Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 61



Urteilskopf

132 III 61

  8. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa X. SA contro
Y. SA (ricorso per riforma)
  4C.188/2005 del 31 agosto 2005

Regeste

  Art. 127 und 128 Ziff. 3 OR; Verjährung der Forderung einer
Treuhandgesellschaft.

  Ratio legis von Art. 128 Ziff. 3 OR (E. 6.1) und Kriterien zur
Beurteilung, für welche Forderungen die fünfjährige Verjährungsfrist gilt,
unter spezieller Berücksichtigung der "Berufsarbeiten von Anwälten,
Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren" (E. 6.2-6.4).

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 61

                            Dai considerandi:

Erwägung 6

  6.  Giusta l'art. 128 n. 3 CO, si prescrivono col decorso di cinque anni
le azioni per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica,
funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori
("aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung,
Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie
aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern"; "les actions des artisans,
pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des
médecins et autres

gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et
notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des
travailleurs, pour leurs services").

  6.1  Mediante l'introduzione di questo disposto - che configura
un'eccezione al principio della prescrizione decennale sancito dall'art. 127
CO - il legislatore mirava, originariamente, a sottoporre a breve
prescrizione i crediti derivanti da contratti sinallagmatici caratterizzati
da una rapida esecuzione e per i quali non si redige generalmente un
contratto scritto né si conserva a lungo una ricevuta (DTF 109 II 112
consid. 2a pag. 113; 98 II 184 consid. 3b, entrambi con rinvii al messaggio
del Consiglio federale del 27 novembre 1879, FF [edizione francese] 1880 I
115 segg.; cfr. anche KARL SPIRO, Zur Entstehung und Entwicklung der
Verjährungsbestimmungen, in: Peter/Stark/Tercier [ed.], Hundert Jahre
Schweizerisches Obligationenrecht, Friburgo 1982, pag. 127-142; ANDREAS VON
TUHR/ARNOLD Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
vol. II, Zurigo 1974, pag. 214).

  Considerata l'evoluzione degli usi commerciali, questa ratio legis risulta
oggi ampiamente superata, ragione per cui la norma va interpretata
restrittivamente e, in ogni caso, il suo campo di applicazione non può
essere esteso mediante interpretazione (DTF 123 III 120 consid. 2b pag. 123;
116 II 428 consid. 1b pag. 431; 109 II 112 consid. 2a pag. 114; PASCAL
PICHONNAZ, in: Commentaire romand, n. 4/15 ad art. 128 CO; EUGEN BUCHER,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988,
pag. 456 seg.).

  6.2  Dal tenore dell'art. 128 n. 3 CO non è possibile desumere, con
certezza, se il criterio fondamentale per determinare le pretese che
soggiacciono a questa disposizione sia la persona del creditore oppure la
natura della prestazione fornita (sulla controversia esistente nella
dottrina cfr. RENÉ FRANK VAUCHER, La prescription des actions des artisans
pour leur travail [art. 128 ch. 3 CO], in: JdT 1963 I pag. 233 segg.).

  6.3  Con riferimento ai lavori d'artigiani menzionati nell'art. 128 n. 3
CO il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che l'applicazione
del termine di prescrizione più corto dipende dal genere di lavoro svolto
(DTF 116 II 428 consid. 1a pag. 429 con rinvii; cfr. anche la sentenza
4C.318/1991 del 12 febbraio 1992, consid. 3 e sentenza 4C.416/1995 del 20
maggio 1996, consid. 2a, pubblicata in: Pra 86/1997 n. 8 pag. 38). Tenuto
conto dello scopo

originario della norma, la giurisprudenza ha inoltre escluso dal campo di
applicazione dell'art. 128 n. 3 CO quei lavori che, per loro natura o
dimensione, richiedono misure di pianificazione e coordinazione particolari
(DTF 123 III 120 consid. 2b pag. 123). Questa limitazione è stata accolta
favorevolmente dalla dottrina (cfr. PIERRE TERCIER, in: BR 1997 pag. 127;
WOLFGANG WIEGAND, in: ZBJV 134/1998 pag. 689; PASCAL PICHONNAZ, op. cit., n.
18f ad art. 128 CO).

  6.4  Non ci si è per contro ancora espressi sulle funzioni d'avvocato,
procuratore e notaio.

  6.4.1  La questione è già stata trattata in alcune decisioni cantonali,
nelle quali sono stati adottati criteri diversi.

  In una sentenza del 23 ottobre 1981, ad esempio, il Tribunale superiore
(Obergericht) del Canton Zurigo non ha reputato decisivo il tipo di mandato
concretamente affidato bensì l'attività globale del gruppo professionale
interessato, la lunga lista contenuta nell'art. 128 n. 3 CO deponendo a
favore di un'interpretazione estensiva della norma. Evidenziata la crescente
similitudine dell'attività svolta dai gruppi professionali menzionati
nell'art. 128 n. 3 CO con quella di fiduciari e società fiduciarie, la Corte
ha quindi esteso il termine di prescrizione quinquennale anche al lavoro
svolto da fiduciari e società fiduciarie, eccezion fatta per le ditte attive
esclusivamente nel settore della contabilità (ZR 81/1982 n. 55 consid. III
pag. 138 seg.).

