Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 532



Urteilskopf

132 III 532

  62. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Ufficio
federale di giustizia contro Grand Casinò Admiral SA nonché Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
  4A.6/2005 del 29 marzo 2006

Regeste

  Art. 8 SBG, Art. 944 ff. OR; Firma einer Aktiengesellschaft, die eine
Spielbank betreibt.

  Nur Aktiengesellschaften, die im Besitz einer Konzession des Typs A sind,
dürfen den Ausdruck Grand Casino in ihre Geschäftsfirma aufnehmen (E. 3).

  Seine Verwendung seitens einer Aktiengesellschaft, die Inhaberin einer
Konzession des Typs B ist, verletzt die Regeln über die Bildung von
Geschäftsfirmen (E. 4).

  Möglichkeiten, die einer Aktiengesellschaft, die in der Schweiz eine
Spielbank betreibt, bei der Wahl ihrer Geschäftsfirma offen stehen (E. 5).

Sachverhalt

  A.- Il 9 ottobre 2002 a Mendrisio ha aperto i battenti il casinò gestito
dalla Grand Casinò Admiral SA, società iscritta nel registro di commercio
dal 4 settembre 2000 e titolare di una concessione di sito e di gestione di
tipo B (cfr. art. 8 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco
d'azzardo e sulle case da gioco [LCG; RS 935.52]).

  B.- Asserendo che la denominazione Grand Casinò sarebbe riservata per
legge alle società in possesso di una concessione di tipo A, il 25 novembre
2003 l'Ufficio federale del registro di commercio ha sollecitato l'Ufficio
del registro di commercio del Distretto di Mendrisio ad intervenire - giusta
gli art. 60 e 61 dell'ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio
(ORC; RS 221.411) - presso la Grand Casinò Admiral SA affinché questa
modificasse la propria ragione sociale, in contrasto con i principi
giuridici concernenti la formazione delle ditte (art. 944 cpv. 1 CO e art.
38 cpv. 1 ORC) siccome suscettibile di indurre la clientela in errore
riguardo al reale campo d'attività della casa da gioco da lei gestita.

  Preso atto dell'opposizione interposta dalla Grand Casinò Admiral SA alla
diffida inviatale in tal senso, l'Ufficio del Registro di commercio del
Distretto di Mendrisio - conformemente a quanto prescritto dall'art. 60 cpv.
3 ORC - ha trasmesso l'incarto alla Sezione del registro fondiario e di
commercio, autorità di vigilanza sul registro di commercio (art. 2 e 4 della
legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 [RL/TI
4.1.1.3]), la quale, aderendo alla tesi dell'Ufficio federale del registro
di commercio, con decisione 11 novembre 2004 ha respinto l'opposizione e
fatto ordine alla Grand Casinò Admiral SA di notificare entro 30 giorni il
cambiamento della propria ragione sociale.

  C.- Adita dalla soccombente, nella sentenza emanata il 9 settembre 2005 la
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha rovesciato le
conclusioni della precedente autorità.

  La massima istanza cantonale ha infatti negato sia la possibilità di
ravvedere nei termini Grand casino e Gran casinò - contenuti nell'art. 8 LCG
- una definizione legale, sia l'esistenza di un rischio d'inganno nei
confronti del pubblico.

  Secondo i giudici ticinesi, infatti, confrontato con una ragione sociale
contenente l'indicazione Grand casino o Gran casinò il cittadino svizzero
mediamente attento - perlopiù ignaro dell'esistenza di due tipi di case da
gioco e al quale, comunque, l'effettiva differenza

tra le case da gioco con concessione federale di tipo A o B è sconosciuta e
indifferente - si aspetta di avere a che fare con una casa da gioco di
notevoli dimensioni e/o importanza. Considerato che la Grand Casinò Admiral
SA ha effettivamente quale scopo sociale la gestione di una casa da gioco e
che, per la sua cifra d'affari così come per il numero di tavoli da gioco,
di dipendenti e di clienti - superiore a quelli di quasi tutte le società al
beneficio di concessioni di tipo A - può oggettivamente essere considerata
grande, la Corte ticinese ha concluso che non vi era motivo di imporle la
modifica della sua ragione sociale.

