Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 166



Urteilskopf

132 III 166

  20. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa A.A. contro
banca C. (ricorso per riforma)
  4C.150/2005 del 28 novembre 2005

Regeste

  Art. 832, 842, 855 und 873 ZGB; durch zwei Schuldbriefe gesichertes
Darlehen; Zusprechung des mit dem Pfandrecht belasteten Grundstückes an die
geschädigte Person gemäss Art. 60 StGB.

  Möglichkeit, die novatorische Wirkung der Errichtung des Schuldbriefs
auszuschliessen (E. 6.2).

  Übertragung des Eigentums am belasteten Grundstück auf die
Hypothekargläubigerin. Auswirkungen auf das mittels der Schuldbriefe
gesicherte Darlehen und auf das Pfandrecht (E. 6.4.1). Schicksal des
Hypothekardarlehens im Fall des nachfolgenden Verkaufs des Grundstücks (E.
6.4.2).

Sachverhalt

  A.- L'8 marzo 1996 la Corte delle Assisi criminali di Lugano ha dichiarato
B.A., già dipendente della banca C., colpevole di truffa e amministrazione
infedele ripetute e lo ha condannato a cinque anni e quattro mesi di
reclusione nonché al risarcimento di fr. 9'147'663.- alla parte civile banca
C. È stato stabilito che da questo importo sarebbe poi stato dedotto quanto
già recuperato e quanto riscosso successivamente per mezzo della
realizzazione dei beni confiscati e assegnati alla parte civile.

  Fra questi il fondo x, che i coniugi A.A. e B.A. avevano comperato il 27
gennaio 1994 mediante, fra l'altro, un mutuo ipotecario di fr. 850'000.-
concesso dalla banca C., garantito da due cartelle ipotecarie del valore
nominale complessivo di fr. 1'000'000.-. Non avendo A.A. fatto valere
diritti prevalenti sulla confisca, il 3 giugno 1996 la Presidente della
Corte delle Assisi criminali di Lugano ha chiesto all'Ufficio del registro
fondiario di Lugano di iscrivere il trapasso del fondo a favore della banca
C.

  B.- Nelle more del procedimento penale, il 21 luglio 1995, la banca C.
aveva disdetto sia il mutuo ipotecario sia il credito incorporato nelle due
cartelle ipotecarie.

  Il 22/24 gennaio 1998 la banca ha poi avviato una procedura esecutiva
volta all'incasso di fr. 1'030'630.-, oltre interessi, indicando, sul
precetto esecutivo, quale titolo di credito "contratto di mutuo ipotecario
del 28.01.1994, disdetta del 21.07.1995, conteggio 31.12.1997".
L'opposizione interposta da A.A. è stata rigettata il 26 febbraio 1998 e
confermata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino il 13 aprile 1999. Il ricorso di diritto pubblico
presentato al Tribunale federale contro questa sentenza è stato dichiarato
irricevibile il 14 giugno 1999.

  C.- Il 12 maggio 1999 A.A. ha adito la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, con un'azione volta all'accertamento dell'inesistenza del debito.

  La petizione è stata respinta il 2 dicembre 2003.

  La pronunzia di primo grado ha trovato conferma nella sentenza emanata
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'8 marzo
2005.

  D.- Insorta dinanzi al Tribunale federale, il 28 aprile 2005, con un
ricorso per riforma fondato sulla violazione di varie norme del diritto

federale, A.A. postula l'annullamento della sentenza d'appello e
l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1'030'630.- vantato dalla
banca C., nonché la conferma dell'opposizione al precetto esecutivo.

  Con risposta del 5 luglio 2005 la banca C. ha proposto di dichiarare il
ricorso irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo.

  In parziale accoglimento del gravame il Tribunale federale ha annullato la
pronunzia impugnata e rinviato la causa al Tribunale d'appello del Cantone
Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 2

  2.  Dinanzi al Tribunale federale l'attrice ripropone in sostanza i
medesimi argomenti fatti valere in sede cantonale.

  In particolare, essa si duole della violazione degli art. 59 e 60 CP,
concernenti la confisca penale e l'assegnazione della proprietà
dell'immobile alla banca convenuta, che la Corte cantonale avrebbe - a suo
modo di vedere - dovuto in ogni caso esaminare in virtù del principio iura
novit curia. (...) La discussione e l'applicazione dei principi posti dagli
art. 59 e 60 CP dimostrerebbero, sempre a mente dell'attrice, "la natura
scioccante della decisione di riconoscere ancora validità e efficacia al
mutuo ipotecario, allorquando lo stesso creditore ipotecario, è già divenuto
proprietario dell'oggetto del pegno a seguito di assegnazione ex art. 60 CP
e - peraltro ancora - ha realizzato tramite vendita a terzi un valore
superiore all'importo del mutuo."
  (...)

