Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 115



127 III 115

19. Estratto della sentenza 8 dicembre 2000 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa U. S.A. c. B. (ricorso) Regeste

    Art. 106 ff., Art. 153 Abs. 2 lit. a und Art. 155 SchKG; Zustellung
eines Zahlungsbefehls an den Dritteigentümer des Pfandes.

    Nur wer wirklich Eigentümer des Pfandes ist, hat gestützt auf Art. 153
Abs. 2 lit. a SchKG Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls. Die
Feststellung der Eigentümerschaft fällt grundsätzlich nicht in die
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde, sondern ist zum Gegenstand eines
Widerspruchsprozesses zu machen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- La U. S.A. ha escusso in via di realizzazione del pegno manuale i
coniugi C. e D. per un prestito loro concesso. La banca fonda la propria
pretesa su un riconoscimento di debito e su due cartelle ipotecarie al
portatore, gravanti una particella intestata a C. e a B. in ragione di metà
ciascuna. Dopo che gli escussi hanno ritirato l'opposizione inizialmente
interposta, la creditrice ha chiesto la vendita delle predette cartelle
ipotecarie e l'Ufficio di esecuzione ha indetto l'incanto.

    B.- Il 17 ottobre 2000, in parziale accoglimento di un ricorso di B.,
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, ha annullato il previsto incanto e
ha ordinato all'Ufficio di notificare un esemplare del precetto esecutivo
anche all'insorgente. I Giudici cantonali hanno in sostanza ritenuto
B. comproprietaria del pegno, che in applicazione dell'art. 153 cpv. 2
LEF assume il ruolo di coescussa con il diritto di ricevere il precetto e
di interporre opposizione. Poiché la notifica di tale precetto non era
ancora avvenuta, la richiesta di proseguire l'esecuzione era prematura
e l'Ufficio non poteva indire l'asta.

    C.- Con ricorso 2 novembre 2000 la U. S.A. ha chiesto al Tribunale
federale di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di ordinare
all'Ufficio di esecuzione di procedere alla vendita delle due cartelle
ipotecarie. Con risposta 28 novembre 2000 B. ha postulato la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata. Il Tribunale federale ha
parzialmente accolto il rimedio e ha annullato il giudizio cantonale nella
misura in cui ordina all'Ufficio di notificare un precetto esecutivo a B.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 153 cpv. 2 lett. a LEF l'Ufficio notifica il
precetto anche al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato
proprietario. Unicamente colui che è effettivamente proprietario o
comproprietario del pegno ha diritto a ricevere un precetto (DTF 48 III
36 consid. 3 pag. 39 in alto, 77 III 30 consid. 2 pag. 32). L'Ufficio
notifica al terzo il precetto se lo stesso creditore procedente lo
indica quale proprietario del pegno o se il suo diritto di proprietà
risulta dal registro fondiario o è stato accertato giudizialmente (DTF
48 III 36 consid. 3 pag. 39 seg., 72 III 14 pag. 19 in alto; art. 88
RFF [RS 281.42]). Se nessuna di queste eventualità si avvera, trattasi
di una questione di diritto materiale da risolvere con la procedura di
rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF (DTF 48 III 36 consid. 3
pag. 39 seg., 72 III 14 pag. 19 in alto; SCHELLENBERG, Die Rechtsstellung
des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, tesi Zurigo
1968, pag. 57; cfr. anche KÄNZIG/BERNHEIM, Commento basilese, SchKG
II, n. 25 all'art. 155 LEF). Scopo della procedura di rivendicazione è
infatti di chiarire la situazione, qualora terzi avanzino diritti sui
beni oggetto della procedura di esecuzione (AMONN/GASSER, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 24 n. 5) ed essa va
segnatamente aperta per determinare se un precetto esecutivo dev'essere
notificato a un terzo che fa valere pretese sul pegno (GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 39 all'art. 155 LEF).

    Nella fattispecie, trattandosi di un pegno manuale, non sussiste
alcuna iscrizione a registro fondiario riguardante la sua proprietà né la
qui ricorrente indica la controparte quale comproprietaria né sussiste
una sentenza giudiziaria sulla questione. In queste condizioni, non
compete all'autorità di vigilanza accertare, anche solo implicitamente,
la comproprietà della controparte sulle cartelle ipotecarie oggetto del
pegno manuale. Se i giudici cantonali, come pare in concreto, ritengono
che con il ricorso quest'ultima abbia fatto valere la sua (com)proprietà
sul pegno, il rimedio dev'essere ritornato all'Ufficio affinché lo tratti
quale rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. Se al termine di tale
procedura la pretesa della terza rivendicante dovesse essere riconosciuta
o accertata giudizialmente, essa ha diritto alla notifica di un precetto
esecutivo. Ne segue che la sentenza dev'essere annullata nella misura in
cui ordina all'Ufficio di esecuzione di notificare un precetto esecutivo
alla controparte. La decisione cantonale va invece confermata laddove
annulla l'incanto, essendo la procedura di realizzazione sospesa per la
durata di quella di rivendicazione (art. 109 cpv. 5 LEF applicato per
analogia in virtù dell'art. 155 cpv. 1 LEF).