Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 669



130 III 669

88. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa Cantone Svitto (ricorso)

    7B.125/2004 del 31 agosto 2004

Regeste

    Art. 960 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, Art. 106 ff. SchKG; Veräusserung
arrestierter Grundstücke; Widerspruchsverfahren.

    Der Betreibungsbeamte, der auf Begehren des Arrestgläubigers
Grundstücke pfändet, die zuvor arrestiert worden waren, hat in einem Fall,
da der Schuldner nach Vormerkung der Verfügungsbeschränkung die Grundstücke
veräussert hat, kein Widerspruchsverfahren in die Wege zu leiten (E. 5.1).

Auszug aus den Erwägungen:

                              Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.  Il Cantone Svitto procede contro A. per l'incasso di crediti
fiscali. Il 27 maggio 2003 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha pignorato
diversi beni dell'escusso, fra cui anche dei fondi siti ad Altendorf e
Lachen in precedenza sequestrati dal creditore procedente con sequestri
decretati nel 2000 e nel 2001 ed eseguiti dagli Uffici di esecuzione
di Lachen ed Altendorf, che hanno fatto annotare a registro fondiario
la relativa restrizione della facoltà di disporre. In occasione del
pignoramento, il debitore ha indicato che tali fondi sono stati ceduti a
B. con transazione del 29 maggio 2002. Il trapasso di proprietà è stato
iscritto a registro fondiario il 3 giugno 2002.

    Il 26 gennaio 2004 l'escusso ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di
Locarno di fissare al creditore procedente il termine di 20 giorni previsto
dall'art. 108 LEF per contestare il diritto di proprietà dell'acquirente.
Con provvedimento 29 gennaio 2004 tale Ufficio ha reputato che in concreto
non vi era spazio per una procedura di rivendicazione e ha respinto
la domanda.

Erwägung 2

    2.  Con sentenza 24 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza,
ha accolto un ricorso presentato dal debitore contro la decisione del 29
gennaio 2004 e ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Locarno di valutare
se occorre interpellare B.: se quest'ultimo rivendica i fondi o se una
tale interpellazione fosse ritenuta inutile, l'Ufficio dovrà impartire al
Cantone Svitto e all'escusso il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 LEF
per promuovere azione di contestazione della rivendicazione. (...) Dopo
aver illustrato la cronistoria delle - diverse - procedure di sequestro
antecedenti il pignoramento, l'autorità di vigilanza ha reputato
che, riservati i casi di manifesto abuso di diritto, l'ufficio non
ha la facoltà di ignorare una notifica ai sensi dell'art. 106 cpv. 1
LEF. Nella fattispecie, sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il
ricorso del debitore non si rivela abusivo, perché sussistono incertezze
sull'efficacia della procedura di convalida dei sequestri che hanno
portato alla restrizione della facoltà di disporre anteriore al diritto
di proprietà vantato da B. (...)

Erwägung 3

    3.  Con ricorso del 14 giugno 2004 il Cantone Svitto chiede
al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'autorità di
vigilanza e di confermare il provvedimento dell'Ufficio di esecuzione di
Locarno. Ricorda che il creditore, che ha ottenuto una restrizione della
facoltà di disporre, può far realizzare il fondo indipendentemente da una
sua successiva alienazione. Afferma poi che l'esame della validità del
sequestro, risp. della sua decadenza spetta all'autorità di vigilanza
e che tali questioni sono state definitivamente risolte dall'autorità
superiore di vigilanza del Cantone Svitto, con decisioni che non sono
state impugnate dal debitore e pertanto cresciute in giudicato. Ritiene
quindi in sostanza che l'autorità di vigilanza ticinese abbia a torto
scorto delle incertezze concernenti la procedura di convalida. Il debitore
perseguirebbe poi unicamente uno scopo defatigatorio, tentando di far
giudicare una questione di competenza degli organi di esecuzione al
giudice della rivendicazione. Da ultimo, il ricorrente contesta pure la
tempestività della notifica.

    Con risposta 23 luglio 2004 A. propone la reiezione del ricorso
e chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Egli
ribadisce che non vi è stata alcuna efficace convalida del sequestro,
nega un agire abusivo e afferma che la rivendicazione è tempestiva. (...)
(...)

Erwägung 5

    5.

    5.1  Un sequestro, che viene eseguito applicando per analogia gli
art. 91 a 109 LEF (art. 275 LEF), ha per il debitore i medesimi effetti
di un pignoramento. Al debitore è vietato, sotto minaccia di pena,
di disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell'Ufficiale e le
sue disposizioni non sono valide nei confronti dei creditori procedenti
(DTF 113 III 34 consid. 1a pag. 36). Al fine di tutelare quest'ultimi,
la LEF prevede all'art. 101, quale misura conservativa (DTF 97 III 18
consid. 2c), l'annotazione a registro fondiario di una restrizione della
facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 2 CC. Per i creditori
al beneficio di una siffatta misura, l'esecuzione continua senza che i
diritti acquisiti posteriormente da un terzo possano loro essere opposti
(DTF 42 III 242 consid. 1; sentenza 7B.186/2001 dell' 8 ottobre 2001,
consid. 4c). L'annotazione esclude nei loro confronti la buona fede del
terzo che acquista diritti reali sul fondo (cfr. art. 970 cpv. 3 CC;
ADRIAN STAEHELIN, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und
Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea e Stoccarda 1968, pag. 60 in alto;
BÉNÉDICT FOËX, Commento basilese, n. 39 ad art. 96 LEF).

    In concreto è pacifico che i fondi in questione sono stati acquistati
dopo l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà
di disporre. Tale circostanza, come appena visto, priva l'acquirente
della possibilità di invocare nei confronti dei creditori procedenti
la sua buona fede. L'autorità di vigilanza nega però anche in siffatti
casi la facoltà dell'Ufficiale di rifiutare di iniziare una procedura di
rivendicazione. A torto. In linea di principio anche il terzo che sostiene
di aver acquistato in buona fede un bene pignorato o sequestrato dopo il
pignoramento può chiedere l'avvio di una procedura di rivendicazione in
cui, se del caso, il giudice dovrà statuire sulla sua buona fede. Tuttavia,
al fine di evitare macchinazioni a danno dei creditori, il Tribunale
federale ha già stabilito che tale principio non è assoluto e ha deciso
che non deve cominciare una procedura di rivendicazione l'Ufficiale che -
senza dover procedere ad un'inchiesta lunga e minuziosa - ha l'assoluta
convinzione che il terzo era a conoscenza, già prima dell'acquisto
del bene pignorato, della misura esecutiva (DTF 54 III 229). Ora, non
vi è motivo di trattare un fatto (la conoscenza del pignoramento),
che esclude di primo acchito la buona fede dell'acquirente, in modo
diverso da un'altra circostanza (l'annotazione a registro fondiario della
restrizione della facoltà di disporre), che esclude in ugual modo la buona
fede dell'acquirente. Per quanto concerne la fattispecie in esame si può
pertanto interlocutoriamente ritenere che l'Ufficiale, il quale pignora -
ad istanza del creditore sequestrante - fondi in precedenza sequestrati,
non deve aprire una procedura di rivendicazione per il semplice motivo che
il debitore afferma di aver ceduto, dopo il sequestro, i fondi gravati
dalla restrizione della facoltà di disporre. Del resto, l'accertamento
dell'annotazione a registro fondiario di siffatta misura conservativa
non necessita di alcuna laboriosa inchiesta da parte dell'Ufficiale.