Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 I 203



125 I 203

20. Estratto della sentenza 23 dicembre 1998 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Consorzio T2000 c. Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, Consorzio raggruppamento terreni del Comune di Sala
Capriasca e litisconsorti (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 12 Abs. 1 lit. b IVoeB; § 7, 14, 33 der Vergaberichtlinien zur
IVoeB; öffentliche Ausschreibungen, selektives Verfahren; Anfechtung der
für die Qualifikationsphase massgeblichen Regeln und Kriterien.

    Im Rahmen des selektiven Verfahrens stellen diejenigen Dokumente,
worin der Auftraggeber Regeln und Kriterien über die Qualifikation
der Bewerber aufstellt, Ausschreibungsunterlagen im Sinne von § 14
der Vergaberichtlinien zur IVoeB dar und sind insofern Bestandteil der
Ausschreibung. Aus diesem Grund muss der Inhalt solcher Dokumente in
den gleichen Formen und innert der gleichen Fristen angefochten werden,
wie sie für die Anfechtung der Ausschreibung selber gelten (E. 3a).

Sachverhalt

    A.-  Il 16 gennaio 1998, la Delegazione del Consorzio raggruppamento
terreni di Sala Capriasca ha aperto, mediante la pubblicazione del bando di
concorso sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, la procedura di selezione
(prequalifica) per l'esecuzione dei lavori geometrici, la progettazione di
dettaglio e la direzione dei lavori delle opere di raggruppamento terreni
di quel Comune. Oltre alle indicazioni circa il committente, il genere
di procedura, l'oggetto del concorso, i requisiti di partecipazione, il
periodo d'esecuzione dei lavori e il termine entro il quale presentare le
candidature, il bando specificava che i formulari per prendere parte alla
fase di prequalifica erano disponibili presso il Dipartimento delle finanze
e dell' economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche fondiarie
e del catasto, autorità pure competente per il rilascio di ogni altra
informazione concernente il concorso. La suddetta pubblicazione faceva
inoltre riferimento alla facoltà di ricorrere entro 10 giorni al Tribunale
cantonale amministrativo contro le decisioni rese dal committente.

    Ai vari interessati che ne hanno fatto richiesta, la predetta autorità
cantonale ha quindi inviato i formulari di prequalifica, comprendenti
l'elenco dei criteri di selezione, la tabella dei relativi punteggi,
un formulario denominato «indicazioni di carattere finanziario» (da
sottoscrivere da parte dei concorrenti) nonché uno scritto accompagnatorio,
datato 16 gennaio 1998, dove veniva precisato che soltanto i primi cinque
classificati della gara di prequalifica avrebbero potuto presentare
un'offerta.

    B.-  Nei termini previsti dal bando di concorso sono pervenute alla
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto otto candidature, che
la Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni di Sala Capriasca
ha provveduto a valutare. Il 25 marzo 1998 è stato reso noto ai singoli
candidati l'esito della procedura di prequalifica con l'indicazione
dei rimedi di diritto esperibili contro la graduatoria dei candidati
allestita dalla committente e con la precisazione che soltanto i primi
cinque classificati erano ammessi alla successiva fase del concorso. Il
Consorzio T2000 era stato inserito in detta classifica al 7o rango.

    Agendo separatamente, tre candidati, tra cui il Consorzio T2000,
hanno impugnato tale atto davanti al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino, il quale, con unico giudizio emanato il 18 giugno 1998, ha respinto
i gravami.

    C.-  Il 20 agosto 1998 il Consorzio T2000 ha introdotto dinanzi al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con il quale chiede
l'annullamento della citata sentenza cantonale. Censura, sotto più punti
di vista, la violazione dell'art. 4 Cost.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui ha
ritenuto che il medesimo fosse ricevibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a)  L'annuncio pubblicato sul Foglio ufficiale del 16 gennaio 1998
indicava chiaramente che quella aperta dal Consorzio raggruppamento terreni
di Sala Capriasca era una procedura di concorso selettiva, retta dal punto
di vista normativo dalle disposizioni del Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici. Tutti gli interessati erano dunque stati invitati in
quell'occasione a richiedere alla Sezione delle bonifiche fondiarie e del
catasto i formulari per poter partecipare alla gara di prequalifica. Tali
documenti, ricevuti anche dal ricorrente, specificavano a chiare lettere i
vari criteri di selezione e, per ciascuno di essi, il relativo punteggio
massimo attribuibile. A questi scritti era inoltre stata allegata una
lettera accompagnatoria nella quale si precisava come soltanto i primi
cinque classificati avrebbero in seguito potuto presentare delle offerte.
Secondo quanto previsto dall'art. 12 lett. b del Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 (CIAP; RS 172.056.4) e dal §
7 cpv. 3 delle direttive d'esecuzione dell'accordo intercantonale sugli
appalti pubblici, del 25 novembre 1994 delle direttive d'esecuzione del
CIAP - applicabili nel Cantone Ticino in virtù del decreto esecutivo
d'approvazione delle medesime, del 6 novembre 1996 - la procedura di
concorso selettiva si caratterizza per il fatto che il committente procede
per l'appunto ad una selezione, secondo criteri di idoneità, dei vari
soggetti che hanno espresso la volontà di partecipare ad un determinato
concorso, stabilendo già dall'inizio, se le circostanze lo giustificano,
il numero di coloro che potranno poi effettivamente inoltrare un'offerta
(cfr. sulla procedura di concorso selettiva: GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, pag. 48 e
segg.). In un simile contesto, l'insieme degli scritti distribuiti dalla
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto ai vari interessati con
la designazione di «formulari di prequalifica» rappresentavano, con ogni
evidenza, dei cosiddetti documenti di concorso ai sensi del § 14 delle
direttive d'esecuzione del CIAP, e in quanto tali, andavano considerati
come parte integrante del bando. Visto il contenuto dei medesimi e il
chiaro tenore delle citate direttive d'esecuzione, un simile fatto non
poteva in buona fede sfuggire alla comprensione del ricorrente.