  Sempre all'inizio degli anni ottanta, il 31 agosto 1982, il Tribunale
superiore (Obergericht) del Cantone di Basilea Campagna ha rifiutato, per
contro, di estendere il termine di prescrizione quinquennale all'attività
dei commissari del concordato, per il motivo che - nonostante presenti delle
analogie con quella di un fiduciario, per la quale sono necessarie delle
conoscenze giuridiche - essa non mira direttamente all'attuazione del
diritto (unmittelbare Rechtsdurchsetzung) bensì consiste essenzialmente nel
fornire servizi di tipo commerciale (BJM 1983 pag. 73 seg.).

  Infine, in un giudizio più recente, datato 11 dicembre 2000, il Tribunale
commerciale (Handelsgericht) di Zurigo ha stabilito, in contrasto con la
precedente pronunzia zurighese, ormai superata, che anche nell'ambito delle
prestazioni di tipo giuridico - come in quello del lavoro degli artigiani
(cfr. DTF 116 II 428) - il criterio determinante è solamente quello del tipo
di lavoro concretamente

svolto e che la revisione dei conti effettuata da una società fiduciaria non
rientra nel campo di applicazione dell'art. 128 n. 3 CO (ZR 100/2001 n. 28
pag. 90 segg.).

  6.4.2  Anche la dottrina è incline a ritenere determinante, per le
funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, il genere di lavoro concretamente
svolto e a considerare decisivo il fatto di offrire al cliente, perlomeno in
maniera preponderante, conoscenze giuridiche specifiche volte all'attuazione
immediata del diritto. Sono pertanto escluse dal campo di applicazione
dell'art. 128 n. 3 CO quelle attività che, pur richiedendo delle nozioni
giuridiche, contribuiscono solo indirettamente alla realizzazione del
diritto e mirano piuttosto a fornire servizi tecnici o commerciali.

  Le prestazioni degli uffici fiduciari rientrano di regola in quest'ultima
categoria (KARL SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berna 1975, § 281 pag. 656 seg.;
ROBERT K. DÄPPEN, in: Basler Kommentar, n. 12 ad art. 128 CO; INGEBORG
SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed.,
Berna 2003, n. 84.06 pag. 452).

  V'è poi chi reputa necessaria, oltre all'offerta di un servizio giuridico
nel senso appena descritto, anche l'appartenenza a una delle categorie
professionali enunciate nell'art. 128 n. 3 CO, così che i fiduciari non
sottostanno al termine di prescrizione più corto nemmeno qualora le loro
prestazioni siano paragonabili a quelle di avvocati, procuratori e notai
(RENÉ FRANK VAUCHER, op. cit., pag. 230 e 237), a meno che l'attività svolta
nel caso concreto non li faccia rientrare nel gruppo dei procuratori (PASCAL
PICHONNAZ, op. cit., n. 15 e 28 ad art. 128 CO; STEPHEN BERTI, in: Zürcher
Kommentar, n. 51 e 59 seg. ad art. 128 CO).

  6.4.3  Alla luce di quanto esposto, si deve giungere alla conclusione che,
come già ammesso per il lavoro artigianale, anche per le funzioni
d'avvocato, procuratore e notaio ci si riferisce innanzitutto al lavoro
concretamente svolto. Deve trattarsi di una prestazione che contribuisce
direttamente all'attuazione del diritto, rispettivamente che consiste, in
primo luogo, nel fornire una consulenza giuridica specifica. Occorre inoltre
che la persona che presta i suoi servizi possa essere inserita in una delle
categorie esplicitamente indicate nell'art. 128 n. 3 CO.

  Di per sé, i fiduciari non fanno parte di nessuna delle categorie
enunciate dalla legge. La questione di sapere se i loro crediti si
prescrivono

in cinque anni dipende pertanto dal tipo di attività svolta in maniera
predominante. Qualora emerga, ad esempio, che un fiduciario si occupa
prevalentemente di consulenza e assistenza fiscale, egli può essere
collocato fra i procuratori e le sue pretese sottostanno al termine di
prescrizione più breve.

  6.5  In concreto, la Corte cantonale non ha effettuato alcun accertamento
in merito ai servizi usualmente proposti dall'attrice. Ha tuttavia
determinato - in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 63 cpv.
2 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140) - che le pretese controverse
riguardano attività che non hanno per oggetto una consulenza legale né
mirano alla realizzazione immediata del diritto.

  Stando a quanto indicato nella sentenza impugnata, l'attrice ha infatti
effettuato lavori di contabilità nonché consulenze amministrative e
aziendali relative ad un esercizio pubblico. Ora, anche se per una simile
attività, a dipendenza delle circostanze, può essere necessario disporre di
conoscenze giuridiche, essa non rientra fra le prestazioni contemplate
dall'art. 128 n. 3 CO, nel senso sopra descritto.

  Ciò significa che la Corte cantonale ha deciso in maniera conforme al
diritto federale dichiarando applicabile, al caso concreto, il termine di
prescrizione decennale di cui all'art. 127 CO. La pretesa dell'attrice non
può pertanto reputarsi prescritta.