Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 129 III 167



129 III 167

26. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa A. contro
B. (ricorso per riforma)

    4C.259/2002 del 29 novembre 2002

Regeste

    Art. 181 OR; Übernahme einer Einzelfirma mit Aktiven und Passiven
durch eine Aktiengesellschaft.

    Bedeutung des Hinweises auf eine Bilanz in der öffentlichen Anzeige
an die Gläubiger (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2).

Sachverhalt

    A.- Tra il 1983 ed il 1989 A. si è occupato della consulenza
informatica alla clientela della ditta di B., attiva nel commercio
di radio-tv-hifi. Tale collaborazione è proseguita anche dopo la
trasformazione della ditta individuale in società anonima - avvenuta il
30 giugno 1989 - e si è conclusa nel 1992.

    L'8 luglio 1994 A. ha convenuto B. dinanzi alla Pretura del Distretto
di Riviera chiedendo di essere retribuito per l'attività svolta tra il
1983 e il 1989. L'importo inizialmente reclamato, di fr. 261'700.- oltre
interessi, è stato ridotto in sede di conclusioni a fr. 60'358.40. Il
Pretore ha integralmente respinto la petizione il 26 luglio 2001.

    L'appello interposto dal soccombente non ha avuto miglior esito. Nella
sentenza del 13 giugno 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha infatti, in sintesi, accertato che la X. S.A. ha
assunto attivi e passivi della ditta individuale di B., conformemente a
quanto previsto dall'art. 181 CO, sicché quest'ultimo è rimasto obbligato
- solidalmente con la neocostituita società - per gli eventuali debiti
della ditta solo sino alla fine del mese di giugno 1991 (art. 181 cpv. 2
CO). Non avendo l'attore fatto valere le proprie pretese entro tale
termine, esse sono perente. Donde la reiezione dell'azione.

    B.- Contro questa pronunzia A. è insorto dinanzi al Tribunale federale
con ricorso per riforma del 13 agosto 2002. Prevalendosi della violazione
dell'art. 181 CO egli postula l'annullamento della decisione impugnata e
il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio previo
completamento degli atti; in via subordinata chiede la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 261'700.- o perlomeno di fr. 60'358.-.

    Nella risposta del 5 novembre 2002 B. propone la reiezione del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.

    2.1  Giusta l'art. 181 cpv. 1 CO chi assume un patrimonio o un'azienda
con l'attivo ed il passivo diventa responsabile verso i creditori per i
debiti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori
dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli. Ciò significa
che l'assuntore prende il posto del debitore precedente senza che sia
necessario ossequiare una forma particolare (DTF 126 III 375 consid. 2c
pag. 378 con rinvii e riferimenti). Onde proteggere i creditori dagli
effetti derivanti dal trasferimento legale dei debiti, l'art. 181 cpv. 2
CO sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello
precedente durante due anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In
altre parole, contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla
pubblicazione sui giornali, si verifica un'assunzione cumulativa del debito
per la durata di due anni, dopodiché il debitore precedente viene liberato,
senza che sia necessario il consenso del creditore (TSCHÄNI in: Basler
Kommentar, n. 2 e 10 ad art. 181 CO; GAUCH/SCHLUEP/REY, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7a ed., n. 3750; SPIRIG in: Zürcher
Kommentar, n. 6 seg. ad art. 181 CO).

    Il creditore non è tenuto a conoscere il contenuto degli accordi
stipulati dall'assuntore con il debitore precedente quo alla natura e
all'ammontare degli attivi e dei passivi trasferiti; secondo la prassi egli
può legittimamente riferirsi alle informazioni ricevute dall'assuntore o a
quanto apparso nella pubblicazione (DTF 79 II 289 consid. 4b e c pag. 291
seg.; 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.). Il tenore della comunicazione
- rispettivamente della pubblicazione - prevale dunque su quello della
convenzione interna. La maggior parte della dottrina condivide questa
giurisprudenza (TSCHÄNI, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO; SPIRIG, op. cit.,
n. 147 segg. ad art. 181 CO; GAUCH/SCHLUEP/REY, op. cit., n. 3747; VON
TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
vol. II, Zurigo 1974, nota a piè di pagina n. 125a pag. 397 e pag. 398;
GUHL/KOLLER, Das schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., n. 24 e 25
pag. 291 seg.; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
2a ed., pag. 590).

