Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 259



127 V 259

40. Estratto della sentenza del 24 luglio 2001 nella causa P. contro
Previdenza X e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regeste

    Art. 26 Abs. 3 (in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung),
Art. 49 Abs. 1 BVG: Invalidenrente im überobligatorischen Bereich nach
Erreichen des Pensionierungsalters. Die für die obligatorische Vorsorge
zu Art. 26 Abs. 3 BVG (in der bis 30. Juni 1997 gültig gewesenen Fassung)
entwickelte Rechtsprechung (BGE 118 V 100), wonach die Invalidenrente
lebenslänglich ausgerichtet wird beziehungsweise die Altersrente mindestens
gleich hoch wie die bis zur Pensionierung gewährte Invalidenrente sein
muss, gilt auch in der überobligatorischen Vorsorge.

Sachverhalt

    A.- P., nata il 29 giugno 1935, dal 1o ottobre 1966 al 30 novembre
1989 ha svolto attività lucrativa come segretaria ricezionista
presso la ditta I. SA, la quale è affiliata alla Previdenza X per la
previdenza professionale (qui appresso: la Fondazione). L'interessata,
ritenuta incapace al lavoro a contare dal 15 febbraio 1989 e al guadagno
nella misura del 75% dal 1o febbraio 1990, ha percepito con effetto da
quest'ultima data una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità.
Dando seguito ad uno scritto indirizzatole da P. in data 28 aprile 1996,
la Fondazione ha con risposta 8 maggio 1996 contestato prudenzialmente
le pretese dell'assicurata.

    B.- Con petizione 15 giugno 1996, presentata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti della Fondazione, P. ha
chiesto l'aggiornamento del proprio conto vecchiaia, il versamento della
rendita d'invalidità dal 1o febbraio 1990 (ovvero dopo un anno di attesa
a contare dall'insorgere dell'incapacità lavorativa), nonché l'invio del
conto di vecchiaia aggiornato.

    Rispondendo alla petizione, la Fondazione ha in sostanza considerato
che dopo un periodo di attesa di 24 mesi, protrattosi sino al 1o febbraio
1991, l'interessata avrebbe avuto diritto al versamento di una rendita
d'invalidità per un totale di 49'969 franchi sino al 30 settembre
1996, mentre che dal 1o ottobre seguente le sarebbero spettate rendite
trimestrali per un importo di fr. 2253.35, pari a una rendita annua di
fr. 9013.40, fino all'età del pensionamento, ossia al 30 giugno 1997. A
partire dal 1o luglio seguente le sarebbe invece stata versata una rendita
di vecchiaia pari ad un importo di fr. 2188.60 annui.

    L'assicurata ha contestato il parere della Fondazione, ritenendo
segnatamente che a torto quest'ultima intendeva applicare un periodo di
attesa di 24 mesi e che, la rendita d'invalidità essendo vitalizia, la sua
erogazione non poteva cessare al raggiungimento dell'età del pensionamento.

    Mediante pronunzia 17 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale ha
parzialmente accolto la petizione. Essa ha in particolare stabilito che
a P. spettava il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita
d'invalidità dal 1o febbraio 1990, mentre la prestazione relativa alla
previdenza sovraobbligatoria decorreva dal 1o febbraio 1991 ed era stata
adeguata al rincaro correttamente. Ha inoltre considerato che la rendita
d'invalidità era vitalizia soltanto per quanto concerneva la previdenza
obbligatoria e che in quell'ambito essa doveva essere garantita anche
dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento. Per quanto riguardava
invece la

parte sovraobbligatoria, che costituiva l'oggetto principale della vertenza
in esame, il Fondo di previdenza era vincolato dalle disposizioni della
LPP soltanto in misura limitata. Non avendo inteso garantire ai propri
assicurati, al momento dell'età del pensionamento, una rendita di vecchiaia
pari a quella erogata fino allora, a ragione la convenuta aveva disposto
di versare, con effetto dal 1o luglio 1997, una rendita di vecchiaia pari
alla rendita d'invalidità minima LPP.

    C.- P. interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso
di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Solleva il
tema di sapere se a ragione la precedente istanza abbia tutelato
l'adeguamento della rendita al rincaro dal febbraio 1993 su una
parte di essa soltanto. Contesta implicitamente l'ammissibilità della
trasformazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia,
ravvisando delle contraddizioni in quanto esposto al proposito dai
giudici cantonali. Conclude chiedendo che le sia assegnata, anche dopo
il 30 giugno 1997, una rendita d'invalidità di un importo pari a quello
fino allora riconosciutole.

