Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 166



127 IV 166

27. Sentenza della Corte di cassazione penale del 16 maggio 2001 nella
causa A. contro Ministero pubblico del cantone Ticino (ricorso per
cassazione e ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 23 Abs. 1 ANAG, Art. 17 BV und Art. 10 EMRK; rechtswidrige
Einreise in die Schweiz, Pressefreiheit, Tragweite des aussergesetzlichen
Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen.

    Die Voraussetzungen des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes
der Wahrung berechtigter Interessen sind nicht erfüllt im Falle eines
Journalisten, der gemeinsam mit einer Gruppe von Flüchtlingen rechtswidrig
in die Schweiz einreist, um Informationen aus "erster Hand" zu sammeln
und einen Artikel über das Schicksal der heimlich auf Schweizer Boden
weilenden Personen zu veröffentlichen (E. 2b und 2f).

    Die Verurteilung des Journalisten zu einer Busse von 250 Franken
verstösst nicht gegen das Grundrecht der Pressefreiheit (E. 2g).

Sachverhalt

    A.- Il 26 gennaio 1999, le guardie federali di confine fermavano
a Chiasso, in località Brogeda, sedici stranieri, penetrati in
Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, diretti verso
nord. Quest'ultimi furono condotti al posto di polizia del valico
doganale per identificazione, registrazione delle impronte digitali e
allontanamento. Uno di loro, che si era identificato come certo Agron
Ndreci, cittadino originario del Kosovo nato a Pristina il 9 marzo 1966
e residente a Deçia, risultò essere in realtà A., cittadino italiano,
giornalista presso il Quotidiano X. e autore di un articolo pubblicato
nel mese di gennaio 1999 intitolato "Io, clandestino, liberato dagli
italiani" con il sottotitolo "in Svizzera arrestato dai gendarmi con i
kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso mi dicono: Vattene".

    Interrogato dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, A.  spiegava
essere entrato clandestinamente in Svizzera a fini giornalistici per
"seguire personalmente il dramma dei profughi di guerra che si raccolgono
in provincia di Como ed entrano in Svizzera per chiedere asilo".

    B.- L'8 marzo 1999, il Procuratore pubblico emanava un decreto di
accusa nei confronti di A. per "essere entrato illegalmente in Svizzera
a Chiasso, il 26 gennaio 1999, privo di validi certificati di identità
nonché passando fuori valico da un buco nella rete di confine" e ne
proponeva la condanna a una multa di fr. 500.-.

    C.- Il 22 marzo 1999, A. sollevava opposizione al decreto di
accusa. Il 6 luglio 1999, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud
lo proscioglieva da ogni imputazione.

    D.- Adita dal Procuratore Pubblico, la Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ne
accoglieva parzialmente il ricorso il 31 agosto 2000 e condannava A. alla
multa di fr. 250.- per entrata illegale in Svizzera.

    E.- Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione,
A. è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del CCRP,
chiedendone l'annullamento.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione e
dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale
ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126
I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii). Il ricorso di diritto
pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG [RS 173.110]). Con
quest'ultimo può essere censurata in particolare la violazione dei diritti
costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere
con ricorso per cassazione (art. 269 PP [RS 312.0]).

    Nella fattispecie, trattasi principalmente della pretesa errata
applicazione della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi
legittimi, ossia di una questione di diritto penale federale. Giova
pertanto esaminare in primo luogo il ricorso per cassazione.
                I. RICORSO PER CASSAZIONE

Erwägung 2

    2.- a) Il comportamento litigioso adempie incontestabilmente i
presupposti dell'art. 23 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).

    Come testé enunciato, il ricorrente si duole essenzialmente della
violazione del diritto federale nella misura in cui la Corte cantonale ha
negato l'esistenza di un interesse legittimo, nella fattispecie l'esercizio
della libertà di stampa, che giustificherebbe l'illecito commesso.

