Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 IV 108



Urteilskopf

132 IV 108

  15. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa
A. contro Ministère public nonché Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
(ricorso per cassazione)
  6S.358/2005 del 17 marzo 2006

Regeste

  Art. 37 Abs. 3 OG; Sprache des bundesgerichtlichen Urteils.

  Angesichts der besonderen Situation des Beschwerdeführers ist das Urteil
ausnahmsweise in einer anderen Sprache als der angefochtene Entscheid zu
verfassen (E. 1.1).
  Art. 139 StGB; Diebstahl, Voraussetzung des Gewahrsams.

  Die Annahme eines Diebstahls setzt voraus, dass der Täter die Sache einem
anderen wegnimmt. Begriff des Gewahrsams und seine strafrechtliche Bedeutung
für die Abgrenzung des Tatbestandes des Diebstahls von jenem der
unrechtmässigen Aneignung gemäss Art. 137 StGB (E. 2.1).

  Fall einer Bankkundin, die einen Bankomaten bediente, um Geld abzuheben,
aber ohne Geld zu beziehen sich vom Automaten entfernte, weil sie
irrtümlich annahm, der Automat sei defekt. In Wirklichkeit gab der
Apparat das Geld unmittelbar danach aus und der folgende Benutzer eignete es
sich an (E. 2.2 und 2.3).

Sachverhalt

  A.- L'8 maggio 2004 B. inseriva la propria carta bancaria, digitando il
relativo codice e l'ammontare richiesto, in uno sportello automatico esterno
della UBS di Peseux con l'intenzione di prelevare la somma di fr. 1'000.-.
Dato che l'apparecchio le era sembrato difettoso essa abbandonava
rapidamente la zona del bancomat, dopo avere ripreso la propria carta ma
senza ritirare denaro. La scena veniva osservata da A., il quale stava
attendendo il suo turno per prelevare a sua volta denaro dallo stesso
apparecchio. Nel frattempo il bancomat aveva erogato a carico del conto di
B. la somma di EUR 1'000.- in banconote da cinquanta (verosimilmente per un
errore di manipolazione della stessa cliente) e A., che si era avvicinato
per il suo turno, se ne appropriava versando poi la somma in questione sul
suo conto bancario, mediante separate operazioni del 9 e del 10 maggio 2004.
La cliente si accorgeva dell'irregolarità soltanto il 5 giugno 2004 dopo
avere ricevuto l'estratto conto della banca e avere preso contatto con un
responsabile della stessa.

  B.- Il 22 febbraio 2005 il Tribunal de police du district de Boudry
dichiarava A. autore colpevole di furto e lo condannava alla pena di 60
giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di due anni. Tale
sentenza veniva confermata dalla Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel, la quale in data 17 agosto 2005 respingeva
il ricorso interposto dal condannato contro il giudizio di primo grado.

  C.- A. impugna mediante ricorso al Tribunale federale la sentenza
dell'ultima istanza cantonale domandandone sostanzialmente l'annullamento.

  Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura della sua
ammissibilità.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 1

  1.

  1.1  In base all'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG), la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola
in quella della decisione impugnata. Nel caso concreto vi è tuttavia motivo
per scostarsi eccezionalmente da questa regola tenuto conto del fatto che il
ricorrente, il quale non è patrocinato, ha redatto il suo ricorso in
italiano e comprende manifestamente meglio questa lingua rispetto al
francese.
  (...)

Erwägung 2

  2.

  2.1  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 139 n. 1 CP). La
fattispecie del furto si differenzia da quella di base dell'appropriazione
semplice (art. 137 CP) soltanto per quanto concerne le modalità di
appropriazione della cosa. Perché ci sia furto occorre che il reo abbia
sottratto ad altri la cosa: in questo senso egli deve avere leso il possesso
altrui e costituito un nuovo possesso sulla cosa (DTF 115 IV 104 consid. 1
c/aa). La nozione di possesso ai sensi di questa disposizione va distinta
dall'omonimo termine del diritto civile (art. 919 CC; v. già DTF 71 IV 87
consid. 3). In ambito penale la giurisprudenza definisce il possesso
(Gewahrsam, possession) come potere fattuale sulla cosa secondo le regole
della vita sociale. Esso presuppone l'effettiva disponibilità della cosa
unitamente alla volontà di possederla (DTF 112 IV 9 consid. 2a pag. 11 e
rinvii).

