Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 239



129 III 239

39. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa Banca X (ricorso)

    7B.25/2003 del 20 marzo 2003

Regeste

    Art. 91 Abs. 4 SchKG; Auskunftspflicht einer Bank.

    Die Betreibungsbehörden können von einer Bank die Angabe der
Vermögenswerte verlangen, an welchen der Betriebene wirtschaftlich
berechtigt ist (E. 1), wobei sich das Auskunftsbegehren auf Verbindungen
mit jeder Zweigniederlassung (E. 2) und im Hinblick auf mögliche
Anfechtungsklagen auf die so genannte Verdachtsperiode (E. 3) beziehen
kann.

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa da B. nei confronti di C.,
la creditrice ha impugnato innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, il
pignoramento eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, conclusosi con
un attestato provvisorio di carenza beni ai sensi dell'art. 115 LEF. Nel
corso della procedura ricorsuale, il presidente dell'autorità adita ha,
con decisione del 7 gennaio 2003, ordinato alla Banca X. di produrre
entro venti giorni un estratto conto relativo agli anni 2000-2002 per
ogni relazione intestata all'escusso, tra cui anche quella riferita a un
specificato conto cifrato segnalato dalla creditrice, o di cui egli risulta
essere avente diritto economico, nonché una dichiarazione sull'eventuale
esistenza di cassette di sicurezza a nome dell'escusso.

    B.- Con ricorso del 27 gennaio 2003 la Banca X. ha impugnato
la predetta decisione, chiedendo, previa concessione dell'effetto
sospensivo, il suo annullamento. In via subordinata, postula il rinvio
dell'incarto all'autorità cantonale, affinché essa emani una nuova
richiesta d'informazione, avente al massimo per oggetto le relazioni
bancarie intestate all'escusso esistenti presso le filiali della banca
in Ticino in data attuale risp. alla data del pignoramento.

    Il 6 febbraio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito,
in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame.

    Con lettera del 12 febbraio 2003 la creditrice si è rimessa al giudizio
del Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considerandi:

Erwägung 1

    1.  Secondo la ricorrente la decisione impugnata è troppo estesa: la
nozione di avente diritto economico sarebbe estranea al diritto civile,
ma è contenuta nella Convenzione sulla diligenza bancaria, la quale non
ha però per scopo di stabilire i beni che possono venire pignorati.

    Col pignoramento vengono determinati gli elementi del patrimonio
del debitore, la cui realizzazione servirà a soddisfare la pretesa del
creditore. L'Ufficio deve pertanto effettuare le necessarie indagini
presso il terzo che detiene beni appartenenti al debitore, iscritti a
suo nome o a quello di terzi (DTF 107 III 67 consid. 2 pag. 71). Non
devono infatti unicamente essere pignorati beni di cui il debitore
è senza ombra di dubbio proprietario, ma anche quelli per i quali, in
base alle indicazioni del creditore o all'esame effettuato dall'Ufficio,
sussistono indizi per la loro appartenenza al patrimonio dell'escusso
(JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Zurigo 1997, n. 12 all'art. 91 LEF e GILLIÉRON, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000,
n. 42 all'art. 91 LEF). Per chiarire la situazione, qualora vengano fatti
valere diritti di terzi su beni oggetto della procedura di esecuzione,
la LEF prevede la procedura di rivendicazione. La ricorrente pare pure
misconoscere che la nozione di avente diritto economico non è limitata alla
sola applicazione della Convenzione di diligenza bancaria: il Tribunale
federale ha, ad esempio, già avuto modo d'indicare che tutti i beni
di cui il de cuius è avente diritto economico possono fare oggetto di
provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 598 cpv. 2 CC in vista di
una petizione d'eredità (sentenza 5C.194/1996 del 5 dicembre 1996 della
II Corte civile consid. 4, riprodotto in: Rep 1996 pag. 7 seg.). Giova
ancora rilevare che la contraddizione fra il segreto bancario e l'obbligo
d'informazione della banca è stata risolta dalla giurisprudenza nel
senso che il secondo prevale sul primo (cfr. da ultimo DTF 125 III 391
consid. 2d/bb pag. 396). Ne segue che la censura si rivela infondata.

Erwägung 2

    2.  A mente della ricorrente l'autorità di vigilanza ha altresì
violato la propria competenza territoriale, chiedendo informazioni su beni
concernenti ogni relazione bancaria e quindi anche quelle fuori dal Ticino.

    Il pignoramento dev'essere ordinato dall'Ufficio del luogo di
esecuzione e viene effettuato - se del caso su richiesta del primo -
dall'Ufficio del luogo in cui si trovano i beni da pignorare (art. 4
cpv. 2 e art. 89 LEF). Ora, in concreto, l'Ufficio del luogo di esecuzione
è quello di Lugano a cui compete di procedere, se necessario in via
rogatoriale, al pignoramento. In queste circostanze, atteso che la
richiesta d'informazioni è stata emanata dall'autorità di vigilanza
del predetto Ufficio e trasmessa in Ticino al servizio giuridico della
banca ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione del principio della
territorialità.

Erwägung 3

    3.

    3.1  Infine, la ricorrente afferma che l'obbligo d'informazione si
estenderebbe unicamente ai beni che possono essere pignorati, motivo per
cui la richiesta d'informazioni retroattiva, inerente a beni che essa
non detiene più, sarebbe inammissibile. Essa si fonda segnatamente su
AUBERT/BÉGUIN/BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD (Le secret
bancaire suisse, Berna 1995, pag. 187), secondo cui la banca non deve
rivelare i movimenti antecedenti al pignoramento, anche qualora questi
dovessero apparire sospetti.

    3.2  Giusta l'art. 91 cpv. 4 LEF i terzi, che detengono beni del
debitore o verso il quale questi vanta crediti, hanno lo stesso obbligo
d'informare del debitore.

    3.2.1  Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi dell'autorità di
vigilanza, secondo cui i terzi devono pure ragguagliare sulle transazioni
intervenute nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi degli art. 286-288
LEF è sostenuta da LEBRECHT (Commento basilese, n. 15 all'art. 91
LEF). Tale opinione è condivisa da MÜLLER-CHEN (Die Auskunftspflicht
Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, BlSchK 2000 pag. 201 segg.,
pag. 210 n. 39). Nella propria dissertazione ALEXANDER ERNST KUHN (Die
Auskunftspflicht des Schuldners, tesi Zurigo 1956, pag. 61 seg.) rileva
che l'Ufficiale, sebbene non possa introdurre un'azione revocatoria,
può tuttavia, con le sue conoscenze, permettere ai creditori d'incoare
una siffatta causa e sostiene che il debitore dev'essere interrogato su
negozi giuridici conclusi durante il periodo sospetto degli art. 286 e 287
LEF. Pure il Tribunale federale ha riconosciuto nella causa 7B.131/2001 la
competenza dell'Ufficiale di chiedere al debitore, in vista di eventuali
azioni pauliane, informazioni sul periodo antecedente il pignoramento.

    3.2.2  Nella fattispecie in esame, atteso che l'escusso pare aver
sottaciuto l'esistenza di un conto cifrato presso la ricorrente, l'autorità
di vigilanza non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, chiedendo
alla banca un estratto che riguarda pure il cosiddetto periodo sospetto
delle azioni revocatorie.

Erwägung 4

    4.  Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato
e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a
cpv. 1 LEF).