Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 III 8



125 III 8

2. Estratto della sentenza 3 novembre 1998 della I Corte civile nella
causa X. contro Y. SA (ricorso per riforma) Regeste

    Materielle Rechtskraft eines Urteils, in welchem die Unzulässigkeit
einer fristlosen Kündigung festgestellt wurde.

    Befugnis eines Arbeitgebers, in dem von der Arbeitslosenkasse
gegen ihn angestrengten Verfahren auf Rückerstattung von Zahlungen an
einen Versicherten Bestand und Höhe des geltend gemachten Betrages zu
bestreiten, wenn das Bundesgericht dem betreffenden Arbeitnehmer in dessen
Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber eine Summe zugesprochen hatte,
welche der Differenz zwischen der von ihm eingeklagten Forderung und der
bereits empfangenen Arbeitslosenentschädigung entspricht. Subjektive und
objektive Grenzen der materiellen Rechtskraft (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.-  Contestando il licenziamento in tronco notificatogli il
18 gennaio precedente, il 30 aprile 1993 W. ha adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, il quale, con sentenza del 22 febbraio
1995, ha condannato la Y. S.A. al pagamento di fr. 14'820.--, oltre
interessi. Questa decisione è stata poi riformata dalla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso della
reiezione dell'azione. Statuendo il 20 febbraio 1996 la I Corte civile
del Tribunale federale ha a sua volta riformato il giudizio cantonale
e, accertato il carattere illegittimo del licenziamento in tronco, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'646.15, oltre interessi. I
giudici federali hanno ridotto l'importo a carico della Y. S.A. a causa
dell'avvenuto versamento di fr. 10'173.85 da parte dell'assicurazione
disoccupazione, la quale - in virtù della cessione legale di cui
all'art. 29 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'idennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) -
è così subentrata nei diritti del lavoratore.

    B.-  Il 30 ottobre 1997 la X. - cessionaria legale della succitata
pretesa - ha convenuto in giudizio la Y. S.A. onde incassare, appunto,
l'importo corrispondente alle prestazioni fornite ad W. durante i
mesi febbraio - aprile 1993. L'azione è stata integralmente accolta;
riferendosi alla precedente pronunzia del Tribunale federale il Pretore
ha infatti negato alla convenuta la facoltà di formulare contestazioni
circa l'esistenza e l'ammontare della pretesa dedotta in causa.

    Adita dalla soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile e accolto l'istanza
limitatamente a fr. 5'233.85 al lordo degli oneri sociali.

    Contro questa decisione X. è insorta al Tribunale federale con ricorso
per riforma.

    Il Tribunale federale, pur negando la violazione del principio della
forza di cosa giudicata asseverata nel gravame, l'ha parzialmente accolto
e ha rinviato gli atti all'autorità cantonale affinché accerti l'importo
dovuto alla cassa.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.-  Nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale,
riconoscendo al dipendente l'importo di fr. 4'646.15, ha - implicitamente -
riconosciuto un periodo di disdetta di tre mesi. In quella procedura, ci
si era infatti sempre riferiti alle norme del codice delle obbligazioni,
segnatamente all'art. 335c cpv. 1 CO. La situazione è tuttavia venuta a
mutare nell'attuale procedimento avendo la convenuta allegato e dimostrato
che il lavoratore beneficiava in realtà di un periodo di disdetta di soli
due mesi.

    Ritenuta l'assenza di un dispositivo relativo alla pretesa
dell'assicurazione disoccupazione, la Corte ticinese ha negato alla
decisione del 20 febbraio 1996 autorità di cosa giudicata a questo
proposito. Essa ha quindi tenuto conto della più breve durata del periodo
di disdetta e ridotto in misura corrispondente l'importo a favore della
cassa disoccupazione. A mente dell'attrice questo giudizio viola il
principio della forza di cosa giudicata in quanto, nonostante l'assenza
di una regolamentazione specifica nel dispositivo, la Corte federale ha
deciso in maniera vincolante anche sulla sua pretesa. Nei considerandi
di quella decisione - la cui lettura è indispensabile ai fini della
corretta comprensione del dispositivo - i giudici federali hanno infatti
esplicitamente ammesso l'avvenuto versamento di fr. 10'173.85, calcolato
sulla base di un periodo di disdetta trimestrale.

    In queste circostanze risulta pertanto necessario pronunciarsi sugli
effetti della decisione emanata il 20 febbraio 1996 - in esito al litigio
fra il lavoratore e la datrice di lavoro - sull'attuale procedura, che
vede coinvolte la cassa disoccupazione e la datrice di lavoro.