    b) La scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi,
come rileva in modo diffuso e pertinente la CCRP, costituisce una causa
giustificativa in aggiunta a quelle previste dagli art. 32 a 34 CP. Essa
deve essere interpretata restrittivamente con esigenze particolarmente
severe per quanto concerne la valutazione della sussidiarietà e della
proporzionalità. I suoi presupposti risultano adempiuti esclusivamente
qualora l'atto illecito costituisca, non solo un mezzo necessario e consono
per difendere interessi legittimi d'importanza nettamente superiore al bene
protetto dalla norma trasgredita, ma anche l'unica via possibile. Queste
condizioni sono cumulative (DTF 120 IV 208 consid. 3a; 117 IV 170
consid. 3b; 113 IV 4 consid. 3 e rinvii; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction
pénale punissable, 2a ed., Berna 1995, pagg. 150 e 160; MARTIN KILLIAS,
Précis de droit pénal général, Berna 1998, pagg. 110-111). La libertà di
stampa può, di per sé, rappresentare una causa giustificativa (KILLIAS,
op. cit.; DENIS BARRELET, Le journalisme d'investigation devant la loi
pénale, in RPS 108/1990 pagg. 329-330).

    c) Nella fattispecie è accertato in modo insindacabile (DTF 123 IV
155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2b; 119 IV 1 consid. 5a; 110 IV 85
consid. 3) che il ricorrente è penetrato illegalmente sul territorio
Svizzero per "raccogliere informazioni di prima mano per un servizio
giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano
clandestinamente nel nostro paese".

    d) La stessa CCRP ammette che, di maniera astratta, poiché la
tematica litigiosa era un argomento di interesse generale, il diritto
all'informazione del pubblico prevaleva sul puro interesse dell'autorità
amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero sul
territorio nazionale. Essa concede, sempre a ragione, che il mezzo scelto
dal ricorrente, ossia quello di unirsi ai clandestini per entrare in
Svizzera, era adeguato allo scopo perseguito. La Corte cantonale conclude,
tuttavia, che tale mezzo non era il solo a disposizione, e neppure l'unico
adeguato, per informare i lettori. Difatti, se numerose e univoche, le
testimonianze dirette di profughi, intervistati sulle loro traversie una
volta rinviati in Italia, avrebbero potuto perfettamente soddisfare il
preteso bisogno di informazione.

    e) Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che non avrebbe potuto
informare altrimenti il pubblico con notizie raccolte di "prima
mano". Egli voleva raccontare l'approccio tra i profughi e i passatori
in Italia, in particolare come i primi vengono accompagnati al confine,
come si trovano i varchi nella rete e, infine, come le guardie svizzere
intercettano i clandestini e espletano le formalità di identificazione
nonché di allontanamento. Interviste e dichiarazioni di terzi sarebbero
state inadeguate al riguardo, dato l'ostacolo della lingua e la ritrosia
dei profughi a confidarsi con estranei.

    f) Siffatti argomenti difettano di elementi concreti per rendere
verosimile che il servizio non avrebbe potuto essere realizzato
altrimenti. Sicuramente, il contenuto dell'articolo incriminato
sarebbe stato sensibilmente diverso e la raccolta di informazioni
rilevanti risultata più laboriosa; tuttavia, come già sottolineato
dalla CCRP, il fine protetto non era l'effetto giornalistico ma
l'informazione oggettiva del pubblico. Il contatto diretto con i profughi,
considerato come determinante dal Pretore, non era, in queste condizioni,
indispensabile. Un'altra possibilità si offriva quindi a A., possibilità
a cui egli avrebbe potuto ricorrere, o quanto meno tentare di ricorrere,
senza infrangere la legge.

