Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 660



Urteilskopf

131 III 660

  87. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa A. SpA contro B. e consorti, nonché Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza (ricorso LEF)
  7B.114/2005 del 12 ottobre 2005

Regeste

  Art. 39 Abs. 2 LugÜ und Art. 91 Abs. 4 SchKG; Kompetenzabgrenzung zwischen
Zwangsvollstreckungsbehörden und Richter, welcher die provisorische Pfändung
als Sicherungsmassnahme im Sinne des LugÜ anordnet; Auskunftspflicht
Dritter.

  Ohne besondere Anweisungen in der richterlichen Entscheidung, mit welcher
die provisorische Pfändung angeordnet wird, entsteht die Auskunftspflicht
Dritter im Zeitpunkt, in welchem sowohl diese Entscheidung als auch die
Vollstreckbarkeitserklärung des ausländischen Entscheides rechtskräftig
geworden sind (E. 4).

  Über das Vermögen des Schuldners müssen nur diejenigen Dritten - im
konkreten Fall Rechtsanwälte - Auskunft geben, welche Vermögensgegenstände
des Schuldners verwahren oder denen gegenüber dieser Guthaben hat (E. 6).

Sachverhalt

  La A. SpA, dopo aver ottenuto con ordinanza 24 giugno 2004 dal Tribunale
di Monza il sequestro conservativo di beni di B., ha avviato il procedimento
di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati
accertati in una sentenza penale italiana di primo grado non ancora
cresciuta in giudicato. La causa di merito è stata sospesa fino all'esito
del procedimento penale, ad istanza dell'attrice.

  In applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (CL; RS 0.275.11), il 31 gennaio 2005 la II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla A.
SpA, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta
ordinanza del Tribunale di Monza. Ha altresì ordinato quale provvedimento
conservativo all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al
pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di B., specificando
che a tale pignoramento erano applicabili gli art. 89 segg. LEF ad
esclusione degli art. 90 e 56-63 LEF.

  Il 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato allo studio degli
avvocati E., F. e G. il pignoramento provvisorio, con la precisazione che
esso si estendeva in particolare ad "ogni documento relativo alla convenuta
o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico". Dopo essersi
scontrato con il rifiuto dell'avvocato E., il 22 marzo 2005 l'Ufficio ha
ingiunto al predetto studio

legale di comunicare quanto indicato nell'avviso del 4 febbraio 2005.

  Con sentenza 14 giugno 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
accolto i ricorsi presentati dagli avvocati E., F., e G. e ha annullato il
provvedimento 22 marzo 2005 segnatamente per quanto ordina ai predetti
avvocati di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. L'autorità
di vigilanza ha reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha
ritenuto che gli avvocati dovranno unicamente informare l'Ufficio quando
nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata
una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente
agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato
con un sequestro conservativo.

  Contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale la A. SpA, chiedendo
che i rimedi cantonali dei predetti tre avvocati siano dichiarati
inammissibili o, subordinatamente, respinti. B. e gli avvocati E., F. e G.
hanno proposto la reiezione del gravame.

  Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato la
causa all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 4

  4.

  4.1  Giusta l'art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l'esecuzione
implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni
della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Il diritto del giudice adito,
e quindi in concreto il diritto svizzero, definisce il tipo di misure che
possono essere ordinate (DTF 126 III 438 consid. 3). Il diritto svizzero non
prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che
possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa -
suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio,
inventario ai sensi dell'art. 162 LEF, misure cautelari del diritto
cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti
citati nella DTF 126 III 438 consid. 4 e 5; MATTHIAS STAEHELIN, Commento
basilese, n. 34 segg. ad art. 30a LEF; GERHARD WALTER, Internationales
Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.). Nella DTF 126 III 438
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autorità

cantonale che si rifiuta di ordinare un sequestro quale misura conservativa
ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CL non cade nell'arbitrio. In tale sentenza
viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter
scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro -
l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che
esige la citata norma convenzionale (DTF 126 III 438 consid. 4b). Ora,
atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di
vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od
un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto
quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle
esigenze della Convenzione.

  4.2  In presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale
provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL, la posizione
dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che riveste
nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF
(sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid. 1), atteso che pure in
materia di sequestro l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo
ordinato dal giudice, applicando - per analogia - le norme disciplinanti il
pignoramento (sentenza 7B.14/2001 / 7B.15/2001 del 28 febbraio 2001, consid.
3c). L'Ufficio non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende
l'emanazione del decreto di sequestro, ma la sua competenza decisionale è
limitata al controllo della regolarità formale del decreto e alle misure di
esecuzione propriamente dette previste dalla LEF (DTF 129 III 203 consid.
2.3).

  4.3  Se, come in concreto, il giudice previsto dalla Convenzione pronuncia
un pignoramento provvisorio adattato alle esigenze dell'art. 39 cpv. 2 CL,
l'Ufficiale dovrà eseguirlo, senza tuttavia poter verificare - parimenti a
quanto accade nell'esecuzione di un sequestro - le basi dell'incarico
affidatogli (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid. 1).
Ritenendo di potere essa stessa modificare un provvedimento conservativo
emanato dal giudice al fine di renderlo conforme alle esigenze della
Convenzione, l'autorità di vigilanza non si limita alla verifica della
regolarità formale della pronunzia o alle misure di esecuzione propriamente
dette, ma procede inammissibilmente ad un esame dal profilo materiale della
decisione giudiziaria, controllando se questa è conforme al diritto
procedurale internazionale. Così facendo, essa invade la competenza del
giudice che ordina le misure conservative dell'art. 39

cpv. 2 CL a cui spetta di scegliere quelle più adeguate, di procedere ai
necessari adattamenti (supra consid. 4.1), infine di vegliare affinché esse
esplichino effetti rispondenti al diritto procedurale internazionale. Giova
rilevare che se le misure conservative ordinate dal giudice del
riconoscimento dovessero esplicare effetti più estesi della decisione che
devono garantire e violare il diritto convenzionale, la parte contro cui
l'esecuzione viene accordata può impugnare la decisione giudiziaria
prevalendosi del sistema di protezione giuridica previsto dalla Convenzione
di Lugano (v. art. 36 e 37 CL; cfr. JAN KROPHOLLER, Europäisches
Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 11 ad art. 47).

  4.4  Nella fattispecie in esame, il tribunale che ha ordinato il
pignoramento provvisorio non ha preso nella propria decisione alcuna
particolare disposizione concernente l'art. 91 cpv. 4 LEF. Ciò significa che
l'Ufficio deve applicare tale norma senza alcuna limitazione sgorgante dal
diritto dello Stato estero. In concreto, quindi, ricordato come l'Ufficiale
si trova in una situazione paragonabile a quella che ha nell'ambito
dell'esecuzione di un sequestro, l'obbligo d'informazione degli avvocati
nasce al momento in cui sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione
estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti
definitivi, a guisa della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di informare
del terzo, detentore dei beni sequestrati, sorge unicamente dopo lo spirare
del termine di opposizione al sequestro, rispettivamente dopo una decisione
definitiva sull'opposizione allo stesso (DTF 125 III 391 consid. 2e).

  4.5  In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete
di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i
vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo
agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione
giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione.
Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi
preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione
giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: la
loro competenza decisionale è limitata al controllo formale della regolarità
della decisione del giudice e alle misure di esecuzione propriamente dette
previste dalla LEF. Fra queste occorre in concreto annoverare il quesito
concernente il momento in cui nasce l'obbligo di informazione di un terzo -
eventuale - detentore di beni del debitore o nei

confronti del quale questi è creditore, poiché il giudice dell'exequatur,
limitandosi ad ordinare un pignoramento provvisorio senza escludere
l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF, non ha preso alcuna disposizione al
riguardo. Tale questione va risolta - analogamente alla giurisprudenza
sviluppata in materia di sequestro - nel senso che l'obbligo di informare
del terzo sorge quando sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione
estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti
definitivi.
  (...)

Erwägung 6

  6.

  6.1  Tuttavia, in base al chiaro testo di legge i terzi hanno unicamente
un obbligo d'informazione nei confronti dell'Ufficio se detengono beni del
debitore o se quest'ultimo vanta nei loro confronti dei crediti. Un avvocato
è quindi unicamente obbligato a ragguagliare le autorità di esecuzione su
elementi del patrimonio del debitore se una delle due predette eventualità
si è realizzata (MARKUS MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim
Pfändungs- und Arrestvollzug, in: Rivista di esecuzione e fallimento
[BlSchK] 2000 pag. 201 segg., 213). Se la comune esperienza insegna che con
una banca vengono normalmente intrattenute relazioni concernenti elementi
del patrimonio del debitore, il fatto che un legale detenga beni
patrimoniali di un proprio mandante o sia nei suoi confronti debitore appare
assai meno scontato. Si pensi ad esempio al caso in cui un avvocato venga
semplicemente incaricato di assumere la difesa di un debitore in un
processo: in tale eventualità non sono manifestamente dati i presupposti
previsti dalla legge per obbligare il legale a fornire informazioni sulla
sostanza del suo mandante.

  Giova inoltre ricordare che possono unicamente essere pignorati beni con
un valore commerciale, che il pignoramento di beni che per loro natura non
possono essere realizzati è nullo (DTF 108 III 94 consid. 5 pag. 101) e che
la dottrina annovera segnatamente fra i beni senza valore di realizzazione
vari documenti: libri di commercio, altri documenti commerciali, archivi
(KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 7a ed., § 23 margin. 7; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad
art. 92 LEF; GEORGES VONDER MÜHLL, Commento basilese, n. 1 ad art. 92 LEF).

  6.2  Ora, nel ricorso cantonale i tre legali avevano pure affermato che i
documenti da loro detenuti non sarebbero pignorabili, perché

privi di valore venale. L'autorità di vigilanza non ha evaso tale questione,
perché aveva - come visto, a torto - ritenuto che l'obbligo di informazione
non fosse ancora sorto. Dalla sentenza impugnata emerge però che,
trincerandosi segnatamente dietro il segreto professionale, i tre legali non
hanno mai comunicato all'Ufficio se detengono o no beni patrimoniali della
pignorata o siano di lei debitori.

  Così stando le cose, l'autorità di vigilanza dovrà esaminare se, come
affermato dai tre avvocati, il provvedimento dell'Ufficio sia - parzialmente
- inficiato di nullità, nella misura in cui prevede pure il pignoramento di
beni senza valore commerciale. Una volta evaso il ricorso cantonale, le
operazioni attinenti al pignoramento provvisorio, se del caso sulla base
delle modifiche risultanti dalla nuova decisione dell'autorità di vigilanza,
dovranno essere completate: i tre avvocati dovranno essere nuovamente
interpellati sulla questione a sapere se detengono beni della pignorata o
siano suoi debitori e, in caso di risposta affermativa, i legali dovranno
specificare di che beni patrimoniali o crediti trattasi.