Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 V 150



130 V 150

25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Cassa svizzera di
compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero

    H 37/03 del 5 febbraio 2004

Regeste

    Art. 8, 20 und Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Bst. c, Art.
6, Art. 7 Abs. 2 Bst. c, Art. 45 ff. und Anhang III der Verordnung Nr.
1408/71; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen
Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf
eine Pauschalabfindung.

    Mit dem In-Kraft-Treten des FZA kann die AHV-Rente eines italienischen
Staatsangehörigen, der die Schweiz endgültig verlässt oder einen
eigenen Anspruch aus dem Ausland geltend macht, nicht mehr als einmalige
Kapitalabfindung ausbezahlt werden (Erw. 6). Die Pauschalabfindung stellt
als solche keine gegenüber einer monatlichen Rente günstigere Leistung,
sondern einzig eine Zahlungsmodalität für dieselbe dar; die Frage nach der
Anwendbarkeit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für die
Schweiz bezüglich des Fortbestandes der Vergünstigungen, die zuvor nach
dem nationalen Recht in Verbindung mit den Abkommen gewährleistet waren,
kann daher offen bleiben (Erw. 7).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.  Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se
a ragione la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero, confermando l'operato dell'amministrazione,
abbia negato al ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in
luogo della rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa svizzera di
compensazione.

    (...)

Erwägung 6

    6.

    6.1  Come giustamente rilevato dalla pronuncia commissionale, cui
si rinvia, sulla base dell'art. 7 lett. a della Convenzione 14 dicembre
1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla
sicurezza sociale, nel tenore vigente successivamente alla modificazione
apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima,
in vigore dal 1o febbraio 1982 - a norma del quale qualora l'ammontare
della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un
cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 %
della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una
indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta -,
l'interessato avrebbe effettivamente diritto a un'indennità forfetaria dal
momento che la rendita accordatagli di fr. 107.- mensili rappresenta il
6,83 % della rendita ordinaria completa (fr. 1566.- mensili), calcolata
sulla base di un periodo di contribuzione massimo di 44 anni e di un
reddito annuo medio determinante corrispondente a quello del ricorrente.

    6.2  Sennonché, l'art. 20 dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC) stabilisce che,
salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi
bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea
in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro
riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del
Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra
la Svizzera e la CE, FF 1999 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore
dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
Similmente, gli art. 6-8 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (regolamento
n. 1408/71), sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per
principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi
d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità
per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle
loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'Allegato III del
regolamento (art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure
DTF 130 V 59 seg. consid. 2.2; FF 1999 5275).

    6.3  L'Allegato III, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona, in
ambito comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale
tra i singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del
regolamento. Per la Svizzera vale per contro quanto stabilito dalla
cifra 1 lett. i della Sezione A dell'Allegato II ALC, la quale enuncia
quali norme convenzionali relative alla sicurezza sociale concluse dal
nostro Paese con singoli Stati membri della Comunità europea continuano
ad essere applicabili e devono essere aggiunte nell'Allegato III, parte
A (del regolamento n. 1408/71, n.d.r.). In particolare, per quel che
attiene ai rapporti italo-svizzeri, quest'ultima disposizione precisa
che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, della Convenzione
sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo
complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio
1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo
n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni
in denaro a persone che risiedono in un paese terzo, come pure l'art. 9
par. 1 di detta Convenzione. Non contemplato è per contro il disposto
dell'art. 7 lett. a della medesima Convenzione.

    6.4  Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono,
direttamente o indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni
della legislazione nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto
i e n. 2 del predetto regolamento, giusta il quale l'autorità competente
[svizzera] calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma
delle sole disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) -
alcuna modalità di liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche
di vecchiaia.

    6.5  Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC,
rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della
Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico -
entrambi gli ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni
pensionistiche in caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC
alcuna riserva espressa in favore del mantenimento della regolamentazione
di cui all'art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere
che la rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica
in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente
la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 5295;
ROLAND A. MÜLLER, Soziale Sicherheit, in: THÜRER/WEBER/ZÄCH [editori],
Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurigo 2002, pag. 167; ALESSANDRA PRINZ,
Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale
[CHSS] 2002, pag. 81; BEATRIX DE CUPIS, Les prestations de l'AVS et de
l'AI, in: MURER [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und
seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001,
pag. 145 seg.). La soppressione di questa forma di liquidazione è dovuta
al fatto che i versamenti all'estero devono avvenire secondo le stesse
modalità dei pagamenti interni (JÜRG BRECHBÜHL, Die Auswirkungen des
Abkommens auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in:
ERWIN MURER [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine
Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 109).

Erwägung 7

    7.  Resta da esaminare se la normativa bilaterale italo-svizzera possa
eventualmente comunque essere richiamata per il fatto che essa sarebbe,
come sembra pretendere il ricorrente, maggiormente favorevole rispetto
alla nuova disciplina prevista dall'ALC e dai regolamenti di riferimento.

