Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 156



130 V 156

26. Estratto della sentenza nella causa E. contro Cassa svizzera di
compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero

    H 14/03 del 12 marzo 2004

Regeste

    Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71;
Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des
schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale
Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung.

    Weder Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71 noch Art. 118 der
Verordnung Nr. 574/72 regeln die Frage nach dem anwendbaren Recht
bei der Prüfung eines Gesuchs um eine Pauschalabfindung anstelle einer
Altersrente der AHV für den Fall, dass das FZA erst nach Erreichen des
Alters, das Anspruch auf eine solche Leistung gibt, aber vor Erlass der
streitigen Verwaltungsverfügung in Kraft getreten ist (Erw. 4). Mangels
einer diesbezüglichen normativen Regelung ist die Lösung im internen
Recht zu suchen (Erw. 5). Da sich der nach der Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende (BGE 127 V 467 Erw. 1),
zu Rechtsfolgen führende Tatbestand (Erreichen des 65. Altersjahres) im
konkreten Fall vor dem 1. Juni 2002 verwirklicht hat, wäre das Begehren um
eine Pauschalabfindung nach Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen
Abkommens über Soziale Sicherheit zu prüfen und gutzuheissen gewesen
(Erw. 5 und 6).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.  Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se
a ragione la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, confermando l'operato dell'amministrazione,
abbia negato al ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in
luogo della rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa svizzera di
compensazione. (...)

Erwägung 3

    3.  Il ricorrente è un cittadino italiano che, dopo alcuni anni di
attività lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede
l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia
e i superstiti. In considerazione di questa fattispecie internazionale,
concernente un cittadino dell'UE, si pone la questione di sapere se e
in quale misura l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione
delle persone; ALC), entrato in vigore il 1o giugno 2002, risulti
applicabile alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente
che l'Accordo è entrato in vigore successivamente al compimento dell'età
che dà diritto a una rendita di vecchiaia svizzera (27 maggio 2002), ma
comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa
litigiosa (19 giugno 2002).

Erwägung 4

    4.

    4.1  Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC
e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la
Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito
delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito:
regolamento n. 1408/71), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del
Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito:
regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 153a LAVS,
entrato in vigore il 1o giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi
due regolamenti di coordinamento.

    4.2  L'art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118 del regolamento
n. 574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

    4.2.1  Quanto all'art. 94 del regolamento n. 1408/71, esso
non risolve il tema di sapere se una pretesa originata da un evento
verificatosi prima dell'entrata in vigore, nello Stato interessato, del
regolamento in questione, ma sul quale l'amministrazione si pronuncia
solo successivamente, soggiaccia al nuovo ordinamento comunitario,
rispettivamente convenzionale, oppure se ad essa debbano applicarsi
le disposizioni precedentemente vigenti. Così, l'art. 94 n. 1 del
regolamento n. 1408/71 si limita a stabilire che quest'ultimo - per
ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere dalle conseguenze
favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere
per l'interessato (cfr. a tal proposito p. es. sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29 gennaio 1985, causa 234/83,
Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20) - non istituisce alcun
(nuovo) diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in
vigore nello Stato interessato (cfr. ROSE LANGER, in: MAXIMILIAN FUCHS
[editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden
2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 2 del menzionato articolo si
occupa della presa in considerazione dei periodi di contribuzione e,
eventualmente, dei periodi di occupazione o di residenza compiuti sotto
la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione
del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato per la
determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del
detto regolamento. Per il resto, il n. 3 della norma - stante il quale,
fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito in virtù
del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento verificatosi
prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel territorio
dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in esame,
atteso che l'oggetto del giudizio non verte propriamente sull'acquisizione
di un diritto in virtù del regolamento n. 1408/71, né verte sulla
liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data
determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della
cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4).

    Ciò nondimeno, è utile rilevare che, secondo la giurisprudenza
sviluppata in materia dalla CdGCE (sulla sua rilevanza per i tribunali
svizzeri cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, giusta il quale, nella misura in cui
l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si
terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla
data della sua firma [21 giugno 1999]), le disposizioni transitorie del
regolamento n. 1408/71 si ispirano al principio per cui le prestazioni
spettanti in virtù del precedente ordinamento, se più favorevoli rispetto
alle prestazioni contemplate dal nuovo regolamento, non vengono ridotte
(sentenze CdGCE del 13 ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. 1976
pag. 1523, punto 13, e 4 maggio 1988, causa 83/87, Viva, Racc. 1988
pag. 2521, punto 10).

    4.2.2  L'art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nelle
situazioni in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra
la realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione,
prevede che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al
tempo stesso conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri
in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e
conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata
in vigore di quest'ultimo. Orbene, esso prevede anche che, se l'importo
calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più
elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del
regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato
in applicazione delle disposizioni della convenzione (sentenza CdGCE del
7 maggio 1998, causa C-113/96, Gomez Rodriguez, Racc. 1998 pag. I-2461,
punto 44).

