Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 IV 43



130 IV 43

7. Estratto della sentenza della Camera d'accusa nella causa A. contro
Ministero pubblico della Confederazione

    8G.52/2003 del 9 dicembre 2003

Regeste

    Frist zur Beschwerde gegen die Durchsuchung und Beschlagnahme eines
Bankkontos (Art. 217 BStP).

    Die Frist von 5 Tagen gemäss Art. 217 BStP, innert welcher
bei der Anklagekammer eine Beschwerde gegen eine Durchsuchungs- und
Beschlagnahmeverfügung einzureichen ist, läuft ab dem Zeitpunkt, in dem der
Betroffene tatsächlich von der Verfügung Kenntnis erhält. Die Mitteilung
der Verfügung an die Bank gilt für sich allein nicht als Mitteilung an
den Kontoinhaber. Aufgrund ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
ihrem Kunden muss die Bank diesen jedoch so schnell wie möglich über die
Beschlagnahme informieren (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 1.3).

    Der Beschwerdeführer muss alle Umstände genau angeben, die sich für
die Prüfung, ob die Beschwerde rechtzeitig ist, als notwendig erweisen
könnten, und er muss die entsprechenden Beweismittel einreichen (E. 1.4).

    Im vorliegenden Fall war die Beschwerde verspätet (E.  1.5).

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia
giudiziaria aperta nei confronti di B. e A., entrambi cittadini italiani,
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, il 5
dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato
l'identificazione delle relazioni bancarie presso la S. Banca SA di Lugano
di cui risultano essere titolari, oltre ai due indagati, C., le società
panamensi Y. Ltd. Inc., Z. SA (di proprietà del B.) nonché U. Inc. (di
proprietà di A.). Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro di tutta
la documentazione inerente i conti di cui sopra dal 1995 ad oggi.

    All'origine del provvedimento vi sono due segnalazioni datate
4 dicembre 2002 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell'art. 9 LRD (RS 955.0). Dette
segnalazioni provenivano dalla società fiduciaria X. SA di Lugano, che
aveva appreso dalla stampa dell'arresto in Italia del suo cliente A. per
titolo di bancarotta fraudolenta.

    B.- L'8 gennaio 2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Milano ha trasmesso al MPC una domanda di assistenza
giudiziaria internazionale allo scopo di identificare ed assumere
informazioni circa i conti bancari in Svizzera intestati agli indagati e
alle società estere loro appartenenti. Secondo le autorità italiane vi
è infatti il fondato sospetto che parte delle risorse fraudolentemente
sottratte ad una società italiana (poi fallita) siano state dirottate su
conti bancari in Svizzera.

    C.- Con reclamo del 10 aprile 2003 alla Camera di accusa del Tribunale
federale, A. ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il
dissequestro di tutti i beni e gli attivi di sua pertinenza depositati
presso la banca S. SA sotto la denominazione convenzionale "M.". Nel
merito, il reclamante sostiene che il provvedimento di sequestro non ha
più ragione di essere, in quanto egli avrebbe già fornito sufficienti
garanzie all'autorità penale italiana che procede nei suoi con per il
reato di bancarotta fraudolenta. In tal senso l'autorità estera avrebbe
ordinato anche la revoca della misura di custodia cautelare disposta in un
primo tempo nei suoi confronti, in quanto il risarcimento dell'eventuale
danno sarebbe garantito.

    D.- Con risposta del 7 maggio 2003, il MPC ha chiesto di respingere
il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Il MPC osserva anzitutto
che il procedimento avviato dall'autorità estera per titolo di bancarotta
fraudolenta è indipendente da quello, alla base del provvedimento
impugnato, aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro, essendo i
comportamenti rimproverati agli imputati differenti. La garanzia prestata
all'autorità estera non può pertanto avere influenza alcuna su un'eventuale
decisione di confisca degli averi decisa dal MPC. A sostegno della propria
decisione, l'autorità inquirente ricorda che vi sono sospetti più che
fondati che sulla relazione bancaria "M." presso la S. Banca SA siano stati
depositati proventi illeciti originati dalla bancarotta fraudolenta di cui
è accusato il reclamante in Italia, per cui si giustifica il mantenimento
del sequestro del conto e di tutta la documentazione relativa.

    E.- Nella sua replica del 2 luglio 2003 il reclamante ribadisce
l'inutilità e la disproporzione del provvedimento di perquisizione
e sequestro, osservando come la domanda di rogatoria internazionale
proveniente dall'Italia nemmeno menziona il conto litigioso presso la S.
Banca SA, ma indica un conto presso un altro istituto bancario (relazione
detta "N." presso la T. di Lugano). Da parte sua, con duplica del 14
luglio 2003, il MPC ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di e
di diritto indicate nella risposta.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.