Erwägung 3

    3.-  Secondo il diritto federale una sentenza osta all'introduzione di
un successivo processo civile ove quest'ultimo verta fra le stesse parti
(limite soggettivo dell'autorità di cosa giudicata), riguardi l'identica
pretesa e sia fondato sul medesimo complesso di fatti (limiti oggettivi
dell'autorità di cosa giudicata; DTF 119 II 89 consid. 2a).

    a)  Di principio sentenze di natura condannatoria, come quella
in esame, acquistano autorità di cosa giudicata solo fra le medesime
parti. Fanno eccezione solamente i casi di sostituzione processuale e
di successione in diritto; un'eccezione imperfetta va invece ravvisata
negli effetti che un giudizio può avere sulle persone intervenute nel
procedimento a titolo di intervenienti o denunciati in lite (DTF 90 II 404
consid. 1b; su questo tema RAPP, Urteilswirkungen gegenüber Dritten, in:
Zivilprozess, Arbeitsrecht, Festschrift für Adrian Staehelin, Zurigo 1997,
pag. 31 segg. e, in forma riassuntiva, FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar
zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, nota 15 a §
191 CPC/ZH).

    Nel caso di specie si deve osservare che la cassa di disoccupazione non
ha preso parte al precedente procedimento né in qualità di interveniente
né in quanto rappresentata dal lavoratore. Occorre pertanto stabilire se
essa può prevalersi dell'autorità di cosa giudicata di quella sentenza
in virtù di una successione in diritto.

    aa)  Ora, qualora un credito venga ceduto dopo la fine del processo
che lo concerne, il giudizio acquisisce forza di cosa giudicata nei
confronti del successore - singolare - in diritto, indipendentemente
dalla causa della successione, sia essa avvenuta in base alla legge,
per ordine del giudice o mediante negozio giuridico (WALDER-RICHLI,
Zivilprozessrecht, 4a ed., Zurigo 1996, pag. 267 segg.; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 371 segg.;
LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4a
ed., Berna 1995, nota 12 d/cc ad art. 192 CPC/BE pag. 404; ROTH-GROSSER,
Das Wesen der materiellen Rechtskraft und ihre subjektiven Grenzen,
Diss. Zurigo 1981, pag. 47 segg.). Ciò deriva direttamente dal diritto
materiale federale, che ammette il trasferimento di un credito con tutti
gli accessori (art. 170 CO) e riconosce al debitore la possibilità di
opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei
confronti del cedente (art. 169 CO).

    bb)  Dal canto suo, la cessione del credito nelle more di causa
può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento o ad un
estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a
dipendenza del diritto processuale cantonale (RAPP, op.cit., nota a pié
di pagina n. 24 a pag. 37; ROTH-GROSSER, op.cit., pag. 47 seg.; SPIRIG in:
Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen ad art. 164-174 CO, nota 202).

    cc)  Se invece il credito era stato ceduto prima della litispendenza,
la decisione non acquista, di massima, autorità di cosa giudicata nei
confronti del cessionario. In questo caso, infatti, si reputa che il
processo sia stato condotto da una persona non (più) legittimata a
far valere certi diritti, circostanza questa che non può e non deve
influire sulla posizione del vero titolare degli stessi (GULDENER,
op.cit. pag. 372 nota a pié di pagina n. 45b). Tale principio trova
conferma negli ordinamenti processuali che hanno esplicitamente regolato
la questione, ad esempio quello zurighese che recita:
      «Die Anordnungen und Feststellungen im Dispositiv eines Urteils
      binden

    die Gerichte in einem späteren Prozess zwischen den gleichen Parteien
oder

    ihren Nachfolgern in die beurteilten Rechte oder Pflichten» (§ 191
cpv. 1

    CPC/ZH)

    Nel medesimo senso anche il giudice federale Schwartz il quale,
in occasione dell'allestimento del progetto per una legge federale
sull'adeguamento degli ordinamenti processuali cantonali a quello federale
(cosiddetta «legge quadro», cfr. ZSR 1969 II 243), si è così espresso:
      «Le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les

    parties au procès et de leur ayants cause» (art. 70).

    Una procedura giudiziaria avviata dal predecessore in diritto
posteriormente alla cessione dello stesso non pregiudica pertanto la
posizione processuale del cessionario, in quanto la sentenza pronunciata in
esito a tale procedimento non acquisterà forza di cosa giudicata nei suoi
confronti. Ciò risulta chiaro nell'eventualità della reiezione dell'azione
del cedente siccome priva di fondamento: opporre tale decisione anche a
colui che aveva acquistato la pretesa prima dell'introduzione del processo
equivarrebbe infatti a negare il suo diritto di essere sentito. Né può
valere il contrario qualora l'azione venga accolta, poiché l'estensione
dell'autorità di cosa giudicata di un giudizio non dipende dall'esito
del procedimento. In altre parole, la conduzione processuale da parte di
qualcuno non più legittimato a far valere una certa pretesa non ha alcun
influsso sulla posizione processuale del cessionario, vero titolare del
diritto, né in senso negativo né in senso positivo (SCHACK, Drittwirkung
der Rechtskraft?, in: NJW 1988 pag. 865 segg., in particolare pag. 867
nota a pié di pagina n. 48).