  2.2  Nel caso concreto la cliente della banca aveva intenzione di
prelevare fr. 1'000.- presso uno sportello automatico. Convinta che
l'apparecchio fosse difettoso, essa non ha tuttavia portato a termine
l'operazione e si è subito allontanata, non immaginando che l'apparecchio
avrebbe invece erogato le banconote in valuta europea di cui il ricorrente
si è poi appropriato. Si è accorta dell'errore soltanto molto tempo dopo. Al
momento in cui il ricorrente si è appropriato delle banconote essa non era
dunque in grado di esercitare secondo le

regole della vita sociale un potere di fatto su di esse né tanto meno poteva
esistere una volontà in tal senso da parte sua, visto che era completamente
all'oscuro di quanto in realtà è accaduto e soprattutto non sapeva nemmeno
dell'esistenza delle banconote erogate a carico del suo conto.

  Contrariamente a quanto considerato dall'autorità cantonale, la
fattispecie non è assimilabile a quella affrontata in DTF 71 IV 183, dato
che in quel caso il danneggiato, che aveva dimenticato l'orologio su di un
tavolo della cabina fumatori di un battello, sapeva dove esso si trovava ed
è in seguito tornato a cercarlo nel punto esatto dove lo aveva lasciato.
L'orologio non era dunque uscito dalla sua sfera di possesso (analogo
discorso per il portamonete dimenticato nella cabina telefonica, di cui in
DTF 112 IV 9), mentre le banconote qui in narrativa non sono state
dimenticate nell'apparecchio, atteso che ciò presupporrebbe che l'avente
diritto sapesse della loro esistenza (sul concetto di cosa dimenticata v.
MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Commentario basilese, n. 32 ad art.
139 CP).

  Il caso va per altro distinto anche da quello del pacchetto postale
depositato sulle scale di un immobile, con precisa indicazione del
destinatario, affrontato dal Tribunale federale nella sentenza 6S.583/2000
del 19 gennaio 2001, visto che non appena un invio viene depositato nella
cassetta postale oppure in prossimità della porta di casa è socialmente
riconosciuto come esso entri sia soggettivamente che oggettivamente nella
sfera di possesso del destinatario, il quale, pur non sapendo nel dettaglio
quando e cosa riceverà per posta, ha l'effettiva disponibilità di ciò che
entra in tale area unitamente alla volontà di esercitarne il controllo (v.
consid. 3b della citata sentenza, nonché GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen
Individualinteressen, 6a ed., Berna 2003, § 13 n. 79). Nel caso concreto,
invece, la cliente della banca non sapeva che il bancomat avrebbe erogato le
banconote in questione, né tanto meno disponeva di effettivo potere su di
esse, visto che aveva immediatamente abbandonato la zona dell'apparecchio,
per altro situato in un'area liberamente aperta al pubblico su cui di
persona non esercitava controllo di sorta. Ammettere in un caso del genere
esistenza di possesso in capo alla cliente, anche in termini
normativo-sociali e non meramente fattuali, è escluso. Di conseguenza, nei
confronti della cliente della banca, non vi è stata sottrazione della cosa
ai sensi dell'art. 139 CP.

  2.3  Resta da chiarire se il ricorrente non abbia eventualmente violato il
possesso di altri soggetti, segnatamente della banca, quale proprietaria
dell'apparecchio bancomat da cui sono fuoriuscite le banconote. A questo
proposito il Tribunale federale ha tuttavia già avuto occasione di rilevare
come, nel caso di distributori automatici, non appena la merce è stata
meccanicamente espulsa dall'apparecchio, essa cessi di trovarsi in possesso
del titolare del distributore (DTF 104 IV 72 consid. 1b; 97 IV 194 consid.
3b pag. 198). Nel caso di un bancomat valgono gli stessi principi, a
condizione che l'apparecchio sia stato utilizzato conformemente alle
clausole contrattuali, visto che è proprio dal rispetto di tali clausole che
dipende l'accordo della banca a cedere il proprio possesso sulle banconote
(v. DTF 110 IV 80 consid. 2b). In concreto la cliente della banca ha
correttamente inserito la sua carta e immesso il codice PIN, per cui
l'apparecchio è stato utilizzato conformemente alle condizioni contrattuali
(v. in part. le cifre 2 e 3 delle Disposizioni speciali per l'uso della
carta cliente UBS con codice PIN). La banca ha così cessato di esercitare il
proprio possesso sulle banconote in questione non appena esse sono state
erogate dall'apparecchio, per cui al momento in cui il ricorrente se ne è
appropriato la banca non vantava più né soggettivamente né oggettivamente
possesso su di esse. Anche nei confronti della banca non vi è stata dunque
sottrazione, per cui la fattispecie dell'art. 139 CP non è applicabile
nemmeno sotto quest'ultimo profilo.

  2.4  Considerando perfezionato il reato di furto l'autorità cantonale ha
pertanto violato il diritto federale.