Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 289



127 V 289

45. Estratto della sentenza del 24 settembre 2001 nella causa Ufficio
federale delle assicurazioni sociali contro P. e Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino

Regeste

    Art. 3 Abs. 3 AHVG: Befreiung von der Beitragspflicht.

    - Rz 2043 der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen
Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und
Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN), gültig ab 1. Januar
1997, wonach im Kalenderjahr der Heirat oder der Auflösung der Ehe (durch
Scheidung, Verwitwung) die Beitragsbefreiung gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG
nicht greift, ist mit der gesetzlichen Ordnung nicht vereinbar.

    - Die Regelung der Beitragsbefreiung in Art. 3 Abs. 3 AHVG, wonach
nichterwerbstätige Versicherte keine Beiträge zu leisten haben, wenn ihr
erwerbstätiger Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des
Mindestbeitrages bezahlt hat (lit. a), gilt jedoch nicht für das ganze
Kalenderjahr, in welchem die Eheschliessung oder die Scheidung erfolgt
oder der Tod des Ehegatten eingetreten ist, sondern nur für diejenigen
Monate, während welchen die eheliche Gemeinschaft bestanden hat.

Sachverhalt

    A.- Mediante decisione 14 novembre 1997 la Cassa cantonale di
compensazione del Cantone Ticino ha determinato i contributi personali
AVS/AI/IPG dovuti quale persona senza attività lucrativa per il 1997 da P.,
vedova dall'8 marzo di quell'anno. Ai fini del calcolo dei contributi,
è stata presa a base una sostanza netta di 1'851'474 franchi, dedotta
dalla tassazione 1993/94, riservata essendo una rettifica conformemente
all'art. 25 OAVS.

    B.- L'assicurata, tramite l'avv. R., ha deferito la decisione
amministrativa con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone Ticino affermando in via principale di essere tenuta al pagamento
di contributi solo a far tempo dal 1o gennaio 1998, ritenuto che il
defunto marito, il quale fino al momento del decesso era stato attivo,
aveva per il 1997 pagato entro l'8 marzo dello stesso anno più del doppio
del contributo minimo previsto dalla legge, per cui essa andava esonerata
dall'obbligo contributivo per l'anno 1997. In via subordinata chiedeva
di essere esonerata dall'obbligo fino al 31 marzo 1997. (...)

    Per giudizio del 21 settembre 1998 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha respinto il gravame per quanto atteneva alla domanda
principale, accogliendolo limitatamente alla domanda subordinata, nel senso
che ha dichiarato iniziare il periodo contributivo il 1o aprile 1997. (...)

    C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpone
ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando il ripristino
della decisione amministrativa.

    Mentre l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv. R., postula la
reiezione del gravame, la Cassa cantonale di compensazione ne propone
l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Diritto:

Erwägung 1

    1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente esposto il
disciplinamento legale applicabile alla presente vertenza, specificando
in particolare come a decorrere dal 1o gennaio 1997, e diversamente
dal precedente ordinamento, siano attualmente obbligate a versare
contributi anche le vedove che non esercitano un'attività lucrativa e le
mogli di assicurati senza alcuna attività lucrativa. Ha ricordato che,
conformemente all'art. 29 cpv. 2 OAVS, il contributo annuo delle persone
che non esercitano un'attività lucrativa è calcolato in base al reddito
medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla
sostanza, il periodo di calcolo comprendendo il secondo e il terzo anno
precedenti il periodo di contribuzione. Ha poi precisato che, per l'art. 28
cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona
senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei
coniugi, osservando infine che, tuttavia, conformemente all'art. 3 cpv. 3
lett. a LAVS, i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun
contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi
pari al doppio del contributo minimo.