    Alcuni autori ritengono invece determinante la pattuizione
intervenuta fra le parti, in particolare qualora la comunicazione
superi gli accordi interni. Il creditore non ne risulta pregiudicato,
potendo egli in ogni caso rivolgersi al debitore originario (ENGEL,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 908; VON BÜREN,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1964, pag. 353
lett. c). Riferita alla questione della validità dell'assunzione, questa
tesi appare corretta: l'assuntore non può essere vincolato a un contratto
non valido, anche se il trasferimento dell'azienda o del patrimonio è
già stato comunicato ai creditori (GAUCH/SCHLUEP/REY, op. cit., n. 3746
e 3748; VON TUHR/ESCHER, op. cit., pag. 397; BUCHER, op. cit., pag. 590;
SPIRIG, op. cit., n. 183 seg. ad art. 181 CO). Essa non può tuttavia venir
estesa all'ammontare dei passivi trasferiti. La buona fede nelle relazioni
d'affari e l'esigenza di sicurezza nelle transazioni commerciali impongono
di riconoscere al creditore la possibilità di dare alla comunicazione
indirizzatagli il senso che un terzo in buona fede potrebbe attribuirle
secondo il principio dell'affidamento (cfr. TSCHÄNI, op. cit., n. 11
ad art. 181 CO). Ciò vale a maggior ragione per quei passivi che per
loro natura appartengono all'azienda o al patrimonio trasferiti. Al
creditore non può pertanto venire opposta una riserva formulata in maniera
implicita o poco chiara, dalla quale risulterebbe, a dire dell'assuntore,
che certe posizioni sono state escluse dal trapasso o addirittura erano
da lui ignorate (GUHL/KOLLER, op. cit., n. 24 pag. 291). Di riflesso,
in simili casi, il creditore non può sostenere - una volta trascorso il
termine perentorio di due anni - che il debitore precedente non sarebbe
stato liberato dai propri obblighi.

    Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo di scostarsi dalla
citata giurisprudenza, approvata da gran parte della dottrina.

    2.2  In concreto, con atto pubblico del 30 giugno 1989 la X. S.A. ha
assunto gli attivi e i passivi della ditta individuale del convenuto. La
costituzione della società è stata pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero
di Commercio (FUSC) del 18 luglio 1989; trattandosi di un fatto notorio,
questa pubblicazione può essere tenuta in considerazione d'ufficio (CORBOZ,
Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 68). Dalla
sua lettura emerge che "Il socio B. ha apportato alla società l'attivo
e il passivo della sua attività commerciale privata, come da bilancio al
31 dicembre 1988 che dà all'attivo un importo di fr. 212'764.65 (cassa,
debitori, materiale, ecc.) e al passivo un importo di fr. 155'761.45
(creditori vari, ecc.) con un saldo di capitale proprio di fr. 57'003.20,
di cui fr. 48'000.- computati sul capitale sociale."

    Come rettamente osservato dall'attore, la pubblicazione fa riferimento
al bilancio presentato in occasione dell'assunzione dell'azienda. La
giurisprudenza stabilisce che in simili casi il creditore può in buona fede
concludere per il trasferimento globale dei debiti all'assuntore (DTF 79
II 289 consid. 4c pag. 292; 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.; cfr. anche
SPIRIG, op. cit., n. 153 ad art. 181 CO). L'opinione contrastante citata
dall'attore (BECKER in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 181 CO) assevera,
in sostanza, che qualora ci si richiami a un bilancio la responsabilità
dell'assuntore si limita ai passivi ivi elencati, fatti salvi quei debiti
che ogni assuntore deve prendere in considerazione, quali ad esempio i
salari correnti. La giurisprudenza ritiene per contro che il creditore
in buona fede può - e deve - considerare la sua pretesa inclusa nel
bilancio se non vi sono motivi particolari per credere che ciò potrebbe
non essere il caso. Anche a questo riguardo la prassi vigente merita di
essere confermata. Non si può ragionevolmente chiedere ai creditori di
verificare il bilancio nel dettaglio, onde appurare se il loro credito è
stato inserito fra i passivi oppure no, ogni qualvolta la comunicazione,
rispettivamente la pubblicazione, si limita a rinviare genericamente al
bilancio. Questa è, d'altro canto, anche l'opinione dell'attore. Eventuali
imprecisioni nella comunicazione non ostano dunque al trasferimento dei
passivi inerenti l'azienda o il patrimonio assunti.

    2.3  Nella decisione impugnata il Tribunale d'appello ha deciso,
a ragione, che i crediti vantati dall'attore, connessi alle prestazioni
fornite alla ditta individuale, rientrano per loro natura nel patrimonio
trasferito alla società anonima, che svolge la stessa attività. Qualora
l'intenzione delle parti al contratto di assunzione fosse stata quella
di escludere tali crediti dal trapasso, esse avrebbero dovuto precisarlo
esplicitamente. Dato che nella pubblicazione apparsa sul FUSC i passivi
sono stati menzionati globalmente, con l'indicazione "creditori vari",
si può senz'altro ammettere che le asserite pretese dell'attore sono
passate alla società anonima. Ciò significa che, attualmente, l'unica
eventuale debitrice dell'attore potrebbe essere la società anonima, la
presente causa essendo stata introdotta nel 1994, ben dopo la scadenza
del termine perentorio di due anni sancito dall'art. 181 cpv. 2 CO.