Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 IV 5



Urteilskopf

132 IV 5

  2. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa
Procuratore pubblico del Cantone Ticino contro A. e consorti (ricorso per
cassazione)
  6S.236/2005 dell'11 ottobre 2005

Regeste

  Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 19 BetmG; Wegnahme von Betäubungsmitteln,
Diebstahl.

  Der Begriff der fremden Sache im Vermögensstrafrecht knüpft an die
zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse an (Zusammenfassung und Bestätigung
der Rechtsprechung; E. 3.3).

  Rechtslage bei Betäubungsmitteln, die dem illegalen Verkehr nach einer
Polizeiaktion entzogen wurden. Ein derivativer Eigentumserwerb durch den
Staat ist von vornherein ausgeschlossen (E. 3.4.1 und 3.4.2). Die Annahme
eines originären Erwerbs durch Aneignung scheidet ebenfalls aus, da es an
der subjektiven Voraussetzung von Art. 718 ZGB fehlt (E. 3.4.3.-3.4.5).

Sachverhalt ab Seite 5

  A.- Nell'ottobre del 2003, L., A., C. e B. pianificavano la trafugazione
di una grande quantità di canapa essiccata (almeno 1'500 kg, pari a circa 40
m3), che si trovava in un vecchio deposito militare situato ad Arbedo (noto
come "La polveriera") in cui la polizia cantonale custodiva reperti della
cosiddetta operazione "Indoor", scattata nel marzo del 2003 per contrastare
la produzione e lo smercio illegali di stupefacenti in Ticino. Il piano
prevedeva che la canapa sarebbe stata poi nascosta in un cunicolo
sotterraneo nel Comune

di Gordola, presso la diga della valle Verzasca, che I. aveva messo a
disposizione di C. per un mese (il tempo di smerciare lo stupefacente)
dietro compenso di circa EUR 100'000.-, pur senza sapere che la canapa
sarebbe stata trafugata da un deposito della polizia. Il ricavo
dell'operazione (tra i 4 e i 5 milioni di franchi complessivi, dato un
prezzo di vendita attorno ai fr. 3'000.-/3'500.- al kg) sarebbe spettato per
il 50 % alla fonte che aveva rivelato a L. l'esistenza del deposito, per il
25 % allo stesso L. e per il restante 25 % a C. e A., che avrebbero diviso
in parti uguali, previo versamento di EUR 100'000.- a B. I. sarebbe stato
rimunerato con i primi incassi della vendita.

  La sera del 19 ottobre 2003, A., C., G., L., F., E., D., H. e M. passavano
all'azione unitamente a O. e a N., il quale al calar delle tenebre cercava
di forzare il deposito unitamente a L., mentre gli altri rimanevano
appostati nella zona. Sennonché la trancia, il piede di porco e i cacciavite
in loro dotazione non bastavano per aprire il deposito e il tentativo
falliva. C., L. e A. decidevano così di ritentare il giorno dopo. Il 20
ottobre 2003, tutti quanti si ritrovavano in serata. Muniti di fiamme
ossidriche, di una motosega con disco da taglio e di una sega circolare, L.,
N. e D., sul far della notte, cercavano nuovamente di far breccia nel
deposito, mentre gli altri attendevano nei pressi. Non riuscendo a far
funzionare correttamente le fiamme ossidriche, né a forzare in altro modo le
entrate, finivano però per abbandonare i luoghi.

  Risultato infruttuoso anche questo secondo tentativo, A., C. e L.
decidevano di riprovare. B. noleggiava altri furgoni e si procurava in
Italia altre bombole per le fiamme ossidriche. La sera del 26 ottobre 2003,
A., C., L., E., F., D., M. e un non meglio identificato fabbro (ma non più
G. né H.) tornavano in azione. Il fabbro, L., D. e F. riuscivano allora a
scassinare il deposito. D. sceglieva la canapa da caricare sui furgoni, i
quali raggiungevano poi la valle Verzasca. L'intera refurtiva veniva
nascosta nel cunicolo presso la diga, salvo alcuni sacchi (26,5 kg)
destinati alla rimunerazione di M.

