4  Non risultando che il Comitato misto abbia in alcun modo dichiarato
"vincolante" per la Svizzera (art. 16 cpv. 2 terza frase ALC) la più recente
giurisprudenza della CGCE in materia di esportabilità di prestazioni
speciali a carattere non contributivo - al contrario, va ricordato che lo
stesso organo, in conoscenza della succitata giurisprudenza Jauch, ha reso
la nota decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 e stabilito, tra le altre
cose, la menzione, per la Svizzera, dell'assegno per grandi invalidi
nell'Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71 -, occorre avantutto
determinare se tale giurisprudenza Jauch costituisca effettivamente una
giurisprudenza nuova, di principio non vincolante, oppure se essa possa
essere qualificata come vincolante nella misura in cui non ponga nuovi
principi, ma si limiti ad applicare quelli già noti e sviluppati prima della
conclusione dell'ALC.

  9.4.1  Nelle sentenze Snares (precitata [consid. 6.4.1]), Partridge
(dell'11 giugno 1998, C-297/96, Racc. 1998, pag. I-3467) e Swaddling (del 25
febbraio 1999, C-90/97, Racc. 1999, pag. I-1075) la CGCE si è dovuta
pronunciare sulla portata dell'art. 10bis in combinato disposto con
l'Allegato IIbis del regolamento.

  Orbene, nella sentenza Snares la CGCE ha affermato che: "il fatto che il
legislatore comunitario menzioni una normativa [...] nell'Allegato IIbis del
regolamento n. 1408/71, dev'essere riconosciuto come dimostrazione che le
prestazioni concesse sulla base di tale normativa costituiscono prestazioni
speciali a carattere non contributivo, che rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 10bis del predetto regolamento n. 1408/71. [...] Ciò
premesso, una prestazione quale la DLA [Disability Living Allowance del
diritto britannico], in ragione del fatto che figura nell'Allegato IIbis,
deve considerarsi come disciplinata esclusivamente dalle norme di
coordinamento dell'art. 10bis e quindi come rientrante tra le prestazioni
speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2bis"
(sentenza citata, punti 30-32).

  Dalle sentenze Partridge (punto 33) e Swaddling (punto 24), che hanno
confermato la sentenza Snares, si trae la conclusione, in forma

ulteriormente accentuata, che la menzione nell'Allegato IIbis del
regolamento rende la prestazione una prestazione speciale a carattere non
contributivo ai sensi dell'art. 4 n. 2bis del regolamento.

  9.4.2  Facendo sostanzialmente notare che, nelle menzionate vertenze, la
natura delle prestazioni non era di per sé controversa, l'Avvocato generale
Alber, nelle sue conclusioni nella causa Jauch, ha per contro sostenuto la
possibilità di sottoporre una prestazione ad un esame sostanziale nei casi
in cui sia dubbio o controverso se la prestazione di cui trattasi
costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo
(conclusioni, punti 72 e 74; sulla funzione e i compiti dell'Avvocato
generale cfr. gli art. 221 e 222 CE). La CGCE ha seguito questa tesi
(sentenza Jauch, precitata, punto 17) e ha osservato come disposizioni di
deroga, come quelle previste dall'art. 10bis del regolamento n. 1408/71,
vadano interpretate restrittivamente e possano pertanto essere applicate
solo a prestazioni che rispondono alle condizioni in esse stabilite. La CGCE
ha quindi concluso in quest'ultima vertenza che nel menzionato art. 10bis
possono rientrare solo prestazioni che soddisfano le condizioni poste
dall'art. 4 n. 2bis, e cioè le prestazioni che presentano allo stesso tempo
un carattere speciale non contributivo e che figurano nell'Allegato IIbis
(sentenza citata, punto 21). Tale posizione è quindi stata riaffermata dalla
CGCE anche nelle successive sentenze (ad. esempio sentenza del 29 aprile
2004 nella causa C-160/02, Skalka, Racc. 2004, pag. I-5613, punto 19; cfr.
pure la sentenza del 6 luglio 2006 nella causa C-154/05, Kersbergen-Lap e
Dams-Schipper, punto 25).