    1.3  Appare al contrario assai dubbia la tempestività del reclamo.

    Come noto, il termine entro il quale impugnare un atto o un'omissione
del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis
cpv. 2 PP è di cinque giorni (art. 217 PP per analogia). In costante
giurisprudenza - sviluppata invero in ambito di assistenza giudiziaria
penale internazionale, ma perfettamente trasponibile in procedure
indigene in ragione dell'identità della problematica -, il Tribunale
federale ha stabilito che il momento a partire dal quale il termine
per interporre il rimedio di diritto inizia a decorrere è quello in cui
l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione
della decisione ad un istituto bancario, invece, non equivale, di per
sé, alla comunicazione al titolare del conto, poiché la banca non
appare, nei confronti dell'autorità, quale rappresentante dei suoi
clienti. Pertanto, il termine non inizia a decorrere che dal momento in
cui la banca informa il cliente dell'inchiesta condotta dall'autorità
o delle misure prese nei suoi confronti (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa,
con rinvio a DTF 120 Ib 183 consid. 3a pag. 186-187). Dal canto suo, la
banca sequestrataria, in virtù dei rapporti contrattuali che la legano
al cliente ed in particolare dell'obbligo di diligenza che scaturisce
dai suoi doveri di mandataria, deve informare immediatamente il titolare
della relazione posta sotto sequestro, affinché questi possa determinarsi
tempestivamente sul da farsi (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa e 2d/bb;
125 II 65 consid. 2a, con riferimento al Messaggio 29 marzo 1995 del
Consiglio federale sulla AIMP, FF 1995 III 33-34 ad art. 80n AIMP;
DTF 113 Ib 157 consid. 6; sentenza 1A.169/1994 del 17 novembre 1994,
consid. 2b; FUX/SCHLAEPFER/VAISY, Code annoté de l'entraide internationale
en matière pénale, Basilea-Ginevra-Monaco 1999, ad art. 80n AIMP pag. 141;
LUCA MARAZZI, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - la
legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine
di perquisizione e sequestro, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997,
pag. 514 e 518). Ovviamente, tale soluzione non si applica se il cliente
ha istruito la banca di non trasmettergli comunicazioni, ma di trattenerle
a sua disposizione (cosiddette convenzioni di "fermo banca", DTF 124 II
124 consid. 2d/aa): in tal caso, ogni comunicazione pervenuta alla banca
è opponibile al cliente come se egli l'avesse effettivamente ricevuta
di persona, ed il termine per l'inoltro del rimedio di diritto inizia a
decorrere dal momento in cui il cliente avrebbe ricevuto l'informazione
dalla banca, se quest'ultima glie l'avesse comunicata senza ritardo (DTF
124 II 124 consid. 2d/aa, con rinvio alla citata sentenza 17 novembre
1994, loc. cit., ed a DTF 104 II 190 consid. 2a in fine).

    La costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla tempestività
di un rimedio di diritto contro un ordine di sequestro va dunque nel senso
di considerare determinante il momento in cui il titolare del conto ha
effettivamente ricevuto dalla banca la comunicazione della misura adottata
nei confronti dei suoi attivi, a patto che la banca sequestrataria abbia
intrapreso quanto in suo potere per avvertirlo senza indugi. Ovviamente,
l'informazione del cliente può, in circostanze particolari quali la sua
lontananza o la sua temporanea irreperibilità, differire di qualche giorno
per rapporto al momento in cui la banca è stata informata della misura,
ragione per cui non è possibile stabilire a priori un termine entro
il quale la banca debba tassativamente informare il cliente. Tuttavia,
ciò non significa che la banca abbia un potere discrezionale sul quando
trasmettere copia della decisione al cliente, e possa ritardare a suo
piacimento la comunicazione dell'avvenuto blocco o sequestro di un conto
da parte dell'autorità giudiziaria.

    1.4  Stabilito che la tempestività del rimedio di diritto non può
essere data per scontata, ma deve al contrario essere positivamente
accertata dal giudice adito, restano da precisare le modalità di
tale esame. In proposito va sottolineato soprattutto che il principio
generale per il quale la ricevibilità di ogni gravame è esaminata dal
Tribunale federale d'ufficio e con piena cognizione non esime la parte
ricorrente/reclamante dall'onere di allegare non solo gli argomenti
di merito, bensì anche tutte le circostanze di fatto che potessero
tornare utili per la verifica della tempestività (e più in generale,
della ricevibilità) del gravame e di offrire i mezzi di prova appropriati.

    1.5  Nella fattispecie, il decreto impugnato porta la data del
5 dicembre 2002, e nulla lascia supporre che non sia stato intimato
immediatamente per fax o per lettera raccomandata alla banca sequestrataria
(v. punto 5 del dispositivo del decreto). Tra la notifica del provvedimento
di sequestro alla banca e l'inoltro del reclamo alla Camera d'accusa sono
trascorsi dunque oltre quattro mesi, senza che alcun motivo sia stato
addotto a giustificazione del tempo trascorso. Poiché la Camera d'accusa,
in assenza di una qualsiasi spiegazione da parte del reclamante, non è in
grado di pronunciarsi né sulle ragioni di tale ritardo, né tanto meno di
attribuirne la responsabilità al reclamante, alla banca o alla fiduciaria,
essa non può far altro che considerare il reclamo ampiamente tardivo,
come esso appare appunto a prima vista.

    Tuttavia, in considerazione che quanto sopra esposto rappresenta
una precisazione della giurisprudenza sui requisiti di motivazione di un
reclamo, appare opportuno che tale precisazione della giurisprudenza venga
portata preventivamente alla conoscenza degli interessati prima di trovare
effettiva applicazione (DTF 122 I 57 consid. 3c/bb pag. 60). Pertanto,
nel caso qui in discussione, si procede ugualmente ad un esame nel merito
della vertenza.