Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 130 III 241



130 III 241

31. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa Banca
X. contro Eredità giacente fu A. (ricorso per riforma)

    5C.76/2003 del 12 dicembre 2003

Regeste

    Art. 585 f. ZGB, Art. 297 Abs. 4 SchKG; Einleitung eines neuen
Prozesses und Verrechnung während eines Verfahrens des öffentlichen
Inventars, das zur konkursamtlichen Liquidation der Erbschaft führt.

    Die Frage betreffend das Erfordernis der Dringlichkeit - wie von
Art. 586 Abs. 3 ZGB für die Anstrengung eines neuen Prozesses während der
Dauer des Inventars verlangt - wird mit Beendigung des Letzteren während
des hängigen Prozesses gegenstandslos (E. 2).

    Für die Verrechnung, die von einem Gläubiger des Erblassers im Laufe
des Verfahrens eines öffentlichen Inventars vorgenommenen wurde, welches
der konkursamtlichen Liquidation der Erbschaft vorausging, ist die im SchKG
für die Nachlassstundung vorgesehene Regelung analog anwendbar (E. 3).

Sachverhalt

    A.- A., titolare di una ditta individuale, è deceduto il 12
settembre 1997. Il 17 settembre seguente il Pretore del distretto di
Riviera ha ordinato, ad istanza del figlio ed unico erede del defunto,
la compilazione di un inventario della successione, ha nominato due
amministratori della successione e ha autorizzato la ditta individuale
a continuare provvisoriamente la propria attività. Il predetto Pretore,
dopo aver ricevuto la comunicazione di rinuncia all'eredità, ha dichiarato
il 20 febbraio 1998 vacante la successione e ne ha ordinato la liquidazione
in via di fallimento.

    Nel 1994 il defunto aveva aperto per la sua ditta un conto corrente
presso la Banca X. Tra il 15 settembre e il 4 novembre 1997 alcuni
debitori della sua impresa hanno effettuato su tale conto versamenti per
complessivi fr. 243'722.40, che la banca ha poi posto in compensazione per
crediti vantati nei confronti del de cuius, rispettivamente nei confronti
della ditta di quest'ultimo.

    B.- Gli amministratori della successione hanno convenuto in giudizio
la Banca X. con un'azione tendente sia all'accertamento dell'illiceità
della compensazione, sia alla restituzione della predetta somma. Il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta
a versare fr. 222'742.40, oltre interessi, all'eredità giacente. Il primo
giudice ha reputato il contesto giuridico vigente durante la procedura
del beneficio d'inventario analogo a quello esistente nel corso di una
moratoria concordataria e ha per tale motivo ritenuto applicabile per
analogia l'art. 297 cpv. 4 LEF, che rinvia all'art. 213 cpv. 2 LEF, ma ha
decurtato la pretesa attorea di fr. 20'980.-, poiché tale importo è stato
versato sul conto bancario prima della data del decreto che ordinava la
compilazione dell'inventario successorio.

    Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado.

    C.- Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma con cui
la Banca X. ha chiesto la modifica della sentenza cantonale nel senso
che l'appello sia accolto e la petizione respinta.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.

    2.1  La Corte cantonale ha altresì confermato l'opinione del Pretore
secondo cui la presente causa è urgente ai sensi dell'art. 586 cpv. 3 CC,
poiché finalizzata a stabilire la composizione dell'asse ereditario.

    2.2  Secondo la convenuta, invece, l'urgenza che permette di promuovere
nuove cause durante la procedura di beneficio d'inventario (art. 586
cpv. 3 CC) faceva manifestamente difetto. La decisione dell'erede di
rinunciare all'eredità non dipendeva dal presente processo: per stessa
ammissione di petizione, la sua rinuncia era scontata, vista l'esistenza
di un passivo milionario. La sentenza impugnata violerebbe pertanto il
diritto federale su questo punto.