Erwägung 6

  6.  La questione della sussistenza del mutuo ipotecario non è (...) priva
di pertinenza.

  Occorre infatti tenere nella debita considerazione il fatto che in
concreto le parti hanno stipulato un contratto di mutuo accompagnato dalla
costituzione di due cartelle ipotecarie.

  6.1  La cartella ipotecaria (art. 842 CC) può essere definita come una
cartavalore che incorpora un credito personale garantito da un pegno
immobiliare (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 3a ed., Berna
2003, n. 2925). Essa può garantire un credito mediante la consegna a titolo
di pegno manuale oppure con il trasferimento in proprietà per utilizzazione
diretta o a titolo fiduciario (DTF 119 II 326 consid. 2a; PAUL-HENRI
STEINAUER, op. cit., n. 2937-2940a).

  6.2  Giusta l'art. 855 cpv. 1 CC, mediante la costituzione di una cartella
ipotecaria il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione: esiste
solo quello incorporato nel titolo, garantito dal diritto di pegno (cfr. DTF
130 III 681 consid. 2.3 con numerosi riferimenti dottrinali).

  La regola posta dall'art. 855 cpv. 1 CC ha natura dispositiva, sicché le
parti possono convenire che il credito originario continui ad esistere
accanto a quello incorporato nella cartella (art. 855 cpv. 2 CC), nel qual
caso ognuno di essi può fare l'oggetto di una procedura esecutiva
indipendente, secondo le sue regole specifiche (PAUL-HENRI STEINAUER, op.
cit., n. 2933e). In assenza di un effetto novatorio, fra il debitore ed il
creditore originario è tuttavia il rapporto giuridico di base che mantiene
la priorità, mentre quello incorporato nella cartella ipotecaria non ha una
portata a sé stante (SIDNEY KAMERZIN, Le contrat constitutif de cédule
hypothécaire, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 172, pag. 77; WOLFGANG
WIEGAND, Die Grundpfandrechte - Die Konzeption des ZGB und ihre Entwicklung
in der Praxis in: Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, pag.
94-95). Fra la cartella ipotecaria e il credito primitivo esiste infatti una
relazione di "accessorietà indiretta" (mittelbare Akzessorietät; WOLFGANG
WIEGAND, op. cit., pag. 94; SIDNEY KAMERZIN, op. cit., n. 140-142, pag. 64
seg.).

  Nella pratica, l'esclusione dell'effetto novatorio è assai frequente ed
avviene, fra l'altro, mediante la consegna della cartella a titolo
fiduciario o a titolo di pegno manuale (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n.
2933f, 2937, 2939 segg.).

  6.2.1  In concreto, l'autorità cantonale ha accertato che la banca
convenuta ha ricevuto i titoli "in proprietà" e ha precisato che la consegna
è avvenuta "a garanzia" del mutuo.

  Questi accertamenti permettono soltanto di escludere con certezza la
costituzione di un pegno manuale, mentre non è possibile stabilire se il
trasferimento della proprietà delle cartelle ipotecarie fosse avvenuto senza
riserve per uso diretto (erfüllungshalber) oppure a titolo fiduciario
(sicherungshalber).

  La distinzione è decisiva perché nella prima ipotesi vi sarebbe novazione
(PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2937 e 2938) mentre nella seconda no
(PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2937 e 2939). La soluzione va ricercata
nel contenuto degli accordi intervenuti fra debitore e creditore; accordi
che non richiedono una forma particolare

(su questi aspetti e sulla portata di diversi indizi cfr. anche DANIEL
STAEHELIN, in: Basler Kommentar, 2003, n. 6 e 11 seg. ad art. 855 CC).
Incombe a colui che se ne prevale dimostrarne l'esistenza (PAUL-HENRI
STEINAUER, op. cit., n. 2933e).

  6.2.2  Gli accertamenti a questo riguardo sono di competenza dell'autorità
cantonale, alla quale la causa va rinviata affinché li completi e statuisca
di nuovo (art. 64 cpv. 1 OG).

  6.3  Qualora dovesse emergere che la convenuta, gravata dall'onere
probatorio a questo riguardo, non avesse dimostrato l'esistenza di una
pattuizione in deroga all'art. 855 cpv. 1 CC, il mutuo ipotecario sarà da
considerarsi estinto, la sua pretesa dovrà essere disattesa e l'azione di
disconoscimento di debito verrà pertanto accolta.

  6.4  Qualora invece si dovesse ritenere provata la sussistenza dei due
crediti (quello originario e quello incorporato nella cartella ipotecaria),
occorrerà approfondire la questione - sollevata dall'attrice nel gravame -
degli effetti, sotto il profilo del diritto civile, dell'assegnazione della
proprietà del fondo alla parte lesa (consid. 6.4.1) e della successiva
vendita (consid. 6.4.2).

