Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 IV 345



129 IV 345

51. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa
Commissione federale delle case da gioco contro X. (ricorso per cassazione)

    6S.302/2003 del 17 ottobre 2003

Regeste

    Art. 80 Abs. 2 VStrR; Fristen zur Einreichung kantonaler Rechtsmittel
im Verwaltungsstrafverfahren.

    Die 20-tägige Frist des Art. 80 Abs. 2 VStrR ist zwingend. Die Kantone
sind nicht befugt, längere Fristen einzuführen (E. 2.3).

Sachverhalt

    A.- Nei mesi di giugno e novembre 2000 la Polizia cantonale ticinese
sequestrava degli apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex
Balls presso alcuni esercizi pubblici di Airolo e di Agno, di cui tre
appartenenti ad X.

    In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione
federale delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione venivano
utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.

    B.- La CFCG, mediante due separati decreti penali confermati,
in seguito all'opposizione dell'interessato, da rispettive decisioni
penali, riconosceva X. colpevole di violazione della legge federale del 18
dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52)
e lo condannava al pagamento di due multe per un ammontare totale di
fr. 12'500.-.

    C.- In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito
dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (art. 72
DPA [RS 313.0]), proscioglieva X. dall'accusa di violazione della LCG.

    D.- Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il
ricorso per cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile.

    E.- La CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al
Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. La
CCRP rinuncia a presentare osservazioni. L'opponente domanda che il
ricorso venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga integralmente
respinto.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per cassazione nella
misura della sua ammissibilità.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.

    2.1  Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe le norme
procedurali federali in ambito di diritto penale amministrativo, le quali
nella fattispecie prevarrebbero nei confronti delle norme del diritto
processuale cantonale.

    2.2  La CCRP fonda la propria pronuncia di inammissibilità sul mancato
rispetto da parte della ricorrente del termine di cinque giorni previsto
all'art. 276 cpv. 2 CPP/TI per presentare dichiarazione di ricorso contro
le sentenze del Giudice della Pretura penale.

    2.3  In base all'art. 80 cpv. 2 DPA anche il procuratore generale e
l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente,
avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale. Essi devono
presentare per iscritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei
considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella
forma prevista dal diritto procedurale cantonale. Il diritto federale
non prevede ulteriori termini per la presentazione della dichiarazione
di ricorso. In questo senso la regolamentazione federale in merito è
esaustiva e non lascia spazio a deroghe procedurali cantonali (art. 82
DPA). La legislazione cantonale può infatti disciplinare solamente la
forma del gravame (art. 80 cpv. 2 seconda frase in fine DPA) ma non
introdurre termini aggiuntivi ignoti alla legislazione federale, la
quale è del resto preminente anche dal profilo costituzionale (art. 49
cpv. 1 Cost.). Non fa ostacolo a tutto questo la giurisprudenza in merito
alla precedente versione dell'art. 80 cpv. 2 DPA, dove si nominava solo
il procuratore generale della Confederazione e non l'amministrazione
interessata. L'aggiunta esplicita da parte del legislatore della
legittimazione ricorsuale di quest'ultima (FF 1998 pag. 1126) permette
invece di estendere anche ad essa le regole prima riservate al procuratore
generale, visto che è decaduta la distinzione su cui ancora si fondava
il Tribunale federale in DTF 114 IV 179 consid. 2b.

    2.4  Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede
cantonale e vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1
seconda frase PP, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA) la ricorrente ha
presentato il ricorso alla CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata per iscritto e quindi in maniera tempestiva (art. 80
cpv. 2 DPA), conformemente del resto all'unico termine ricorsuale che
il giudice di prime cure ha indicato giusta l'art. 79 cpv. 2 DPA. Nella
sentenza impugnata le norme procedurali federali non vengono nemmeno
richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto cantonale in luogo e
vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza questo corrisponde
ad una violazione del diritto federale in quanto tale (DTF 116 IV 19
consid. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata.