Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 V 159



129 V 159

24. Sentenza nella causa H. contro Istituto delle assicurazioni sociali,
Ufficio dell'assicurazione malattia, e Tribunale delle assicurazioni del
cantone Ticino K 151/01 del 18 febbraio 2003

Regeste

    Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 und 2 KVG; Art. 2
Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 KVV; Art. 8 Abs. 1 BV: Versicherungsobligatorium
und Zuweisung von Amtes wegen.

    Die Kantone sind nicht befugt, Personen einem Versicherer
zuzuweisen, welche ihrer Versicherungspflicht bereits nachgekommen
sind; ebenso wenig können sie diejenigen, welche der Versicherung nicht
rechtzeitig beigetreten sind, rückwirkend einem Versicherer zuweisen. Der
Krankenversicherer und nicht der Kanton ist zuständig, über die Pflicht
zu befinden, bei verspätetem Versicherungsbeitritt einen Prämienzuschlag
zu entrichten; dasselbe gilt für die Festsetzung des Beitragszuschlages
und dessen Herabsetzung.

    Der in der Schweiz wohnhafte Sohn des Angestellten einer
im Ausland domizilierten internationalen Organisation kann vom
Versicherungsobligatorium nicht ausgenommen werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Diritto:

Erwägung 1

    1.  Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone
a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare
un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito
il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto
dal 1o gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal,
dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione
con un'eventuale affiliazione tardiva.

    Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi
ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure
se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od
avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione
con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

Erwägung 2

    2.

    2.1  A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata
in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre
mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i
Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il
capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore
le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo
tempestivamente. L'art. 10 OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano
periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono
segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero siano informate e
i genitori di neonati siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità
cantonale competente decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5
(recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1o gennaio 1997 in
lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).

    2.2  In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge
che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che
non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto
tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi
è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale
possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (DTF
128 V 268 seg. consid. 3b). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione
sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

    2.3  Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire
sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati CPT con
effetto dal 1o gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente,
come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile
in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro
tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano
in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

    Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

    2.4  L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a
statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio
secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione
in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno
dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento
di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale
ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi
nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se
il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato,
l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione
dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il
supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella
del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il supplemento
secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

    2.5  Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che
l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del
premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

    Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per
contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del
pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non
scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che
in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati,
"ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente
un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati"
(FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi
dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la
competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento
di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23
dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).

    Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa
cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire
sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su
questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato,
dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio
impugnato vanno annullati.

Erwägung 3

    3.  In considerazione delle succitate conclusioni questa Corte può
quindi unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione dall'obbligo
assicurativo dell'assicurato dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.

    3.1  Secondo l'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può
prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i
dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri. In tale
ambito l'Esecutivo federale dispone di un ampio potere di apprezzamento
(RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4b), indicando la norma unicamente
la possibilità di prevedere delle eccezioni all'obbligo assicurativo
ed elencandone, a titolo esemplificativo, solo alcune categorie
(sentenza in re H. del 20 dicembre 1999 consid. 4b, K 142/98). Al
riguardo l'art. 2 cpv. 2 OAMal dispone che, a domanda, sono esentate
dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate
contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse
beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. Altre eccezioni,
non applicabili al caso concreto, sono previste all'art. 2 cpv. 3-5 OAMal
(RAMI 2000 no. KV 102 pag. 18 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni l'art. 2 cpv. 2 OAMal non
è in contrasto né con la LAMal né con la Costituzione (sentenza del 20
dicembre 1999 in re H. consid. 3, K 142/98). Ne deriva, in particolare,
che la norma non consente l'esenzione dall'obbligo assicurativo elvetico
di persone assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero a
titolo non obbligatorio (RAMI 2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4c-e, cfr.
pure RAMI 1999 no. KV 81 pag. 337).

    3.2  In concreto l'istanza precedente ha statuito non essere dati
i presupposti per l'esenzione secondo l'art. 2 cpv. 2 OAMal in quanto
non vi sarebbe doppio onere né l'assicurazione conclusa dal padre in
favore del figlio in qualità di dipendente dell'Ufficio europeo X. di Y.
risulterebbe essere obbligatoria.

    Dagli atti emerge in particolare che dal 10 settembre 1980 al 30
novembre 1999 il ricorrente era assicurato contro le malattie e gli
infortuni, tramite il padre, funzionario dell'Ufficio europeo X. di Y. ,
in base al contratto di assicurazione cure della salute concluso dal datore
di lavoro. In tale contesto correttamente la Corte cantonale ha verificato
se l'interessato risultava obbligatoriamente assicurato secondo il diritto
straniero, concludendo che questo fatto non era stato reso verosimile
con il necessario grado di verosimiglianza preponderante e precisando
altresì che le assicurazioni estere non comportavano un doppio onere per
l'assicurato, in quanto il premio era pagato dal padre e solo parzialmente.