  6.4.1  A norma dell'art. 832 cpv. 1 CC, salvo convenzione contraria, in
caso di alienazione totale del fondo ipotecato i vincoli del debitore e del
fondo rimangono invariati. In altre parole, il trasferimento della proprietà
- quale che sia la sua causa giuridica (vendita, donazione, successione o
assegnazione ex art. 60 CP) - non ha alcun effetto sul credito garantito né
sul diritto di pegno. Ne segue che se l'alienante era nel medesimo tempo
debitore del debito garantito dal fondo, egli perde la proprietà del pegno
ma conserva il debito; quanto al diritto di pegno, dato il suo carattere
reale, esso rimane vincolato al fondo. Ciò conduce ad una dissociazione
delle qualità di proprietario del pegno e debitore del debito garantito
(PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2819 e 2821).

  In concreto, si dovrebbe dunque concludere che l'attrice ha perso la
qualità di proprietaria ma è rimasta debitrice del mutuo (garantito dalle
cartelle ipotecarie), mentre la proprietà del fondo gravato dal diritto di
pegno è passata alla banca convenuta.

  6.4.2  Stando a quanto affermato dall'attrice, la banca convenuta avrebbe
nel frattempo venduto il fondo a D., per un prezzo di molto superiore
all'importo del mutuo. Quest'ultimo avrebbe pure ricevuto le due cartelle
ipotecarie, ciò che - secondo l'attrice - dimostrerebbe l'avvenuta
estinzione del debito.

  6.4.2.1  La vendita trova conferma anche negli accertamenti contenuti nel
giudizio impugnato.

  Ora, in una situazione di dissociazione delle varie posizioni come quella
sopra descritta accade spesso che l'acquirente dell'immobile riprenda anche
il debito garantito dalla cartella ipotecaria, onde evitare che il suo fondo
si trovi a garantire il debito di un terzo (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit.,
n. 2822). Il debitore di un credito garantito da pegno immobiliare può
infatti prevalersi del beneficium excussionis realis (art. 41 cpv. 1bis LEF)
e pretendere la realizzazione del fondo (WOLFGANG WIEGAND, op. cit., pag.
92-93) prima di essere, se del caso, chiamato a rispondere personalmente del
debito residuo (DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 2 ad art. 842 CC).

  6.4.2.2  Qualora il nuovo proprietario paghi la totalità del debito, egli
può esigere la consegna della cartella ipotecaria (cfr. art. 873 CC;
PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2971; DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 10
ad art. 873 CC).

  L'asserita consegna delle cartelle ipotecarie - considerato anche quanto
esposto al consid. 6.2 quo alla relazione di accessorietà indiretta fra il
credito primitivo e la cartella ipotecaria - deporrebbe pertanto
effettivamente a favore della tesi dell'estinzione del debito dell'attrice
nei confronti della banca convenuta, garantito da tali titoli.

  6.4.2.3  Nella sentenza cantonale non vi sono accertamenti circa le
circostanze in cui si è svolta la vendita poiché la Corte ticinese ha
ritenuto che, in ogni caso, l'attrice non poteva trarne alcun beneficio.

  A torto. Come è già stato detto, l'assegnazione del fondo alla banca
convenuta a titolo di risarcimento del danno non ha fatto scomparire gli
oneri che lo gravavano. In altre parole, qualora le cartelle ipotecarie
fossero state in possesso, per esempio, di una banca diversa dalla convenuta
(che si è trovata "per caso" nella duplice posizione di vittima dei reati e
creditrice ipotecaria), questa non avrebbe perso i diritti ivi incorporati.
Tali diritti avrebbero pertanto dovuto venir tenuti in considerazione nel
quadro della successiva vendita. L'assegnazione del fondo alla parte lesa a
decurtazione del danno subito implica "solamente" che questa poteva
trattenere per sé l'eventuale beneficio ricavato dalla vendita.

  Ciò significa che se l'affermazione dell'attrice - secondo cui la vendita
dell'immobile avrebbe fruttato alla banca fr. 1'500'000.- e

le cartelle ipotecarie sarebbero state consegnate al nuovo proprietario -
risultasse corretta, si dovrebbe concludere che il nuovo proprietario ha
saldato il debito garantito dalle cartelle ipotecarie. Occorrerà allora
determinare la somma da imputare al rimborso del mutuo (capitale, interessi,
spese, ecc.) e l'eccedenza, a valere quale risarcimento del danno cagionato
dall'ex marito dell'attrice.

  6.4.3  Anche questi accertamenti, come quelli concernenti un eventuale
effetto novatorio della costituzione delle cartelle ipotecarie (cfr. consid.
6.2), sono di competenza dell'autorità cantonale.