Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 I 92



124 I 92

12. Estratto della sentenza 18 marzo 1998 della I Corte di diritto
pubblico nella causa X. contro Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste

    Art. 2 Abs. 1 Prot. Nr. 7 EMRK und Art. 14 Abs. 5 UNO-Pakt II: Recht
auf Anfechtung eines Strafurteils bei einem Gericht zweiter Instanz.

    Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts, an ein Gericht
höherer Instanz zu rekurrieren, werden von den nationalen Gesetzen
umschrieben. Art. 2 Abs. 1 Prot. Nr. 7 EMRK und Art. 14 Abs. 5 UNO-Pakt II
verlangen nicht, dass ein solches Gericht volle Prüfungsbefugnis in Tat-
und Rechtsfragen hat.

    Der Kassations- und Revisionshof in Strafsachen
des Appellationsgerichts des Kantons Tessin stellt somit ein
zweitinstanzliches Gericht im Sinne der genannten Bestimmungen dar,
obgleich die Kassationsbeschwerde nur für die Rechtsfragen eine umfassende
Prüfung, hingegen in Tat- und Beweisfragen nur eine auf Willkür beschränkte
Prüfung vorsieht (E. 2).

Sachverhalt

    A.- X. il 9 aprile 1997 è stato ritenuto dalla Corte delle assise
criminali in Lugano autore colpevole dei seguenti reati, tutti compiuti
a danno della figlia Y.: ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione
sessuale, atti sessuali con fanciulli, incesto, pornografia e violazione
dei doveri di assistenza e di educazione. X. è quindi stato condannato alla
pena di otto anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero
per quindici anni, a un risarcimento alla parte civile di fr. 44'000.--
per torto morale e danno materiale, e alla privazione dell'autorità
parentale sui figli minorenni e alla confisca del materiale pornografico.

    B.- La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con sentenza del 21 agosto 1997
ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'imputato. La CCRP
ha ritenuto per nulla arbitrari gli accertamenti compiuti dalla Corte
d'assise, e anzi rispondenti a una corretta lettura dei fatti.

    C.- X. impugna la sentenza della CCRP con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, per violazione degli
art. 4 Cost. e 6 CEDU, come pure degli art. 2 cpv. 1 Protocollo addizionale
n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) e 14 cpv. 5 del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2).

    Il ricorrente rimprovera innanzitutto all'organizzazione giudiziaria
ticinese di non prevedere un'istanza di appello, e di violare in tal modo
norme sopranazionali, al giudicabile essendo impedito di far riesaminare
la propria condanna da un'autorità con piena facoltà cognitiva. Alla
Corte di assise ticinese, vale a dire alla Corte del merito, spetterebbe
quindi uno smisurato potere, sfuggente a qualsiasi controllo riguardo
la colpevolezza e la condanna, visti gli strettissimi limiti in cui può
operare l'autorità di cassazione. Secondo il ricorrente la procedura
penale ticinese, non conoscendo l'istituto dell'appello, violerebbe la
CEDU, e più precisamente l'art. 2 cpv. 1 del suo Protocollo n. 7, nonché
l'art. 14 cpv. 5 del citato Patto.

    Il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente nega innanzitutto alla Corte cantonale di cassazione
e di revisione penale la qualifica di istanza giurisdizionale superiore
ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e
dell'art. 14 cpv. 5 del Patto ONU II. In realtà, essa fruirebbe di un
potere d'esame molto limitato, che non le permetterebbe un controllo
della colpevolezza dell'imputato.

    a) La censura è infondata. Secondo l'art. 14 cpv. 5 Patto ONU II, ogni
individuo condannato per un reato ha diritto d'ottenere che l'accertamento
della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di
seconda istanza in conformità della legge. Sulla base dell'art. 2 cpv. 1
del Protocollo n. 7 alla CEDU, chiunque venga dichiarato colpevole di
un'infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un
tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la
condanna, ritenuto che l'esercizio di questo diritto e le condizioni
alle quali esso può essere fatto valere vanno stabiliti dalle singole
leggi nazionali.

    La Commissione europea dei diritti dell'uomo ha già precisato che
in certi Paesi il riesame si limita, in alcuni casi, alle questioni di
diritto, com'è il caso del ricorso in cassazione nel diritto francese
o della "revisione" nel diritto germanico. In altri Paesi, il ricorso
può concernere le questioni sia di fatto che di diritto; in altri Paesi
ancora, chi intenda adire una giurisdizione superiore deve, in alcuni casi,
chiedere l'autorizzazione per presentare un ricorso. Ha precisato altresì
che l'accennata garanzia non esige che il tribunale della giurisdizione
superiore verifichi liberamente le questioni di fatto e di diritto (v. la
decisione 20087/92 del 26 ottobre 1995 nella causa E. M., D R 83-A, pag. 5
segg., in particolare pag. 11 seg., e quella d'irricevibilità del 3 marzo
1994 sul ricorso D. c. Svizzera, massima apparsa in GAAC 1994/58 n. 104
pag. 729; MICHELE DE SALVIA, Lineamenti di diritto europeo dei diritti
dell'uomo, Padova 1991, pag. 233).