  Complessivamente sono stati portati via da Arbedo oltre 1'500 kg di
canapa. Il tutto veniva poi recuperato dalla polizia lunedì 28 ottobre 2003
in seguito all'arresto di B., salvo quanto era destinato a M., di cui si
sono ritrovati poco più di 1,7 kg.

  B.- Il 2 settembre 2004 la Corte delle assise criminali in Bellinzona
riconosceva:

- A., B., C., E. e F. autori colpevoli di furto (tentato e consumato),
  infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e danneggiamento;
- D. autore colpevole di ripetuto furto (tentato e consumato), infrazione
  alla legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge medesima
  e danneggiamento;
- H. e G. autori colpevoli di tentato furto e di infrazione alla legge
  federale sugli stupefacenti;
- I. autore colpevole di complicità in infrazione alla legge federale sugli
  stupefacenti.
La Corte proscioglieva invece:
- A., B., C., D., E., F., G. e H. dall'accusa di sottrazione (tentata e
  consumata) di cose requisite o sequestrate;
- F. e H., parzialmente, dall'accusa di infrazione alla legge federale sugli
  stupefacenti.

  C.- Contro la sentenza di prima istanza A. introduceva tempestivo ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (CCRP), lamentando arbitrio nell'accertamento dei fatti ed
un'errata applicazione del diritto.

  D.- Il 4 maggio 2005 la CCRP accoglieva parzialmente il ricorso, nella
misura della sua ammissibilità, nel senso che A. veniva prosciolto dalle
accuse di furto (tentato e consumato) e la sentenza impugnata veniva
riformata di conseguenza. Per quanto riguarda le accuse di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti, la condanna del ricorrente veniva inoltre
annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte delle assise criminali per
nuovo giudizio e ricommisurazione della pena. In applicazione di quanto
previsto all'art. 297 CPP/TI la decisione veniva altresì estesa anche agli
altri accusati interessati.

  E.- Contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale il Ministero pubblico
del Cantone Ticino insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale. Contestato nel gravame è il proscioglimento degli accusati dai
capi di imputazione di furto, tentato e consumato.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 3

  3.

  3.1  Si rende colpevole di furto ai sensi dell'art. 139 n. 1 CP chiunque,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di
appropriarsene una cosa mobile altrui.

  3.2  L'unica problematica che occorre qui esaminare riguarda l'esistenza o
meno di una cosa altrui (fremde Sache, chose appartenant à autrui) ai sensi
di tale disposizione. Che nel caso specifico vi sia stata sottrazione di una
cosa mobile e che questo atto sia stato compiuto con finalità di indebito
profitto è invece pacifico, per cui questi elementi della fattispecie non
necessitano di ulteriore approfondimento.

  3.3  Già in DTF 88 IV 15 il Tribunale federale ha sottolineato come la
nozione di altruità della cosa del diritto penale sia da ricollegare al
concetto giusprivatistico di proprietà ai sensi degli art. 641 e segg. CC.
Ciò è stato ribadito anche in DTF 122 IV 179 consid. 3 c/aa con espliciti
rinvii dottrinali. Il postulato dell'unitarietà dell'intero ordinamento
giuridico impone infatti di adottare soluzioni interpretative che
garantiscano la maggiore coerenza possibile fra i vari sottosistemi che lo
compongono (URSULA CASSANI, La protection pénale du patrimoine, Autonomie et
détermination par le droit civil, tesi ginevrina, Losanna 1988, pag. 17-27 e
rinvii). Viene per tanto considerata altrui una cosa su cui almeno una
persona diversa dall'agente vanta diritto di proprietà (perlomeno a titolo
di comproprietà giusta gli art. 646 e segg. CC o di proprietà comune giusta
gli art. 652 e segg. CC). Di converso se l'agente è titolare della proprietà
esclusiva sulla cosa oppure se la cosa non è di nessuno (res nullius),
rispettivamente se è già di per sé estranea al regime della proprietà
(eigentumsunfähig), non è ravvisabile altruità giusta gli art. 137 e segg.
CP (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Commentario basilese, n. 34 preliminarmente
all'art. 137 CP; GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6a
ed., Berna 2003, § 13 n. 7; URSULA CASSANI, Le droit pénal: esclave ou
maître du droit civil?, in SJ 2000 II pag. 298 e seg.; STEFAN TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 4
preliminarmente all'art. 137 CP; JÖRG REHBERG/NIKLAUS SCHMID, Strafrecht
III: Delikte gegen den Einzelnen, 7a ed., Zurigo 1997, pag. 74 e seg.).