    Chiamata a determinarsi, la Fondazione postula che il gravame venga
dichiarato irricevibile per difetto di adempimento dei presupposti formali
dell'impugnativa. Subordinatamente, conclude chiedendone la disattenzione.
Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
propone invece l'accoglimento del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Diritto:

Erwägung 2

    2.- a) Nel merito, la lite verte da un lato sul punto di sapere se
nel caso di specie l'adeguamento della rendita al rincaro sia avvenuto
correttamente, dall'altro sul quesito di determinare se la giurisprudenza
sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la
rendita d'invalidità ha carattere vitalizio (DTF 118 V 106 consid. 4b),
sia richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria.

    b) Nel giudizio del 17 agosto 1998, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme
legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto; esso ha
poi ricordato come ai sensi del regolamento della Fondazione (art. 15.1) la
rendita vada accordata fintanto che il beneficiario membro è invalido, al
più tardi tuttavia sino all'età del pensionamento. A questo riguardo ci si
può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia.

Erwägung 3

    3.- a) In concreto, non è più litigioso il fatto che il diritto di
percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità decorra dal
1o febbraio 1990, mentre quello di percepire la parte sovraobbligatoria
della prestazione abbia inizio dal 1o febbraio 1991. Per quanto attiene
poi alla questione riguardante il corretto adeguamento della rendita al
rincaro, basta rilevare nella specie che, come osserva del resto a ragione
l'UFAS nella risposta al gravame, al compimento dell'età di pensionamento
le rendite d'invalidità non devono più essere obbligatoriamente adeguate
al rincaro. Questi temi non meritano pertanto di essere ulteriormente
sviluppati.

    b) Punto essenziale da vagliare nella fattispecie è quello di
rispondere alla questione, lasciata aperta nel giudizio in precedenza
menzionato (DTF 118 V 106 consid. 4b), della sorte giuridica della rendita
d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età
del pensionamento. L'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al
30 giugno 1997, applicabile in concreto (cfr. art. 26 cpv. 3 seconda
frase nel tenore in vigore dal 1o luglio 1997 e art. 13 cpv. 1 lett. b
LPP), dispone che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte
dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Si tratta quindi
di stabilire se quanto giudicato nell'ambito della previdenza obbligatoria,
in cui il Tribunale federale delle assicurazioni, nella succitata sentenza
riferita all'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno
1997, ha ammesso il carattere vitalizio della rendita d'invalidità, valga
quale esigenza minima pure nella previdenza sovraobbligatoria, o se invece,
in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza godano
in questo ambito della necessaria autonomia per disporre altrimenti.

    c) Occorre innanzitutto osservare che conformemente alla dottrina
(MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, in: SZS 1995, pag. 103 seg., con riferimento a
giurisprudenza in materia di previdenza non obbligatoria) nulla impedisce
a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento,
che una rendita d'invalidità sia sostituita, a raggiungimento dell'età
di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio
essa deve tuttavia corrispondere, conformemente a quanto è deducibile
dai principi posti in DTF 118 V 105 consid. 4b, quantomeno al valore
equivalente alla rendita d'invalidità.

    A prescindere da questa specifica precisazione, il principio appena
esposto deve trovare applicazione anche nel campo della previdenza

sovraobbligatoria per i seguenti motivi. Anzitutto, va rilevato
che il fatto per un assicurato di poter essere confrontato con una
diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza, al momento
della sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di
vecchiaia, contrasta con il principio generale preso a base dalla
previdenza professionale consistente nel fatto che l'assicurato possa
al raggiungimento dell'età di pensionamento mantenere il suo livello
di vita abituale. Detto precetto non è garantito nel caso in cui,
come in concreto, conformemente a quanto stabilito dalla precedente
istanza, una rendita d'invalidità di un importo aggirantesi sui
9'000 franchi annui viene sostituita da una rendita di vecchiaia di
fr. 2188.60. Inoltre, un'interpretazione del disciplinamento nel senso
proposto da amministrazione e primi giudici, per la quale legittimamente
si potrebbe sostituire, raggiunta l'età del pensionamento, la rendita
d'invalidità con una rendita di vecchiaia di entità inferiore appare
tantopiù scorretta nella misura in cui simile diminuzione delle prestazioni
previdenziali è riconducibile all'invalidità, la quale ha ostacolato il
finanziamento delle medesime: si tratterebbe in effetti di una rendita
di vecchiaia per la quale l'assicurato non ha potuto, considerata la
sua invalidità, contribuire nella stessa misura di tutti gli assicurati
che hanno conseguito l'età di pensionamento esercitando un'attività
lucrativa. Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di
incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di
vecchiaia non può che essere di importo ridotto.

    La sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia
diminuita è quindi contraria al sistema della previdenza professionale
come inteso dal legislatore.

    Alla concezione dell'Istituto opponente e della Corte cantonale
non si può pertanto aderire. Ne deriva che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita
d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia
dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità
erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di
previdenza sovraobbligatoria. In questo senso il Tribunale federale
delle assicurazioni ha peraltro già avuto modo di statuire di transenna
nelle sentenze 14 marzo 2001 in re M. (B 69/99) e 23 marzo 2001 in re
B. (B 2/00).

    d) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di P. merita
accoglimento nella misura in cui l'importo della rendita di vecchiaia che
le spetta a partire dal 1o luglio 1997 non raggiunge il valore equivalente
a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.