  9.4.3  Da quanto precede, si deve dedurre che la sentenza Jauch non ha
semplicemente ripreso principi precedentemente definiti dalla CGCE
limitandosi ad applicarli a una vertenza analoga. La Corte ha infatti, se
non proprio modificato, quantomeno precisato la propria precedente
giurisprudenza conferendole effettivamente carattere di novità. La nuova
prassi va considerata come nuova giurisprudenza e sfugge di per sé al
vincolo applicativo di cui all'art. 16 cpv. 2 ALC.

  Quanto alla (precitata) sentenza Molenaar, risalente all'anno 1998, e
quindi di per sé vincolante, essa non si presta propriamente per la
risoluzione del presente tema in quanto concerneva una prestazione
dell'assicurazione tedesca contro il rischio della mancanza di autonomia
che, pur avendo caratteristiche simili a quelle del "Pflegegeld" austriaco e
pur essendo, al pari di quest'ultimo, stata

qualificata alla stregua di una prestazione (in denaro) di malattia ai sensi
dell'art. 4 n. 1 lett. a, non risultava tuttavia menzionata nell'Allegato
IIbis del regolamento n. 1408/71. Nella menzionata vertenza si trattava
essenzialmente, tra le altre cose, di stabilire se detta prestazione doveva
essere considerata quale prestazione assistenziale e, in quanto tale,
esclusa dalla sfera applicativa del regolamento n. 1408/71, oppure se poteva
essere considerata, come poi è stato, una prestazione previdenziale
esportabile senza limitazioni.

  9.5  Resta quindi da esaminare se la più recente giurisprudenza Jauch non
sia comunque da ritenere in ragione di altre considerazioni.

  9.5.1  L'ALC, quale trattato internazionale, sottostà alle regole
d'interpretazione dedotte dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati. In particolare, l'art. 31 di detta Convenzione prescrive che un
trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da
attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo
oggetto e del suo scopo (cpv. 1). Ai fini dell'interpretazione di un
trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati
inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra
tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento
disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed
accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato (cpv.
2). Oltre che del contesto si tiene conto: a) di ogni accordo ulteriore
intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione
delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita
nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle
parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma
pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le
parti (cpv. 3). Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un
significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle
parti (cpv. 4).

  9.5.2  L'ALC si prefigge sostanzialmente di garantire ai cittadini delle
parti contraenti, nella materia interessata, stessi diritti e obblighi come
nel diritto comunitario (v. in questo senso il preambolo - secondo cui le
parti contraenti sono decise ad attuare la libera circolazione delle persone
tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea -
come pure il tenore dell'art. 16 cpv. 1 ALC). Non manca chi, da tale scopo,
intende dedurre un

obbligo applicativo generalizzato della giurisprudenza posteriore alla
conclusione dell'ALC per evitare contrasti nell'evoluzione giuridica (così
apparentemente EPINEY, op. cit., pag. 8, 24-26). Potendo lasciare insoluta
tale questione, preme ad ogni modo osservare che il processo interpretativo
non può comunque fare astrazione dagli altri elementi del trattato.

  9.5.3  Orbene, va rilevato a tal proposito che l'applicazione della
giurisprudenza Jauch nella presente fattispecie si scontrerebbe con il
chiaro tenore del protocollo addizionale all'Allegato II ALC e della
decisione n. 2/2003 del Comitato misto del 15 luglio 2003. Con il primo atto
si è precisato che gli assegni per grandi invalidi previsti dalla LAVS e
dalla LAI sarebbero stati iscritti nel testo dell'Allegato II ALC,
all'Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato
misto, non appena le menzionate leggi interne ne avessero stabilito il
finanziamento esclusivo ad opera dei poteri pubblici. Con il secondo atto,
tenuto conto della modifica legislativa interna - avvenuta il 1° giugno 2002
- decretante il finanziamento esclusivo di tali prestazioni da parte
dell'ente pubblico, il Comitato misto, dando seguito a quanto previsto dal
protocollo addizionale, ha proceduto a iscrivere, retroattivamente a questa
data, l'assegno per grandi invalidi nel predetto Allegato conformemente alle
sue competenze (art. 18 ALC) e alla volontà delle parti contraenti.