  In virtù di questi principi non sono in particolare considerate
appartenenti ad altrui le cose la cui commerciabilità è vietata o limitata
per motivi d'interesse generale e che costituiscono pertanto cosiddette res
extra commercium (HEINZ REY, Die Grundlage des Sachenrechts und das
Eigentum, vol. 1, 2a ed., Berna 2000, n. 194 e seg. pag. 50; PAUL-HENRI
STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 3a ed., Berna 1997, n. 76 e seg. pag.
30; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Commentario

bernese, Das Eigentum, Systematischer Teil n. 212-216; sul concetto v. pure
GRÉGOIRE LOISEAU, Typologie des choses hors du commerce, in Revue
trimestrielle de droit civil 2000 pag. 47-63). Il Tribunale federale ha di
conseguenza escluso la punibilità per furto di chi sottrae stupefacenti a
qualcuno che li possiede illecitamente (DTF 124 IV 102; 122 IV 179).

  Diversa è invece la situazione nel circuito legale. Agli art. 4 e segg.
della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup; RS 812.121) vengono infatti definite differenti
costellazioni in cui la fabbricazione, la fornitura, l'acquisto e l'uso di
stupefacenti sono autorizzati da parte dello Stato. In questo ambito nulla
osta all'insorgenza di diritti di proprietà su tali sostanze. Così i medici,
i dentisti, i veterinari, i farmacisti che detengono stupefacenti in virtù
di quanto previsto agli art. 9 e segg. LStup sono protetti sia civilmente
che penalmente nel loro diritto di proprietà (DTF 122 IV 179 consid. 3c/aa
pag. 183). Analogo discorso può essere fatto per le istituzioni attive nel
programma di trattamento di tossicomani giusta l'art. 8 cpv. 6 LStup,
introdotto giusta il n. I del decreto federale del 9 ottobre 1998
concernente la prescrizione medica di eroina (RU 1998 pag. 2293, 2004 pag.
4387; FF 1998 pag. 1161, 2002 pag. 5223). Determinante in tutti questi casi
non è comunque l'appartenenza di fatto al circuito legale, quanto invece
l'esistenza o meno di diritti di proprietà formalmente riconosciuti.

  3.4  Nel caso concreto va dunque esaminato se la canapa sottratta al
deposito della polizia fosse, al momento stesso della sua sottrazione, in
proprietà di qualcuno.

  3.4.1  Preliminarmente va ribadito come la LStup disciplini qualsiasi tipo
di rapporto con gli stupefacenti, già a partire dalla coltivazione di piante
per estrarne tali sostanze. Nel caso concreto è indubbio che i coltivatori
delle piante da canapa non erano autorizzati a produrre stupefacenti, per
cui è escluso che potessero divenirne proprietari, e questo nemmeno mediante
atto reale come invece sostiene una parte della dottrina con richiamo
all'acquisto originario della proprietà sui frutti naturali giusta gli art.
643 cpv. 1 e 756 cpv. 1 CC (v. KURT SEELMANN, Kein Diebstahl an
Betäubungsmitteln möglich?, in recht 15/1997 pag. 37; STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 13 n. 7). Infatti, come giustamente replica un'altra parte della
dottrina, né le norme sull'acquisto originario dei frutti naturali né quelle
sulla specificazione

(art. 726 cpv. 1 CC) possono venire applicate in questi casi, poiché il
divieto penalmente sancito all'art. 19 LStup inibisce già in origine la
nascita di diritto di proprietà su sostanze stupefacenti (v. NIGGLI, op.
cit., n. 46).

  3.4.2  Ne consegue che prima di entrare in possesso dello Stato la canapa
non era proprietà di nessuno, ciò che esclude a priori l'eventualità di un
acquisto derivativo della proprietà da parte dello stesso ente pubblico.
Merita invece approfondimento l'ipotesi di un acquisto originario dello
Stato mediante occupazione.

