Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 V 69



124 V 69

11. Estratto della sentenza del 6 marzo 1998 nella causa C. contro
Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano Regeste

    Art. 23 Abs. 1 (in der bis 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung)
und Art. 24 Abs. 1 AVIG; Art. 37 Abs. 4 AVIV (in der bis 31. Dezember
1995 gültig gewesenen Fassung): Für eine Neuberechnung des versicherten
Verdienstes bei Vorliegen einer Zwischenbeschäftigung vorausgesetztes
Erfordernis einer zu einem höheren Lohn während mindestens sechs Monaten
ununterbrochen ausgeübten beitragspflichtigen Erwerbstätigkeit. Hat
ein Versicherter Ferien bezogen, ist für die Beantwortung der Frage, ob
er während sechs Monaten ununterbrochen zu einem über dem versicherten
Verdienst liegenden Lohn gearbeitet hat, in erster Linie der Wille der
Parteien zu Beginn des Arbeitsverhältnisses ausschlaggebend: wurde,
wie im konkreten Fall, ein einziges Arbeitsverhältnis vereinbart, ist
die Entschädigung für die Ferienzeit unabhängig davon, ob sie vor oder
erst nach den Ferien fällig geworden ist, im Sinne von Art. 37 Abs. 4
AVIV als Zwischenverdienst zu berücksichtigen. Frage offengelassen,
unter welchen Voraussetzungen bei andersgearteten Arbeitsverhältnissen
eine ununterbrochene Tätigkeit angenommen werden kann.

Sachverhalt

    A.- C., nato nel 1947, architetto di formazione, si è annunciato
alla Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia e Industria a contare
dall'agosto 1993. Il suo guadagno assicurato era pari a fr. 5630.-
mensili. Dal marzo 1994 egli ha iniziato un'attività a tempo parziale
presso la ditta G. SA di L., continuando comunque a controllare la
disoccupazione come persona che consegue un guadagno intermedio. A partire
dal mese di giugno dello stesso anno, egli ha cominciato un'ulteriore
attività lavorativa, formalizzata contrattualmente a far tempo dal 1o
luglio 1994, alle dipendenze della società C. SA. Nei mesi di giugno,
luglio, settembre, ottobre e novembre 1994, l'interessato non ha avuto
diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto il guadagno intermedio
copriva integralmente la perdita di guadagno. Per il mese di agosto 1994,
la summenzionata Cassa lo ha invece posto al beneficio di tale indennità,
in fr. 2075.50.

    Nel dicembre 1994 l'assicurato ha lavorato in misura sensibilmente
più ridotta, poi si è ritrovato di nuovo disoccupato. Dando seguito ad
una richiesta di C., intesa a far verificare se fossero dati i presupposti
necessari per ricalcolare il guadagno assicurato durante il termine quadro
per la riscossione della prestazione assicurativa, la Cassa ha sottoposto
il caso all'Ufficio cantonale del lavoro del Cantone Ticino.

    Mediante decisione 8 febbraio 1995, detto Ufficio ha statuito che le
condizioni richieste per poter ricalcolare il guadagno assicurato non erano
date. Avendo percepito indennità di disoccupazione nel mese di agosto 1994,
l'assicurato non aveva in effetti esercitato ininterrottamente durante
almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale avrebbe
ottenuto un salario più elevato.

