Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 I 253



125 I 253

23. Estratto della sentenza del 20 gennaio 1999 della I Corte di diritto
pubblico nella causa X. c. Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni
(ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 88 OG; Entscheid eines kantonalen Parlamentes, mit welchem
die Aufhebung der strafrechtlichen Immunität gegenüber Kantonsrichtern
und einem Gerichtsschreiber verweigert wird: Beschwerdelegitimation zur
Anfechtung des Entscheides.

    Abgesehen vom Anwendungsbereich des eidgenössischen Opferhilfegesetzes
hat der Strafanzeiger oder der Geschädigte kein eigenes rechtlich
geschütztes Interesse an der materiellrechtlichen Überprüfung eines
parlamentarischen Entscheides über die Verweigerung der Immunitätsaufhebung
gegenüber den Mitgliedern höherer Verwaltungs- und Gerichtsbehörden. Ein
solcher Entscheid ist ähnlich zu beurteilen wie richterliche Verfügungen,
in denen die Einstellung oder Nichteröffnung eines Strafverfahrens
angeordnet wird.

Sachverhalt

    In data 5 novembre 1997 l'avv. X. ha presentato alla Procura
pubblica dei Grigioni una denuncia penale per delitti contro l'onore
(art. 173 e 177 CP), eventualmente in connessione con vie di fatto
(art. 126 CP), come pure per abuso di autorità (art. 312 CP) contro i
membri della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni giudici
A., B. e C., nonché contro l'attuario D. La denuncia ha per oggetto una
decisione pronunciata dalla Commissione su ricorso di Y., patrocinato
dal denunciante. Secondo quest'ultimo, i giudici cantonali e l'attuario
si sarebbero sfogati esprimendo rimproveri offensivi nei suoi confronti.

    In applicazione dell'art. 67 cpv. 2 della legge sulla giustizia
penale dell'8 giugno 1958 (LGP), la Procura pubblica ha chiesto al Gran
Consiglio del Cantone dei Grigioni l'autorizzazione a procedere penalmente
contro i denunciati. Con decreto del 27 gennaio 1998 il Gran Consiglio,
seguendo la proposta della Commissione di giustizia, non ha revocato
l'immunità dei giudici e non ha rilasciato l'autorizzazione a perseguirli
penalmente. Esso ha applicato l'art. 67 cpv. 2 LGP pure all'attuario,
negando anche nei suoi confronti l'autorizzazione a procedere penalmente.

    X. presenta un ricorso di diritto pubblico, fondato sull'asserita
lesione degli art. 4, 58 Cost. e 6 n. 1 CEDU, e chiede al Tribunale
federale di annullare l'impugnato decreto.

    Il Gran Consiglio e il Tribunale cantonale chiedono di respingere
il ricorso in quanto ammissibile, l'attuario di respingerlo. La Procura
pubblica e i giudici querelati hanno rinunciato a presentare osservazioni.

    Il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 125 I 14 consid. 2a; 124 I 11 consid. 1, 159 consid. 1).

    b) La veste per proporre ricorso di diritto pubblico spetta,
giusta l'art. 88 OG, ai privati che si trovano lesi nei loro diritti
da decisioni che li riguardano personalmente, indipendentemente dalla
circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF
123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2).

    Secondo costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o
la parte civile non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni
concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano - come il ricorrente
- tale qualità. Essi non sono segnatamente legittimati a impugnare i
giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale
o è stata respinta la loro istanza d'apertura dell'istruzione formale. La
pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono
quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF
121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 101 consid. 1a, 220 consid. 2a): ciò vale
anche nel caso di delitti contro l'onore (DTF 108 Ia 97 consid. 1; 114 Ia
275 consid. 1 inedito su ricorso del qui ricorrente). Le citate persone
non possono pertanto far valere che l'autorità cantonale avrebbe violato
la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la
legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne
la rilevanza.

    c) Il ricorrente non si esprime, se non in termini assolutamente
generici, sulla sua legittimazione di denunciante a ricorrere,
contravvenendo al suo obbligo (cfr. DTF 120 Ia 369 consid. 1a; 120 Ib
27 consid. 3a). Quest'obbligo gli incombeva tanto più visto ch'egli
non è leso nella sua integrità fisica o psichica. Nessuno dei reati da
lui prospettati rientra infatti nel campo di applicazione della legge
federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati
(LAV; RS 312.5), che gli avrebbe conferito, quale «lex specialis» per
rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8 cpv. 1; DTF 120 Ia
157 consid. 2a-d). Non vi rientrano, tranne semmai casi di eccezionale
gravità - circostanza non addotta dal ricorrente né ravvisabile nella
fattispecie - i delitti contro l'onore (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa; FF
1990 II 725). Di massima, neppure l'abuso di autorità conferisce veste
di vittima giusta la LAV a chi pretende di averlo subito; del resto,
il ricorrente nemmeno afferma che la sua integrità fisica o psichica
sarebbe stata direttamente pregiudicata dal comportamento dei denunciati
(DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa). Infine, anche le vie di fatto (su questa
nozione v. DTF 119 IV 25) non fondano la qualità di vittima (cfr. DTF 120
Ia 157 consid. 2d/aa; sentenze inedite del 2 settembre 1998 in re B.,
consid. 3b/aa, del 16 marzo 1998 in re J., consid. 2, e del 7 luglio
1994 in re B., consid. 1).

Erwägung 2

    2.- a)  La costante prassi del Tribunale federale, che nega la
legittimazione del denunciante a impugnare con un ricorso di diritto
pubblico i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un
procedimento penale o è stata respinta l'istanza d'apertura dell'istruzione
formale - prassi che, come si è visto, vale anche in materia di delitti
contro l'onore - si applica pure al rifiuto di un Parlamento cantonale
di revocare l'immunità a membri di autorità amministrative e giudiziarie
superiori. Anche in tal caso il ricorso tende in realtà unicamente al
perseguimento penale del detentore dell'immunità (sentenze inedite del 4
marzo 1986 in re J., consid. 2, del 2 febbraio 1987 in re A., consid. 1,
del 20 marzo 1987 in re L., consid. 1b/aa, del 3 aprile 1989 in re K.,
consid. 1c, del 4 settembre 1989 in re M., consid. 4a/bb, del 13 settembre
1990 in re M., consid. 2, del 14 maggio 1992 in re E., consid. 2a, e dell'8
gennaio 1996 in re S., consid. 2c; v. anche KARL SPÜHLER, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 39 n. 55; nella sentenza
inedita del 20 novembre 1979 in re M., concernente una causa grigione,
la questione di sapere se un siffatto rifiuto costituiva una violazione
di un vero e proprio diritto di parte era stata lasciata aperta perché
il ricorso era comunque infondato nel merito, consid. 2b).

    Certo, il rifiuto parlamentare di revocare l'immunità non può essere
senz'altro parificato al giudizio penale con cui viene respinta l'istanza
d'apertura dell'istruzione formale o viene abbandonato il procedimento
penale. Le due fattispecie sono tuttavia assimilabili, visto che anche
nel primo caso si tende, in definitiva e unicamente, a far perseguire
penalmente gli autori del presunto reato, laddove la pretesa punitiva
spetta esclusivamente allo Stato. Ne segue che anche nella presente
fattispecie al danneggiato può essere riconosciuto solo un mero interesse
di fatto, e non giuridico, al perseguimento dei magistrati e dell'attuario.
Il mantenimento di tale giurisprudenza si giustifica a maggior ragione
dopo l'entrata in vigore della LAV.