  Donde la riforma della decisione pronunciata dalla Sezione del registro
fondiario e di commercio nel senso dell'accoglimento dell'opposizione
interposta il 24 gennaio 2004 dalla Grand Casinò Admiral SA alla diffida del
28 novembre 2003.

  D.- Postulando l'annullamento di questa sentenza, il 13 ottobre 2005
l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è insorto dinanzi al Tribunale
federale con un ricorso di diritto amministrativo fondato sulla violazione
dell'art. 8 LCG e dell'art. 944 CO.

  L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre la
Grand Casinò Admiral SA, nella risposta del 15 novembre 2005, ha proposto la
reiezione del gravame, rilevando tuttavia, preliminarmente, che lo stesso
recava la firma di una persona a suo modo di vedere priva della facoltà di
rappresentare l'Ufficio ricorrente.

  Preso atto dell'affermazione dell'opponente, il 22 novembre 2005 il
Presidente della Corte adita ha assegnato all'UFG un termine di quindici
giorni per ovviare all'asserito difetto, conformemente a quanto previsto
dall'art. 30 cpv. 2 OG.

  In data 6 dicembre 2005 sono state trasmesse al Tribunale federale due
ulteriori copie dell'allegato ricorsuale, firmate dal direttore dell'UFG.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 3

  3.  Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ribadisce la tesi secondo
cui l'opponente non potrebbe avvalersi della ragione sociale contenente
Grand Casinò già per il fatto che questa espressione è destinata, per legge,
esclusivamente alle società in possesso di una concessione di tipo A.
Decidendo in senso contrario la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 8
LCG, che contiene una categorizzazione e rappresenta quindi una forma di
definizione legale dei concetti

Gran casinò e Kursaal, riservati appunto, il primo, ai titolari di una
concessione di tipo A, e, il secondo, a quelli di una concessione di tipo B.

  3.1  L'art. 8 LCG recita:

    Art. 8 LCG - Categorie
    1 I gran casinò (Grand Casinos, grands casinos)
    offrono giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo.
    Possono collegare in rete i giochi nella casa da gioco stessa, nonché
    con altre case da gioco, in particolare per la costituzione di jackpot
    (concessione A).

    2 I kursaal (Kursäle, casinos) possono, per quanto adempiano le altre
    condizioni previste dalla presente legge (art. 10 segg.), offrire al
    massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi
    d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (concessione
    B). [...]

  3.2  Per interpretare una norma di legge ci si riferisce in primo luogo al
suo tenore letterale. Secondo la giurisprudenza ci si discosta dal senso
letterale di un testo chiaro, facendo capo all'interpretazione, solamente
qualora delle ragioni obiettive inducano a ritenere ch'esso non restituisce
il vero significato della disposizione in esame. Simili ragioni possono
emergere dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione
legale così come dalla sistematica della legge. Se il testo di una norma non
appare completamente chiaro o si presta a diverse possibili interpretazioni,
la sua portata viene dunque determinata tenendo conto dei lavori preparatori
(interpretazione storica), del suo senso e scopo (interpretazione
teleologica) nonché della sua relazione con altri disposti (interpretazione
sistematica) (DTF 132 III 226 consid. 3.3.5 pag. 237 con rinvii). Il
Tribunale federale non privilegia, di principio, un metodo di
interpretazione in particolare; per accedere al vero senso di una norma
preferisce piuttosto ispirarsi a un pluralismo interpretativo. Si fonda
sulla mera comprensione letterale del testo unicamente se la soluzione così
ottenuta non presenta ambiguità e appare materialmente corretta (DTF
citato). Tale è il caso in esame.

  3.2.1  Infatti, il tenore dell'art. 8 LCG - e in particolare quello del
primo capoverso, oggetto dell'attuale vertenza - non solo è formulato in
modo chiaro e scevro di ogni ambiguità, ma è anche il frutto di una scelta
consapevole del legislatore.