  3.4.3  In base all'art. 718 CC le cose senza padrone diventano proprietà
di colui che se ne impossessa con l'intenzione di divenirne proprietario.
Necessarie sono dunque la materiale presa di possesso sulla cosa nonché la
volontà del soggetto di acquistarne la proprietà.

  3.4.4  L'autorità cantonale ha accertato, in maniera qui non più
sindacabile (art. 277bis cpv. 1 PP), che nella fattispecie non risulta
documentato sequestro alcuno, ignorandosi altresì completamente quali
reperti siano stati portati via dagli accusati. Presa di possesso ai sensi
dell'art. 718 CC c'è comunque stata visto che la canapa, al di là di queste
lacune probatorie, era certamente entrata nella sfera di controllo dello
Stato. Il diritto/dovere dello Stato di impossessarsi di tale canapa trova
fondamento legale sia nella LStup che nelle relative norme procedurali e di
polizia (v. in particolare per il Cantone Ticino art. 157 e segg. CPP/TI
così come art. 9 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [RL
1.4.2.1]). Lo Stato aveva preso in consegna questo materiale in ossequio
agli obiettivi di tutela della salute pubblica, che sono inerenti alla
stessa LStup e che strumenti processuali come il sequestro e la confisca
servono a garantire. Una volta esperite le relative fasi del procedimento
penale (v. DTF 130 I 360), lo Stato è infine chiamato ad una utilizzazione
degli stupefacenti conforme alla legge oppure alla loro eliminazione (art.
73 O Stup [RS 812.121.1]).

  3.4.5  Se il requisito oggettivo della presa di possesso è senz'altro
dato, altrettanto non si può affermare per quello soggettivo, visto che
anche dopo una confisca giudiziale ai sensi degli art. 58 e 59 CP lo Stato
può certo disporre degli oggetti o dei valori confiscati (DTF 123 IV 55
consid. 3a), ma non per questo acquisire diritto di proprietà su di essi.
Nella più recente dottrina predomina anzi l'opinione secondo cui la confisca
non comporta trasferimento allo Stato

della formale proprietà su quanto è stato confiscato, già per
l'inconciliabilità di una simile conclusione con la persistenza di pretese
della persona lesa o di terzi, che in base all'art. 59 n. 1 cpv. 4 CP si
estinguono soltanto cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della
confisca (NIKLAUS SCHMID, Einziehung, in N. Schmid [curatore], Kommentar
Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998,
pag. 43 e seg.; DENIS PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale,
Berna 1995, pag. 17 e segg.; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berna 1989, § 14 n. 34).
Ammettere trapasso di proprietà sarebbe altresì in contrasto con il
principio della proporzionalità, visto che per realizzare gli scopi
d'interesse pubblico della confisca è sufficiente l'esercizio da parte dello
Stato di un potere di disposizione sulla cosa di natura pubblica
(hoheitliche Verfügungsmacht, maîtrise de droit public), senza necessità di
adottare più massicce ingerenze nella garanzia stessa della proprietà (v.
SCHMID, op. cit., pag. 44 e segg.; PIOTET, op. cit., pag. 23, come pure pag.
5 e seg.). Questo vale a maggior ragione nel caso concreto, visto che la
posizione possessoria dello Stato era semplicemente fondata su di una
situazione fattuale di sequestro, come tale inadatta a istituire diritti di
proprietà a titolo originario.

  3.4.6  La fattispecie di furto non è dunque adempiuta, perché la canapa
sottratta non era in proprietà né dello Stato né di altri soggetti, per cui
non poteva rappresentare cosa altrui ai sensi del diritto penale
patrimoniale. Tutt'al più avrebbe potuto entrare in considerazione il reato
di sottrazione di cose requisite o sequestrate (art. 289 CP), ipotesi
peraltro scartata già dalla Corte di merito per assenza dagli atti delle
decisioni di sequestro. In questo senso la non punibilità per furto non è di
per sé frutto di una lacuna dell'ordinamento penale, ferma restando altresì
l'applicabilità delle norme penali della LStup, tema tuttavia non posto in
questa sede perché oggetto di rinvio ad un'altra Corte delle assise
criminali.

  3.5  Da quanto sopra discende che la decisione impugnata non viola il
diritto federale. Il ricorso va dunque respinto nella misura della sua
ammissibilità.