Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 65



129 III 65

11. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Stato del
Cantone Ticino contro A. (ricorso per riforma)

    4C.190/2002 del 29 ottobre 2002

Regeste

    Art. 44 und 58 OR, Art. 60 SVG; Verkehrsunfall; Haftung des
Werkeigentümers und des Motorfahrzeughalters; Aufteilung des Schadens.

    Haftung des Gemeinwesens als Eigentümer einer Strasse, insbesondere im
Winter (E. 1). Im vorliegenden Fall ist die Haftung zu bejahen, weil die
Bildung von Eisflächen als Ursache des Schadens nicht nur voraussehbar,
sondern auch vermeidbar gewesen wäre (E. 2 und 5).

    Aufteilung des Schadens, unter Berücksichtigung der konkurrierenden
Haftung des Werkeigentümers und des Fahrzeuglenkers; Berücksichtigung
des Risikos, das mit dem Betrieb des Fahrzeuges verbunden ist (E. 7).

Sachverhalt

    A.- La controversia verte sulla domanda di risarcimento danni - per
un totale di fr. 16'000.- - formulata da A. nei confronti dello Stato del
Cantone Ticino a seguito dell'incidente di cui è stato vittima la mattina
dell'8 gennaio 1996, quando la sua auto, scivolata su di una lastra di
ghiaccio formatasi sulla strada cantonale che da Tesserete porta a Lugano,
è andata a scontrarsi con un albero.

    Con sentenza del 30 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha accolto l'azione limitatamente a fr. 9'600.- oltre interessi
del 5% a partire dal 12 gennaio 1996.

    Adita da entrambe le parti, il 22 aprile 2002 la II Camera civile del
Tribunale d'appello ha confermato il giudizio di primo grado. I giudici
dell'ultima istanza cantonale hanno infatti concluso che la strada,
nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non garantiva la necessaria
sicurezza, donde la responsabilità del Cantone ex art. 58 CO. Essi hanno
pure convalidato la decisione pretorile di ridurre l'importo a favore
dell'attore, dato ch'egli - per sua stessa ammissione - circolava ad una
velocità inappropriata.

    B.- Contro questa decisione lo Stato del Cantone Ticino è insorto al
Tribunale federale con ricorso per riforma.

    In parziale accoglimento del gravame il Tribunale federale ha
modificato la pronunzia impugnata nel senso che la somma a carico dello
Stato del Cantone Ticino è stata diminuita a fr. 6'400.-, oltre interessi
del 5% a partire dal 12 gennaio 1996.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.  Giusta l'art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un'altra
opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o
difetto di manutenzione.

    1.1  Un'opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza
sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione; l'ammissione di
un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 126 III 113
consid. 2a/cc pag. 116 con rinvii; BREHM, Berner Kommentar, n. 65 ad
art. 58 CO).

    Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità
del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; BREHM,
op. cit., n. 170 ad art. 58 CO). Non ogni fonte di pericolo vale
automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione;
non si può infatti ragionevolmente pretendere che la rete stradale
venga realizzata e mantenuta in uno stato tale da prevenire ogni minimo
rischio. L'utente è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai
fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro transito
può avverarsi pericoloso; in linea di principio - secondo dottrina e
giurisprudenza - tocca pertanto a lui conformarsi alle condizioni del
manto stradale e non il contrario (DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345;
BREHM, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239; KELLER,
Haftpflicht im Privatrecht, 6a ed., Berna 2002, pag. 206).

    Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente pubblico non
va inoltre scordato che gli investimenti pubblici nel settore della
costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una
proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione. In altre
parole, dall'ente pubblico proprietario di una strada si possono esigere
solamente interventi attuabili sia dal profilo tecnico che da quello
economico (DTF 102 II 343 consid. 1c pag. 345 seg.; 100 II 134 consid. 4
pag. 139; BREHM, op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK,
op. cit, n. 111 a pag. 238; KELLER, op. cit., pag. 204).

    1.2  Per quanto concerne in particolare la presenza di ghiaccio
sulla carreggiata, non ci si può aspettare che il proprietario rimedi
a tale problema ovunque contemporaneamente: egli deve ripristinare il
più rapidamente possibile la circolazione sulle strade importanti e,
se necessario, vietare la circolazione nelle zone più insidiose (DTF 98
II 40 consid. 2 pag. 43 seg. con rinvii).

