Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 329



130 V 329

48. Estratto della sentenza nella causa L. contro Cassa svizzera di
compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero

    H 6/04 del 4 giugno 2004

Regeste

    Art. 26 Abs. 2 und Art. 82 Abs. 1 ATSG: Intertemporalrechtliche
Anwendbarkeit materieller Bestimmungen des ATSG.

    Aus Art. 82 Abs. 1 ATSG kann nicht der Umkehrschluss gezogen werden,
für die Anwendbarkeit materieller Bestimmungen des neuen Gesetzes
bezüglich im Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens (1. Januar 2003) noch nicht
festgesetzter Leistungen sei der Verfügungszeitpunkt massgebend; abgesehen
von den in der Übergangsbestimmung spezifisch normierten Tatbeständen
hat man sich im Übrigen nach den übergangsrechtlichen Grundsätzen zu
richten, welche für den Fall einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen die
Rechtssätze anwendbar erklären, die bei Verwirklichung des zu Rechtsfolgen
führenden Sachverhalts in Geltung standen (Erw. 2.2 und 2.3).

    Der rechtlich massgebende Sachverhalt, von welchem ein allfälliger
Anspruch auf Verzugszinsen auf einer am 1. August 2001 fällig gewordenen
und im Monat Mai 2003 ausgerichteten Pauschalabfindung abhängt, hat sich
teilweise vor und teilweise nach dem In-Kraft-Treten des ATSG verwirklicht.
Für den Zeitraum bis 31. Dezember 2002 erfolgt die Prüfung der materiellen
Anspruchsvoraussetzungen nach den in BGE 119 V 81 Erw. 3a dargelegten
Grundsätzen. Für die Zeit danach stützt sich die Beurteilung auf die
Bestimmung von Art. 26 Abs. 2 ATSG. Anspruch auf Verzugszinsen im konkreten
Fall verneint (Erw. 6).

Auszug aus den Erwägungen:

                              Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.  Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6
ottobre 2000, la quale ha apportato numerose modifiche nei diversi
settori delle assicurazioni sociali. Come per l'Accordo 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC), si pone la questione di sapere se la LPGA, entrata in vigore
precedentemente alla data della decisione amministrativa (24 aprile 2003)
e della decisione su opposizione in lite (24 giugno 2003), ma comunque
successivamente al momento in cui - con il compimento del 65° anno di
età - i fatti giuridicamente determinanti per il diritto all'indennità
forfetaria si sono realizzati, sia applicabile alla presente procedura.

    2.1  Mentre per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di accertare
l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale
stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale
secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente
in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2), una tale regolamentazione transitoria
è (parzialmente) riscontrabile per le disposizioni materiali della LPGA.
Giusta l'art. 82 cpv. 1 prima frase LPGA, infatti, le disposizioni
materiali di tale legge non sono applicabili alle prestazioni correnti
e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Si tratta di
esaminare più da vicino il senso di questa normativa.

    2.1.1  La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne
la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà
del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli
elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione,
il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure
di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 129 II 118
consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1,
284 consid. 4.2 e riferimenti).

    2.1.2  Ora, il tenore letterale del disposto in esame - che si presta
così a più possibili interpretazioni e necessita di una più approfondita
analisi - non fornisce una risposta chiara ed esplicita sul senso da
attribuire alla norma nel caso in cui, come in concreto, si deve statuire
su prestazioni che non erano ancora state fissate all'entrata in vigore
della LPGA. Peraltro, nemmeno dai lavori preparatori emergono indicazioni
decisive per rispondere al quesito. La regolamentazione in oggetto non ha
infatti dato luogo a discussioni di principio e il testo di legge è stato
adottato dal legislatore con la sola osservazione che la parte generale,
per principio, è applicabile unicamente ai rapporti giuridici che insorgono
dopo la sua entrata in vigore (parere del Consiglio federale pubblicato
in FF 1991 II 261). Il senso della norma può allora essere ricavato dal
contesto generale in cui la normativa transitoria è inserita.

    2.1.3  Stando all'opinione espressa da UELI KIESER (ATSG-Kommentar:
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo 2003, no. 4 segg.
all'art. 82), indipendentemente dalla circostanza che lo stato di
fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche si sia realizzato - anche completamente - prima di tale data,
il criterio di collegamento per l'applicazione del nuovo diritto sarebbe
determinato dal momento di emanazione della decisione regolante uno
specifico rapporto giuridico. Per detto autore, l'art. 82 cpv. 1 LPGA
seguirebbe infatti per analogia la disciplina transitoria già conosciuta
dall'assicurazione militare, nel cui ambito il momento della decisione
è per l'appunto stato ritenuto determinante per la definizione di tale
questione e dove l'art. 109 LAM stabilisce espressamente che i casi
assicurativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente legge sono trattati secondo il nuovo diritto nelle parti che
non sono ancora state riconosciute o che non sono ancora state oggetto
di una decisione (cfr. pure JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berna 2000,
no. 4 all'art. 109). Per ovviare ai problemi di retroattività legati
a una simile soluzione, sempre KIESER propone che nei casi in cui -
come in questo presente - la decisione viene resa solo posteriormente
all'entrata in vigore della legge, gli effetti della nuova legge vengano
fatti decorrere soltanto a partire dalla sua entrata in vigore (op. cit.,
no. 6 all'art. 82).

