Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 556



129 III 556

88. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa A. (ricorso)

    7B.143/2003 del 26 agosto 2003

Regeste

    Art. 15 Abs. 3 und Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG; Zustellung einer
Betreibungsurkunde im Ausland.

    Die Zustellung einer Betreibungsurkunde durch öffentliche
Bekanntmachung, wie sie in Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG für einen im
Ausland wohnenden Schuldner vorgesehen ist, kann nur ausnahmsweise erfolgen
(E. 4).

    Mit Beschwerde nach Art. 19 Abs. 1 SchKG kann vom Bundesgericht nicht
verlangt werden, Weisungen an die kantonalen Aufsichtsbehörden zu erlassen
(E. 5).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.  Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano
un sequestro nei confronti della B. Inc., con sede a Panama, l'avv. A. ha
promosso un'esecuzione in sua convalida. Il 30 aprile 2003 l'Ufficio di
esecuzione di Lugano ha fissato al creditore un termine di 15 giorni per
anticipare le spese riguardanti la traduzione in spagnolo e la notifica
a Panama sia del decreto di sequestro che del precetto esecutivo.

Erwägung 2

    2.  Con sentenza 2 giugno 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza,
ha respinto un ricorso inoltrato dal creditore contro l'operato
dell'Ufficio. I giudici cantonali hanno reputato che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'insorgente, in concreto non sono dati i presupposti
dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF per procedere ad una notifica in via edittale,
atteso che la notifica a Panama, seppure lunga e difficile, può compiersi
in termini ragionevoli, se confrontata al tempo mediamente necessario
per effettuare tale operazione in altri paesi paragonabili.

Erwägung 3

    3.  Con ricorso del 16 giugno 2003 A.  chiede, previa concessione
dell'effetto sospensivo, che sia ordinato all'Ufficio di notificare
all'escussa il decreto di sequestro e il precetto esecutivo in via
edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. In via subordinata
domanda al Tribunale federale - richiamando l'art. 15 cpv. 3 LEF - di
precisare le condizioni pratiche di applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n. 3
LEF. Poiché l'Ufficio federale di polizia indicherebbe che le notifiche
a Panama sono molto difficili e che queste possono durare da 5 a 15 mesi,
il ricorrente sostiene che il lasso di tempo necessario per una notifica
per via diplomatica non sarebbe né adeguato né ragionevole, motivo
per cui la notifica deve avvenire mediante pubblicazione. Abusivamente
l'autorità di vigilanza si è riferita ad una media concernente altri
paesi paragonabili, invece di tenere conto delle difficoltà concrete
di una notifica a Panama. In ogni caso, sempre secondo il ricorrente,
qualora per notificare un atto esecutivo dovessero essere necessari più
di sei mesi, ci si troverebbe di fronte ad una durata inadeguata.

    Il 19 giugno 2003 la presidente della Camera adita ha concesso,
in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. L'Ufficio non ha
presentato osservazioni al gravame. Il Tribunale federale ha respinto,
nella misura in cui è ammissibile, il ricorso.

Erwägung 4

    4.  Giusta l'art. 66 cpv. 3 LEF quando il debitore è domiciliato
all'estero, la notificazione di atti esecutivi si fa per mezzo delle
autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda
oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo
ammetta, per posta. Nell'eventualità che la notificazione giusta l'appena
menzionato capoverso non sia possibile in un termine ragionevole, la
notifica di atti esecutivi al debitore domiciliato all'estero avviene
mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF). La possibilità di una
notifica edittale ai sensi di quest'ultima norma non può che costituire
l'eccezione (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 68 all'art. 66
LEF). Contrariamente alle semplici comunicazioni degli Uffici, la notifica
di un atto esecutivo, e segnatamente di un precetto esecutivo, riveste
un'importanza particolare (DTF 116 III 8 consid. 1a). Un'esecuzione inizia
infatti sulla base di una semplice affermazione del creditore procedente e
il precetto esecutivo viene steso senza che vi sia un esame preliminare
inerente all'esistenza e all'esigibilità della pretesa. L'escusso,
che vuole opporsi alle intenzioni del creditore, dispone - di regola -
unicamente di un termine di 10 giorni dalla notifica del precetto (DTF
119 III 57 consid. 3b).

    In sostanza, il ricorrente ritiene necessaria una notifica mediante
pubblicazione a causa della durata e del grado di difficoltà indicati
dall'Ufficio federale di giustizia con riferimento alla notifica di atti
esecutivi a Panama. Nella propria guida all'assistenza giudiziaria il
predetto Ufficio federale distingue, per la notifica di atti giudiziari,
tre tipi di avvertimenti: difficile (schwierig), molto difficile
(sehr schwierig) e per il momento impossibile (zur Zeit unmöglich). Il
termine difficile indica che il tempo necessario per il compimento della
procedura è solitamente conosciuto e che sono previste delle difficoltà,
per molto difficile esso intende che l'esito della domanda è incerto e
che il tempo necessario è raramente noto (DENIS BARTHE/ALEXANDER HILFIKER,
Guida all'assistenza giudiziaria, 7a ed., Ufficio federale di giustizia,
Berna 2002, pag. 4). Per quanto attiene al caso specifico, occorre innanzi
tutto rilevare che il citato Ufficio federale avverte (stato 20.8.2002)
che una notifica a Panama è difficile (schwierig) e non, come invece
preteso dal ricorrente, molto difficile (sehr schwierig). Anche la durata
(5-15 mesi) che esso menziona per il compimento della procedura non appare
così eccezionale da giustificare la notifica mediante pubblicazione di un
precetto esecutivo. Infatti, come peraltro già rilevato nella sentenza
impugnata, per il Nicaragua vengono indicati 12 mesi, per la Colombia
4-12 mesi, per il Brasile 9 mesi e per il Messico 10 mesi. Ora, la norma
in discussione non può avere per effetto che per gran parte dell'America
centro-meridionale le notifiche di atti esecutivi avvengano regolarmente
in via di pubblicazione.

    Da quanto precede discende che la decisione delle autorità di
esecuzione di trasmettere all'escussa il precetto esecutivo in via
rogatoriale non viola il diritto federale. Atteso che il ricorrente non
ha mai contestato la decisione dell'Ufficio di esecuzione di trasmettere
congiuntamente al precetto esecutivo il decreto di sequestro, non
è necessario stabilire se quest'ultimo è un atto esecutivo ai sensi
degli art. 64 a 66 LEF, suscettivo di una notifica ai sensi dell'art. 66
cpv. 4 n. 3 LEF (in favore di un'applicazione per analogia di tale norma
GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, vol. IV, Losanna 2003, n. 31 all'art. 276 LEF).

Erwägung 5

    5.  Per quanto attiene alla domanda subordinata, giova ricordare
che essa non rientra nelle richieste proponibili con un ricorso fondato
sull'art. 19 cpv. 1 LEF, atteso che in base al chiaro tenore dell'art. 15
cpv. 3 LEF la facoltà di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza
è lasciata all'apprezzamento del Tribunale federale.