    Il linea di principio, all'esterno delle località non è obbligatorio
cospargere il suolo con sale o sabbia, eccezion fatta per le autostrade;
in caso di strade fortemente trafficate può dunque bastare che i tratti
pericolosi siano resi nuovamente transitabili entro un termine ragionevole
(DTF 102 II 343 consid. 1b pag. 345; BREHM, op. cit., n. 217 e 219 ad
art. 58 CO; OFTINGER/STARK, op. cit., n. 138 a pag. 253 e n. 142 a pag.
256). È piuttosto all'interno delle località che vi è la necessità di
rimuovere neve e ghiaccio, soprattutto nell'interesse dei pedoni (DTF 89
II 331; BREHM, op. cit., n. 226 segg. ad art. 58 CO).

    1.3  Infine, va ribadito che spetta anzitutto al conducente tenere
conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la sua velocità
alla situazione concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 2 LCStr). Posto che
ad una temperatura di circa zero gradi la formazione di ghiaccio sulle
strade bagnate è prevedibile, egli è tenuto - in simili circostanze
- a rallentare la sua andatura e, se necessario, a viaggiare a passo
d'uomo. Chi non tiene nella debita considerazione questi fattori e circola
troppo velocemente non può prevalersi della responsabilità dell'ente
pubblico giusta l'art. 58 CO (DTF 98 II 40 consid. 2 in fondo pag. 44). Ciò
spiega perché, nella giurisprudenza sino ad oggi pubblicata in caso di
incidenti con un veicolo a motore all'esterno di un centro abitato, la
responsabilità del proprietario non è ancora mai stata ammessa (BREHM, op.
cit., n. 208 ad art. 58 CO; OFTINGER/STARK, op. cit., pag. 255).

Erwägung 2

    2.  In concreto, la Corte ticinese ha stabilito che quando è
avvenuto l'incidente la strada non garantiva una sicurezza adeguata alle
circostanze. Dall'istruttoria è infatti emerso che la mattina dell'8
gennaio 1996, alle 4.30, il tratto di strada in cui si è verificato il
sinistro è stato ispezionato dal cantoniere competente, il quale ha pure
controllato la temperatura dell'aria; sulla scorta dei risultati ottenuti,
e osservato che la strada era solo bagnata, egli non ha reputato necessario
chiedere l'intervento dell'autocarro spargisale, nonostante questo non
fosse impiegato altrove. Con ogni probabilità la lastra di ghiaccio su
cui è scivolato il veicolo dell'attore si è formata a causa del diradarsi
della nuvolosità e del successivo abbassamento della temperatura, fenomeni
peraltro già pronosticati nel bollettino meteorologico del 7 gennaio
1996. A rafforzare il pericolo contribuiva inoltre il cumulo di neve - ben
visibile - ai bordi della strada, ammassato nei giorni precedenti dallo
spazzaneve e pronto a sciogliersi. In queste circostanze, la formazione
di ghiaccio, in particolare nei luoghi più esposti e pericolosi - com'è,
notoriamente, quello in rassegna - era dunque non solo prevedibile ma
anche evitabile. Omettendo di prendere i provvedimenti urgenti e necessari
richiesti dalla situazione, l'ente pubblico non ha valutato con sufficiente
cura ed attenzione i rischi del caso, donde la sua responsabilità ex
art. 58 CO.

    (...)

Erwägung 5

    5.  Nonostante le censure proposte contro l'applicazione dell'art. 58
CO siano, in definitiva, irricevibili, vale la pena di precisare che
l'autorità cantonale non ha misconosciuto la portata di tale norma
nell'ambito delle strade e piazze pubbliche, ammettendo in concreto la
responsabilità del convenuto per non aver impedito il formarsi della
lastra di ghiaccio. Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata,
l'ente pubblico disponeva dei mezzi - non essendo a quel momento il
camion spargisale impiegato altrove - per cospargere di sale il tratto di
strada notoriamente pericoloso, al di fuori - ma comunque nelle immediate
vicinanze - del centro abitato di Tesserete. La situazione di pericolo
esistente al momento del sinistro è imputabile al convenuto in quanto le
persone da lui delegate hanno valutato male le circostanze ed omesso -
a torto - di richiedere l'intervento del servizio antisale. In queste
circostanze la decisione circa l'esistenza di un difetto di manutenzione
della strada cantonale appare corretta.

    (...)

Erwägung 7

    7.  Anche l'ammontare del risarcimento concesso all'attore è criticato;
a questo proposito il convenuto si duole, in particolare, della mancata
considerazione della responsabilità civile del detentore del veicolo a
motore (art. 58 segg. LCStr).

    7.1  Secondo la giurisprudenza, qualora abbia avuto una concreta
incidenza sul verificarsi dell'evento dannoso, il rischio inerente
all'esercizio del veicolo a motore deve essere preso in considerazione
nella determinazione del danno. Ciò corrisponde al principio generale
sancito dall'art. 44 cpv. 1 CO, giusta il quale il giudice può ridurre
il risarcimento se delle circostanze per le quali il danneggiato è
responsabile hanno contribuito a cagionare il danno (DTF 108 II 51
consid. 5a pag. 57; BREHM, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO; KELLER, op.
cit., vol. I pag. 389; OFTINGER/STARK, op. cit., vol. I, 5a ed., Zurigo
1995, pag. 476).