    3.3  In casu questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni
tratte nel giudizio di prima istanza, in quanto conformi al diritto
federale e fondate su un accertamento completo dei fatti. Già per il solo
fatto che la documentazione prodotta non dimostra l'obbligatorietà non
solo per il ricorrente, ma anche per il padre, in qualità di funzionario
internazionale, di assicurarsi contro le malattie secondo il diritto estero
- l'art. 83 degli statuti dei funzionari si limita infatti a precisare che
sono coperti i rischi malattia e infortunio -, il ricorso non è pertinente,
le condizioni di cui all'art. 2 cpv. 2 OAMal, dovendo essere adempiute
cumulativamente (sentenza del 29 giugno 2000 in re Z. consid. 4b/cc,
K 138/98).

    D'altronde pure l'esistenza di un doppio onere non è dimostrato,
trattandosi di un'assicurazione di famiglia in cui il funzionario versa 1/3
del contributo in base al suo salario, mentre figli e coniugi non pagano
alcunché. Da quanto sopra esposto discende quindi che il ricorrente non
può essere esentato dall'obbligo assicurativo secondo la LAMal. Su questo
punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.

    3.4  A fondamento del proprio gravame il ricorrente rinvia pure
all'art. 6 cpv. 1 OAMal secondo cui i membri delle missioni diplomatiche,
delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli
impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari
che li accompagnano non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione.
Essi sono soggetti all'assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.

    A suo dire questa norma non può essere applicata solo a funzionari
residenti in Svizzera, come inteso dall'istanza precedente, in quanto
questa interpretazione oltre a essere troppo restrittiva, provocherebbe
una disuguaglianza di trattamento inammissibile tra i figli i cui padri
lavorano per un'organizzazione internazionale in Svizzera e i figli
domiciliati in Svizzera i cui padri lavorano per un'organizzazione
internazionale all'estero.

    3.5  La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua
lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto
necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne
la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà
del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli
elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione,
il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure
di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62
consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a
e riferimenti).

    3.6

    3.6.1  L'art. 6 cpv. 1 OAMal, il cui testo è chiaro - si riferisce
infatti a funzionari internazionali con domicilio in Svizzera -
dev'essere interpretato anche alla luce della delega legislativa
di cui all'art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal. Il secondo capoverso prevede
un'eccezione all'assicurazione obbligatoria in caso di domicilio in
Svizzera (cpv. 1). In effetti la LAMal si fonda sul principio della
territorialità (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 225,
pag. 8). La norma persegue in particolare lo scopo di esentare dall'obbligo
assicurativo determinati gruppi di persone - che di principio sarebbero
sottoposte all'assicurazione alla luce del domicilio in Svizzera (RAMI
2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4b) - in base al rapporto attuale con
l'estero e/o al fatto che il soggiorno in Svizzera è limitato nel tempo
(vedi sentenza in re H. del 20 dicembre 1999, consid. 4d, K 142/98). Il
fatto che la norma dell'ordinanza si riferisca a funzionari internazionali
con domicilio in Svizzera è pertanto conforme alla volontà del legislatore.
Del resto in proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha già
precisato che alla luce dello scopo perseguito dalla legge, consistente
nell'attuazione della solidarietà, è corretto prevedere eccezioni al
principio dell'assicurazione obbligatoria in maniera restrittiva (RAMI
2000 no. KV 102 pag. 20 consid. 4c).

    Visto quanto sopra quindi correttamente il Tribunale cantonale ha
concluso che l'art. 6 cpv. 1 OAMal si applica unicamente a funzionari
internazionali ed ai loro familiari in caso di domicilio in Svizzera.

    3.6.2  La limitazione introdotta dall'Esecutivo federale non viola
neppure il principio dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8
cpv. 1 Cost.: in concreto infatti non vengono trattate diversamente e senza
valido motivo due fattispeci simili, bensì ben distinte tra loro: da un
lato vi è un funzionario internazionale con domicilio in Svizzera, mentre
dall'altro un funzionario all'estero con un figlio domiciliato in Svizzera.
Essendo quella prevista dall'Ordinanza un'esenzione riconducibile allo
statuto speciale del genitore in Svizzera, di cui il padre del ricorrente
non dispone, in quanto residente all'estero, neppure il figlio può essere
liberato dall'obbligo assicurativo per il periodo dal 1o gennaio 1996 al 31
dicembre 1999. In quanto infondato su questo punto il ricorso va respinto.

Erwägung 4

    4.  Visto quanto sopra il ricorrente va considerato affiliato
tardivamente ad un assicuratore malattia svizzero ai sensi dall'art. 5
cpv. 2 prima frase LAMal. L'incarto dev'essere quindi trasmesso per ragione
di competenza alla Cassa malati CPT, che dovrà stabilire se l'assicurato
è tenuto o meno a versare un supplemento di premio e, in caso di risposta
affermativa, in che misura.

Erwägung 5

    5.  In conclusione il ricorso di diritto amministrativo dev'essere
parzialmente accolto, mentre le decisioni amministrative ed il giudizio
impugnato vanno annullati nella misura in cui statuiscono sull'affiliazione
d'ufficio e sull'obbligo di versare un supplemento di premio. Per il
resto il giudizio cantonale impugnato è confermato.

Erwägung 6

    6.  (Spese giudiziarie)