  9.5.4  Gli allegati sono parte integrante dell'ALC (art. 15). Di principio
non esiste un rapporto gerarchico tra le disposizioni dell'Accordo, dei suoi
allegati e dei suoi protocolli, che hanno tutti lo stesso valore (DTF 132 V
252 seg. consid. 6.2; cfr. pure DANIEL FELDER, Appréciation juridique et
politique du cadre institutionnel et des dispositions générales des accords
sectoriels in: FELDER/ KADDOUS [editori], Accords bilatéraux Suisse-UE,
Basilea 2001, pag. 144). L'art. 16 cpv. 2 ALC dev'essere pertanto
interpretato anche alla luce del predetto protocollo e della decisione del
Comitato misto, che, in conoscenza della più recente giurisprudenza Jauch,
ha ciò malgrado - compatibilmente con l'art. 28 Convenzione di Vienna che
permette di derogare al principio di irretroattività dei trattati
nell'ipotesi in cui, come in concreto, una tale intenzione risulti dal
trattato medesimo (v. la riserva di cui al protocollo addizionale
all'Allegato II ALC in combinazione con la successiva modifica della LAVS e
della LAI [art. 102 cpv. 2 LAVS e art. 77 cpv. 2 LAI] concernente il
finanziamento esclusivo da

parte dei poteri pubblici dell'assegno per grandi invalidi) - proceduto alla
predetta iscrizione con effetto retroattivo al 1° giugno 2002.

  9.5.5  Come giustamente rilevato dall'UFAS, il riconoscimento in questa
sede della giurisprudenza Jauch avrebbe per effetto l'abrogazione per via
giudiziaria di una parte dell'Allegato II ALC, in dispregio del principio
"pacta sunt servanda" (art. 26 Convenzione di Vienna) e delle norme
dell'Accordo che prevedono chiare competenze e procedure per il riesame
dell'ALC e dei suoi Allegati (art. 18 ALC). Non spetta a questo Tribunale
scostarsi dalla chiara volontà, dichiarata (nel protocollo addizionale) e
confermata (con la decisione del Comitato misto), delle parti contraenti e
sostituirsi in questo modo agli organi competenti.

  9.5.6  Ne discende che, indipendentemente dalla natura effettiva di
prestazione speciale e non contributiva - qualifica che può restare indecisa
-, il Tribunale federale delle assicurazioni non può decretare
l'esportabilità all'estero dell'assegno per grandi invalidi del diritto
svizzero, essendo vincolato alle chiari disposizioni dell'Accordo e alla
pertinente giurisprudenza della CGCE resa anteriormente al 21 giugno 1999.

Erwägung 10

  10.  Spetterà, se del caso, alle parti contraenti e agli organi preposti
alla modifica dell'ALC, rispettivamente del suo Allegato II, intraprendere i
passi necessari. A tal proposito, come ha fatto notare l'UFAS, va osservato
che in seguito, tra l'altro, alla sentenza Jauch gli organi comunitari hanno
ritenuto necessario apportare delle precisazioni in merito ai criteri da
osservare per l'iscrizione di prestazioni nell'Allegato IIbis del
regolamento n. 1408/71 (Regolamento [CE] n. 647/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 aprile 2005, modificante i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/72 [GU 2005 L 117 pag. 1-12]). Ciò ha condotto, tra l'altro, a una
modifica (redazionale) degli art. 4 n. 2bis e 10bis del regolamento n.
1408/71 come pure a un riesame e a un aggiornamento delle prestazioni
nazionali menzionate all'Allegato IIbis. Tale processo di adattamento, non
ancora avvenuto per la Svizzera (il ritardo essendo anche dovuto ai tempi
tecnici necessari per le modifiche del trattato), dovrà, se del caso,
effettuarsi secondo le modalità procedurali definite dall'ALC. Se lo riterrà
opportuno, la Svizzera avvierà a tempo debito le discussioni con l'UE in
vista di una (eventuale) ripresa del regolamento n. 647/2005. Come rilevato
dall'UFAS, un eventuale riesame dell'iscrizione dell'assegno per

grandi invalidi quale prestazione speciale a carattere non contributivo
esclusa dall'obbligo di esportazione potrà se del caso avvenire in questo
contesto e tenere conto anche dei più recenti sviluppi giurisprudenziali
della CGCE.