    B.- Rappresentato dal Sindacato X, C. è insorto contro questo
provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. Ha fatto valere di aver esercitato ininterrottamente durante sette
mesi un'attività soggetta a contribuzione, per la quale aveva conseguito
un salario superiore all'indennità di disoccupazione. In particolare, il
guadagno ottenuto nel mese di agosto 1994, composto dal salario percepito
per l'attività svolta alle dipendenze della ditta G. SA (fr. 3094.87)
e presso la società C. SA (fr. 700.-), nonché dalle indennità per
vacanze godute dall'8 al 19 agosto 1994 (fr. 2916.67, rispettivamente,
giusta uno scritto susseguente, di fr. 2986.44), era stato di fr. 6711.84
(recte: fr. 6711.54), rispettivamente di fr. 6781.31. Più precisamente,
secondo l'accordo pattuito con il datore di lavoro, egli doveva fruire
delle vacanze del 1994 nel mese di agosto, mentre l'indennità, pari a 8,3%
della retribuzione lorda, veniva versata mese per mese con il salario. Di
conseguenza, l'indennità di vacanza per il periodo 21 marzo - 31 dicembre
1994 doveva essere conteggiata quale guadagno intermedio nel mese di
agosto, durante il quale aveva beneficiato dei giorni di vacanza maturati.
La Cassa aveva pertanto versato erroneamente un'indennità di disoccupazione
di fr. 2075.50 per il mese di agosto 1994 ed egli, con domanda rimasta
inesaudita, aveva chiesto di rilasciare una decisione di restituzione
della medesima indennità.

    Per pronunzia 12 ottobre 1995, la giurisdizione cantonale ha
respinto il gravame. Ricordato che il ricorrente aveva beneficiato
dell'indennità di disoccupazione nell'agosto 1994, essa ha considerato
essere stato il periodo di sei mesi di attività soggetta a contribuzione
interrotto. L'assicurato non poteva, a posteriori, offrire la restituzione
dell'indennità regolarmente percepita affermando che la stessa non era
dovuta. Ma anche ritenendo che l'interessato avesse fruito nell'agosto
1994 delle vacanze a carico del datore di lavoro, il periodo in parola
risultava interrotto, a causa di una perdita di guadagno di fr. 1116.- (più
precisamente: guadagno assicurato in fr. 5630.- ./. guadagno intermedio in
fr. 4514.75, pari a un salario di fr. 3375.- e alle indennità di vacanze
spettantigli sino al 31 luglio 1994, in fr. 1139.75) verificatasi in quel
mese. (...) Nella determinazione della retribuzione lorda percepita (...),
si doveva (...) tener conto soltanto dell'indennità di vacanza maturata
fino al 31 luglio 1994, mentre non si poteva, nel calcolo del guadagno
intermedio, prendere in considerazione l'indennità di vacanza maturata
dal settembre 1994 in poi.

    C.- Patrocinato dall'avvocato L., C. interpone al Tribunale federale
delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il
giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, chiede che la pronunzia
querelata sia annullata e che il guadagno assicurato venga ricalcolato
nei termini da lui richiesti dinanzi alle precedenti istanze (...).

    L'Ufficio cantonale del lavoro postula la disattenzione del gravame,
mentre l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro (dal 1o gennaio 1998: Ufficio federale dello sviluppo economico
e del lavoro) ha rinunciato a determinarsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 2

    2.- Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 31
dicembre 1995, applicabile in concreto, è considerato guadagno assicurato
il salario determinante per il calcolo dei contributi e normalmente
riscosso durante un periodo di calcolo, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È
invece considerato guadagno intermedio, giusta l'art. 24 cpv. 1 LADI,
il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente
che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

    L'art. 37 cpv. 4 OADI, pure nel tenore in vigore sino al 31 dicembre
1995, dispone che il guadagno assicurato viene ricalcolato durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione se l'assicurato
ha esercitato ininterrottamente, durante almeno sei mesi, un'attività
soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario più elevato
e se è nuovamente divenuto disoccupato.

Erwägung 3

    3.- L'amministrazione e i primi giudici affacciano anzitutto la tesi
secondo la quale il fatto, per l'assicurato, di aver percepito indennità
di disoccupazione nel mese di agosto 1994, dovrebbe di per sé impedire
il nuovo calcolo del guadagno assicurato, indipendentemente dal quesito
di sapere se tali indennità siano state versate a torto o a ragione.

