Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 IV 154



130 IV 154

24. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa
Ministero pubblico della Confederazione contro A. e Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale (ricorso)

    1S.2/2004 del 6 agosto 2004

Regeste

    Art. 33 Abs. 3 lit. a SGG; Beschwerdelegitimation der
Bundesanwaltschaft.

    Die Bundesanwaltschaft ist legitimiert, einen Entscheid der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, der die Aufhebung einer
Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügung der Bundesanwaltschaft zum
Gegenstand hat, mit Beschwerde beim Bundesgericht anzufechten (E. 1.2)

Sachverhalt

    Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine di
polizia giudiziaria contro ignoti per il titolo di riciclaggio di denaro ed
ha quindi ordinato, il 13 novembre 2003, la perquisizione e il sequestro
di un orologio della marca Piaget depositato presso la Direzione generale
delle dogane.

    Contro l'ordine di perquisizione e di sequestro A., presunto
proprietario dell'orologio, è insorto il 1° marzo 2004 dinanzi alla Camera
d'accusa del Tribunale federale chiedendo l'annullamento del provvedimento.

    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che ha
ripreso la causa dopo l'entrata in vigore completa, il 1° aprile 2004,
della legge sul Tribunale penale federale, ha ritenuto non giustificato
il mantenimento del sequestro ed ha quindi accolto il gravame con sentenza
del 27 maggio 2004.

    Il Ministero pubblico della Confederazione impugna con ricorso del 28
giugno 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo
e di mantenere l'ordine di sequestro.

    Il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione a ricorrere
del Ministero pubblico della Confederazione ed ha esaminato il ricorso
nel merito.

Auszug aus den Erwägungen:

                              Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.

    1.1  Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge del 4 ottobre 2002
sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71), fino all'entrata in vigore
della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami
penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione
del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219
della legge federale sulla procedura penale, applicabili per analogia.

    1.2  La decisione oggetto del ricorso, relativa a un ordine
di perquisizione e di sequestro e quindi a una misura coercitiva
(messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001
pag. 3764, n. 2.2.3 pag. 3793), è di principio impugnabile dinanzi al
Tribunale federale. Nella sentenza 130 I 234, è stata riconosciuta al
Ministero pubblico della Confederazione, quale parte nella procedura
penale federale, la legittimazione a ricorrere in questa sede contro
l'annullamento da parte del Tribunale penale federale di misure coercitive
ordinate dall'Ufficio dei giudici istruttori federali. È tuttavia stata
lasciata indecisa la questione di sapere se esso potrebbe perderla quando
l'oggetto del litigio è, come in concreto, una decisione da lui stesso
emanata (cfr. DTF 130 I 234 consid. 3.1 pag. 237). Ora, secondo l'art. 214
cpv. 2 PP, applicabile per analogia (cfr. l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF),
il diritto di ricorrere spetta segnatamente alle parti, tra le quali, nella
procedura penale federale, rientra esplicitamente il procuratore generale
(cfr. art. 34 PP). La direzione delle indagini preliminari compete del
resto a quest'ultimo (cfr. art. 104 cpv. 1 PP), che, in quanto titolare
dell'azione penale, ha di principio un interesse all'esito della procedura
e quindi anche all'annullamento di una decisione che la riguarda. Questo
interesse deve essere riconosciuto anche quando, come nel caso, la Corte
dei reclami penali annulli una misura coercitiva ordinata dal Ministero
pubblico medesimo nell'ambito di indagini preliminari. Il riconoscimento
della legittimazione a ricorrere in questa sede, si giustifica quindi
anche in una fattispecie come quella in esame: il gravame, tempestivo,
deve pertanto essere vagliato nel merito.