    7.1  Appellandosi a questo principio, l'insorgente sembra invocare
l'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee (CdGCE) in materia di mantenimento dei vantaggi in
precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle
convenzioni (sulla rilevanza, per i tribunali svizzeri, della prassi da
essa instaurata cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura
in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario,
si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente
alla data della sua firma [21 giugno 1999]).

    7.2  Dopo avere in un primo tempo, in una sentenza del 7 giugno 1973,
nella causa 82/72, Walder, Racc. 1973 pag. 599, stabilito che gli art. 6
e 7 del regolamento n. 1408/71 - stante i quali, come detto (consid. 6.2),
quest'ultimo sostituisce le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate
fra Stati membri - hanno natura imperativa e non ammettono eccezioni
all'infuori di quelle espressamente previste dal regolamento e dai suoi
allegati, essa Corte, pronunciandosi sulla compatibilità ditale soluzione
con il principio della libera circolazione dei lavoratori enunciato dal
Trattato CE, ha avuto modo di osservare in una seconda fase che gli art.
48 par. 2 e 51 dello stesso Trattato (corrispondenti agli art. 39,
rispettivamente 42, nella versione consolidata [cfr. Gazzetta ufficiale
n. C 325 del 24 dicembre 2002, pag. 33 segg.], i quali, oltre ad assicurare
la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e a
vietare qualsiasi forma di discriminazione, fondata sulla nazionalità,
tra i lavoratori degli Stati membri, sollecitano il Consiglio ad adottare
in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione
della libera circolazione dei lavoratori) ostano a che un lavoratore,
il quale abbia già esercitato il suo diritto di libera circolazione,
perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni
vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale,
per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 (sentenza
del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323;
cfr. pure sentenza del 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon,
Racc. 1995 pag. I-3813). Concetto, questo, che è stato riaffermato
recentemente in una sentenza del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske,
Racc. 2002 pag. I-1261, che ha ribadito la possibilità di disapplicare
le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare
al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale
cui tale regolamento di regola si è sostituito, anche qualora tale
lavoratore abbia esercitato un diritto di libera circolazione prima
dell'entrata in vigore di detto regolamento e quando il Trattato CE
non era ancora efficace nello Stato d'origine del lavoratore medesimo,
vale a dire in un momento in cui esso non poteva invocare, nello Stato di
svolgimento dell'attività lavorativa, gli art. 39 segg. (ex art. 48 segg.)
del Trattato CE (punto 28).

    7.3  Ora, indipendentemente dal fatto che la sospensione
delle convenzioni bilaterali disposta dall'art. 20 ALC abbia - come
osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali - o meno reso
inapplicabile tale giurisprudenza, all'assunto ricorsuale osta la
constatazione che, a ben vedere, il sistema istituito dall'ordinamento
bilaterale italo-svizzero, accordante all'assicurato il diritto a
una indennità forfetaria, non potrebbe comunque definirsi senz'altro
maggiormente vantaggioso rispetto a quello instaurato dall'ALC e
dai regolamenti di riferimento. Da un lato, infatti, l'indennità
forfetaria non costituisce, di per sé, una prestazione maggiormente
favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una
modalità di pagamento della stessa, trattandosi in sostanza dell'importo
capitalizzato di quest'ultima. Dall'altro lato, il confronto tra due
diverse regolamentazioni imponendo, per la loro stessa natura, di fare
astrazione dalla situazione concreta del singolo caso, il ricorrente
non può invocare una condizione di estremo bisogno a cagione di una -
peraltro non meglio specificata e sostanziata - infermità di uno dei due
coniugi per fare ritenere maggiormente vantaggiosa la normativa dell'art. 7
lett. a della Convenzione italo-svizzera e pretendere così l'erogazione
di una prestazione in capitale.

    7.4  La domanda ricorsuale dovendo di conseguenza essere respinta, può
restare aperta la questione di sapere se la predetta giurisprudenza della
CdGCE, sviluppata in via d'interpretazione del Trattato CE - e, in quanto
tale, non vincolante per la Svizzera -, sia altrimenti, in via generale,
richiamabile nell'ambito applicativo dell'ALC in ragione della comunanza
di finalità (garanzia della libera circolazione dei lavoratori) perseguita
dai due ordinamenti (apparentemente in tal senso KAHIL-WOLFF/MOSTERS,
Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in:
Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit
[Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 14;
cfr. a tal proposito p. es. pure BREITENMOSER/ISLER, Der Rechtsschutz
gemäss dem Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich
der Sozialen Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über
die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San
Gallo 2001, pag. 210, nel cui ambito gli autori postulano la ripresa di
questa giurisprudenza già solo per motivi legati alla protezione della
situazione acquisita).