Erwägung 2

    2.- La lite verte essenzialmente sul punto di sapere se l'assicurata
debba versare contributi sulla sua sostanza e sul suo reddito da
pensione a partire dal 1o gennaio 1997, come deciso dall'amministrazione
nella decisione impugnata e come considerato dall'UFAS nel ricorso di
diritto amministrativo, oppure se essa vada esonerata dal pagamento e,
in quest'ultima ipotesi, se l'esonero valga sino a fine marzo 1997,
come ritenuto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Erwägung 3

    3.- La Cassa cantonale di compensazione e l'UFAS fondano la loro
opinione sulla cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'UFAS sulla
contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1o gennaio 1997, giusta la quale nell'anno
civile del matrimonio o dello scioglimento del matrimonio (divorzio,
vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo
giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS (cfr. anche KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 220).

    L'ufficio ricorrente osserva al riguardo che l'ordinamento alla base
dell'esonero prende fondamento sulla considerazione che il

disposto legale in questione, come quello di cui all'art. 28 cpv. 4
OAVS, troverebbero applicazione solo per quel che concerne persone non
esercitanti un'attività lucrativa sposate su tutto l'arco dell'anno civile
in questione; l'obbligo di assistenza secondo il diritto civile esiste solo
durante il matrimonio e qualora l'obbligo di assistenza non possa essere
preso in considerazione, la moglie "povera" non deve pagare contributi
conformi alle condizioni sociali del marito "ricco". Inoltre, sempre
secondo l'ufficio federale ricorrente, ai sensi dell'art. 29quinquies
cpv. 3 LAVS in relazione con l'art. 50b cpv. 3 OAVS, si ripartiscono solo
i redditi realizzati durante anni civili di matrimonio completi. Infine,
asserisce l'UFAS, gli alimenti possono essere conteggiati come reddito
conseguito in forma di rendite della persona che li riceve solo se sono
trattati separatamente dalla persona che li versa.

    Circa le considerazioni che precedono, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di pronunciarsi, disattendendole, nella
sentenza in DTF 126 V 421, in cui si trattava di vagliare la conformità
all'OAVS delle cifre marginali 2064 e 2069.1 delle summenzionate direttive,
che prevedono l'obbligo di pagare contributi calcolati in funzione della
sostanza personale e del reddito individuale conseguito in forma di rendita
per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio,
il divorzio o la morte del coniuge.

    La Corte, per quel che attiene all'asserto secondo cui l'obbligo di
assistenza esiste limitatamente al periodo di matrimonio, ha affermato
che il disciplinamento predisposto dall'art. 28 cpv. 4 OAVS tiene
squisitamente conto della riflessione dell'UFAS, nella misura in cui
prevede l'obbligo contributivo sulla base della sola metà della sostanza
coniugale e dei redditi ottenuti sotto forma di rendite per tutta la
durata del matrimonio, quindi comprensiva anche dei mesi dell'anno in cui
è avvenuto il cambiamento di stato civile: ne consegue, come corollario,
che la regola di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS - che
l'UFAS giustamente mette da questo profilo sullo stesso piano dell'art. 28
cpv. 4 OAVS - non può non valere essa pure per tutta questa durata e che
solo anteriormente, rispettivamente posteriormente, sono richiamabili
le regole sulla percezione dei contributi in funzione della sostanza
personale e del reddito conseguito in forma di rendite.

    Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevanti le argomentazioni dell'ufficio
ricorrente fondate sulla relazione fra l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS
e l'art. 50b cpv. 3 OAVS, così come quelle inerenti alla natura degli
alimenti dal profilo contributivo (cfr. DTF 126 V 427 consid. 5b).

    Si noti peraltro che la soluzione proposta dall'UFAS condurrebbe,
come per quel che attiene alla problematica oggetto della vertenza in DTF
126 V 421 surricordata, a risultati urtanti, specie qualora il matrimonio
intervenga agli inizi di un anno, rispettivamente lo scioglimento del
medesimo si verifichi verso la fine dell'anno, nel senso che in una
certa qual misura essa soluzione sarebbe, se del caso, suscettibile di
comportare una doppia imposizione.

    Da quanto precede emerge che pure la cifra marginale 2043 delle
direttive edite dall'UFAS non è conforme all'ordinamento legale.

    In concreto, l'esenzione dall'obbligo contributivo dell'assicurata
deve pertanto valer sino a fine marzo 1997, per cui il giudizio querelato
non può che essere tutelato al riguardo.