    2.2  In realtà, la norma transitoria di cui all'art. 82 cpv. 1 LPGA
regola le situazioni di diritto intertemporale soltanto in maniera molto
frammentaria, limitandosi a scartare dal campo applicativo materiale
della legge le prestazioni correnti e le esigenze fissate prima della
sua entrata in vigore. Per "prestazioni", occorre intendere quelle che
hanno fatto l'oggetto di decisioni cresciute in giudicato, non potendo
per contro ritenere correnti quelle altre sulle quali non è stato ancora
statuito in maniera definitiva. A ben vedere, non si può pertanto dedurre a
contrario dall'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe
determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova
legge in relazione a prestazioni che - come nel caso di specie - non sono
ancora state fissate alla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003. Prova
ne è che anche la seconda frase dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, che pur sancisce
- a determinate condizioni - l'applicabilità delle nuove disposizioni
materiali e l'adattamento all'art. 21 cpv. 1 e 2 LPGA in caso di riesame
delle rendite d'invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate - con
decisione cresciuta in giudicato - in seguito a colpa dell'assicurato,
si limita a stabilire un'eccezione al principio posto nella prima frase,
prendendo in considerazione unicamente le situazioni ivi regolate.

    2.3  Eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla
disposizione transitoria, per il resto occorre di conseguenza rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento).

    2.4  Oltre a non essere contraria all'intenzione del legislatore
di applicare le nuove disposizioni ai rapporti giuridici che insorgono
dopo l'entrata in vigore della LPGA (cfr. consid. 2.1.2) - un rapporto
giuridico predefinito dall'ordinamento legale potendo essere, soprattutto
in assenza di un potere di apprezzamento dell'assicuratore, come in casu,
materialmente preesistente a una decisione formale emessa solo dopo il
1° gennaio 2003 (così, implicitamente, anche MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 457, nota 998) -, tale soluzione
presenta il chiaro vantaggio di armonizzare, in assenza di seri motivi
che impongano un trattamento differenziato, la regolamentazione
intertemporale per l'ALC e la LPGA. Infine, se anche è vero che la
soluzione proposta da KIESER non è del tutto estranea all'ordinamento
in materia di assicurazioni sociali (cfr. appunto l'art. 109 LAM), a
differenza della regolamentazione in ambito di assicurazione militare,
che stabilisce espressamente l'applicabilità del nuovo diritto ai casi
assicurativi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore che
non sono ancora stati oggetto di una decisione, l'art. 82 cpv. 1 prima
frase LPGA non disciplina queste situazioni.

    2.5  In precisazione di quanto statuito da questo Tribunale
per le richieste evase amministrativamente prima del 1° gennaio 2003
(cfr. appunto la giurisprudenza resa in DTF 129 V 4 consid. 1.2), si può
pertanto concludere che le disposizioni materiali della LPGA non sono
(nemmeno) applicabili alle prestazioni che vengono fissate soltanto dopo
l'entrata della LPGA se si riferiscono ad uno stato di fatto giuridicamente
determinante già completamente realizzatosi precedentemente a tale data,
come si avvera nella presente vertenza per il diritto alla prestazione
in capitale assegnata a L., i cui presupposti fattuali si sono tutti
realizzati prima del 1° gennaio 2003 (in merito all'eventuale diritto ad
interessi di mora cfr. per contro il consid. 6). (...)

Erwägung 6

    6.  A quest'ultimo proposito, occorre precisare che lo stato di fatto
giuridicamente determinante da cui dipende l'eventuale diritto agli
interessi (differimento del versamento del capitale) si è realizzato
parzialmente prima e parzialmente dopo l'entrata in vigore della LPGA.
Motivo per cui la richiesta specifica dev'essere esaminata sia alla luce
dei principi determinanti secondo l'ordinamento valido prima del 1°
gennaio 2003 (per il periodo fino al 31 dicembre 2002), sia di quelli
validi successivamente (per il periodo dal 1° gennaio 2003 al mese
di maggio 2003). Sennonché, sia in un caso che nell'altro la domanda
ricorsuale dev'essere disattesa.

    6.1  Fino all'entrata in vigore della LPGA, la corresponsione di
interessi di mora, laddove non espressamente prevista da una norma
di legge, poteva infatti avvenire solo eccezionalmente e soltanto in
evenienze isolate che particolarmente urtavano il senso del diritto,
come ad esempio in presenza di manovre illecite o puramente dilatorie
(DTF 119 V 81 consid. 3a; cfr. pure DTF 127 V 446 seg. consid. 4). Ora,
alla Cassa, che ha proceduto a riconoscere l'indennità forfetaria il
mese stesso (aprile 2003) in cui all'amministrazione è stata recapitata -
per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS) - la domanda di prestazione, non può esser addebitato alcun simile
comportamento.

    6.2  Per il resto, anche se, a partire dal 1° gennaio 2003, la LPGA
ha istituito un obbligo generalizzato nei confronti dell'assicurazione
sociale di corrispondere interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24
mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è
fatto valere il diritto, a condizione che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare (art. 26 cpv. 2 LPGA), i requisiti
materiali del nuovo ordinamento - già solo il termine di attesa di 2
anni dalla nascita (in casu: al 1° agosto 2001; cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS)
del diritto - non sono manifestamente adempiuti.