Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 V 174



131 V 174

25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Istituto delle
assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona,
e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

    K 68/02 dell'8 aprile 2005

Regeste

    Art. 3 Abs. 1 KVG; Art. 6 Abs. 3 KVV: Ausnahme von der
Versicherungspflicht.

    Die Möglichkeit, um eine Ausnahme von der Versicherungspflicht im
Sinne von Art. 6 Abs. 3 KVV zu ersuchen, besteht nicht nur für ehemalige
Beamte und Beamtinnen internationaler Organisationen mit Sitz in der
Schweiz. Auch ehemalige Angestellte internationaler Organisationen mit
Sitz im Ausland können dies verlangen. (Erw. 3)

Sachverhalt

    A.- Il dott. S., cittadino svizzero nato nel 1932, domiciliato a B.,
è stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, funzionario presso il Consiglio
d'Europa a Strasburgo e, in quanto tale, assicurato contro le malattie,
unitamente alla moglie, presso la Van Breda & Co. International di Anversa.

    L'8 ottobre 2001, l'interessato ha presentato all'Ufficio assicurazione
malattia del Cantone Ticino un'istanza volta all'esonero dall'obbligo
assicurativo in Svizzera, facendo valere ch'egli, nella sua qualità di
pensionato del Consiglio d'Europa, sarebbe rimasto sempre assicurato
presso la Van Breda International.

    L'Ufficio cantonale ha respinto, per decisione 31 ottobre 2001,
la domanda di esonero per carenza dei presupposti legali e ha fissato
l'inizio teorico dell'obbligo assicurativo al 1° luglio 1999, imponendo ai
coniugi S. di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato
all'esercizio entro il termine di 30 giorni.

    Statuendo su reclamo il 7 dicembre 2001, l'amministrazione ha
confermato la propria precedente decisione.

    B.- Per giudizio 7 maggio 2002, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha respinto il gravame interposto dall'interessato,
tramite l'avv. Gianora, nel senso che ha tutelato il provvedimento
amministrativo impugnato, rilevando anch'esso che non erano adempiute,
in concreto, le condizioni di esonero dall'obbligo di assicurazione.

    C.- Sempre assistito dall'avv. Gianora, S. interpone al Tribunale
federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui
ribadisce, unitamente alla moglie, la richiesta di esonero dall'obbligo
di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero.

    L'amministrazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004 integrata nell'Ufficio
federale della sanità pubblica, hanno rinunciato a formulare delle
osservazioni in merito al gravame.

    D.- Interpellati per una presa di posizione in una fase successiva
della procedura, il Dipartimento federale degli affari esteri, per il
tramite della Direzione delle risorse e della rete esterna, e l'Ufficio
federale della sanità pubblica hanno espresso la propria opinione sul
tema in discussione.

Auszug aus den Erwägungen:

                              Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.

    2.1  La decisione amministrativa impugnata è stata emanata
precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica
pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315).

    Medesimo discorso vale, per quanto riguarda il diritto interno
svizzero, per la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in
vigore il 1° gennaio 2003, quindi anch'essa posteriormente alla data
decisiva del provvedimento in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). (...)

Erwägung 3

    3.  La Corte cantonale ha rettamente rilevato che, giusta l'art. 3
cpv. 1 LAMal, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi
assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie
entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per il cpv. 2 della stessa norma il Consiglio federale può prevedere
tuttavia eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i
dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

    Sulla base di questa delega l'autorità esecutiva federale ha
emanato l'art. 6 OAMal, il cui cpv. 3 dispone che gli ex funzionari di
organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell'art.
3 cpv. 2 OAMal sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione
se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa
equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva
organizzazione.

    3.1  La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne
la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà
del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli
elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione,
il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure
di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118
consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 165 consid. 3.5,
263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 e riferimenti).

    3.2  Interpretando l'art. 6 cpv. 3 OAMal, succitato, la Corte
cantonale ha ritenuto, in sostanza, che la norma ha per scopo di
permettere al funzionario di un'organizzazione internazionale con sede
in Svizzera di continuare a beneficiare, unitamente ai suoi familiari,
dell'esenzione dall'obbligo assicurativo, prevista dal primo capoverso del
medesimo disposto, quando questi cessa di essere attivo e si trattenga
in territorio elvetico. Pur non essendo esplicitata dalla norma, la
restrizione territoriale alle organizzazioni con sede in Svizzera è, a
mente dei primi giudici, doverosa, non potendo la legislazione nazionale
regolare i rapporti assicurativi relativi al personale di organizzazioni
internazionali aventi la loro sede all'estero.

    3.3  Il Tribunale federale delle assicurazioni dissente dall'opinione
dei primi giudici. Già si è detto in precedenza di come l'autorità
esecutiva federale, facendo uso della competenza conferitale dall'art. 3
cpv. 2 LAMal, abbia emanato l'art. 6 OAMal, il cui cpv. 1 dispone che i
membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle
sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazioni
internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono
soggetti all'obbligo d'assicurazione. Per la seconda frase del medesimo
capoverso essi sono soggetti all'assicurazione svizzera se ne fanno
espressa domanda.

    Dal chiaro tenore della norma emerge che il beneficio di un esonero
dall'obbligo d'assicurazione viene fatto dipendere dalla sede in Svizzera
per le sole missioni diplomatiche e consolari, mentre tale presupposto non
è richiesto per le organizzazioni internazionali. La stessa distinzione
vien fatta pure all'art. 6 cpv. 2 OAMal, che concerne il personale
domestico dei membri delle missioni e degli impiegati di organizzazioni
internazionali. Un trattamento differenziato dei membri delle missioni
diplomatiche e consolari rispetto ai dipendenti di organizzazioni
internazionali è parimenti previsto, infine, dall'art. 6 cpv. 3 OAMal,
secondo il quale, come s'è visto, i soli ex funzionari di organismi
internazionali, come pure i loro familiari, sono, a domanda, esentati
dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera,
di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie
della loro primitiva organizzazione.

    3.4  Tale interpretazione è sostanzialmente condivisa sia dal
Dipartimento federale degli affari esteri, sia dall'Ufficio federale della
sanità pubblica, espressamente interpellati dal Tribunale federale delle
assicurazioni per una presa di posizione. L'opinione di questa Corte non
è inoltre contraddetta dai lavori preparatori della norma d'ordinanza
in oggetto, prodotti dall'autorità di vigilanza nel corso della presente
procedura. Nella misura, poi, in cui dalla giurisprudenza pubblicata in DTF
129 V 159 sull'obbligo assicurativo del figlio domiciliato in Svizzera di
un impiegato di un'organizzazione internazionale domiciliato all'estero
fosse implicitamente desumibile una diversa interpretazione da quella
esposta al precedente considerando, la stessa non può essere seguita. Né
si dimentichi che alle organizzazioni internazionali vengono accordati
privilegi e immunità affinché possano esercitare le loro funzioni in
modo indipendente e in piena libertà. È precisamente per assicurare
tale indipendenza che dette organizzazioni hanno istituito un proprio
regime di previdenza sociale (cfr. il Messaggio 13 settembre 1995
del Consiglio federale concernente gli scambi di lettere relativi allo
statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo
alle assicurazioni sociali svizzere, FF 1995 IV 700).

    Dato quanto precede, si deve concludere, contrariamente ai primi
giudici, che la possibilità, prevista dall'art. 6 cpv. 3 OAMal, di
domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo non è riservata ai soli
ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in
Svizzera.