    g) Neppure il richiamo al diritto alla libertà di stampa (art. 17
Cost. e art. 10 CEDU [RS 0.101]) giova al ricorrente. L'interpretazione
delle norme e dei principi penali deve essere, nella misura del
possibile, conforme al diritto costituzionale e convenzionale (DTF 118
IV 153 consid. 4c; 106 Ia 33 consid. 2 e 3). La stampa ha palesemente
il dovere d'informare su tematiche d'interesse generale; a tale dovere
corrisponde il diritto del pubblico di essere informato. Tuttavia, questo
dovere fondamentale non dispensa il singolo giornalista dall'obbligo
di conformarsi ai limiti imposti dall'ordine giuridico in vigore, in
particolare dalle norme penali di diritto comune (FRANK HOFFMEISTER,
Art. 10 EMRK in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte 1994-1999, in EuGRZ 2000 pag. 364; DRAGANA DAMJANOVIC/ANJA
OBERKOFLER, Neue Akzente aus Strassburg - Die Rechtsprechung zu
Art. 10 EMRK, in Medien und Recht 2000 pagg. 71-72; JÖRG PAUL MÜLLER,
Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999,
der UNO-Pakte und der EMRK, 3a ed., Berna 1999, pagg. 249-250; MARTIN
SCHUBARTH, Grundfragen des Medienstrafrechtes im Lichte der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RPS 113/1995 pag. 150; GÉRARD
COHEN-JONATHAN, L'art. 10 CEDH, in Louis-Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux,
Pierre-Henri Imbert ed., La Convention européenne des droits de l'homme,
Commentaire article par article, Paris 1995, pagg. 373 e 398; sentenza
del 3 ottobre 2000 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa
Du Roy e Malaurie c. Francia, destinata alla pubblicazione, consid. 27;
sentenza del 21 gennaio 1999 della Corte europea dei diritti dell'uomo
nella causa Fressoz e Roire c. Francia, EuGRZ 1999 pag. 5, consid. 51
e 53; sulla portata del margine di apprezzamento accordato dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo vedi PATRICK WACHSMANN, Une certaine marge
d'appréciation: considérations sur les variations du contrôle européen
en matière de liberté d'expression, in Les droits de l'homme au seuil du
troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles
2000, in particolare pagg. 1020, 1030-1032 e 1035-1042). Il dovere dei
media d'investigare per svolgere pienamente la loro funzione di "cane
da guardia" non giustifica di per sé la commissione di qualsiasi atto
illecito. Quest'ultimo deve apparire come l'ultima ratio, il solo mezzo
esistente per ottenere notizie "realmente di primaria importanza" per il
pubblico e impossibili a diffondere altrimenti (DENIS BARRELET, op. cit.,
pag. 331). Tali condizioni, come testé enunciato (supra, consid. 2f),
non sono adempiute nella fattispecie, dato anche il contenuto delle
informazioni litigiose che, di primo acchito - pur ammettendo che all'epoca
dei fatti il contesto in cui si inserivano suscitava l'interesse nonché
la curiosità del pubblico -, non appaiono di primordiale importanza. Esse
descrivono essenzialmente la tragedia umana dei compagni di viaggio del
ricorrente con toni per lo più scandalistici.

    h) A. sostiene ancora che l'infrazione litigiosa avrebbe un carattere
puramente formale, ovvero "irrisorio", soprattutto tenuto conto del fatto
che se avesse attraversato un valico ufficiale, egli sarebbe stato ammesso
senza fallo sul territorio svizzero.

    Al riguardo, è sufficiente ribadire che gli stranieri hanno l'obbligo
di entrare e di uscire dalla Svizzera attraverso determinati posti di
confine ufficiali e di essere in possesso di un passaporto valido e
riconosciuto (art. 2 e 21 dell'ordinanza del 4 gennaio 1998 concernente
l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS; RS 142.211]; DTF 119
IV 164 consid. 2b). È incontestato che il ricorrente ha contravvenuto
intenzionalmente a tale obbligo. I presupposti del reato litigioso
sono pertanto adempiuti (VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März
1931 [ANAG], Tesi Zurigo 1991, pagg. 33-34). L'indiscussa poca gravità
di quest'ultimo ha correttamente influito sull'ammontare della multa,
manifestamente contenuta, dato il ventaglio legale, nonché adeguata alle
circostanze del caso.

    i) Il ricorrente si duole infine del paradosso risultante dal
fatto che si sia proceduto a suo carico solo una volta scoperta la sua
falsa identità, mentre i profughi che si introducono clandestinamente
in Svizzera non vengono perseguiti. Tale argomento, alquanto confuso,
sembra voler invocare una disparità di trattamento nell'illegalità, censura
inammissibile in sede di ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 2 PP).

Erwägung 3

    3.- Discende da quanto precede che la CCRP, nel condannare il
ricorrente per violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS, non ha violato il
diritto federale. Il ricorso per cassazione è pertanto infondato.
             II. RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO

Erwägung 4

    4.- In sede di gravame di diritto pubblico, il ricorrente lamenta
la violazione del diritto alla libertà di stampa. Sostanzialmente,
egli solleva le stesse censure già esaminate nell'ambito del ricorso per
cassazione sulla pretesa errata applicazione della scriminante extralegale
della salvaguardia d'interessi legittimi. Ora, come già enunciato,
tale questione concerne l'interpretazione e l'applicazione conformi alla
Costituzione e alla CEDU del diritto federale, proponibile solo in sede di
ricorso per cassazione (DTF 119 IV 107 consid. 1). Il ricorso di diritto
pubblico, di natura sussidiaria, è pertanto inammissibile (art. 84 cpv. 2
OG e art. 269 PP).