    Agli Stati contraenti è infatti lasciato ampio potere nella scelta
dei rimedi di diritto, segnatamente nell'elaborazione delle condizioni
per esercitarli (JOCHEN ABR. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar), 1996, pag. 860 n. 2; MICHEL
HOTTELIER, La Suisse et le Protocole no 7 à la CEDH, in: ZBl 92/1991,
pag. 54; STEFAN TRECHSEL, Das verflixte Siebente? Bemerkungen zum
7. Zusatzprotokoll zur EMRK, in: Festschrift Ermacora, 1988, pag. 203;
cfr. anche DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 38).

    Come si è visto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
la norma del Protocollo non esige che l'istanza superiore sia dotata
di pieno potere d'esame, tanto in fatto quanto in diritto; un controllo
giuridico, quale è prevalentemente garantito dal ricorso per cassazione
previsto dal Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994
(CPP, art. 288), è sufficiente (sentenza inedita del 30 giugno 1997 nella
causa M., consid. 2, apparso in RDAT II-1997 n. 67, pag. 239; Messaggio
del Consiglio federale del 7 maggio 1986 concernente l'approvazione dei
Protocolli n. 6, 7 e 8 della CEDU, FF 1986 II 417, 428 seg.; Rapporto
esplicativo relativo al Protocollo n. 7 alla CEDU, Strasburgo 1985, pag. 10
n. 18; JOCHEN ABR. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, op.cit., pag. 860 n. 2; MARK
E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993,
pag. 394 n. 662; cfr. anche KOERING-JOULIN in: PETTINI/DECAUX/IMBERT,
La Convention européenne des droits de l'homme, 1995, pag. 1088).

    b) Lo stesso discorso e le stesse conclusioni valgono a proposito della
norma del Patto; infatti, le eccezioni al principio del doppio grado di
giurisdizione in caso di infrazioni minori, previste dal Protocollo n. 7
alla CEDU (art. 2 cpv. 2) e non dal Patto, non concernono la presente
fattispecie.

    Secondo Manfred Nowak è dubbio che un procedimento limitato al riesame
del diritto sia rispettoso del Patto (UNO-Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und Fakultativprotokoll, CCPR-Kommentar, Kehl am Rhein,
ecc., 1989, n. 64 seg. ad art. 14, pag. 279 seg.; CCPR Commentary, 1993,
n. 64 seg. ad art. 14). La sua opinione è tuttavia contraddetta dai lavori
preparatori, da cui risulta che la norma è stata volutamente redatta in
modo generico. Era stato in effetti sottolineato che occorreva unicamente
perseguire lo scopo di far riconoscere il principio di un procedimento
penale a doppio livello, cosicché la natura del rimedio giuridico poteva
essere definita dal sistema giuridico nazionale. Ora, l'art. 14 cpv. 5 del
Patto garantisce un doppio grado di giurisdizione, e nulla più. Il riesame
da parte di un tribunale di seconda istanza è garantito anche quando la
giurisdizione superiore riveda solo le questioni di diritto. Il passo
"in conformità della legge", di cui all'art. 14 cpv. 5 del Patto, indica
che le modalità di ricorso sono stabilite dalle legislazioni nazionali
(NOWAK, op.cit., pag. 280 nota al piede n. 190) e che queste non devono
necessariamente prevedere un rimedio che consenta un completo riesame,
del fatto e del diritto.

    c) Un procedimento, dinanzi al tribunale di seconda istanza, limitato
al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e
delle prove dal solo profilo dell'arbitrio è ammissibile, come generalmente
ammesso dalla dottrina (GIORGIO MALINVERNI, Les Pactes et la protection
des droits de l'homme dans le cadre européen, in: WALTER KÄLIN/GIORGIO
MALINVERNI/MANFRED NOWAK, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte,
2a ed., Basilea, 1997, pag. 53, 59 e 98; e cfr. anche pag. 376 e
526). Anche WALTER GOLLWITZER è dell'opinione che la revisione giusta i §§
333 segg. CPP germanico adempie tali requisiti (in: LÖWE-ROSENBERG, Die
Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar,
24a ed., Berlino 1996, vol. 6/2, Art. 6 CEDU/14 Patto ONU 2, n. 266);
ora, siffatta revisione costituisce un rimedio di diritto limitato
("beschränktes Rechtsmittel"), che comporta solo un riesame "in iure"
(CLAUS ROXIN, Strafverfahrensrecht, 24a ed., Monaco di Baviera 1995,
pag. 400 n. 1).