  Come pertinentemente rilevato dal ricorrente, l'introduzione
dell'indicazione Gran casinò nel testo dell'art. 8 LCG corrisponde infatti a
una precisa volontà delle Commissioni giuridiche del Consiglio

degli Stati e del Consiglio nazionale, le quali hanno chiesto e ottenuto la
modifica del testo proposto dal Consiglio federale nel disegno di legge -
presentato con il messaggio concernente la legge federale sul gioco
d'azzardo e sulle case da gioco del 26 febbraio 1997 - che conteneva
semplicemente la differenziazione fra "case da gioco della categoria A" e
"case da gioco della categoria B" (FF 1997 III 129 segg., in particolare
pag. 186).

  Il relatore di allora, Niklaus Küchler, giustificò la richiesta delle
Commissioni con la necessità di rendere più immediata la distinzione fra i
due tipi di case da gioco, precisando che tale scopo sarebbe stato raggiunto
mediante l'utilizzo dell'espressione Grand Casino, la quale, oltre a
permettere una comprensione più rapida del tipo di casa da gioco in
questione, presentava il vantaggio di essere pressoché identica nelle varie
lingue ufficiali e comprensibile a chiunque (BU 1997 CS pag. 1311 seg.).

  Considerato quanto appena esposto, non vi è nessun motivo per discostarsi
dal testo - chiaro - della legge.

  3.2.2  Ciò significa che la denominazione Grand casinò - rispettivamente
Gran casinò e Grand casino - è riservata alle società in possesso di una
concessione di tipo A.

Erwägung 4

  4.  Nella misura in cui si prevale della denominazione Grand casinò,
riservata alle società titolari di una concessione di tipo A, l'opponente,
che beneficia solo di una concessione di tipo B, ha dunque una ragione
sociale lesiva delle regole che disciplinano la formazione delle ditte,
sancite dall'art. 944 segg. CO.

  4.1  Giusta l'art. 950 cpv. 1 CO, le società anonime possono scegliere
liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali che ne
regolano la formazione. In linea di massima, ogni ditta può, accanto agli
elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa
designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del
negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla
verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico
(art. 944 cpv. 1 CO e art. 38 cpv. 1 ORC).

  Il divieto d'inganno risulta in particolare violato qualora il pubblico
medio venga indotto a trarre delle conclusioni errate circa la sede, la
natura o il genere di attività dell'impresa (DTF 123 III 220 consid. 4b pag.
226). Ciò accade quando la ditta contiene termini che si

riferiscono a un'attività, un prodotto o un servizio non menzionato nella
descrizione dello scopo e del genere di attività, oppure nel caso in cui si
riferisca soltanto a uno scopo accessorio, mascherando così l'attività
principale (DTF 117 II 192 consid. 4b/bb pag. 197 seg.). Poco importa
l'esistenza di una volontà d'ingannare o la consapevolezza del rischio
d'errore. Questo rischio non va esaminato in maniera astratta, bensì tenendo
conto delle particolari circostanze del caso concreto (cfr. sentenza del 25
gennaio 2001 nella causa 4A.5/2000, pubblicata in: sic! 4/2001 pag. 327,
consid. 4a; DTF 123 III 220 consid. 4b pag. 225 seg.; 117 II 192 consid.
4b/bb pag. 197).

  4.2  Ora, il fatto che una società in possesso di una concessione di tipo
B contenga nella propria ragione sociale l'indicazione Grand casino o Gran
casinò risulta manifestamente in contrasto con i principi appena esposti e
la conclusione in senso contrario della Corte cantonale - presentata in
maniera dettagliata nella parte dedicata ai fatti - non può essere
condivisa.

  4.2.1  Innanzitutto la ragione sociale dell'opponente non soddisfa il
requisito della veridicità, poiché nonostante l'indicazione Grand Casinò
essa non possiede una concessione di tipo A.