    dd)  In concreto l'attrice deriva il suo diritto dalla cessione legale
intervenuta mediante il pagamento dell'indennità di disoccupazione al
lavoratore durante i mesi febbraio-aprile 1993. Giusta l'art. 29 cpv. 2
prima frase vLADI, infatti, con il pagamento le pretese del disoccupato
passavano alla cassa nel limite dell'indennità di disoccupazione pagata.

    Sennonché il lavoratore ha promosso causa il 30 aprile 1993, vale a
dire dopo la cessione legale; di conseguenza - come rettamente accertato
nella DTF del 20 febbraio 1996 - egli non era più legittimato a far
valere le pretese già cedute. Stando a tutto quanto sopra esposto, il
fatto ch'egli abbia ciononostante postulato il versamento anche di tali
importi non influisce in alcun modo sulla posizione processuale della
cassa disoccupazione nell'attuale procedimento.

    b) Alla medesima conclusione si deve giungere anche esaminando
la vertenza dal profilo oggettivo. Giovi innanzitutto rammentare che
acquista autorità di cosa giudicata solamente un giudizio che si pronuncia
sul merito della vertenza, nell'ambito del quale è stato analizzato il
fondamento delle argomentazioni sollevate dalle parti (DTF 121 III 474
consid. 4a pag. 477 seg. con rinvii). In altre parole, l'effetto di cosa
giudicata subentra solamente nella misura in cui emerge che il diritto
fatto valere nella seconda causa è già stato esaminato e deciso nella
prima. A tal scopo occorre procedere all'interpretazione della sentenza
tenendo conto del suo intero contenuto; infatti, se è vero che solo il
dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato che
la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi (DTF 115 II
187 consid. 3b pag. 191). Con riferimento al caso concreto, se ne deve
dedurre che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale
ha statuito in maniera definitiva solamente sull'obbligo della datrice
di lavoro di versare fr. 4'646.15 al dipendente nonché sull'assenza di
legittimazione attiva di quest'ultimo a chiedere più di tale importo. Il
Tribunale federale non ha per contro esaminato e deciso la pretesa della
cassa disoccupazione, la quale peraltro non ha nemmeno partecipato a
quel procedimento. I giudici federali si sono limitati a menzionare il
versamento effettuato dalla cassa disoccupazione per giustificare le loro
conclusioni circa la legittimazione attiva del lavoratore.

    In sostanza la situazione di specie corrisponde a quella che si
avrebbe qualora il lavoratore si fosse limitato a domandare l'importo
escluso dalla cessione legale. In quell'evenienza la cassa disoccupazione
non potrebbe, evidentemente, prevalersi dell'autorità di cosa giudicata
della precedente sentenza, avendo l'autorità giudiziaria statuito solo
su una parte del credito derivante dall'ingiustificato licenziamento in
tronco. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza
su un'azione parziale (Teilklage) è vincolante solamente con riferimento
alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini del
giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità
(cfr. sentenza inedita del 22 febbraio 1996 in re H. c. F. consid. 1b;
WALDER-RICHLI, op. cit., pag. 259 nota a pié di pagina n. 10; GULDENER,
op.cit., pag. 368 nota a pié di pagina n. 34; POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, nota 4.2. ad
art. 38 OG; FRANK/STRÄULI/MESSMER, op.cit., nota 12 a § 191 CPC/ZH;
LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, op.cit., nota 12 c/bb ad art. 192 CPC/BE pag.
396). Ciò significa che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale
federale ha implicitamente riconosciuto il diritto dell'as- sicurazione
disoccupazione - cessionaria legale del dipendente - a richiedere la
parte del salario spettante a quest'ultimo a seguito dell'illegittimo
licenziamento, senza però determinarsi sul suo importo. Un simile esame
non era d'altro canto necessario, vista l'assenza di legittimazione attiva
del lavoratore a chiedere il pagamento di questa somma.

    c)  In conclusione, dunque, la decisione pronunciata il 20 febbraio
1996 dal Tribunale federale non ha acquistato forza di cosa giudicata con
riferimento alla pretesa vantata dalla cassa disoccupazione. Ciò vale
sia dal profilo soggettivo, essendo il credito stato acquistato prima
dell'introduzione della causa, che da quello oggettivo, non avendo la
Corte esaminato il contenuto della pretesa dell'attrice.