    Detto argomento manifestamente non regge. L'amministrazione,
in effetti, in applicazione del principio della buona fede, non può
prevalersi di un suo eventuale errore per non far beneficiare l'assicurato
dei diritti conferitigli dal disciplinamento applicabile. Ne deriva che,
di massima, la circostanza che la Cassa avrebbe erroneamente versato a
C. delle indennità di disoccupazione non osterebbe alla ridefinizione
del suo guadagno assicurato.
   (...).

Erwägung 4

    4.- Le precedenti istanze ritengono poi che, seppure detto nuovo
calcolo fosse in via di massima ammissibile, per la valutazione del salario
corrispondente alle vacanze dovrebbero essere prese in considerazione
solo le indennità pagate prima delle ferie medesime, e non quelle maturate
nei successivi periodi lavorativi.

    a) Decisivo, per sapere se in un caso concreto vi sia stato un
periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi durante il quale l'interessato
ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, è segnatamente
stabilire quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto. Ora,
dagli atti all'inserto è lecito inferire che esse avessero pattuito un
unico rapporto, non interrotto nel mese di agosto 1994. Infatti, emerge
dal contratto di lavoro concluso tra il ricorrente e la società C. SA
il 30 giugno 1994, che il salario e le vacanze erano stati fissati in
proporzione all'orario lavorativo effettivo e che la disdetta, durante
i primi tre mesi, avrebbe avuto effetto per la fine della settimana
successiva, rispettivamente, durante il primo anno, per la fine del mese
successivo. Dal canto suo, la ditta G. SA ha attestato, il 17 gennaio
1995, che nell'importo mensile di fr. 7000.- pattuito con il dipendente
era compresa la quota parte per vacanze pari all'8,3 % e che il diritto
ai giorni di vacanza per il 1994 doveva essere esercitato nel mese di
agosto dello stesso anno.

    L'assicurato aveva pertanto il diritto, senza subire pregiudizi dal
profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, di prendere le sue
vacanze quando voleva in tale periodo (cfr. sul diritto di fruire delle
vacanze in relazione con l'assegnazione di indennità di disoccupazione DTF
123 V 73 consid. 5a). Il ricorrente era tantopiù legittimato a prendere
le vacanze proprio in agosto quando si ritenga essersi trattato di vacanze
aziendali, così fissate con il datore.

    b) Deriva da quanto precede che, nel computo del salario determinante
per il mese di agosto 1994, C. doveva poter fruire dell'insieme delle
indennità per vacanze relative al rapporto lavorativo, unico come si è
visto. Aderire alla tesi, peraltro non motivata, dell'amministrazione e
della giurisdizione cantonale condurrebbe invece a far sì che la durata
delle vacanze ammissibili per non perdere i diritti di cui all'art. 37
cpv. 4 OADI sarebbe funzione del tempo di lavoro effettuato, molto corta
all'inizio del rapporto lavorativo, più lunga solo con il decorrere
del tempo. Simile costrizione per il lavoratore trattandosi di fissare
l'epoca e la durata delle proprie vacanze potrebbe, come in concreto,
essere incompatibile con l'organizzazione di una ditta e, se del caso,
renderebbe meno attraente la ricerca di lavoro intermedio, questo in
contrasto con le intenzioni del legislatore.

Erwägung 6

    6.- In esito alle suesposte considerazioni, nell'agosto 1994 non
vi è stata interruzione del richiesto periodo di attività conferente un
salario superiore al guadagno assicurato. I requisiti di cui all'art. 37
cpv. 4 OADI sono quindi adempiuti, per cui l'amministrazione è tenuta a
ricalcolare il salario assicurato del ricorrente.

Erwägung 7

    7.- Insoluto può nell'ambito della presente procedura rimanere il tema
di sapere quando si possa ammettere l'esistenza di un periodo di attività
ininterrotta ai sensi del predetto disposto di cui all'art. 37 cpv.
4 OADI trattandosi di rapporti lavorativi diversi da quello oggetto della
presente vertenza.