    Ne discende che l'attore deve lasciarsi imputare sia il
suo comportamento (DTF 113 II 323 consid. 2a pag. 329) che il
rischio d'esercizio insito nel fatto di circolare con un veicolo a
motore. Contrariamente a quanto asseverato dai giudici, non si può
sostenere che quest'ultimo elemento non abbia, in concreto, contribuito
al verificarsi dell'incidente; l'energia cinetica sviluppata dall'auto,
che viaggiava ad una velocità ben superiore a quella richiesta dalle
circostanze, ha manifestamente influito sull'insorgere del danno e sulla
sua gravità (sulla determinazione dell'importanza del rischio d'esercizio
cfr. anche OFTINGER/STARK, op. cit., vol. II/2, 4a ed., Zurigo 1989,
n. 667 segg. pag. 288).

    Su questo punto il gravame si avvera dunque fondato.

    7.2  L'autorità cantonale ha per contro respinto a ragione la
tesi dell'attore, secondo la quale il convenuto dovrebbe rispondere
anche per la valutazione sbagliata della situazione da parte del suo
impiegato. Questa circostanza è già stata debitamente considerata nel
quadro dell'esame della responsabilità causale ex art. 58 CO, quando si
è trattato di pronunciarsi sull'esistenza del difetto di manutenzione. Il
difetto è stato infatti ammesso perché il convenuto avrebbe potuto e dovuto
procedere allo spargimento del sale nel tratto di strada pericoloso, ciò
che però non ha fatto a causa dell'errore commesso dal suo dipendente. La
violazione del dovere di diligenza da parte del cantoniere è già stata
considerata nel quadro della responsabilità causale del proprietario
dell'opera e non può venir valutata anche come una sua colpa (cfr. STEIN,
Haftungskompensation, in: ZSR 102/1983 pag. 67 segg., in particolare
pag. 88). Non v'è dunque motivo di imputare al convenuto un'ulteriore
responsabilità, oltre a quella fondata sull'art. 58 CO.

    Infine, va disatteso anche l'argomento - esposto dall'attore - per
cui il concorso di responsabilità (tra il proprietario della strada
ed il detentore del veicolo a motore) sarebbe interamente assorbito
dalla colpa preponderante dello Stato; una simile considerazione risulta
infatti in contrasto con il senso dell'art. 44 cpv. 1 CO (DTF 113 II 323
consid. 1c pag. 328).

    7.3  Posto che l'incidente è stato cagionato da un concorso di
circostanze imputabili ad entrambe le parti, il danno va ripartito
proporzionalmente fra di esse (KELLER, op. cit., pag. 377 segg.;
OFTINGER/STARK, op. cit., vol. I, pag. 476 segg.).

    Per determinare le rispettive quote occorre considerare, da un lato,
la rilevanza delle varie responsabilità causali in gioco e, dall'altro, la
gravità della concolpa del danneggiato; soprattutto è necessario stabilire
in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti
hanno influito sul verificarsi del danno (OFTINGER/STARK, op. cit., pag.
476).

    In concreto, al convenuto va rimproverata una responsabilità
causale ex art. 58 CO per non aver garantito la sicurezza della strada;
a carico dell'attore vanno invece ritenuti il rischio d'esercizio ai sensi
dell'art. 60 LCStr e la colpa per aver violato le regole sulla circolazione
stradale (art. 32 LCStr). Il danno complessivo va quindi ripartito a
dipendenza delle singole responsabilità. La concolpa dell'attore non è
di trascurabile importanza atteso che, secondo quanto accertato nella
sentenza impugnata - in maniera vincolante per il Tribunale federale
(art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - egli circolava ad una velocità di circa
50 km/h, sicuramente eccessiva per una curva notoriamente esposta al
rischio di ghiaccio. L'autorità cantonale ha attribuito all'attore il 40%
del danno, tralasciando però il rischio d'esercizio; dato che in questa
sede tale fattore viene preso in considerazione, appare giustificato
ridurre la quota connessa alla colpa al 35%. Anche se, di principio,
la responsabilità causale inerente al rischio d'esercizio è reputata più
grave di quella del proprietario di una strada (OFTINGER/STARK, op. cit.,
pag. 480 seg.), in concreto essa risulta meno determinante per l'insorgere
del danno, sicché può essere valutata nel 25%. A carico del convenuto
rimane pertanto una responsabilità del 40%, ciò che, tenuto conto della
portata dell'obbligo di manutenzione delle strade e delle particolari
circostanze del caso specifico, appare adeguato.