    2.3  Durante la procedura d'inventario possono unicamente essere
fatti gli atti della necessaria amministrazione (art. 585 cpv. 1
CC). Per tale motivo l'art. 586 cpv. 3 CC prevede che le cause in
corso sono sospese e che non ne possono essere proposte di nuove,
riservati i casi d'urgenza. Tali norme hanno lo scopo di mantenere,
nella misura del possibile, invariata la composizione della successione
(ESCHER, Commento zurighese, n. 1 ad art. 585 CC e n. 1 ad art. 586 CC;
TUOR/PICENONI, Commento bernese, n. 1 ad art. 585 CC e n. 2 ad art. 586 CC;
KURT WISSMANN, Commento basilese, n. 1 ad art. 585 CC e n. 1 ad art. 586
CC). Fra gli esempi di processi urgenti la dottrina annovera segnatamente
quelli previsti dalla LEF agli art. 80, 83, 86, 107, 250 e 289 nonché
quelli concernenti ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori. Essa
ritiene pure ammissibili i processi dal cui esito dipende la decisione
degli eredi sull'accettazione dell'eredità (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 5
ad art. 586 CC; ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 586 CC; KURT WISSMANN,
op. cit., n. 6 seg. ad art. 586 CC).

    2.3.1  In concreto si può dare atto alla convenuta che l'azione, volta
unicamente contro la compensazione, non pare avere natura urgente. Essa
non sembra nemmeno idonea ad influenzare la decisione sull'accettazione
dell'eredità. Infatti, per l'erede, la situazione patrimoniale della
successione è la medesima sia nell'ipotesi in cui nell'inventario venga
inserito quale passivo l'intero credito della convenuta e negli attivi
i versamenti effettuati dai clienti del de cuius sul conto bancario, sia
nell'eventualità in cui l'inventario riporti unicamente il debito netto
(e cioè il saldo risultante dopo la compensazione) verso la banca.

    2.3.2  Tuttavia, con la rinuncia all'eredità e la decisione di
liquidare la successione in via di fallimento, la questione dell'urgenza è
diventata senza oggetto per il giudice adito con il processo reputato non
urgente. Infatti, con la fine della procedura di beneficio d'inventario
viene anche a cadere lo scopo di mantenere invariato l'asse successorio
per la durata di tale procedura.

    2.3.3  Giova inoltre osservare che la conduzione di un processo può
costituire un atto della necessaria amministrazione ai sensi degli art. 585
e 586 CC (DTF 54 II 416 consid. 5 pag. 423) e che la dottrina non menziona,
fra le eventuali conseguenze di un atto che esula dall'amministrazione
prevista dalle predette norme, la sua inefficacia. Il compimento di un
atto che non rientra nella necessaria amministrazione può provocare la
responsabilità dell'amministratore che ha ecceduto nei propri poteri
(TUOR/PICENONI, op. cit., n. 9 ad art. 585 CC; KURT WISSMANN, op. cit.,
n. 4 ad art. 585 CC) e, qualora esso sia stato effettuato da un erede,
può pure costituire un'ingerenza ai sensi dell'art. 571 cpv. 2 CC, che
preclude la facoltà di rinunciare alla successione (ESCHER, op. cit.,
n. 4 ad art. 585 CC; KURT WISSMANN, op. cit., n. 3 ad art. 585 CC;
DTF 54 II 416 consid. 2 pag. 419).