    Ora, il bando di concorso costituisce, a non averne dubbio, una
decisione suscettibile d'essere impugnata tramite ricorso (cfr. par. 33
lett. b delle direttive d'esecuzione del CIAP; GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER,
op.cit., pag. 160 e 161). Per questa ragione, eventuali censure contro le
condizioni stabilite dal bando stesso o dai documenti di concorso ad esso
allegati vanno di principio sollevate senza indugio, già al momento in
cui le medesime sono rese note ai vari interessati. Nel caso di specie,
il ricorrente aveva dunque l'obbligo di manifestare tempestivamente
il suo dissenso nei confronti delle regole di gara contemplate dalla
documentazione annessa al bando, impugnando le stesse nel termine di dieci
giorni dalla ricezione degli atti di prequalifica inviatigli dalla Sezione
delle bonifiche fondiarie. Il bando di gara prevedeva d'altra parte in
modo esplicito la facoltà di aggravarsi contro il medesimo con un ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il citato termine.
Tralasciando di utilizzare un simile rimedio di diritto, il ricorrente ha
quindi accettato per atti concludenti le condizioni di gara stabilite dal
bando e dai relativi documenti di concorso. Oltretutto, contrariamente a
quanto sostenuto nel gravame, la chiara e precisa indicazione nei formulari
di prequalifica dei singoli criteri di scelta e dei relativi punteggi
massimi assegnabili bastava da sola a fare in modo che anch'esso, alla
stessa stregua di ogni altro candidato, fosse in grado di comprendere sin
dall'inizio i fattori che sarebbero poi stati presi in considerazione dal
committente per selezionare i soggetti da ammettere alla successiva fase
del procedimento, nonché la differente importanza attribuita a ciascuno
dei vari parametri di valutazione prescelti. In questo senso non appare
sostenibile la tesi del ricorrente, secondo cui egli non sarebbe stato in
grado di rilevare l'asserito carattere discriminatorio di taluni criteri
di selezione stabiliti dal committente già attraverso il semplice esame
della documentazione di prequalifica ricevuta.

    Inoltre, quand'anche si volesse ammettere che, come affermato
nel ricorso, l'assenza sui documenti di prequalifica di un esplicito
riferimento ai rimedi di diritto esperibili abbia impedito al ricorrente
di comprendere l'impugnabilità di tali atti, si deve considerare che,
se veramente in disaccordo con le condizioni enunciate nel bando e nella
documentazione ad esso annessa, esso non poteva semplicemente inoltrare
la propria candidatura alla fase di prequalifica senza nulla eccepire
in proposito, per poi criticare la regolarità della stessa soltanto
dopo essere venuto a conoscenza della sua eliminazione dalla gara. Le
regole della buona fede e la sicurezza del diritto gli imponevano semmai
di assumere delle informazioni e, una volta ottenutele, di agire con
tempestività, pena lo scadere infruttuoso del termine di ricorso (cfr. DTF
111 Ia 280 consid. 2b). In particolare all'insorgente spettava l'obbligo
di chiedere chiarimenti in merito alle modalità con cui formalmente
impugnare quanto stabilito nei documenti di prequalifica ricevuti o,
perlomeno, di esternare in modo chiaro il proprio dissenso nei confronti
di quelle regole di gara ritenute lesive di norme e di principi vigenti
in materia di appalti pubblici. Avendo omesso di agire in questo modo, il
ricorrente ha invece dato l'impressione di accettare incondizionatamente
tali disposizioni, motivo per il quale esso non può, su questo punto,
beneficiare di alcuna tutela sul piano giuridico.