  Alla luce della portata della norma legale esposta al considerando
precedente, non può essere seguita la tesi dei giudici ticinesi, secondo cui
l'opponente potrebbe comunque utilizzare l'aggettivo Grand visto che la casa
da gioco da lei gestita può oggettivamente essere considerata "grande" per
cifra d'affari, numero di tavoli da gioco, dipendenti e clienti.
Determinanti non sono le dimensioni dell'istituto bensì la maggiore offerta
di giochi d'azzardo, con maggior potenziale di vincita (rispettivamente di
perdita).

  4.2.2  La ragione sociale dell'opponente è pure suscettibile di trarre in
inganno il pubblico medio, il quale, confrontato con una società che
contiene nella sua ragione sociale l'indicazione Grand Casinò può
legittimamente supporre che la casa da gioco da lei gestita sia al beneficio
di una concessione di tipo A, così come indicato dalla legge.

  La Corte cantonale ha espresso un convincimento diverso, asserendo che per
il pubblico medio la distinzione fra i due tipi di case da gioco sarebbe
comunque irrilevante. Sennonché la sua considerazione si basa su di
un'impressione - non suffragata da elementi concreti - e, in ogni caso, non
tiene nella debita considerazione il fatto che, ai fini della valutazione
della conformità della ragione

sociale dell'opponente ai principi che reggono la formazione delle ditte,
non è decisiva la questione di sapere se il pubblico sia effettivamente
tratto in inganno oppure no, basta che un simile rischio sussista (MARTINA
ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, n. 18 ad art. 944 CO). Nella fattispecie in
rassegna tale rischio è innegabile.

  4.2.3  La questione - sollevata dall'opponente - di sapere se l'utilizzo
dell'espressione Grand Casinò da parte di una società che non gestisce una
sala da gioco sia ammissibile oppure no non necessita di essere approfondita
in questa sede, siccome esula dal tema della lite.

Erwägung 5

  5.  Le possibilità che si offrono - quo alla scelta della ragione sociale
- ad una società che gestisce una casa da gioco in Svizzera possono dunque
essere riepilogate come segue.

  Essa può senz'altro prevalersi della designazione generale casa da gioco
(Spielbank, maison de jeu) contenuta nell'art. 7 LCG; se è in possesso di
una concessione di tipo B può anche optare per Kursaal o casino; infine,
qualora benefici di una concessione di tipo A, può, se lo desidera,
fregiarsi del titolo di Gran casinò o Grand casino.

  Queste regole sembrano essere già state recepite dalle altre diciotto
società che gestiscono attualmente le case da gioco elvetiche (cfr. lista
pubblicata sul sito della Commissione federale delle case da gioco,
www.esbk.admin.ch). Tre delle sette società in possesso di una concessione A
contengono infatti nella loro ragione sociale il termine Grand casino (Grand
Casino Kursaal Berna AG, Grand Casino Luzern AG e Grand Casino St. Gallen
AG), una include il termine Spielbank (Spielbank Baden AG), mentre tutte le
altre, senza riguardo al tipo di concessione, contengono Casino, eccezion
fatta per quella che gestisce la casa da gioco di Granges-Paccots.

Erwägung 6

  6.  Da tutto quanto esposto si deve concludere che, riconoscendo
all'opponente il diritto di includere nella propria ragione sociale
l'indicazione Grand Casinò, la Corte cantonale ha disatteso il diritto
federale, così come asserito dal ricorrente nel suo gravame, che merita
pertanto di essere accolto.

  Ciò significa che l'opponente, al beneficio di una concessione di tipo B,
dovrà modificare la propria ragione sociale tenendo conto dei principi
illustrati ai considerandi precedenti. La sentenza impugnata viene quindi
annullata e all'opponente è fatto ordine di notificare il

cambiamento della ragione sociale all'Ufficio del registro di commercio del
Distretto di Mendrisio entro il termine di 30 giorni dalla notifica della
presente sentenza.

  Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono
pertanto posti a carico dell'opponente, così come proposto dal ricorrente,
il quale non ha invece chiesto l'assegnazione di un'indennità per
ripetibili.