    2.3.4  Da quanto precede discende che l'assenza del requisito
dell'urgenza non soccorre la convenuta.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Secondo la Corte cantonale fra l'istituto del beneficio
d'inventario e quello della moratoria concordataria sussistono similitudini
tali da giustificare al primo l'applicazione per analogia delle norme
che disciplinano il secondo, e quindi anche l'art. 297 cpv. 4 LEF che
rimanda all'art. 213 cpv. 2 LEF. Entrambi gli istituti considererebbero gli
interessi di tutte le parti coinvolte (eredi, creditori della successione
rispettivamente debitore e i suoi creditori) dopo aver determinato e
valutato i rispettivi diritti e obblighi. Essi avrebbero poi lo scopo di
chiarire entro un determinato lasso di tempo la situazione economica del
defunto, rispettivamente del debitore, con una procedura ed effetti in
parte analoghi, segnatamente per quanto attiene alla pubblicazione di grida
per l'accertamento dei crediti e dei debiti da iscrivere nei rispettivi
inventari. Inoltre, anche le conseguenze per i creditori che omettono
di insinuare i propri crediti o che li producono tardivamente sarebbero
simili. I giudici cantonali indicano altresì che sia durante una moratoria
concordataria, sia in pendenza della procedura di beneficio d'inventario la
legge prevede la sospensione sia delle esecuzioni per i debiti del defunto,
rispettivamente del debitore, sia la sospensione della prescrizione
(art. 586 cpv. 1 e 2 CC e art. 297 cpv. 1 LEF). Inoltre, in entrambi
i casi è possibile continuare un'eventuale attività aziendale. Pure
le conseguenze previste dagli istituti in discussione sarebbero simili,
atteso che l'erede, che accetta l'eredità con il beneficio d'inventario, si
assume tutti i debiti inventariati. Sempre secondo la sentenza impugnata,
l'applicazione per analogia delle norme sulla moratoria concordataria
non si giustifica unicamente per le menzionate similitudini, ma anche
per il fatto che occorre mantenere - nella maggiore misura possibile -
invariata la composizione della successione fino alla decisione dell'erede
in merito all'accettazione. L'inventario deve infatti essere affidabile e
non subire variazioni, vista l'integrale responsabilità dell'erede che
accetta la successione. Dall'imprecisione redazionale degli art. 585
e 586 CC, la Corte cantonale deduce che il silenzio del legislatore in
merito alla disciplina dell'istituto della compensazione nell'ambito di
una procedura di beneficio d'inventario costituisce una lacuna praeter
legem, che può essere colmata dal giudice.

    3.2  La convenuta riconosce che sussiste un parallelo fra i due
istituti, ma ritiene che nella fattispecie vi sia un silenzio qualificato
del legislatore. La ratio dell'art. 586 CC sarebbe unicamente quella di
salvaguardare l'asse ereditario per facilitare le operazioni di inventario
e non invece, come nell'ambito del diritto esecutivo, quella di trattare
i creditori in modo uguale. L'esistenza di una similitudine formale non
permetterebbe inoltre di mischiare istituti fra di loro diversi. Del resto,
la Corte cantonale non avrebbe neppure esaminato quale fosse la volontà
storica del legislatore.

    3.3  Per quanto attiene al caso in cui gli eredi rinunciano
all'eredità, la LEF si limita ad indicare all'art. 193 che l'autorità
competente informa il giudice (cpv. 1 n. 1), il quale ordina la
liquidazione in via di fallimento (cpv. 2). Essa non prevede - alla
stregua del CC (v. art. 580-592) - alcuna norma che regola esplicitamente
la compensazione nell'ambito di una procedura di beneficio d'inventario
antecedente la liquidazione in via di fallimento di una successione a
cui gli eredi hanno rinunciato. Occorre pertanto esaminare se - come
ritenuto dalla Corte cantonale - si sia in presenza di una lacuna in
senso proprio che può essere colmata dal giudice. Una lacuna in senso
proprio presuppone che il legislatore abbia omesso di regolare un
punto che avrebbe dovuto disciplinare e che nessuna soluzione risulta
dal testo o dall'interpretazione della legge. Se invece il legislatore
ha volontariamente rinunciato a regolamentare una situazione che non
richiedeva necessariamente un suo intervento, la sua inazione costituisce
un silenzio qualificato. Silenzio qualificato è dato anche quando
volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie. Il
giudice non può invece, in linea di principio, correggere le cosiddette
lacune improprie, che si caratterizzano per il fatto che la legge offre
una risposta considerata insoddisfacente, a meno che il fatto di invocare
il senso reputato determinante della norma costituisca un abuso di diritto
o una violazione della Costituzione (DTF 129 III 656 consid. 4.1 pag. 658;
125 III 425 consid. 3 pag. 427).

    3.3.1  Ora, fra l'istituto della moratoria concordataria e quello
del beneficio d'inventario non sussistono unicamente - come indicato
nella sentenza impugnata - diverse similitudini. Lo stesso legislatore
ha esplicitamente parificato - con la revisione del 16 dicembre 1994
della LEF - in due occasioni la durata di una procedura concordataria
antecedente la dichiarazione di fallimento al lasso di tempo intercorso fra
il giorno della morte del debitore e l'ordine di liquidazione dell'eredità
in via di fallimento. Tali periodi non vengono infatti computati né nei
termini stabiliti dalla legge per la collocazione dei crediti in prima e
seconda classe (art. 219 cpv. 5 n. 4 LEF) né in quelli previsti per una
revocazione ai sensi degli art. 286 a 288 LEF (art. 288a n. 3 LEF). Il
Messaggio dell'8 maggio 1991 concernente la revisione della LEF giustifica
siffatta equiparazione con il fatto che sovente fra la morte del debitore
e la liquidazione in via di fallimento dell'eredità trascorrono diversi
mesi, segnatamente perché la rinuncia alla successione viene preceduta
da una procedura di beneficio d'inventario, che impedisce ai creditori di
"accelerare i tempi" (FF 1991 III 1 segg., pag. 99). Infatti, durante la
procedura di beneficio d'inventario sono escluse esecuzioni per debiti del
defunto (art. 586 cpv. 1 CC) ed analoga regola vale - in linea di principio
(cfr. le eccezioni previste dall'art. 297 cpv. 2 LEF) - nei confronti
del debitore al beneficio di una moratoria concordataria (art. 297 cpv. 1
LEF). Si può peraltro osservare che tale circostanza aveva già portato,
sotto l'egida del diritto previgente, il Tribunale federale a prolungare
il termine entro il quale può essere proposta un'azione revocatoria non
solo della durata di una moratoria concordataria, ma pure della durata
di una procedura di beneficio d'inventario (DTF 62 III 62 consid. 2; 54
II 115 consid. 2 pag. 119). Scopo degli art. 288a n. 3 e 297 cpv. 4 LEF è
quello di escludere abusi (cfr. segnatamente per l'azione revocatoria KURT
AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
7a ed., § 52 n. 6, pag. 426 e per la procedura concordataria DTF 40 III 300
consid. 3 pag. 304) e di quindi tutelare i creditori sia nell'evenienza
di una procedura concordataria sia nell'ipotesi di una procedura di
beneficio d'inventario antecedente una liquidazione in via di fallimento
dell'eredità.

    3.3.2  Gli art. 213 e 214 LEF regolano la compensazione nell'ambito
del fallimento e prevedono, al fine di evitare abusi, dei divieti (KURT
AMONN/FRIDOLIN WALTHER, op. cit., § 40 n. 46, pag. 323). Il legislatore
ha scorto la possibilità di abusi in materia di compensazione anche
nell'ambito di una procedura concordataria e ha esteso nella novella del
1994 la disciplina prevista per il fallimento a tutti i tipi di concordato
(cfr. Messaggio citato, pag. 131), sostituendo la data determinante
della dichiarazione di fallimento con quella della pubblicazione della
moratoria concordataria (art. 297 cpv. 4 LEF). Egli ha però omesso di
estendere l'applicazione di tale disciplina pure alla procedura del
beneficio d'inventario, che ha preceduto la liquidazione dell'eredità in
via di fallimento in seguito alla rinuncia degli eredi, nonostante il
fatto che, come appena visto (supra consid. 3.3.1), egli ritiene che i
creditori del defunto meritino la medesima tutela di quelli del debitore
al beneficio di una procedura concordataria. I materiali legislativi non
permettono tuttavia di dedurre che trattasi di un silenzio qualificato né
che la normativa concernente il beneficio d'inventario sia esaustiva. Ci
si trova pertanto in presenza di una lacuna propria della legge, che
dev'essere colmata dal giudice secondo la regola che egli adotterebbe come
legislatore (art. 1 cpv. 2 CC). In queste circostanze la Corte cantonale
ha giustamente parificato - come esplicitamente già fatto dal legislatore
nelle summenzionate due ipotesi - la situazione antecedente la liquidazione
dell'eredità per fallimento a quella esistente nel caso in cui il
fallimento sia stato preceduto da una moratoria concordataria, applicando
per analogia il diritto sulla moratoria concordataria e segnatamente
l'art. 297 cpv. 4 LEF alla procedura di beneficio d'inventario. Infatti,
nella successiva liquidazione dell'eredità in via di fallimento i creditori
del defunto possono essere - a causa della sospensione delle esecuzioni -
vittime di abusi in materia di compensazione alla stregua dei creditori
di un debitore al beneficio di una moratoria concordataria.