    Sennoché, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di
specie appare dubbia già solo per il fatto che le due diverse modalità di
prestazione entranti in linea di considerazione in concreto (liquidazione
forfetaria e rendita), excludendosi a vicenda, ostano all'effettuazione
di une doppia liquidazione.

Erwägung 5

    5.  In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente,
per la Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato
secondo il diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
rispettivamente se il diritto convenzionale siano comunque applicabili
per risolvere la questione litigiosa, atteso che né il principio
dell'effettività né quello dell'equivalenza si oppongono a una tale
soluzione (DTF 128 V 318 seg. consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio
2001 nelle cause riunite C-52/99 e C-53/99, Camarotto e Vignone,
Racc. 2001 pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza CdGCE del 21 gennaio
1999, causa C-120/97, Upjohn Ltd, Racc. 1999 pag. I-223 segg., punto 32;
cfr. pure SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und
Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EG, in: SJZ 2003 pag. 194; SILVIA
BUCHER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum
Abkommen über die Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).

    5.1  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).

    5.2  In concreto appare evidente che lo stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è
realizzato il 27 maggio 2002, con il compimento del 65o anno di età da
parte di E., e non il 1o giugno 2002. Se anche l'art. 21 cpv. 2 LAVS
dispone che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno
del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età determinante
(65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: cpv. 1), l'insorgenza, al 1o
giugno 2002, del diritto alla rendita configura solamente la conseguenza
giuridica derivante dalla realizzazione dello stato di fatto determinante
(nel caso di specie, appunto il compimento del 65o anno di età).

    5.3  Contraria ai principi giurisprudenziali appena esposti appare in
tale ambito la Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
concernente la procedura per la determinazione delle rendite AVS/AI
nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS, in vigore dal
1o giugno 2002, che, pur senza peraltro vincolare il Tribunale federale
delle assicurazioni (DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427
consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), pronunciandosi sul
tema dell'applicazione temporale dell'Accordo, dopo avere nella precedente
edizione precisato che l'insorgenza dell'evento assicurato (età, decesso
o invalidità) configura il momento determinante (apparentemente in questo
senso anche l'opinione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del
Cantone Ticino pubblicata in RDAT 2002 I pag. 50: "Per i casi transitori
è determinante il momento in cui nasce l'evento assicurato"; cfr. pure
ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI,
in: Sécurité sociale [CHSS] 2002, pag. 80 segg.), nella sua più recente
versione (stato al 1o luglio 2003) osserva che l'ALC si applica di fatto
a tutte le rendite assegnate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo,
indipendentemente dal momento in cui si verifica l'evento assicurato,
il momento della decisione costituendo il criterio determinante (cifra
marginale 1010; cfr. pure VSI 2003 pag. 231). Orbene, soprattutto in
situazioni, come la presente, di modifica normativa, l'applicabilità delle
pertinenti disposizioni non può unicamente essere fatta dipendere dal
momento - aleatorio - in cui l'amministrazione rende la propria decisione.

    5.4  Alla luce di quanto precede, dovendosi applicare le disposizioni
in vigore al 27 maggio 2002, la conclusione del primo giudice che ha
negato nel caso di specie l'applicabilità della Convenzione 14 dicembre
1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa
alla sicurezza sociale - respingendo di conseguenza la possibilità di
riconoscere un'indennità forfetaria prevista da tale Convenzione - per il
fatto che, salvo eccezioni non riscontrabili in concreto, l'entrata in
vigore dell'ALC, che non contempla una simile eventualità (cfr. pure il
Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione
degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5295), avrebbe
sospeso gli accordi bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale (art. 20 ALC), non
può essere condivisa. La domanda di prestazione presentata da E. non poteva
essere trattata secondo le modalità di liquidazione previste dall'ALC e
dai regolamenti di riferimento, bensì avrebbe dovuto esserlo conformemente
alle regole stabilite dalla predetta normativa bilaterale italo-svizzera.

Erwägung 6

    6.

    6.1  L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla
sicurezza sociale, nel tenore vigente successivamente alla modificazione
apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima,
in vigore dal 1o febbraio 1982, dispone che qualora l'ammontare della
rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino
italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della
rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una
indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il
cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera
e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente
tale indennità.

    6.2  Nell'evenienza concreta, la pronuncia commissionale, cui si
rinvia, ha già dettagliatamente esposto come la rendita di fr. 138.-
mensili, assegnata all'insorgente, rappresenti l'11,34% della rendita
ordinaria completa (fr. 1217.- mensili), calcolata su un periodo di
contribuzione massimo di 44 anni e su un reddito annuo determinante
corrispondente a quello del ricorrente. Ne consegue che a torto
l'amministrazione, prima, e il giudice commissionale, in seguito, hanno
negato all'insorgente il riconoscimento di un'indennità forfetaria. Il
ricorso essendo fondato, il giudizio della precedente istanza e la
decisione amministrativa del 19 giugno 2002 sono annullati. Gli atti sono
rinviati alla Cassa svizzera di compensazione affinché determini, mediante
nuovo provvedimento, l'importo dell'indennità forfetaria spettante a E.